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9 settembre 2010
9 settembre 2010
Art. 23. (Divisione della domanda in caso di piu' invenzioni
o modelli di utilita' in essa presenti) 1. Il provvedimento col quale l'Ufficio invita l'interessato a limitare la domanda ad una sola invenzione o modello di utilita' ai sensi dell'articolo 161, comma 2 del Codice, indica il termine entro il quale l'interessato deve provvedere alla limitazione. Si applica l'articolo 173 del Codice in quanto compatibile.
Note all'art. 23:
- Si riporta il testo dell' art. 161 del decreto legislativo n. 30 del 2005 :
«Art. 161 (Unicita' dell'invenzione e divisione della domanda). - 1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione.
2. Se la domanda comprende piu' invenzioni, l'Ufficio italiano brevetti e marchi invitera' l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad una sola invenzione, con facolta' di presentare, per le rimanenti invenzioni, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva.
3. Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine assegnato dall'Ufficio.».
- Per l' art. 173 del decreto legislativo n. 30 del 2005 , si veda nelle note all'art. 4.
o modelli di utilita' in essa presenti) 1. Il provvedimento col quale l'Ufficio invita l'interessato a limitare la domanda ad una sola invenzione o modello di utilita' ai sensi dell'articolo 161, comma 2 del Codice, indica il termine entro il quale l'interessato deve provvedere alla limitazione. Si applica l'articolo 173 del Codice in quanto compatibile.
Note all'art. 23:
- Si riporta il testo dell' art. 161 del decreto legislativo n. 30 del 2005 :
«Art. 161 (Unicita' dell'invenzione e divisione della domanda). - 1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione.
2. Se la domanda comprende piu' invenzioni, l'Ufficio italiano brevetti e marchi invitera' l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad una sola invenzione, con facolta' di presentare, per le rimanenti invenzioni, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva.
3. Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine assegnato dall'Ufficio.».
- Per l' art. 173 del decreto legislativo n. 30 del 2005 , si veda nelle note all'art. 4.
Commentari • 38
- 1. Distruzione delle sostanze consegnate o messe a disposizione del Ministero della sanitàhttps://www.brocardi.it/ · 53.218338
1. La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope nei casi previsti dagli articoli 23 e 24 è disposta con decreto del Ministro della sanità che ne stabilisce le modalità di attuazione e si avvale di idonee strutture pubbliche locali, ove esistenti, o nazionali. 2. In tali casi il Ministro della sanità può, altresì, richiedere ai prefetti delle province interessate che venga assicurata adeguata assistenza da parte delle forze di polizia alle operazioni di distruzione. 3. Il verbale relativo alle operazioni di cui al comma 2 è trasmesso al Ministero della sanità.
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte Cost., sentenza 04/07/2024, n. 120Massima: […] La disposizione di attuazione statutaria censurata dalla Corte dei conti, sez. riunite per la Regione Siciliana, nel giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2021, consente alla Regione di beneficiare di un indebito ampliamento della capacità di spesa. […]Massima: […] Siciliana n. 30 del 2021, che ha rideterminato integralmente il previgente percorso di rientro dal disavanzo della Regione Siciliana, recependo le innovazioni introdotte dalla normativa di attuazione statutaria di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019, vigenteratione temporis, sospendendo e dilatando i tempi di recupero del disavanzo. […]Leggi di più...
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