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1 gennaio 2006
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30 giugno 2015
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Art. 11. Attivita' assicurativa 1. L'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami vita e nei rami danni, come classificati all'articolo 2, e' riservato alle imprese di assicurazione.
2. L'impresa di assicurazione limita l'oggetto sociale all'esercizio dei soli rami vita oppure dei soli rami danni e della relativa riassicurazione.
3. In deroga al comma 2, e' consentito l'esercizio congiunto dei rami vita e dei soli rami danni infortuni e malattia di cui all'articolo 2, comma 3. L'impresa e' tenuta ad una gestione separata per ciascuna delle due attivita' secondo le disposizioni stabilite dall' ((IVASS)) con regolamento.
4. L'impresa di assicurazione puo' inoltre svolgere le operazioni connesse o strumentali all'esercizio dell'attivita' assicurativa o riassicurativa. Sono inoltre consentite le attivita' relative alla costituzione ed alla gestione delle forme di assistenza sanitaria e di previdenza integrative, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.
2. L'impresa di assicurazione limita l'oggetto sociale all'esercizio dei soli rami vita oppure dei soli rami danni e della relativa riassicurazione.
3. In deroga al comma 2, e' consentito l'esercizio congiunto dei rami vita e dei soli rami danni infortuni e malattia di cui all'articolo 2, comma 3. L'impresa e' tenuta ad una gestione separata per ciascuna delle due attivita' secondo le disposizioni stabilite dall' ((IVASS)) con regolamento.
4. L'impresa di assicurazione puo' inoltre svolgere le operazioni connesse o strumentali all'esercizio dell'attivita' assicurativa o riassicurativa. Sono inoltre consentite le attivita' relative alla costituzione ed alla gestione delle forme di assistenza sanitaria e di previdenza integrative, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.
Commentari • 41
- 1. Diritto all'oblio oncologico: modifiche ai Regolamenti IVASSValentina Rocca · https://www.dirittobancario.it/ · 19 dicembre 2024 · 1
IVASS ha pubblicato il documento di consultazione n. 9/2024, recante lo schema di Provvedimento sul diritto all'oblio oncologico, che modifica i Regolamenti nn. 40 e 41 del 2018. La L. 193/2023 reca disposizioni in materia di diritto all'oblio delle persone, già affette da patologie oncologiche, finalizzate alla prevenzione delle discriminazioni e alla tutela dei diritti di queste ultime ed è entrata in vigore il 2 gennaio 2024: la Legge introduce, in particolare, il divieto per le imprese di assicurazione e per i distributori di richiedere informazioni concernenti lo stato di salute del cliente già affetto da patologie oncologiche, in sede di stipula o rinnovo dei contratti di …
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Giurisprudenza • 205
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/11/2025, n. 31012Provvedimento: […] Con il quarto motivo si denuncia in subordine l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 del d.P.R. 18 di 26 26 ottobre 1972, n. 633, dell'art. 11 del codice delle assicurazioni private, nonché degli artt. 1362 e 1363 c.c., ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. […]Leggi di più...
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