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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/11/2024, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di
Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice relatore dott.ssa Anna Coletti giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1029/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e residente in [...], elettivamente domiciliato in Grumo Nevano alla Via G. Matteotti n. 18 presso lo studio DEl'Avv. Rosa Angela De Santis da cui è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
E
, nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
) ed ivi residente a[...], C.F._2 elettivamente domiciliata in Torre DE RE (NA) alla via Alcide De Gasperi n. 74 presso lo studio DEl'Avv. Anna Panariello da cui è rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, parte ammessa al patrocinio a spese DElo Stato, giusta DEibera n. 2024/865/GP DE 02.04.2024 DE Consiglio DEl'Ordine degli
Avvocati di Torre Annunziata;
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni:
i ricorrenti hanno chiesto omologare la separazione secondo le condizioni concordate.
Il P.M. in data 07.10.2024 ha espresso parere favorevole alla separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto ritualmente depositato in data 14.05.2024, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato tribunale che fosse omologata la loro separazione personale. A tal fine hanno premesso di aver contratto matrimonio concordatario celebrato in
Torre DE RE in data 17.05.2014 e che dalla loro unione coniugale, in data
09.03.2016, è nato il figlio , affetto da autismo. I ricorrenti hanno Per_1 rappresentato altresì il sorgere di profonde diversità caratteriali e di insanabili contrasti che hanno causato il venir meno DEla comunione materiale e spirituale posta a fondamento DE matrimonio.
Con note congiunte di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione DEl'udienza DE 03.07.2024, le parti dichiaravano di non volersi conciliare e concludevano chiedendo omologarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
All'esito DEla suddetta udienza, rilevato che la disciplina DE diritto di visita da parte DE genitore non collocatario non appariva conforme all'interesse DE figlio minore, il giudice DEegato rinviava per la comparizione DEle parti all'udienza DE
02.10.2024, per consentire alle stesse di fornire i necessari chiarimenti.
Alla predetta udienza, le parti, comparse personalmente e ascoltate congiuntamente, dichiaravano di non volersi conciliare e concludevano chiedendo omologarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso come integrate in corso di udienza.
Il giudice DEegato, esaminate le condizioni e ritenute le stesse non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse DE minore, riservava al Collegio il provvedimento di omologazione, previa trasmissione degli atti al P.M., il quale in data
07.10.2024 esprimeva parare favorevole all'accoglimento DE ricorso.
2. La domanda è fondata.
Le circostanze addotte dalle parti e l'insistenza nella domanda stessa da parte di entrambi i coniugi confermano la sopravvenuta incompatibilità DEla convivenza tra le parti.
Sulle conclusioni conformi DE P.M., il Collegio ritiene che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili e che sono conformi all'interesse DE minore. In particolare, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo relativo all'affidamento DE figlio minore e alla disciplina DE diritto di visita DE genitore non collocatario, prevedendo, altresì, un assegno di mantenimento a carico DElo Pt_1 in favore DE figlio . Per_1
Quanto alle ulteriori condizioni patrimoniali DEla separazione, le parti dichiaravano espressamente di essere economicamente autosufficienti e, per l'effetto, rinunziavano a qualsivoglia assegno di mantenimento e/o altro contributo economico da parte DEl'altro, accettando, reciprocamente, le operate rinunzie.
Invero, da quanto dichiarato dalle parti all'udienza DE 02.10.2024 emerge che lo avora in una pizzeria con mansioni di cuoco e con una retribuzione mensile Pt_1 di euro 1.400,00, che non è proprietario di alcun bene immobile e che vive presso i suoi genitori in una casa da loro condotta in locazione, mentre la non ha una stabile CP_1 occupazione, vive unitamente al figlio presso i suoi genitori in Torre DE RE, percepisce euro 525,00 a titolo di indennità di accompagnamento per il figlio Per_1
e il 100% DEl'assegno unico ammontante a circa euro 300,00 mensili. In ragione, quindi, DEla posizione economica DEle parti, così come sopra illustrata, gli accordi raggiunti dalle stesse devono ritenersi senz'altro adeguati e possono essere posti alla base DEla decisione di questo Tribunale.
3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 CP_1 così provvede:
A. omologa la separazione dei coniugi nato a [...] il Parte_1
07.04.1980 (C.F. ) e , nata a [...] C.F._1 CP_1
(NA) il 29.10.1988 (C.F. ) ai seguenti patti e condizioni: C.F._2
1. I coniugi vivranno separatamente stabilendo nell'immediatezza DEla separazione residenza in Torre DE RE (NA) con obbligo di comunicare eventuali variazioni di domicilio.
