Articolo 23 del Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale
Articolo 21Articolo 24
Versione
9 settembre 2010
Art. 23. (Divisione della domanda in caso di piu' invenzioni
o modelli di utilita' in essa presenti) 1. Il provvedimento col quale l'Ufficio invita l'interessato a limitare la domanda ad una sola invenzione o modello di utilita' ai sensi dell'articolo 161, comma 2 del Codice, indica il termine entro il quale l'interessato deve provvedere alla limitazione. Si applica l'articolo 173 del Codice in quanto compatibile.
Note all'art. 23:
- Si riporta il testo dell' art. 161 del decreto legislativo n. 30 del 2005 :
«Art. 161 (Unicita' dell'invenzione e divisione della domanda). - 1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione.
2. Se la domanda comprende piu' invenzioni, l'Ufficio italiano brevetti e marchi invitera' l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad una sola invenzione, con facolta' di presentare, per le rimanenti invenzioni, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva.
3. Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine assegnato dall'Ufficio.».
- Per l' art. 173 del decreto legislativo n. 30 del 2005 , si veda nelle note all'art. 4.
Entrata in vigore il 9 settembre 2010
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente