Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 14/02/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
14/02/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 1240/2018 R.G., promossa da:
nata il [...] a [...], e residente in [...] C/da Parte_1
Provenzani n. 18, CF ( ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, C.F._1 dall'Avv. Antonio Timpanaro, ed elettivamente con Lui domiciliata in Patti Via Trieste n. 16 presso lo studio dall'Avv. Tindaro Giusto;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore rappresentato e difeso, e domiciliato come in atti;
- resistente -
OGGETTO: indebito-disoccupazione agricola-reiscrizione elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 09/04/2018, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo che:
A) L'istante, ha svolto la professione di bracciante agricola da diversi anni ed è regolarmente iscritta nell'apposito elenco dei braccianti agricoli del Comune di appartenenza;
CP_ B) Con nota che si allega del 24/10/2017, ricevuta il 22/11/2017 la Sede richiedeva il pagamento della somma di € 2.526,23 pagata come prestazioni di disoccupazioni agricole per gli anni 2005 e 2007, che sono stata percepita dal ricorrente in quanto era regolarmente iscritto negli elenchi agricoli. Inoltre, l'ente comunicava che avrebbe proceduto al recupero della somma pari a €
100,00 sulla pensione categoria VO n. 10065215 a partire dalla prima data utile.
C) Avverso tale provvedimento il ricorrente ha inoltrato ricorsi amministrativi, senza ricevere alcuna risposta, conseguentemente per il perfezionarsi del silenzio rigetto si deve procedere all'azione giudiziaria;
D) Nel 2005 ha lavorato per gg. 92 dal 01/01/2005 al 31/12/05 mentre nel 2007 ha lavorato per gg.
102 dal 10/07/2007 al 20/11/07, alle dipendenze della con sede Controparte_2
in Montagnareale C/da Fiumara sn;
Tale lavoro veniva svolto in regime di subordinazione. Il
Pertanto si ricorre, a codesto On.le Tribunale per i motivi che qui di seguito saranno esposti:
1) Il ricorrente ha diritto a ricevere le somme delle disoccupazioni agricole già incassata e pertanto nulla è dovuto all'Ente. Effettivamente Egli nell'anno 2005 ha prestato attività di lavoro agricolo subordinato per 92 gg e cosi anche nell'anno 2007 ha prestato attività di lavoro agricolo subordinato per 102 gg. alle dipendenze dell' con sede in Montagnareale Controparte_2
C/da Fiumara sn, per i suddetti periodi e la stessa azienda agricola ha denunciato a chi di competenza, tale prestazione lavorativa.
Invero, il ricorrente, in forza di ciò è stato iscritto nell'apposito elenco dei braccianti agricoli del comune di residenza, ed ha beneficiato delle relative prestazioni temporane, nonché, ha ricevuto le buste paga e Cud dal datore di lavoro.
2) I provvedimenti di cancellazione e/o disconoscimento per cui si è in causa sono illegittimi, senza una idonea motivazione e non conformi alla legge, conseguentemente dovranno essere disapplicati ed annullati, cosi come sostenuto dalla giurisprudenza maggioritaria. ( Cass. Civ. 15147/07 – Cass.
Civ. 13972/02).
CP_ 3) Orbene, al lavoratore non è mai stato specificato il motivo per cui l' ritenesse che lo stesso non avesse svolto effettivamente il lavoro subordinato alle dipendenze della ditta di . CP_2
CP_ Inoltre, va evidenziato che l' ha cancellato e/o disconosciuto il rapporto di lavoro, sussistente CP_ tra la parte ricorrente e la suddetta ditta, solo dopo diversi anni, in quanto l' ha semplicemente presunto che tale rapporto non si sia effettivamente mai istaurato;
Errando, nel modo in cui si debbono effettuare gli accertamenti di controllo;
(cioè, si devono fare sul campo)
Concludeva per l'accoglimento del ricorso rassegnando le seguenti conclusioni:
1) Accertare, ritenere e dichiarare che listante ha svolto l'attività lavorativa subordinata di bracciante Agricola alle dipendenze della , per gli anni e per le giornate lavorative CP_2 indicate in narrativa;
con conseguente diritto all'iscrizione nei relativi elenchi dei lavoratori agricoli del comune di appartenenza, per i periodi corrispondenti, o comunque alla relativa iscrizione, con ogni conseguente provvedimento;
2) Accertare, ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto alle prestazioni di indennità di disoccupazioni agricole relative agli anni 2005 e 2007, regolarmente pagate dall'Ente; E per CP_ l'effetto condannare l' in persona del suo legale rappresentante p.t., alla liquidazione e al pagamento delle menzionate prestazioni di indennità di disoccupazioni già incassate dalla ricorrente, e, ove il caso, condannare l'istituto alla restituzione delle somme, nelle more, indebitamente trattenute;
CP_ 3) Ritenere e dichiarare anche parzialmente che le somme richieste dall' con la missiva di comunicazione del 24/10/2017 oggi opposta ed impugnata, risultano prescritte e non dovute, per i motivi sopra esposti o anche con qualunque altra motivazione.
Si costituiva l' , eccependo preliminarmente la decadenza ex. L.83/70, art. 22, e nel merito CP_1
contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita documentalmente, previa revoca del provvedimento ammissivo della prova, matura per la decisione, all'esito dell'udienza del 14/02/2025, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Va rilevato che non può disporsi la riunione con il procedimento RGN 962/2018, in quanto già definito con sentenza di rigetto n.873/2020. CP_ Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di decadenza sollevata dall' eccezione peraltro rilevabile d'ufficio.
Tale eccezione è fondata e va accolta.
Risulta dagli atti, vedesi documentazione (all.1) prodotta con la memoria di costituzione, che l' ha disconosciuto le giornate lavorative in agricoltura della ricorrente per gli anni 2005, CP_1
2006, e, 2007.
Che avverso tale provvedimento di disconoscimento, la parte ricorrente in data 07/05/2019, ha presentato ricorso amministrativo, che è stato rigettato con provvedimento n.7598/10, dell'08/03/2010.
Che non risulta proposto alcun ricorso giudiziario a seguito del citato provvedimento.
CP_ A seguito di ciò, l' ha evidenziato l'indebita percezione delle somme liquidate a titolo di indennità di disoccupazione agricola per tali anni, e con nota del 24/10/2017, ricevuta il 22/11/2017 richiedeva il pagamento della somma di € 2.526,23 pagata come prestazioni di disoccupazioni agricole per gli anni 2005 e 2007.
Presupposto fondamentale per il riconoscimento delle prestazioni erogate, a tal titolo, è l'avere svolto attività lavorativa per gli anni e per le giornate necessarie (n.102 nel biennio). Avverso il provvedimento di cancellazione la ricorrente non ha proposto ricorso.
Pertanto, considerato il notevole decorso del tempo, dal 2010, e che non risulta proposto alcun ricorso giudiziario entro i termini di legge, 120 giorni dalla comunicazione di rigetto dell'08/03/2010, si è maturata la decadenza, e pertanto il presente ricorso è intempestivo, per l'anno
2007, per le motivazioni di seguito spiegate.
Sul punto, può richiamarsi la pronuncia della Corte di Cassazione n. 8650 del 03.04.2008, secondo la quale “il riferimento del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso”.
Tenuto conto che la ricorrente ha depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio in data
09/04/2018, l'azione risulta intempestiva, essendosi maturata la decadenza eccepita, che peraltro è rilevabile d'ufficio e può essere proposta dalla parte convenuta-resistente, anche oltre i termini posti dall'art. 416 c.p.c.. (Cass. Sez. Lav., n. 15813 del 6/7/2009 e n. 18528 del 9/9/2011).
Pertanto, l'eccezione è fondata, e va accolta, conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 22, comma 1, D.lgs 7/1970, convertito in L.
83/1970, e, ciò per quanto riguarda l'indebito relativo alla corresponsione delle somme a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2007.
Va invece accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente per quanto concerne la richiesta di indebito per disoccupazione agricola per l'anno 2005.
Infatti, dalla corresponsione della somma, per tale anno 2005, alla richiesta di indebito di cui alla CP_ nota del 24/10/2017, ricevuta il 22/11/2017, sono decorsi oltre 10 anni, e, non risulta da parte
CP_ dell' alcun atto interruttivo della prescrizione, che nel caso di specie è decennale. CP_ Non può accogliersi l'assunto evidenziato dall' con la memoria di costituzione, con la quale evidenzia che “avendo la ricorrente ricevuto il provvedimento inerente la sua cancellazione nel
2009, ed avendo presentato ricorso avverso il provvedimento di cancellazione in data 7 maggio
2009, respinto in data 8 marzo 2010 (doc. 1)”, la prescrizione sia stata interrotta.
Infatti, ai fini dell'interruzione della prescrizione occorre un atto posto in essere dalla parte richiedente, che manca in atti, e che non può configurarsi con il ricorso della parte ricorrente peraltro tendente alla reiscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli.
Pertanto, va dichiarata la prescrizione relativa alla richiesta di indebito per disoccupazione agricola CP_ per l'anno 2005, con conseguente restituzione di eventuali somme ritenute dall' per tale anno.
Le spese del giudizio, vista la reciproca soccombenza vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1 contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: CP_1
1)Dichiara inammissibile il ricorso, per quanto concerne la domanda relativa all'indebito
(disoccupazione agricola )per l'anno 2007 e conseguentemente rigetta l'opposizione per tale anno;
2) Accoglie l'opposizione proposta per l'indebito (disoccupazione agricola) per l'anno 2005, in quanto estinto per intervenuta prescrizione e conseguentemente dichiara non dovute le somme per
CP_ tale anno con restituzione da parte dell' di eventuali somme trattenute per l'anno 2005;
3) Compensa le spese del giudizio;
Così deciso in Patti, 14/02/2025.
IL Giudice on.
Antonino Casdia