2. Il figlio minorenne, affetto da autismo, viene affidato in modo condiviso Per_1 ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre, in Torre DE RE
(NA) alla Monsignor Felice Romano n. 28.
3. I genitori adotteranno sempre consensualmente e di comune accordo le decisioni di più rilevante interesse, tenendo conto DEla capacità e DEle inclinazioni ed aspirazioni DE minore.
4. Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé il minore compatibilmente con le esigenze DElo stesso, previo accordo telefonico con la madre.
5. Il padre potrà tenere con sé il figlio due giorni a settimana il lunedì o il martedì dalle 17.00 alle 19.00 e il giovedì o altro giorno da concordare preventivamente con la madre, dalle 17.00 alle 19.00 nei mesi estivi mentre dalle 15:00 alle 17:00 nei mesi invernali. Il padre, inoltre, potrà tenere con sé il figlio per il pernottamento dal lunedì al martedì mattina oppure dal martedì al mercoledì mattina a settimane alterne
(a seconda DE proprio giorno di riposo settimanale). La mattina successiva al pernottamento provvederà inoltre ad accompagnare il minore a scuola.
7. Ciascuno genitore, su accordo DEle parti, potrà tenere con sè il figlio in occasione DEle giornate festive di Natale e di Capodanno, in modo che il minore possa trascorrere una vigilia e una festività con ciascun genitore, ad anni alterni, di guisa che il genitore che abbia trascorso con il figlio il giorno di Natale, trascorrerà con lo stesso la vigilia di Capodanno e viceversa. L'anno successivo, e così di seguito, le predette festività saranno invertite. Lo stesso accadrà per il giorno di Pasqua ed il Lunedì DEl'Angelo di ogni anno, ad anni alterni se il padre non dovrà lavorare. Il giorno 6 gennaio di ogni anno verrà trascorso con entrambi i genitori, ovvero, ove ciò non fosse possibile, la mattina con uno e il pomeriggio con l'altro genitore. Il giorno DE compleanno verrà trascorso la mattina con il padre e la sera con la madre.
8. Per il periodo estivo il padre potrà tenere con sé il minore per il periodo di giorni
3-4 nel mese di settembre consecutivi e con pernotto, a seconda DEle esigenze DE minore e DEle esigenze lavorative DE padre. Tale periodo verrà concordato con la madre entro il 30 giugno di ciascun anno;
il padre potrà tenere con sé il minore per
7 giorni consecutivi nel mese di gennaio, in occasione DEle ferie;
9. Tutto quanto riguarda la gestione e le visite DE minore da parte DE genitore non affidatario viene meglio specificato nel piano genitoriale a cui ci si riporta.
10. Il sig. si obbliga a versare per il mantenimento DE figlio minore Parte_1 la somma mensile di € 250,00 da versarsi entro il 15 di ogni mese.
11. I coniugi contribuiranno nella misura DE 50% alle spese straordinarie
(scolastiche, mediche, ludiche e sportive) per il figlio minore.
12. dà atto che i coniugi concordano che l'assegno di indennità di accompagnamento emesso a favore DE minore verrà trattenuto interamente dalla sig.ra CP_1 per le esige DE minore.
13. dà atto che il sig. autorizza e DEega la sig.ra a sottoscrivere, Pt_1 CP_1 in suo nome e per suo conto, tutto ciò che sarà necessario in ordine alle cure mediche che il piccolo dovrà ricevere per la forma di autismo da cui è affetto. Per_1 14. Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti.
15. Il patrimonio mobiliare in comunione tra i coniugi è stato diviso al momento DEla separazione di fatto;
non ci sono beni immobili acquistati dai coniugi in costanza di matrimonio.
16. dà atto che i sigg.ri e si concedono il reciproco assenso al Pt_1 CP_1 rilascio o al rinnovo DE passaporto e degli altri documenti di espatrio.
17. dà atto che i coniugi si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti all'educazione, lo studio e la salute DEla minore.
18. dà atto che i coniugi si impegnano a far mantenere rapporti significativi fra il figlio ed i nonni.
