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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 2663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2663 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott. Michele Caccese Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 407/2019 del R.G.A.C. pendente TRA (c.f.: ), in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difenso dagli Avv.ti Iguera Martina (c.f. , Vernetti C.F._1
Cecilia (c.f.: ) e Giovidelli Serena (c.f. ) come da C.F._2 C.F._3 procura su foglio separato;
APPELLANTE E
nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._4 rappresentato e difeso dall'Avv. Barbatelli Maurizio (c.f. ) e dell'Avv. C.F._5
Troncone Raffaele (c.f. come da procura su foglio separato;
C.F._6
APPELLATO
(c.f. , in persona del procuratore speciale avv. Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Azzini Augusto (c.f. ), Natale
[...] C.F._7
Emanuele Antonio (c.f. ) e Zaglio Andrea (c.f. C.F._8
) come da procura in calce alla comparsa di costituzione del giudizio di C.F._9 primo grado;
APPELLATA CONCLUSIONI All'udienza del 05/02/2025 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Napoli la Controparte_1 Parte_1
e la prospettando, in punto di fatto:
[...] Controparte_2
- di essere stato utilizzatore della imbarcazione ALENA 48, denominata FELU' e targata NA9766D, in virtù di contratto di leasing stipulato con la n. 6019220 Controparte_2 dell'8.6.2009;
1 - che detta imbarcazione era assicurata per il furto con la società e che, in data 8 Parte_1 gennaio 2014, veniva da ignoti sottratta, come risultante dalla denuncia effettuata nella immediatezza presso gli uffici della Guardia Costiera di Procida;
- che, in particolare, nella predetta data, ancorava l'imbarcazione a circa 100/150 metri dal porto, toglieva le chiavi dal quadro, chiudeva le porte posteriori di accesso in coperta e si faceva accompagnare a terra da una persona rinvenuta nei pressi del porto;
dopo aver effettuato un giro sull'isola, si portava presso il ristorante 'Il Postino', dove, unitamente alla propria compagna, pranzava e si tratteneva fino alle ore 15,30 quando il figlio del proprietario del ristorante 'il Postino' li accompagnava con una propria barca a riprendere l' imbarcazione di cui, tuttavia, riscontrava la sparizione;
- che, a seguito del furto, la dichiarava risolto il contratto di locazione finanziaria CP_2 chiedendo l'immediato pagamento della somma di € 410.369,24;
- che la compagnia assicurativa, dopo aver eseguito una perizia, si rifiutava di riconoscere l'indennizzo comunicando che “l'imbarcazione era stata lasciata all'ancora senza Pt_2 persone a bordo priva di ogni protezione e custodia”;
- che l'imbarcazione veniva acquistata dalla al prezzo di € 520.000,00, oltre Parte_3
i.v.a. e che, al momento del furto, in data 8 gennaio 2014, aveva un valore sicuramente superiore a quello assicurato di € 350.000,00;
- che il mancato versamento dell'indennizzo gli aveva arrecato un danno anche in considerazione degli interessi richiesti dalla da quantificare in € 100.000,00. Controparte_2
In punto di diritto l'attore affermava che:
- l'articolo 23 del contratto di locazione finanziaria prevedeva che l'indennizzo per la perdita totale del bene che avrebbe dovuto essere corrisposto nel caso di furto dalla CO di Assicurazioni avrebbe dovuto essere pagato alla società di leasing;
- che il rifiuto dell'Assicurazione di corrispondere l'indennizzo era ingiustificato considerato che il natante, per la sua stazza, non era un bene frequentemente esposto al rischio di furto e che la polizza espressamente prevedeva il pagamento dell'indennizzo anche nel caso in cui, al momento del furto, non fossero presenti persone a bordo;
Tanto premesso il formulava le seguenti conclusioni: CP_1
“dichiarare ed accertare l'obbligo della società a versare l'indennizzo per l'evento furto di cui in Parte_1 premessa nella misura di € 350.000,00 … oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione monetaria;
condannando essa nche all'integrale risarcimento dei danni ulteriori, il cui importo si indica fin Parte_1 da ora in € 100.000,00 o altra somma che il tribunale riterrà giusta ed equa che esso ha subito a CP_1 seguito del mancato pagamento da parte della assicurazione e che integra un evidente e grave Parte_1 inadempimento contrattuale. Parte dell'indennizzo andrà riconosciuta in favore della fino Controparte_2 alla concorrenza del debito residuo di e la differenza a quest'ultimo oltre al risarcimento del Controparte_1 danno ex art. 96 c.p.c. per la natura temeraria della resistenza da parte dell'Assicurazione”. La si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo, in via Parte_1 preliminare, il difetto di legittimazione attiva e/o interesse ad agire ex artt. 81 e 100 c.p.c., in capo al in quanto mero utilizzatore e non proprietario dell'unità per cui è causa;
CP_1 eccepiva, inoltre, la CO che, non contenendo la polizza AXA n. 76222 alcuna clausola di vincolo a favore di difettasse altresì la legittimazione e/o interesse di CP_2
2 quest'ultima, con conseguente nullità del contratto assicurativo, ex art. 1904 c.c., per la suddetta Parte mancanza di interesse assicurato. Ancora, la eccepiva l'intervenuta prescrizione, ex art. 547 cod. nav., di ogni – contestato – diritto ex adverso vantato nei propri confronti, essendo trascorso oltre un anno dalla data del sinistro senza che il soggetto proprietario dell'imbarcazione LÙ (ossia reclamasse alcunché alla compagnia. CP_2
Nel merito, la CO eccepiva l'inoperatività della copertura assicurativa per mancanza di prova del sinistro – essendo l'unico documento presentato dal a comprova CP_1 dell'asserito furto la denuncia dallo stesso sporta in data 8.1.2014 presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida ed, in subordine, a causa delle molteplici violazioni delle previsioni di polizza da parte dell'assicurato. In conclusione, la chiedeva di: Parte_1
“In via pregiudiziale e/o preliminare dichiarare il difetto di legittimazione o di interesse ad agire dell'attore; la nullità del contratto assicurativo;
difetto di legittimazione di a chiedere l'indennizzo assicurativo;
CP_2
l'intervenuta prescrizione ex art. 547 del Codice della Navigazione. Nel merito il rigetto della domanda per inoperatività della copertura assicurativa per mancata prova del sinistro;
per violazione delle condizioni previste dagli articoli artt. 9; 11; 12; 16; 22 della polizza da parte dell'assicurato e, in subordine, riduzione dell'indennizzo invocato al valore commerciale del bene al momento del sinistro ovvero per deduzione dello scoperto e della franchigia di polizza”. Si costituiva, altresì, la precisando che: Controparte_2
- in seguito al furto dell'imbarcazione oggetto della locazione finanziaria, il contratto di leasing per cui è causa si risolveva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 22, 23 e 29 del contratto medesimo;
- che nei confronti del era maturato un credito pari ad € 415.319,33 dovuto a titolo di CP_1 risarcimento del danno patito a causa della risoluzione anticipata del contratto di locazione finanziaria determinata in applicazione dell'art. 30 del contratto medesimo;
- che a seguito del mancato pagamento, aveva chiesto ed ottenuto, dal Tribunale di Napoli, il decreto ingiuntivo n. 778/2015 (immediatamente esecutivo) nei confronti del debitore, per l'importo di € 415.319,33 oltre interessi che, a seguito di mancata opposizione, era divenuto definitivo;
Contr Tanto premesso la rilevato che, “a prescindere dalle eccezioni reciprocamente CP_2 sollevate dalle controparti relativamente al contratto assicurativo (in cui seppure non contraente, è CP_2 innegabilmente portatrice di interessi nascenti dal contratto di locazione finanziaria)”, chiedeva di accertare Parte che l'indennizzo eventualmente dovuto da dovesse essere versato in suo favore, come peraltro già precisato e sostenuto anche dalla stessa parte attrice, e ciò in forza del sopraccitato contratto di leasing (art. 23). Il Tribunale di Napoli, ritenute superflue tutte le prove richieste dalle parti, con sentenza n. 251/2019, pubblicata l'8.1.2019, così decideva:
“condanna la convenuta in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento Parte_1 dell'indennizzo assicurativo nei confronti dell'attore, quantificato nella misura di € Controparte_1
350.000,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data del furto (08.01.2014) fino alla data della presente sentenza, oltre gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata secondo gli indici Istat dalla data del furto (8-1-2014) fino al momento della presente decisione, nonché ulteriori interessi legali
3 sulla somma interamente rivalutata dal momento della presente decisione al saldo; condanna la convenuta
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento dei danni in favore dell'attore, CP_4
quantificati nella misura complessiva di € 40.522,07; condanna la convenuta soccombente Controparte_1 al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in € 545,00 per spese CP_4 Controparte_1 vive ed € 18.413,00 per compensi, oltre C.P.A., I.V.A. e rimborso forfettario spese generali come per legge;
dispone che le spese di lite siano compensate nei rapporti tra l'attore e l' CP_1 Controparte_2
In sintesi, il Tribunale affermava:
- sussistente la legittimazione attiva di in quanto l'attore non aveva Controparte_1 agito, come opinato da parte convenuta, in difetto di un diritto di proprietà facente capo invece alla società concedente, bensì in ragione di un proprio diritto di detenzione e godimento del bene, dietro il pagamento di un canone, che trovava la propria fonte nel contratto di locazione finanziaria;
- sussistente l'interesse ad agire dell'attore al riconoscimento dell'indennità assicurativa destinata ad estinguere il debito contratto con la società di leasing anche per la necessità di ottenere la cancellazione dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia per ripristinare il proprio accesso al credito finanziario;
- inesistente il diritto della all'indennizzo assicurativo in virtù di una Controparte_2 clausola di vincolo inserita nella polizza assicurativa giacché la previsione dell'art. 23 del contratto di leasing non aveva trovato riscontro nel contratto assicurativo stipulato dal con la che non prevedeva nessuna clausola Controparte_1 Controparte_2 idonea a determinare un effettivo collegamento negoziale tra i due contratti;
- conseguentemente, infondata l'eccezione di nullità del contratto di assicurazione per mancanza dell'interesse richiesto dall'art. 1904 c.c. atteso che tale interesse non è circoscritto alla sola titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulla cosa assicurata, ma anche in relazione a qualsiasi rapporto economico-giuridico per il quale il titolare sopporti il danno patrimoniale per effetto di un evento dannoso;
- infondata l'eccezione di prescrizione ex art. 547 del Codice della Navigazione, che, richiamato dall'art.1885 c.c., fissa un più breve termine di prescrizione annuale rispetto al termine generale biennale previsto dal Codice civile in tema di assicurazione, giacché tale termine era stato interrotto dalla lettera di reclamo dell'indennizzo spedita dall'attore il 18.11.2014, dunque prima che fosse trascorso un anno dall'evento di furto, verificatosi l'8.01.2014, sussistendo la legittimazione ad agire dell'utilizzatore finanziario;
- che, nel merito, l'attore aveva dato prova dell'evento furto tramite la denuncia resa tempestivamente all'Ufficio Circondariale Marittimo dell'Isola di Procida che conteneva, oltre alle dichiarazioni di parte, anche le dichiarazioni di una terza persona, identificata nella compagna del ovvero di un soggetto terzo, rese davanti CP_1 Persona_1 ad un pubblico ufficiale, secondo uno schema coerente e non contraddittorio;
- che, diversamente da quanto affermato dalla convenuta compagnia, il ritrovamento dell'imbarcazione semiaffondata da parte della Guardia Costiera non era incompatibile con l'evento di furto, essendo anzi da ritenersi più verosimile, secondo il criterio
4 probabilistico proprio del regime probatorio civile, che al furto fosse seguito il sinistro in cui la barca sarebbe affondata;
- che non appariva fondata l'eccezione di violazione dell'articolo 9 lett. b) delle Condizioni Generali di Assicurazione da parte dell'assicurato, che avrebbe lasciato l'imbarcazione priva di persone a bordo ed al di fuori del porto, in quanto il testo della disposizione contrattuale indicata include espressamente nel rischio coperto dall'assicurazione il sinistro occorso all'imbarcazione lasciata senza persone a bordo e che il riferimento alle
“acque interne” non circoscriveva la copertura del rischio all'ormeggio della nave nella sola zona portuale atteso che, secondo la Convenzione di Montego Bay, le acque interne sono definite come le acque fluviali, lacustri e la porzione di mare interna alla linea di bassa marea entro le 12 miglia marine dalla Costa;
- inoltre, sempre in relazione alle previsioni del menzionato art. 9, che il quarto punto include espressamente nel rischio anche gli eventi occorsi all'imbarcazione ancorata entro un quadrante di bussola, purché per una durata massima giornaliera nel solo orario diurno, come nel caso in esame, sicché era irrilevante l'individuazione del punto esatto in cui era stata ancorata l'imbarcazione.
- che, quanto alla sufficienza delle misure di custodia e di protezione di cui all'art. 11, lett c) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la CO non aveva assolto all'onere di provare il fatto impeditivo su cui fondava la propria eccezione atteso che l'ancoraggio della barca a circa 100-150 metri dal porto, senza persone a bordo, per la durata di circa tre ore e senza che l'imbarcazione fosse visibile all'assicurato, doveva considerarsi rientrante nel rischio coperto dalla polizza, in quanto prevista, espressamente o implicitamente, dalle stesse Condizioni Generali di Assicurazione;
- che, quanto all'eccezione di rischio escluso per dolo o colpa grave dell'assicurato articolata dall'Assicurazione in base all'art. 11, lettere a) e b) delle Condizioni generali di contratto, tali condizioni non potevano essere integrate dalla sola circostanza dell'affondamento dell'imbarcazione, né dal fatto che la società convenuta avesse avuto conoscenza dell'affondamento solo dalla successiva comunicazione della Guardia Costiera di Procida, che riportava il ritrovamento ad opera di una motovedetta della Guardia Costiera di Ischia lo stesso giorno in cui era stato denunciato il furto, anziché dall'assicurato;
- che, quanto all'inosservanza del creditore dell'obbligo di salvataggio e di limitazione del danno previsto dall'art. 12 lett. b) delle condizioni generali di Assicurazione e dall'art. 1914 c.c., tale obbligo appariva correttamente adempiuto in relazione all'evento di furto, in quanto l'utilizzatore, appena resosi conto della sparizione dell'imbarcazione dal luogo in cui era stata ancorata, e cioè dopo le ore 15, orario indicato dalla ricevuta fiscale del ristorante “Il Postino”, si era tempestivamente recato presso il competente ufficio Circondariale Marittimo e che, quanto, al mancato salvataggio dell'imbarcazione semiaffondata, il recupero e la custodia della stessa fosse, nel caso di specie, attratto da una procedura pubblicistica regolata dalla legge 689/1981 e dall'attuativo D.P.R 571/1982, artt. 3 e seguenti, che disciplinano il sequestro di cose, veicoli e natanti;
5 - che, quanto all'eccezione di mancato espletamento da parte dell'attore della procedura di abbandono richiesta dall'art. 16 della condizioni generali per l'indennizzo da perdita totale, l'adempimento delle formalità predette, cioè della denuncia di abbandono del relitto da effettuarsi entro due mesi dal sinistro, presuppone innanzitutto che l'Assicurazione, in seguito all'avviso del sinistro comunicato dall' , abbia Parte_4 proceduto ad accertare il danno attraverso la nomina di un perito, e che all'esito, consideri l'evento incluso nel rischio assicurato e che, ove l'Assicurazione neghi in radice che il sinistro denunciato rientri nel rischio incluso, l'Assicurato non può logicamente procedere all'adempimento delle formalità previste;
inoltre, dalla lettura della clausola convenzionale richiamata di cui all'art. 16 C.G.A., si evinceva che l'abbandono dell'imbarcazione all'Assicurazione era una facoltà lasciata all'assicurato che comunque chiedesse l'indennizzo da perdita totale ( cfr. art 16 CGA “L'assicurato può abbandonare l'unità da diporto alla Società) quando ricorrano le condizioni elencate dalla clausola, mentre la relativa dichiarazione non poteva essere ritenuta obbligatoria ove l'Assicurato decidesse di non abbandonare l'imbarcazione all'Assicurazione, pur ricorrendone astrattamente le condizioni;
- per analoghe ragioni non poteva trovare accoglimento nemmeno l'eccezione relativa alla mancata presentazione da parte del dell'estratto del R.I.D, Registro di CP_1 iscrizione, da cui risultasse la cancellazione dell'unità da diporto;
anche tale adempimento presupponeva il previo riconoscimento dell'Assicurazione dell'inclusione dell'evento denunciato nell'alea del rischio incluso, che nel caso in esame era smentito dagli atti di causa;
inoltre, come contestato da parte attrice, tale documentazione non era stata mai espressamente richiesta dall'Assicurazione, che non poteva pertanto negare l'indennizzo sulla base dell'inadempimento di un obbligo di natura formale mai esplicitato dall'Assicurazione stessa in sede di accertamento del sinistro, secondo la regola per cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede. In relazione alla quantificazione dell'indennizzo spettante al il Tribunale evidenziava, CP_1 in primo luogo, che i criteri indicati dal perito della compagnia assicurativa per stimare in € 210.000,00 il valore del natante al momento del furto erano generici e che parte attrice non aveva prodotto le quotazioni eurotax da cui avrebbe dovuto desumersi che il valore del bene al momento del sinistro fosse superiore a quello richiesto di € 350.000,00. Quindi, il primo Giudice affermava che “In base alle quotazioni effettuate dai maggiori siti di usato per la navigazione (mondialbroker.it; yachtall.com), risulta che un'imbarcazione modello Alena 48 marca
della lunghezza di 14,70 m e larghezza di 4,65; motore 2x435 Volvo Penta Controparte_5 CP_6 dotata di tutti gli accessori standard, costruita nel 2008 ha un prezzo di mercato in media di € 230.000 al 2018. Pertanto, applicando un tasso medio di svalutazione pari al 5% annuo dal 2009 come anno di acquisto, risulta che nel 2014, anno in cui è avvenuto il furto, il valore di mercato sarebbe stato pari a 390.000 €, dunque superiore al massimale di 350.000 € richiesto da parte attrice, che deve pertanto ritenersi somma congrua ai fini dell'indennizzo”. Quanto ai danni ulteriori invocati da parte attrice, il Giudice di prime cure premetteva che non si trattava di danni mediati e indiretti rapportati al sinistro e dunque esclusi dall'indennizzo, come Part assunto dalla convenuta ma di una conseguenza immediata e diretta non già del sinistro,
6 bensì dell'inadempimento contrattuale dell'Assicurazione, che non aveva adempiuto tempestivamente al proprio obbligo di corrispondere l'indennizzo dovuto. Tali pregiudizi, in particolare, erano riconducibili ai danni derivanti dal decreto ingiuntivo della somma di € 415.319,33, ottenuto dalla concedente contro l'attore nella sua qualità CP_2 di utilizzatore dell'imbarcazione, al danno derivante dalla segnalazione dell'attore alla Centrale Rischi della Banca d'Italia con conseguente chiusura dei canali di finanziamento, nonché al conseguente danno all'immagine arrecato alla sua reputazione e agli interessi richiesti dalla
[...]
CP_2
Quindi, sulla base della lettura del ricorso e del decreto ingiuntivo, allegati alla produzione dell' , il Tribunale considerava, ai fini della determinazione del danno, gli interessi CP_2 legali richiesti dalla ricorrente (e liquidati dal Giudice con il decreto ingiuntivo) sul capitale di € 410.381,62, dalla notifica del decreto al saldo (interessi che risultavano quantificati in € 3.584,36), nonché gli interessi di mora maturati risultanti dall'estratto conto allegato (richiesti con il ricorso monitorio), pari a €.4.937,71. Ancora, il primo Giudice riteneva il danno invocato dall'attore per effetto della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia attuata dalla concedente , come conseguenza CP_2 Part del mancato tempestivo incasso dell'indennizzo assicurativo dovuto contrattualmente da restando dunque causalmente attratta nell'inadempimento, per mala gestio, degli obblighi del contratto assicurativo e, in via equitativa, quantificava il danno non patrimoniale subito da in una somma pari ad € 32.000,00 al valore attuale della moneta mentre Controparte_1 riteneva non provata anche la ricorrenza di un danno patrimoniale. Infine, il tribunale riteneva insussistenti gli elementi per porre a carico della convenuta
[...] il danno da responsabilità aggravata per lite temeraria ai sensi dell'articolo 96 Parte_1
c.p.c. non risultando provato che la stessa avesse resistito in giudizio con dolo o colpa grave.
2. Avverso l'indicata sentenza (con atto notificato, in data 24.1.2019, tramite pec) ha proposto appello principale la per diversi motivi. Parte_1
1) Falsa applicazione degli artt. 81 e 100 c.p.c. e/o insufficiente motivazione in merito all'eccezione di difetto di legittimazione attiva ed interesse ad agire del in base al CP_1 contratto di assicurazione contro la perdita totale dello yacht;
in particolare, secondo l'appellante, il Tribunale, riconoscendo l'indennizzo al mero utilizzatore del natante, aveva violato il principio indennitario, in base al quale ogni indennizzo assicurativo deve essere versato unicamente al legittimo proprietario dell'unità assicurata, indipendentemente da chi sia il contraente di polizza. Inoltre, la rileva che, nel contratto Parte_1 assicurativo, l'interesse ad agire è strettamente connesso alla sussistenza di una lesione di un interesse assicurato da parte di un evento coperto a termini di polizza e che tale interesse, nel caso di specie, era radicalmente diverso da quelli prospettati dal giudice di primo grado, ovvero interessi di mero fatto, quindi non giuridicamente rilevanti;
2) Falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 1904 c.c. ed omessa e/o insufficiente motivazione in merito all'eccezione di nullità del contratto assicurativo;
conseguentemente a quanto asserito col primo motivo di appello la compagnia assicurativa prospetta che, diversamente da quanto indicato nella sentenza impugnata, il contratto assicurativo stipulato dal
7 era nullo, ai sensi dell'art. 1904 c.c., per insussistenza dell'interesse assicurabile al CP_1 momento della stipulazione dello stesso contratto;
