(Rapporto di parentela)
Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela e' considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilita', la filiazione ((fuori del matrimonio)) e' equiparata alla filiazione ((nel matrimonio))
Il rapporto di filiazione ((fuori del matrimonio)) e' stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile, anche se per effetti diversi dall'accertamento dello stato delle persone.