Articolo 424 del Codice di procedura civile
Articolo 379Articolo 380 bis
Versione
21 aprile 1942
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Versione
12 dicembre 1973
Art. 424.
(( (Assistenza del consulente tecnico). )) ((Se la natura della controversia lo richiede, il giudice, in qualsiasi momento, nomina uno o piu' consulenti tecnici, scelti in albi speciali, a norma dell'articolo 61. A tal fine il giudice puo' disporre ai sensi del sesto comma dell'articolo 420.

Il consulente puo' essere autorizzato a riferire verbalmente ed in tal caso le sue dichiarazioni sono integralmente raccolte a verbale, salvo quanto previsto dal precedente articolo 422.

Se il consulente chiede di presentare relazione scritta, il giudice fissa un termine non superiore a venti giorni, non prorogabile, rinviando la trattazione ad altra udienza.))
Entrata in vigore il 12 dicembre 1973
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