3) Falsa applicazione dell'art. 547 cod. nav. ed omessa e/o insufficiente motivazione con riferimento all'intervenuta prescrizione del diritto a richiedere il pagamento dell'indennizzo; ritenuta insussistente la legittimazione attiva in capo al non essendo questi il soggetto CP_1 proprietario dell'imbarcazione LÙ, l'appellante afferma anche che le comunicazioni inviate dall'appellato alla compagnia assicurativa erano inidonee ad interrompere il termine annuale di prescrizione previsto dall'art. 547 del cod. nav.;
4) Errata considerazione della raggiunta prova del sinistro per cui è causa - violazione dell'art. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. La compagnia assicurativa, in particolare, evidenzia che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la denuncia è un mero atto di parte ed in quanto tale non è idonea a provare i fatti ivi riportati e che l'altro soggetto che aveva sottoscritto la denuncia non era un “terzo”, ma la compagna del che si era limitata a confermare CP_1 genericamente quanto affermato dall'attore. Inoltre, secondo l'appellante, le dichiarazioni rese dal e dalla sua compagna alla CP_1
Capitaneria di Porto erano inattendibili giacché l'attore aveva omesso di indicare che, mentre si trovava ancora presso gli uffici della capitaneria, veniva informato che l'imbarcazione era stata ritrovata nelle vicinanze “parzialmente affondata con la sola prora emersa”. Diversamente da quanto si legge nella sentenza impugnata, quindi, secondo la proprio seguendo Parte_1 il medesimo “criterio probabilistico proprio del regime probatorio civile” invocato dal Tribunale, doveva ritenersi che, in realtà, i fatti si erano svolti diversamente da quanto unilateralmente dichiarato dal essendo conseguita la perdita del natante non al furto, ma all'affondamento; CP_1
5) Violazione e falsa applicazione dell'art. 9, lett. b) C.G.A. e degli artt. 1362 e ss. c.c. in materia di interpretazione del contratto. In particolare, la prospetta che il Parte_1
Giudice di prime cure aveva omesso di considerare che, secondo il suddetto articolo, la copertura assicurativa era operante per la giacenza senza persone a bordo soltanto a condizione che l'unità si trovasse “in porto” ovvero “in acque marine ed in acque interne protette dai venti e dal movimento ondoso per almeno tre quadranti di bussola (270°), purché l'unità sia ancorata”; secondo l'appellante, invece, l'imbarcazione era stata lasciata senza persone a bordo, a circa 150 metri di distanza dal porto e in uno specchio d'acqua protetto per soli 2 quadranti di bussola e non 3, dalla costa, come risultante dalla perizia depositata in corso di causa. In ogni caso, secondo la compagnia assicurativa, nella specie non poteva ritenersi che l'imbarcazione si trovasse, in acque marine
“interne”, giacchè tale locuzione, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, non poteva certamente essere interpretata come “all'interno delle 12 miglia” posto che il richiamo fatto dal Giudice alla Convenzione di Montego Bay del 1982 sul diritto del mare e alla definizione ivi contenuta di “acque interne” era del tutto erroneo e illogico, trattandosi di una definizione con finalità puramente amministrative e di regolamentazione, che nulla avevano a che vedere con le esigenze di specificazione del rischio proprie della polizza assicurativa. Al contrario, il significato assicurativo del termine “acque interne” doveva essere ricondotto a quello di “acque protette”, come risulterebbe anche dal tenore letterale della clausola di polizza. Infine, l'appellante evidenzia che, comunque, l'art. 8 della Convenzione di Montego Bay, dispone che le “acque interne” siano quelle “situate verso terra rispetto alla linea di base del mare
8 territoriale” e che, in Italia, le linee di base a partire dalle quali si misura il mare territoriale sono riportate nel D.P.R. n. 816/1977, con la conseguenza che era del tutto erroneo sostenere che il braccio di mare ricompreso all'interno delle 12 miglia dalla costa fosse da considerarsi acque interne, perché tale determinazione deve essere effettuata in base alle linee tracciate sulle carte nautiche le cui coordinate sono riportate nel D.P.R. n. 816/1977;
6) Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 lett. c) C.G.A. e/o insufficiente motivazione in merito al rigetto dell'eccezione di inoperatività della polizza per insufficienza delle misure di custodia e protezione dell'unità. In particolare, l'appellante deduce che il Giudice di prime cure, in primo luogo, aveva confuso i “limiti di operatività” previsti dall'art. 9 della polizza con i “rischi esclusi” elencati all'art. 11 della polizza, ritenendo sufficiente che fossero state rispettate le condizioni di assicurabilità di cui all'art. 9 senza accertare la ricorrenza di un rischio escluso tra quelli elencati all'art. 11; inoltre, era incorso in un evidente errore interpretativo e procedurale sostenendo che, in assenza di una tipizzazione convenzionale che regolasse le misure di custodia e protezione, non potesse desumersi una carenza di custodia tale da escludere il rischio coperto. Nella specie, la compagnia assicurativa riteneva che, da quanto prospettato dallo stesso attore, era risultato che l'unità non era in nessun modo custodita, dovendo intendersi per custodia una vigilanza esercitata dall'assicurato o un suo preposto;
7) violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 11, lett. a) e b) C.G.A. e/o insufficiente motivazione in merito al rigetto dell'eccezione di inoperatività della copertura assicurativa per aver l'assicurato tenuto una condotta caratterizzata da dolo o colpa grave. Sul punto l'appellante osserva, in primo luogo, che, diversamente da quanto si legge nella sentenza impugnata, il perito non aveva affatto ritenuto provata la versione dei fatti esposta dall'assicurato e la CO non aveva potuto esprimersi in merito a fatti dei quali non aveva potuto avere diretta conoscenza (quali la circostanza che il natante fosse stato chiuso a chiave), avendo appreso del furto dell'imbarcazione solo quando la stessa era già affondata e non potendo, quindi, svolgere alcun accertamento che le permettesse di confutare tali dichiarazioni;
Inoltre, secondo la la dinamica del sinistro, nonché il comportamento Parte_1 del successivamente all'asserito furto, dopo aver appreso del ritrovamento CP_1 dell'imbarcazione, disinteressandosene totalmente, così nulla facendo per impedire il relativo affondamento, ingeneravano legittimi sospetti circa l'origine e la causa dello stesso e permettevano di ravvisare profili di temerarietà, per non dire dolo, nella condotta adottata dall'attore ex art. 11 lett a) C.G.A.;
8) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1914 c.c. dell'art. 12 b) C.G.A. ed insufficiente motivazione in merito al rigetto dell'eccezione di inoperatività della polizza per violazione dell'obbligo di salvataggio e/o mancata mitigazione del danno. In particolare, l'appellante ribadiva che l'assicurato, una volta notata l'assenza dell'unità al luogo di ancoraggio presso il quale la aveva lasciata, non si era minimamente attivato per ricercare l'imbarcazione nelle zone limitrofe, limitandosi a sporgere denuncia dell'asserito furto della stessa e, dopo essere stato informato dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida del fatto che l'imbarcazione era stata ritrovata semiaffondata, anziché richiedere immediatamente l'intervento di mezzi di soccorso per tentare di scongiurare l'affondamento dell'unità, si limitava a riferire al suddetto
[...]
che “avrebbe provveduto quanto prima a contattare la sua compagnia assicuratrice”. Testimone_1
9 Inoltre, secondo l'appellante, l'omessa denuncia del ritrovamento dell'imbarcazione e di qualsiasi intervento volto al recupero e salvataggio dell'unità aveva interrotto il nesso causale tra l'evento di furto e la perdita totale dell'unità, con la conseguenza che l'evento che costituisce la causa della perdita totale – contrariamente a quanto erroneamente statuito dal Giudice di primo grado – era, in realtà, l'affondamento dell'imbarcazione il quale era conseguito all'omissione, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di tempestivo avviso della compagnia assicurativa nonché delle benché minime misure di salvataggio dell'unità; 9) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 16 C.G.A e dell'art. 540 cod. nav. omessa e/o contraddittoria motivazione in merito all'impossibilità dell'assicurato di reclamare un indennizzo per perdita totale dell'imbarcazione non avendo lo stesso notificato alcun atto di abbandono della propria imbarcazione. Secondo l'appellante, quando ricorrono i presupposti di cui all'art. 16 C.G.A. e 540 cod. nav., l'assicurato per poter esigere l'indennizzo per perdita totale ai sensi dell'art. 543 cod. nav., deve notificare alla CO una dichiarazione scritta di abbandono nelle forme prescritte dagli artt. 249 e 250 cod. nav., entro il termine di due mesi dal sinistro mentre, trascorsi i predetti termini senza che l'assicurato abbia notificato l'abbandono, quest'ultimo potrà esperire soltanto l'azione cd. “di avaria particolare”, ossia richiedere il risarcimento dei danni parziali, previa riparazione degli stessi, così come previsto dall'art. 17 C.G.A. Secondo la compagnia assicurativa, quindi, tale adempimento (abbandono) rappresenta un onere dell'assicurato nel solo caso in cui lo stesso intenda richiedere l'indennizzo per la perdita totale della propria imbarcazione mentre, nel caso in cui l'assicurato non ritenga di notificare l'atto di abbandono, pur sussistendone i presupposti, lo stesso potrà esercitare soltanto l'azione di avaria particolare. Nel caso di specie, quindi, l'assicurato, avendo deciso di non notificare alcun atto di abbandono, avrebbe potuto, in astratto, esercitare soltanto l'azione di avaria particolare ex art 17 C.G.A. Inoltre, sempre secondo l'appellante, erroneamente il Giudice di prime cure aveva ritenuto vessatoria la clausola di polizza di cui all'art 16 C.G.A. perché, pur introducendo un termine decadenziale per ottenere l'indennizzo per perdita totale, non sarebbe stata sottoscritta separatamente;
di contro, tale clausola non menzionava nemmeno il termine decadenziale di due mesi per la notifica dell'atto di abbandono e, in ogni caso, tale termine era disposto dall'art. 543 cod. nav. e quindi la clausola che ne riproduceva il contenuto non poteva essere considerata vessatoria;
10) Violazione e falsa applicazione dell'art. 22 C.G.A. ed omessa e/o insufficiente motivazione in merito al rigetto dell'eccezione di mancata presentazione del R.I.D. in violazione dell'art. 22 C.G.A. Al riguardo l'appellante evidenzia l'illogicità della prospettazione del Tribunale secondo cui la CO dovrebbe, prima, formulare una valutazione positiva in merito all'indennizzabilità del sinistro e, successivamente, richiedere la documentazione idonea a comprendere se il sinistro di cui trattasi sia effettivamente indennizzabile. Sotto altro aspetto la Part rappresenta che la presentazione del R.I.D. da cui derivi la cancellazione dell'imbarcazione era tutt'altro che un inadempimento meramente formale nel caso di un denunciato furto dell'imbarcazione e che tale documentazione era stata richiesta fin dalla comparsa di costituzione e risposta ma non era stata mai prodotta in giudizio (pur essendo un requisito chiaramente richiesto dall'art 22 delle Condizioni di Polizza sottoscritte dal;
CP_1
10 11) Erronea quantificazione del danno - violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – 421, 424 c.p.c. La CO assicurativa, premesso che, nel caso di specie, al fine di quantificare un eventuale indennizzo per la perdita dell'imbarcazione, occorreva determinare il valore commerciale dell'unità al momento del sinistro, lamenta che il Giudice avrebbe dovuto alternativamente limitarsi a valutare la perizia di parte prodotta dall'assicurazione, ovvero, qualora non fosse stato persuaso da tali conclusioni tecniche, ammettere una CTU che, nel caso di specie, era da ritenere obbligatoria, ex artt. 599 e 600 cod. nav., dal momento che i fatti di causa inerivano all'asserito furto e successivo affondamento di una unità da diporto e alla quantificazione dell'indennizzo (i.e. del valore commerciale dell'unità) e, dunque, si trattava di un sinistro marittimo. Al contrario, il Giudice di primo grado aveva preferito effettuare una ricerca privata su siti internet di sua conoscenza e stimare da solo, senza l'ausilio di un tecnico, sulla base, peraltro, di mere quotazioni di mercato, quale avrebbe dovuto essere il valore dell'imbarcazione al momento del furto;
12) Erronea quantificazione del danno - violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – 421, 424 c.p.c. e/o insufficiente motivazione in merito all'asserita “mala gestio” della CO. L'appellante, al riguardo, prospetta che, diversamente da quanto sostenuto dal primo Giudice, i danni ulteriori lamentati dal erano da considerare “indiretti” e ricadenti, quindi, fuori dall'oggetto CP_1 della copertura assicurativa come previsto dall'art. 10 della polizza. Conseguentemente, l'appellante lamenta che gli asseriti e del tutto indimostrati danni derivanti dal mancato rimborso dei canoni di leasing e quelli all'immagine e/o alla reputazione asseritamente derivanti dalla segnalazione del alla Centrale dei Rischi dovevano ritenersi una conseguenza CP_1 solo indiretta e mediata dell'evento oggetto di copertura. Sotto altro aspetto la
[...] precisa che, ai fini della liquidazione dei danni de quo non sarebbe stato Parte_1 comunque sufficiente che, all'esito del giudizio, il sinistro fosse stato ritenuto rientrante nella garanzia assicurativa, essendo a tale fine richiesta anche la dimostrazione di una colpa e/o di un comportamento contrario a buona fede della CO nel negare l'indennizzo; al contrario, sul punto, lo stesso Giudice aveva rigettato la richiesta attorea di condanna della convenuta per lite temeraria ex art 96 c.p.c. affermando che, ricollegando il pagamento della sanzione per lite temeraria, al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, alla mera soccombenza in giudizio, si perverrebbe ad un'interpretazione della norma in esame contraria alla Costituzione, che garantisce il diritto alla difesa in giudizio in base agli artt. 24 e 113 della Costituzione. In ogni caso, la compagnia assicurativa prospetta l'inesistenza del nesso causale tra il preteso (e denegato) illecito della CO (che avrebbe in mala fede negato l'indennizzo) e i danni lamentati (interessi sul leasing e danno all'immagine) risultando lo stesso interrotto da circostanze certamente non addebitabili alla CO attinenti al contratto di leasing e alle onerose condizioni ivi previste e al relativo inadempimento da parte del in CP_1 particolare, l'appellante evidenziava che la pretesa della società di leasing al pagamento dell'intero capitale era illegittima perché il contratto di leasing (articoli denominati “Clausole risolutive espresse” ed “Effetti della Risoluzione”) stabiliva, in caso di perdita totale dell'unità, che l'utilizzatore continuasse a pagare le rate di leasing in attesa di eventuale indennizzo, cosa che il avrebbe potuto e dovuto fare per evitare di essere segnalato alla Centrale dei Rischi. CP_1
11 Ancora, la lamenta che l'appellato, attore in primo grado, non aveva fornito Parte_1 nessuna prova dei danni all'immagine asseritamente subiti, limitandosi a sostenere che il fatto di essere inserito nel cartello dei cittadini insolventi avrebbe minato la sua reputazione di consulente del lavoro;