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura DEla cancelleria in copia autentica all'Ufficiale DElo stato Civile DE Comune di Torre DE RE per l'annotazione ai sensi DEl'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 43, parte II, Serie A, Ufficio 1 dei registri di matrimonio DEl'anno
2014);
C. nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio DE 05.11.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di
Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice relatore dott.ssa Anna Coletti giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1029/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e residente in [...], elettivamente domiciliato in Grumo Nevano alla Via G. Matteotti n. 18 presso lo studio DEl'Avv. Rosa Angela De Santis da cui è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
E
, nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
) ed ivi residente a[...], C.F._2 elettivamente domiciliata in Torre DE RE (NA) alla via Alcide De Gasperi n. 74 presso lo studio DEl'Avv. Anna Panariello da cui è rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, parte ammessa al patrocinio a spese DElo Stato, giusta DEibera n. 2024/865/GP DE 02.04.2024 DE Consiglio DEl'Ordine degli
Avvocati di Torre Annunziata;
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni:
i ricorrenti hanno chiesto omologare la separazione secondo le condizioni concordate.
Il P.M. in data 07.10.2024 ha espresso parere favorevole alla separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto ritualmente depositato in data 14.05.2024, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato tribunale che fosse omologata la loro separazione personale. A tal fine hanno premesso di aver contratto matrimonio concordatario celebrato in
Torre DE RE in data 17.05.2014 e che dalla loro unione coniugale, in data
09.03.2016, è nato il figlio , affetto da autismo. I ricorrenti hanno Per_1 rappresentato altresì il sorgere di profonde diversità caratteriali e di insanabili contrasti che hanno causato il venir meno DEla comunione materiale e spirituale posta a fondamento DE matrimonio.
Con note congiunte di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione DEl'udienza DE 03.07.2024, le parti dichiaravano di non volersi conciliare e concludevano chiedendo omologarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
All'esito DEla suddetta udienza, rilevato che la disciplina DE diritto di visita da parte DE genitore non collocatario non appariva conforme all'interesse DE figlio minore, il giudice DEegato rinviava per la comparizione DEle parti all'udienza DE
02.10.2024, per consentire alle stesse di fornire i necessari chiarimenti.
Alla predetta udienza, le parti, comparse personalmente e ascoltate congiuntamente, dichiaravano di non volersi conciliare e concludevano chiedendo omologarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso come integrate in corso di udienza.
Il giudice DEegato, esaminate le condizioni e ritenute le stesse non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse DE minore, riservava al Collegio il provvedimento di omologazione, previa trasmissione degli atti al P.M., il quale in data
07.10.2024 esprimeva parare favorevole all'accoglimento DE ricorso.
2. La domanda è fondata.
Le circostanze addotte dalle parti e l'insistenza nella domanda stessa da parte di entrambi i coniugi confermano la sopravvenuta incompatibilità DEla convivenza tra le parti.
Sulle conclusioni conformi DE P.M., il Collegio ritiene che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili e che sono conformi all'interesse DE minore. In particolare, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo relativo all'affidamento DE figlio minore e alla disciplina DE diritto di visita DE genitore non collocatario, prevedendo, altresì, un assegno di mantenimento a carico DElo Pt_1 in favore DE figlio . Per_1
Quanto alle ulteriori condizioni patrimoniali DEla separazione, le parti dichiaravano espressamente di essere economicamente autosufficienti e, per l'effetto, rinunziavano a qualsivoglia assegno di mantenimento e/o altro contributo economico da parte DEl'altro, accettando, reciprocamente, le operate rinunzie.
Invero, da quanto dichiarato dalle parti all'udienza DE 02.10.2024 emerge che lo avora in una pizzeria con mansioni di cuoco e con una retribuzione mensile Pt_1 di euro 1.400,00, che non è proprietario di alcun bene immobile e che vive presso i suoi genitori in una casa da loro condotta in locazione, mentre la non ha una stabile CP_1 occupazione, vive unitamente al figlio presso i suoi genitori in Torre DE RE, percepisce euro 525,00 a titolo di indennità di accompagnamento per il figlio Per_1
e il 100% DEl'assegno unico ammontante a circa euro 300,00 mensili. In ragione, quindi, DEla posizione economica DEle parti, così come sopra illustrata, gli accordi raggiunti dalle stesse devono ritenersi senz'altro adeguati e possono essere posti alla base DEla decisione di questo Tribunale.
3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 CP_1 così provvede:
A. omologa la separazione dei coniugi nato a [...] il Parte_1
07.04.1980 (C.F. ) e , nata a [...] C.F._1 CP_1
(NA) il 29.10.1988 (C.F. ) ai seguenti patti e condizioni: C.F._2
1. I coniugi vivranno separatamente stabilendo nell'immediatezza DEla separazione residenza in Torre DE RE (NA) con obbligo di comunicare eventuali variazioni di domicilio.
