Articolo 246 del Codice di procedura civile
Articolo 238Articolo 247
Versione
21 aprile 1942
Art. 246.
(Incapacita' a testimoniare).

Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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