sul punto, tuttavia, il non aveva prodotto alcuna CP_1 documentazione in grado di dimostrare né di svolgere la professione di consulente del lavoro, né che, a seguito e in conseguenza della suddetta segnalazione, la sua attività lavorativa avesse subito un pregiudizio. Infine, l'appellante insisteva per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie di cui alla II memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. ovvero per l'escussione quale teste del perito incaricato di accertare il sinistro per cui è causa e di una CTU avente per oggetto le circostanze dell'occorso sinistro al con in alle causali dello stesso” e il valore commerciale dell'unità assicurata Parte_5 Parte_6 Parte_7 al momento del sinistro, occorso in data 8 gennaio 2014”. Tanto premesso l'appellante formulava le seguenti conclusioni: In via pregiudiziale e/o preliminare: Parte_
- dichiarare la nullità del contratto assicurativo documentato dalla polizza n. 76222, ai sensi dell'art. 1904 c.c., in quanto stipulato dal Sig. ossia da un soggetto non proprietario dell'unità e in assenza di CP_1 alcuna clausola di vincolo a favore della proprietaria CP_2
- dichiarare la carenza di legittimazione attiva e/o interesse ad agire in capo al Sig. ai sensi degli CP_1 artt. 81 e 100 c.p.c., essendo lo stesso mero utilizzatore e non proprietario dell'unità;
- dichiarare l'intervenuta prescrizione, ex art. 547 cod. nav., di ogni contestato diritto risarcitorio ex adverso azionato nei confronti di Controparte_7
2. Nel merito: (i) Accertare e dichiarare l'inoperatività della copertura assicurativa di cui alla polizza assicurativa n. 76222 ex adverso azionata, ai sensi degli artt. 9 lett. b), 11 lett. c), 16, 17 e 22 delle Condizioni di polizza, per le ragioni ampiamente delineate nel procedimento di primo grado e ribadite nel presente atto (ciascuno dei quali idoneo di per sé a definire la presente causa) e conseguentemente rigettare ogni domanda avversaria;
(ii) in ogni caso, rigettare ogni domanda ex adverso azionata in quanto infondata e/o non provata, in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum, e dichiarare che nulla è dovuto dalla CO al Sig. ad alcun CP_1 titolo;
(iii) nella denegatissima e non creduta ipotesi in cui la domanda avversaria dovesse venire in tutto o in parte accolta, visto l'art 15 delle Condizioni di Polizza, limitare ogni denegato risarcimento ad una somma pari al valore commerciale dell'unità al momento del sinistro (8.1.2014), e/o alla somma meglio accertata in corso di causa, e/o ritenuta di giustizia e comunque entro i limiti di legge e/o del massimale di polizza e previa deduzione della franchigia e dello scoperto di polizza;
3. In via istruttoria (i) Si insta, come meglio specificato al par. IV del presente atto di appello, per l'ammissione dei capitoli di prova per testi dedotti con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c (punto III n.2) con il teste ivi indicato;
(ii) Si insta per l'ammissione di una CTU con assegnazione al Consulente d'ufficio dei quesiti indicati nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c del 10.3.2016 (punto III n.3); (iii) Si contesta e ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova dedotti ex adverso, in quanto inammissibili e irrilevanti per le ragioni indicate nella terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. (punto I n.2) e stante l'incapacità a testimoniare dei testi indicati ex art 246 c.p.c., instandosi, in denegatissima ipotesi di relativa
12 ammissione in tutto o in parte, per l'ammissione del teste Sig. in controprova sui capitoli Testimone_2 eventualmente ammessi. 4. Con vittoria di spese ed onorari oltre a IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% per spese generali per entrambi i gradi di giudizio. La si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello proposto dalla Controparte_2 ed evidenziando che il aveva agito, non come dedotto Parte_1 CP_1 dall'appellante, in forza di un diritto di proprietà (pacificamente in capo alla Concedente), bensì in ragione di un proprio ed autonomo diritto di detenzione e godimento del bene, dietro il pagamento di un canone, che trovava la propria fonte nello stesso contratto di locazione finanziaria di cui è parte e che il contratto di leasing per cui è causa specificava che il rischio connesso al furto ed ogni onere conseguente restavano a carico dell'utilizzatore, pacifico custode del bene, cui era conferito il diritto/dovere di agire, anche giudizialmente, al fine di ottenere il risarcimento del danno, spettante alla Concedente. Inoltre, l'appellata ha prospettato che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, nel caso di leasing il rischio da perimento/furto sarebbe allocato in capo al conduttore e non al locatore proprietario consentendo di individuare un interesse assicurabile diretto, avente ad oggetto il bene. Alla luce di quanto premesso la ha chiesto il rigetto dell'appello con vittoria Controparte_2 di spese di lite. Infine, si è costituito il quale ha contestato la fondatezza dell'appello Controparte_1 proposto da controparte di cui ha chiesto il rigetto. In particolare, l'appellato, oltre a ribadire la correttezza di tutti i passaggi motivazionali della sentenza impugnata, ha evidenziato che:
- le dichiarazioni rese dalla propria compagna, erano certamente Persona_1 ammissibili, giacché la stessa era un soggetto terzo e, tutt'al più, poteva porsi una questione di attendibilità delle predette dichiarazioni;
- nessuna delle circostanze emerse nel corso dell'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado conduceva a ritenere che non si fosse verificato il furto dell'imbarcazione ovvero che gli fosse rimproverabile una qualsiasi condotta negligente, sia prima che successivamente all'evento delittuoso;
- l'art. 11 lett. C del contratto di assicurazione, diversamente da quanto prospettato dalla CO assicurativa, non imponeva, quale modalità di custodia e protezione dell'imbarcazione, che la stessa fosse sottoposta a vigilanza durante la sua giacenza in acqua atteso che tale disposizione doveva essere letta in armonia con quanto previsto dall'art. 9;
- nessuna violazione dell'obbligo di salvataggio era configurabile nel caso di specie posto che egli aveva denunciato immediatamente il furto dell'imbarcazione alla capitaneria di porto, né era possibile il recupero del natante in mare quando già era in procinto di affondare del tutto;
- la denuncia di abbandono del natante prevista dall'art. 540 cod. Nav. non era necessaria giacché, nel caso di specie, l'evento per il quale era chiesto l'indennizzo era costituito dal furto dell'imbarcazione e non dal suo affondamento – a cui avrebbe dovuto seguire la
13 denuncia di cui all'art. 540 del cod. Nav. – verificatosi successivamente alla sottrazione, quando il natante non era più sotto il controllo dell'assicurato. In ogni caso, l'appellante non aveva mai impugnato la sentenza nella parte in cui aveva affermato che l'adempimento delle formalità di cui all'art. 16 delle condizioni generali di contratto (denuncia di abbandono) presupponeva che l'Assicurazione avesse provveduto ad accertare il danno attraverso la nomina di un perito e che, all'esito, avesse considerato l'evento incluso nel rischio assicurato;
- l'ultimo comma dell'art. 8 delle condizioni generali di contratto, stabilendo che, agli effetti dell'art. 515 cod. Nav., i valori dichiarati in polizza dal contraente non equivalgono a stima, ponendosi in contrasto con quanto previsto dalla richiamata disposizione secondo cui “nel silenzio delle parti, la dichiarazione del valore della nave contenuta nella polizza equivale a stima”, costituiva una clausola vessatoria che, a pena di nullità, avrebbe dovuto essere approvata per iscritto. Conseguentemente, l'indennizzo era dovuto per l'importo di € 350.000,00 dichiarato in polizza che rappresentava il valore del natante al momento del furto;
- in ogni caso, il Giudice, per stabilire il valore del natante non era tenuto a nominare un CTU, potendo trarre sufficienti indicazioni da quanto indicato nella predetta polizza, dalla perizia di parte convenuta (odierna appellante) e dalle circostanze allegate dall'attore nel giudizio di primo grado;
inoltre, i dati informatici utilizzati dal Giudice, essendo di immediata reperibilità, potevano rientrare nel concetto di fatto notorio;