2. Il figlio minorenne, affetto da autismo, viene affidato in modo condiviso Per_1 ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre, in Torre DE RE
(NA) alla Monsignor Felice Romano n. 28.
3. I genitori adotteranno sempre consensualmente e di comune accordo le decisioni di più rilevante interesse, tenendo conto DEla capacità e DEle inclinazioni ed aspirazioni DE minore.
4. Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé il minore compatibilmente con le esigenze DElo stesso, previo accordo telefonico con la madre.
5. Il padre potrà tenere con sé il figlio due giorni a settimana il lunedì o il martedì dalle 17.00 alle 19.00 e il giovedì o altro giorno da concordare preventivamente con la madre, dalle 17.00 alle 19.00 nei mesi estivi mentre dalle 15:00 alle 17:00 nei mesi invernali. Il padre, inoltre, potrà tenere con sé il figlio per il pernottamento dal lunedì al martedì mattina oppure dal martedì al mercoledì mattina a settimane alterne
(a seconda DE proprio giorno di riposo settimanale). La mattina successiva al pernottamento provvederà inoltre ad accompagnare il minore a scuola.
7. Ciascuno genitore, su accordo DEle parti, potrà tenere con sè il figlio in occasione DEle giornate festive di Natale e di Capodanno, in modo che il minore possa trascorrere una vigilia e una festività con ciascun genitore, ad anni alterni, di guisa che il genitore che abbia trascorso con il figlio il giorno di Natale, trascorrerà con lo stesso la vigilia di Capodanno e viceversa. L'anno successivo, e così di seguito, le predette festività saranno invertite. Lo stesso accadrà per il giorno di Pasqua ed il Lunedì DEl'Angelo di ogni anno, ad anni alterni se il padre non dovrà lavorare. Il giorno 6 gennaio di ogni anno verrà trascorso con entrambi i genitori, ovvero, ove ciò non fosse possibile, la mattina con uno e il pomeriggio con l'altro genitore. Il giorno DE compleanno verrà trascorso la mattina con il padre e la sera con la madre.
8. Per il periodo estivo il padre potrà tenere con sé il minore per il periodo di giorni
3-4 nel mese di settembre consecutivi e con pernotto, a seconda DEle esigenze DE minore e DEle esigenze lavorative DE padre. Tale periodo verrà concordato con la madre entro il 30 giugno di ciascun anno;
il padre potrà tenere con sé il minore per
7 giorni consecutivi nel mese di gennaio, in occasione DEle ferie;
9. Tutto quanto riguarda la gestione e le visite DE minore da parte DE genitore non affidatario viene meglio specificato nel piano genitoriale a cui ci si riporta.
10. Il sig. si obbliga a versare per il mantenimento DE figlio minore Parte_1 la somma mensile di € 250,00 da versarsi entro il 15 di ogni mese.
11. I coniugi contribuiranno nella misura DE 50% alle spese straordinarie
(scolastiche, mediche, ludiche e sportive) per il figlio minore.
12. dà atto che i coniugi concordano che l'assegno di indennità di accompagnamento emesso a favore DE minore verrà trattenuto interamente dalla sig.ra CP_1 per le esige DE minore.
13. dà atto che il sig. autorizza e DEega la sig.ra a sottoscrivere, Pt_1 CP_1 in suo nome e per suo conto, tutto ciò che sarà necessario in ordine alle cure mediche che il piccolo dovrà ricevere per la forma di autismo da cui è affetto. Per_1 14. Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti.
15. Il patrimonio mobiliare in comunione tra i coniugi è stato diviso al momento DEla separazione di fatto;
non ci sono beni immobili acquistati dai coniugi in costanza di matrimonio.
16. dà atto che i sigg.ri e si concedono il reciproco assenso al Pt_1 CP_1 rilascio o al rinnovo DE passaporto e degli altri documenti di espatrio.
17. dà atto che i coniugi si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti all'educazione, lo studio e la salute DEla minore.
18. dà atto che i coniugi si impegnano a far mantenere rapporti significativi fra il figlio ed i nonni.
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura DEla cancelleria in copia autentica all'Ufficiale DElo stato Civile DE Comune di Torre DE RE per l'annotazione ai sensi DEl'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 43, parte II, Serie A, Ufficio 1 dei registri di matrimonio DEl'anno
2014);
C. nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio DE 05.11.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano