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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/06/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Catia Cusimano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N° 6188 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Orazio Curtò ed Parte_1 C.F._1
Emanuela Curtò, per mandato allegato alla comparsa di riassunzione;
-Attrice in riassunzione-
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Controparte_1 CodiceFiscale_2
Valtulini, per mandato in calce alla comparsa di costituzione del giudizio avanti il Giudice di Pace di
Grumello del Monte;
-Convenuta-
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE: precisa le conclusioni Parte_1 riportandosi a quelle contenute nel proprio atto difensivo in riassunzione e nelle memorie ex art. 183, co. 1; co. 2 e co. 3 c.p.c., qui di seguito riportate e trascritte: accertato e dichiarato che, _1
, a seguito del non contestato recesso dalla promessa di acquisto, è legittimata a esigere da
[...] il risarcimento dei danni subiti per la causale sopra esposta, condannare la Controparte_1 stessa a rifondere a la somma complessiva di € 1500,00 oltre oneri fiscali;
ovvero, Parte_1 la diversa somma che risulterà dovuta dalla esperenda istruttoria con gli interessi legali dal dovuto al saldo, in ogni caso, ripropone le domande come precisate nei verbali di udienza del procedimento avanti al giudice remittente. Insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie indicate nelle proprie memorie ex art. 183 c.p.c. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio rifuse.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA: La difesa della convenuta così precisa Controparte_1 le proprie conclusioni: ogni avversa domanda ed istanza disattesa, nel merito: - dichiararsi infondata la domanda, ex art. 1385 c.c. di restituzione del doppio della caparra versata per €. 5 mila, ovvero dichiararsi invalido, inefficace ed illegittimo il recesso manifestato ex art. 1385 II comma c.c. dall'attrice e, per l'effetto, respingersi ogni inerente e conseguente domanda risarcitoria/restitutoria
1 da questa formulata e ciò per il mancato incasso della pretesa caparra confirmatoria e del suo mancato effetto reale;
- dichiararsi inammissibile e/o improponibile la domanda risarcitoria formulata in via subordinata;
- laddove denegatamene dichiarata ammissibile e/o proponibile la domanda subordinata, respingerla siccome infondata sia nell'an sia nel quantum debeatur per quanto dedotto in atti. - spese e competenze di causa interamente rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con comparsa in riassunzione ex art. 50 c.p.c. e art. 125 disp.att. c.p.c., -a fronte Parte_1 dell'ordinanza di incompetenza del 16 giugno 2022 n. 112/2022 pronunciata dal Giudice di Pace di Grumello del Monte, nell'ambito del giudizio R.G. n. 643/2021-, riassumeva il giudizio avanti il Tribunale di Bergamo, trascrivendo integralmente l'atto introduttivo del giudizio davanti all'Ufficio del Giudice di Pace.
2.L'ordinanza dichiarativa di incompetenza, con cui il Giudice di Pace rimetteva alla valutazione complessiva in sede di sentenza definitiva nel merito la liquidazione delle spese legali, veniva impugnata in sede di appello da parte di Il relativo procedimento, rubricato al R.G. Controparte_1
n. 5784/2022, veniva nelle more definito con la sentenza n. 2021/2023 pubblicata il 5.10.2023 con la quale veniva accolto l'appello e, per l'effetto, riformato parzialmente il provvedimento impugnato con condanna di al pagamento in favore di delle spese di lite del primo Parte_1 Controparte_1 grado di giudizio, liquidate in complessivi € 1.566,00, per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali ed accessori di legge;
nonché condanna dell'appellata Parte_1 alla rifusione delle spese di lite del giudizio in favore dell'appellante , liquidate in Controparte_1 complessivi € 1.874,00, di cui € 1.700,00 per compenso professionale ed € 174,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario per spese generali ed accessori di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
3.L'attrice, premessa la sottoscrizione in data 24 febbraio 2020 di una proposta di acquisto relativa all'immobile di proprietà della convenuta sito in Calcinate (BG), Vicolo Zerra Controparte_1
n. 10, costituito da un edificio residenziale, per un prezzo di € 230.000,00 con contestuale consegna all'intermediario immobiliare, società Cà de Conti s.r.l., di un assegno bancario dell'importo di € 5.000,00 ( con previsione di -due condizioni sospensive ovverosia il buon esito della richiesta di finanziamento da parte della promissaria acquirente e l'adeguamento catastale del locale lavanderia;
- all'art. 7, che la proposta stessa sarebbe divenuta contratto preliminare con la conoscenza dell'accettazione da parte della venditrice;
-all'art. 2, che l'assegno consegnato al momento della proposta avrebbe assunto natura di caparra confirmatoria alla conclusione del contratto) lamentava, nonostante il contratto preliminare potesse ritenersi perfezionato, l'inadempienza della convenuta all'obbligo di trasferire la proprietà dell'immobile come pattuito, a causa della presenza di difformità urbanistiche e catastali. Rinnovava quindi le conclusioni riportate nell'atto introduttivo e -in punto domanda di risarcimento del danno ex art. 1453 c.c.- nella fase davanti al Tribunale l'attrice, avvalendosi della clausola di contenimento, quantificava il risarcimento nell'importo ridotto di € 1.500,00, in luogo della maggiore somma € 5.000,00 richiesta, invece, nel precedente procedimento giudiziale davanti al Giudice di Pace.
4.Si costituiva ritualmente in giudizio parte convenuta, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto. In particolare, eccepiva: -l'infondatezza della domanda di corresponsione del doppio della
2 caparra ex art. 1385 c.c. per €. 5.000; infatti, sebbene domanda rinunciata dall'attrice, andava disattesa, non avendo mai incassato detta caparra confirmatoria, né avendo Controparte_1 quest'ultima peraltro mai avuto la disponibilità dell'assegno bancario emesso da Parte_1 con consequenziale rigetto della domanda risarcitoria avanzata dall'attrice, ex art. 1385 II comma c.c.;- l'improponibilità della domanda subordinata di risarcimento del danno ex art. 1453 c.c., perché non cumulabile con quella di recesso ex art. 1385 c.c.;- l'infondatezza delle domande avversarie stante l'assoluta assenza di inadempimento in capo alla promittente venditrice;
- la tardività delle istanze istruttorie formulate dall'attrice, in quanto non formulate davanti al G.d.P., né reiterate in sede di precisazione delle conclusioni in tale fase, ancorché l'inammissibilità delle stesse poiché non dedotte per articoli specifici e separati, ai sensi del disposto dell'art. 230 c.p.c..
5.All'udienza del 31.01.2023, il Giudice -considerato che non ricorrevano i presupposti per disporre la riunione della presente causa con quella rubricata al numero 5784/2022 R.G. e rilevato, altresì, che non ricorrevano nemmeno i presupposti per disporre la sospensione della presente causa per pregiudizialità con la predetta causa n. 5784/2022 R.G.- assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del giorno 27.09.2023.
6.Depositate le rispettive memorie ex art. 183, VI comma c.p.c., il giudice pronunciava in data 27.09.2023 ordinanza a scioglimento della riserva assunta in udienza, con la quale, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
7.Le parti precisavano le proprie conclusioni come da fogli depositati telematicamente e, successivamente, in data 18.02.2025, davanti al nuovo giudice nominato in supplenza del precedente, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
MOTIVI
Le domande di parte attrice devono essere respinte, essendo infondate.
1.Sulle istanze istruttorie di parte attrice.
Preliminarmente si ritengono rinunciate le istanze istruttorie come originariamente formulate da parte attrice nella memoria ai sensi dell'art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. e rigettate con ordinanza del
27.09.2023, non essendo state espressamente riproposte con la relativa capitolazione ed indicazione testi in sede di precisazione delle conclusioni, avendo, infatti, in tale sede compiuto semplicemente solo un generico riferimento a quelle indicate “nelle proprie memorie ex art. 183 cpc”.
Secondo l'orientamento anche più recente della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., ordinanza n. 10767 del 4 aprile 2022, sesta sezione civile, terza sottosezione;
sez. seconda, ordinanza n. 33103 del 10 novembre 2021), la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione.
In ogni caso, le stesse devono ritenersi inammissibili, come già rilevato nella ordinanza del
27.09.2023 che si richiama laddove si rigettano in quanto ritenuta l'inammissibilità della prova per interrogatorio formale della convenuta e per testimoni chiesta dalla attrice con memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2) c.p.c., in quanto i capitoli di prova ivi dedotti vertono su circostanze documentali,
3 implicanti giudizi e valutazioni tecniche o pacifiche.
2.Sull'infondatezza della domanda di corresponsione della minor somma di euro 1.500,00.