- la richiesta di risarcimento dei danni – accolta dal Giudice di prime cure – diversamente da quanto opinato dall'appellante, non era conseguenza del sinistro, ma dell'inadempimento della compagnia assicurativa al proprio obbligo contrattuale di indennizzare tempestivamente l'assicurato a seguito di detto sinistro. Infine, l'appellato, per l'ipotesi in cui questa Corte ritenesse non provati i fatti dedotti in citazione, reiterava le richieste istruttorie già formulate nel corso del giudizio di primo grado e reiterate all'udienza di precisazione delle conclusioni, mentre si opponeva a quelle richieste dall'appellante che, al contrario, vi aveva implicitamente rinunciato all'esito del primo giudizio. Va, poi, segnalato che, con ordinanza resa all'esito dell'udienza collegiale del 9/5/2019, veniva disposto l'esperimento della mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.lgs. 28/2010 con onere di presentare la relativa domanda entro il termine di 15 giorni;
all'incontro di mediazione, tenutosi il 7.10.2019, risultava aver partecipato solo la parte appellante tramite l'avv. Serena Giovidelli, ovvero uno dei difensori di detta parte;
quindi, con ordinanza del 12.1.2024, la Corte invitava le parti a svolgere le proprie difese in ordine al corretto esperimento della mediazione considerato quanto disposto dall'art. 5, comma 2, e dall'art. 11, commi 4 e 5, D.lgs. 28/2010 e, quindi, riguardo alla procedibilità dell'appello. A seguito di tale invito l'appellante depositava il modulo di adesione tempestivamente depositato presso l'Organismo di Mediazione contenente un “mandato con rappresentanza” con il Parte quale il legale rappresentante di delegava gli avvocati Serena Giovidelli e/o Davide Pio di Maria con studio in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55 “a rappresentarlo nella trattazione della mediazione instauranda, rato sin d'ora il suo operato” nonché copia di un mandato ad hoc per il
14 procedimento di mediazione rilasciato, tra l'altro, in favore, tra gli altri, dell'avv. Serena Giovidelli. All'udienza del 5.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. Preliminarmente il Collegio rileva che l'appello proposto dalla è Parte_1 procedibile dovendosi ritenere validamente instaurato e svolto il procedimento di mediazione delegata disposto con l'ordinanza depositata in data 9.5.2019. Secondo l'indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità e di merito la parte può farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, ma non può conferire tale potere con la procura ad litem conferita al difensore e da questi autenticata quand'anche con tale procura possa conferirgli - e gli abbia, in ipotesi, conferito - ogni più ampio potere processuale. Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e, quindi, anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore (cfr. Cassazione civile , sez. I , 25/11/2024 , n. 30379). Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dall'appellante, risulta che all'incontro, svolto il 7.10.2019 presso la sede dell'Organismo di mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, era presente l'avv. Serena Giovidelli quale delegata della compagnia assicurativa, in forza, non della mera procura alle liti, ma di uno specifico mandato ad hoc rilasciato dal legale rapp.te della al predetto difensore, specificamente per la partecipazione Parte_1 all'incontro di conciliazione e con attribuzione al delegato di ogni più ampio potere di rappresentanza;
consegue a quanto premesso che la partecipazione dell'appellante al procedimento di mediazione delegata deve ritenersi effettiva e, dunque, validamente assolta la condizione di procedibilità dell'appello. Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto. Occorre premettere che sono certamente infondati i primi tre motivi di appello non potendosi dubitare che il quale utilizzatore dell'imbarcazione concessa in leasing, rivestisse la CP_1 qualità di assicurato e, quindi, avesse la legittimazione e l'interesse ad agire nel presente giudizio per richiedere il pagamento dell'indennizzo previsto per il furto del natante (e ancora prima, per interrompere il termine di prescrizione per la relativa azione giudiziale mediante l'inoltro alla compagnia assicurativa della missiva del 18.11.2014). Anche prima del superamento della distinzione tra leasing traslativo o finanziario e leasing di godimento o operativo per effetto dell'entrata in vigore del comma 138 della l. n. 124/2017 che ha normato il leasing finanziario, le conseguenze dell'eventuale perimento del bene concesso in leasing erano normalmente regolate tra le parti addossando il rischio sull'utilizzatore, che, come nel caso di specie, rimaneva obbligato a pagare le rate a scadere con diritto del concedente di trattenere anche quelle già scadute e pagate.
15 La novella legislativa, se per un verso ha regolato gli effetti della risoluzione del contratto nel caso di inadempimento dell'utilizzatore, ha previsto che sull'utilizzatore si trasferiscono tutti i rischi, anche quelli del perimento (comma 136, l. n. 124/2017). Tuttavia, tanto prima della novella legislativa del 2017 quanto dopo deve certamente ritenersi sussistente l'interesse dell'utilizzatore, ai sensi dell'art. 1904 c.c., ad assicurare il bene oggetto di leasing contro il rischio di danneggiamento e/o furto. La giurisprudenza è solita fare coincidere questo interesse non già con la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulla cosa, ma anche con qualunque rapporto giuridico per effetto del quale chi è in relazione con la cosa subisce un pregiudizio patrimoniale dal suo danneggiamento e/o perimento (Cass. civ., sez. III, 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. civ., sez. III, 22 dicembre 2011, n. 28284 che ha affermato l'interesse del comodatario ad assicurarsi contro il rischio della perdita della cosa se questo evento è stato posto pattiziamente a suo carico;
Cass. civ., sez. III, 3 ottobre 2007, n. 20751 che ha affermato l'interesse del locatario ad assicurare contro i danni la cosa locata se il rischio della perdita di questa è stata posta pattiziamente a suo carico). Ebbene, se l'interesse ad assicurare un bene contro il rischio di danni non deve individuarsi solo in capo al proprietario o titolare di altro diritto reale sul medesimo bene e deve riconoscersi astrattamente anche a colui la cui relazione con la cosa abbia titolo in un rapporto giuridico di natura obbligatoria – quale a mero titolo esemplificativo il locatario – se le parti del contratto hanno pattuito di trasferire sul detto soggetto il rischio del perimento del bene, dovrà concludersi che – a maggior ragione – questo interesse sarà sussistente anche nel caso in cui il contratto di leasing preveda l'obbligo dell'utilizzatore di continuare a pagare i canoni pure nel caso di perimento o furto del bene. Il trasferimento di tutti i rischi sull'utilizzatore del bene non può che comportare anche il trasferimento a costui dell'interesse ad assicurare il medesimo bene contro il rischio di perimento o danneggiamento, con conseguente diritto del predetto, al verificarsi dell'evento, di chiedere direttamente la liquidazione dell'indennizzo, salva la eventuale appendice di vincolo in virtù della quale le parti del contratto di leasing abbiano attribuito al finanziatore della somma utilizzata per l'acquisto del bene assicurato il diritto di soddisfarsi sulla indennità dovuta dall'assicuratore ( cfr. Cass. civ., sez. III, 29 aprile 2024, n. 11373 nella quale la Suprema Corte ha chiarito che, “il vincolo pattuito, nel contratto di assicurazione, in favore del finanziatore dell'acquisto di un bene in leasing priva l'utilizzatore del bene della legittimazione ad agire onde ottenere, in caso di furto dello stesso, l'indennizzo assicurativo. Sulla scorta del collegamento negoziale esistente fra il contratto di assicurazione e quello di finanziamento, il finanziatore, pur non assumendo la qualità di assicurato, ha comunque il diritto di percepire tale indennizzo, trattandosi di credito di cui è titolare in via esclusiva la società di leasing sulla base del suddetto vincolo contrattuale”. E' evidente, quindi, che qualora, come nel caso di specie, il contratto di assicurazione stipulato dall'utilizzatore non preveda nessuna appendice di vincolo in favore del finanziatore, la legittimazione ad agire per ottenere l'indennizzo previsto nel caso di furto non può che essere riconosciuta all'assicurato/utilizzatore). Al contrario, risulta fondato il sesto dei motivi di appello formulati dalla Parte_1
[...]
