Articolo 600 del Codice della navigazione
Articolo 599Articolo 601
Versione
21 aprile 1942
Art. 600.
(Funzioni del consulente tecnico).

Il consulente tecnico assiste il giudice per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, e interviene in camera di consiglio, presenti le parti, per esprimere il suo parere sulle questioni tecniche che la causa presenta.

Del parere del consulente e' compilato processo verbale, a meno che il consulente lo presenti per iscritto.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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