Preso atto che l'originaria domanda di condanna alla restituzione della caparra per €. 5.000,00 in corrispondenza del manifestato recesso ex art. 1385 c.c. è stata ridotta in sede di precisazione delle conclusioni all'importo di €. 1.500,00, se ne deve comunque rilevare l'infondatezza anche in relazione alla minor somma richiesta per il medesimo titolo.
E' pacifico, in quanto fatto non contestato, che non abbia mai incassato Controparte_1
l'assegno bancario che ha consegnato all'agente immobiliare quale caparra Parte_1 confirmatoria, né mai risulta aver avuto la materiale disponibilità di detto assegno. Si osservi, peraltro, che la caparra confirmatoria ha natura reale e, come tale, è improduttiva di effetti laddove non si perfezioni con la consegna della relativa somma (Cfr. Corte di Cassazione, seconda sezione,
n. 10056 del 24.4.2013).
Deve essere pertanto disattesa la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice, ex art. 1385 II comma c.c., non essendosi mai prodotti gli effetti previsti da tale norma, stante il mancato versamento della somma proposta a titolo di caparra confirmatoria e ciò anche nel minor importo richiesto di €.
1.500,00.
3.Sulla domanda di risarcimento
Del pari va rigettata essendo improponibile, secondo quanto rilevato correttamente dalla difesa di parte convenuta, la domanda di risarcimento del danno ex art. 1453 c.c., in quanto non cumulabile con quella di recesso formulata ai sensi dell'art. 1385 c.c..
L'attrice, infatti, dopo aver assunto la decisione di avvalersi della facoltà di recesso (prevista dall'art. 1385 c.c.), come da domanda indicata sia in citazione sia in comparsa di riassunzione, formulava domanda di ristoro del danno secondo le regole generali di diritto. Invero, è circostanza pacifica che l'attrice abbia originariamente formulato domanda di restituzione della caparra in relazione al recesso manifestato ex art. 1385 c.c. (si vedano in tal senso le conclusioni formulate nell'originario atto introduttivo avanti il Giudice di Pace).
Come è noto, la richiesta di recesso ex art.1385 c.c. (ritenzione della caparra o richiesta del doppio in caso di inadempimento) e la domanda di risoluzione del contratto ex art.1453 c.c. con risarcimento dei danni sono rimedi alternativi e non cumulabili. Ciò significa che non è possibile, in un unico giudizio, chiedere sia la risoluzione del contratto con risarcimento dei danni sia la ritenzione della caparra -se ricevuta- o la richiesta del doppio -se data- (Cfr. Cassazione civile Sez. II ordinanza n.
5854 del 5 marzo 2024).Il momento ultimo in cui è consentito al contraente non inadempiente effettuare la scelta tra i rimedi alternativi viene dalla giurisprudenza indicato con quello della notificazione della citazione (si vedano tra le altre Cassazione Civile n.2557/1989; n. 16221/2002;
n. 358/2013; n. 26206/2017).
La domanda di risarcimento del danno deve, per l'effetto, essere dichiarata improponibile e, come tale, va respinta.
Il rigetto per improponibilità della domanda di risarcimento riveste carattere assorbente .Tuttavia, con riferimento alla valutazione della infondatezza sotto il profilo del merito, si deve osservare che
4 l'attrice, a carico della quale incombeva l'onere probatorio ex art. 2697 c.c., non ha dato prova del rifiuto della convenuta a vendere né dell'impossibilità ad ottenere il trasferimento CP_1 dell'immobile per ragioni urbanistico/catastali, circostanza quest'ultima peraltro smentita dalla produzione documentale della difesa di risultando il medesimo immobile, in Controparte_1 seguito, regolarmente trasferito a terzi.
Le spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. 55/14, come modificate dal D.M. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, seguono la soccombenza (art.91 c.p.c.) e sono poste a carico della parte attrice come da dispositivo, con riguardo allo scaglione di riferimento, nei valori medi nella misura complessiva di euro € 5.077,00, oltre al 15% per rimborso forfettario, alla Cassa di Previdenza Avvocati e IVA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G.6188/ 2022, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
-rigetta le domande di parte attrice;
-condanna parte attrice al pagamento a favore di parte convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi € 5.077,00 (di cui fase di studio euro 919,00, fase introduttiva euro 777,00, fase istruttoria euro 1680,00, fase decisionale euro 1701,00), oltre 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge.
Bergamo, 11 giugno 2025
Il giudice onorario
Catia Cusimano
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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