16 In ordine all'eccezione articolata dalla parte convenuta sulla esclusione del sinistro dal rischio incluso nel contratto di assicurazione per insufficienza delle misure di custodia e di protezione di cui all'art. 11, lett c) delle C.G. A., il Tribunale ha affermato che, “in assenza di una tipizzazione convenzionale che precisi le misure di custodia e di protezione considerate pattiziamente adeguate, non può logicamente desumersi una carenza di custodia, tale da esulare dal rischio coperto, da quegli stessi eventi che il contratto include invece espressamente nel rischio”. In particolare, secondo il primo Giudice, le circostanze evidenziate dalla compagnia assicurativa, ovvero l'ancoraggio della barca a circa 100-150 metri dal porto, senza persone a bordo, per la durata di circa tre ore e senza che l'imbarcazione fosse visibile all'assicurato, dovevano considerarsi rientranti nel rischio coperto dalla polizza, in quanto tutte previste o implicate dalle stesse C.G.A. (che includevano nel rischio assunto gli eventi occorsi in acque sia marine che interne, anche senza persone a bordo, per la durata massima giornaliera ed in ore diurne - cfr. art 9 delle C.G.A). Ebbene, di recente, la Corte di Cassazione ha affermato (cfr. Cassazione civile sez. III, 12/11/2024, n. 29229) che il principio di cui all'art. 1900 c.c., secondo il quale l'assicurazione non si estende ai rischi provocati volontariamente e con colpa grave del beneficiario, trova applicazione anche quando la condotta dell'assicurato caratterizzata dal dolo o dalla colpa grave non sia stata la causa unica del verificarsi dell'evento dannoso, in quanto ai fini del nesso causale fra la detta condotta ed il danno trova applicazione il principio della condicio sine qua non, temperato da quello della regolarità causale, ex artt. 40 e 41 c.p., con la conseguenza che, quando l'evento è derivato da una pluralità di comportamenti commissivi od omissivi (tra cui un comportamento dell'assicurato), è sufficiente per negare l'estensione della polizza accertare che, se detto comportamento non si fosse verificato, l'evento non si sarebbe prodotto (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva negato l'indennizzo ritenendo gravemente negligente la condotta dell'assicurato, il quale aveva lasciato il natante assicurato, di ingente valore, fuori da un porto e senza persone a bordo e semplicemente ancorato senza adottare alcuna misura di protezione o sorveglianza). Nella motivazione della predetta sentenza la Corte di Cassazione ha ritenuto scevro da evidenti vizi logici e giuridici ed anzi nient'affatto implausibile l'accertamento della Corte di Appello in ordine alla grave negligenza dell'utilizzatore dell'imbarcazione "per aver lasciato il natante, di elevato valore commerciale, completamente privo di custodia e senza alcuna forma di effettiva cautela... in un posto isolato e di facile approdo da parte di persone maldisposte nel corso della sua sosta presso il porticciolo", non senza aggiungere che "l'approdo in insenatura scarsamente attrezzata avrebbe dovuto rafforzare la diligenza del proprietario nel predisporre un servizio di sorveglianza a custodia del bene più incisivo rispetto alla chiusura a chiave dei motori di bordo" e che non erano state neppure "osservate quelle regole minime di ormeggio al fine di evitare l'evento, semplicemente ancorato, anziché particolari accorgimenti come collegamento con catena, o altri mezzi sistemati negli specchi acqui, che avrebbero potuto in qualche modo impedito o reso meno agevole il furto". Inoltre, la Suprema Corte ha anche condiviso l'affermazione del Giudice di merito secondo cui, la predisposizione di un idoneo servizio di vigilanza, quando l'imbarcazione si trovi fuori da un porto e senza persone a bordo, "evidenzia semplicemente l'osservanza da parte dell'assicurato di regole di comune diligenza", regole che "quand'anche non fossero state evidenziate specificatamente nel contratto", integrano "quel
17 complesso di cure e di cautele che l'assicurato doveva comunque impiegare per ottenere il proprio indennizzo, non potendosi addebitare all'assicuratore ogni rischio prescindendo da quelle ordinarie cautele atte a scongiurare il rischio assicurato". Alla luce di tali considerazioni, che il Collegio condivide, appare fondata la censura formulata dalla CO assicurativa alla sentenza impugnata, giacché, diversamente da quanto affermato dal Giudice di prime cure, deve ritenersi sussistente, nel caso di specie, una carenza di custodia tale da escludere la operatività del contratto di assicurazione. Come infatti, evidenziato dalla secondo quanto prospettato dallo stesso era risultato Parte_1 CP_1 che l'unità, ancorata a circa 100/150 metri di distanza dal porto e senza nessuno a bordo, non era in alcun modo custodita, dovendo intendersi per custodia una vigilanza esercitata dall'assicurato o un suo preposto. Se è vero che secondo quanto previsto dall'art. 9 della C.G.A. rientravano nel rischio anche gli eventi occorsi all'imbarcazione quando la stessa era ancorata entro un quadrante di bussola, senza nessuno a bordo, per una durata massima giornaliera nel solo orario diurno, tuttavia, Part come eccepito dall' già nel giudizio di primo grado, l'assicurato avrebbe dovuto comunque adottare delle sufficienti misure “di ormeggio, di ancoraggio e di protezione e custodia dell'unità da diporto stessa durante la giacenza, sia temporanea sia stagionale, in acqua o a terra” (cfr. art. 11 della C.G.A.) Nel caso di specie il sia nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, sia nella CP_1 denuncia sporta alla capitaneria di porto, si è limitato a prospettare di essersi limitato a disinserire la chiave dal quadro di accensione, senza mai nemmeno accennare all'adozione di una qualsivoglia misura di protezione e custodia che avrebbe potuto impedire o quantomeno ostacolare il furto del natante. Anzi, nella richiamata denuncia, l'assicurato ha precisato che l'imbarcazione non era da lui visibile, almeno durante il tempo trascorso nel ristorante, né ha mai prospettato di aver incaricato qualcuno della vigilanza del natante. Diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, la circostanza che l'unità da diporto potesse essere lasciata ancorata fuori dal porto senza nessuno a bordo, non escludeva la possibilità (e la necessità trattandosi di un bene che, secondo il valeva oltre € CP_1
350.000,00) di adottare delle misure di protezione o di custodia della medesima quale, per esempio, l'incarico di vigilanza del natante da parte di persone non presenti a bordo ma che, dalla costa, potessero almeno tenere sotto controllo l'imbarcazione verificando che nessuno si avvicinasse alla stessa e vi salisse a bordo. La palese omissione, da parte dell'assicurato, di qualunque misura di protezione e custodia prevista dall'art. 11 C.G.A. determina, secondo quanto previsto dalla predetta clausola – ma anche dall'art. 1900 c.c. – l'inoperatività della garanzia e, quindi, l'esclusione dell'obbligo della compagnia assicurativa di procedere all'indennizzo per il furto del natante nonché di risarcire al gli asseriti ulteriori danni derivanti dal mancato adempimento di tale obbligo. CP_1
Ovviamente, l'accoglimento dello specifico motivo di appello formulato sul punto dalla
[...] assorbe ogni altra ulteriore censura formulata dall'appellante rispetto alla Parte_1 sentenza impugnata che, quindi, deve essere riformata dovendo essere rigettate tutte le domande proposte da nei confronti della compagnia assicurativa. Controparte_1
18 4. L'accoglimento dell'appello impone una nuova regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che, nei rapporti tra e la Controparte_1 Parte_1
seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, facendo riferimento
[...] ai parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili per lo scaglione relativo al valore della controversia (e, quindi, rientrante nello scaglione da € 260.000,01 ad € 520.000,01) e all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti per parte appellante (e, per il presente grado di giudizio, il riconoscimento del compenso in misura minima per la c.d. fase istruttoria o di trattazione, essendosi definita la controversia senza il compimento di alcuna ulteriore attività istruttoria). Al contrario possono essere compensate le spese nei rapporti tra la e le altre Controparte_2 parti posto che, come evidenziato anche dal primo Giudice, nessuna domanda era stata proposta da o nei confronti della società di leasing, la quale era stata chiamata, e ha partecipato al giudizio, solo per ottenere il pagamento dell'indennità di assicurazione come richiesto dall'attore nel giudizio di primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composta, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2 avverso la sentenza n. 251/2019, pubblicata dal Tribunale di Napoli l'8.1.2019, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto dalla e, per l'effetto: Parte_1
2. rigetta tutte le domande proposte da nei confronti della Controparte_1 [...]
Parte_1
3. condanna al pagamento in favore della delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che si liquidano, per il primo grado di giudizio, in € 22.457,00 (ventiduemilaquattrocentocinquantasette/00) per onorari e, per il presente grado, in: € 1950,00 (millenovecentocinquanta/00) per spese ed € 17.159,00 (diciassettemilacentocinquantanove/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
4. Compensa le spese di lite nei rapporti tra la e le altre parti Controparte_2
Così deciso in Napoli, il 14/05/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott. Giulio Cataldi
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