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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 07/11/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
RI UG PU Presidente
MA AR Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 29.05.2025 al n. 1981 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi promossa da
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Alan Parte_1 C.F._1
Melchionna del Foro di Como,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. , residente in [...] C.F._2
scoli n. 25,
RESISTENTE CONTUMACE con la partecipazione necessaria del PUBBLICO MINISTERO e l'intervento dell'avv.
IA LA del Foro di Como nella qualità di Curatrice Speciale di
[...]
(C.F. , nata a [...] il CP_2 C.F._3
29.09.2014, residente in [...], che ha allegato di averne chie- sto l'ammissione in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato al COA di Busto Arsizio. 1 Che alla prima udienza celebrata in data 23.07.2025 ha dichiarato di rinunciare al beneficio del patrocinio a spese dello Sta- OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate dalle parti costituite all'udienza ce- lebrata in data 06.11.2025 e di seguito riportate per esteso (accettando la proposta loro formulata dal giudice istruttore).
La ricorrente e la CS di UK LI hanno accettato di “definire la controversia con la conferma dei provvedimenti vigenti e l'assunzione dell'impegno a collaborare massimamente con l'ente af- fidatario della minore, ad avviare i percorsi indicati e a parteciparvi con impegno, costanza e serietà, di- chiarazione di non ripetibilità della metà delle spese di lite [sostenute dalla ricorrente] e condanna del resistente alla refusione della restante metà, refusione in via solidale da parte dei genitori di CP_2
all'Erario o all'avv. Raveglia delle spese di lite sostenute (a seconda della definitiva ammissione o meno della minore al beneficio del patrocinio a spese dello Stato), apertura di procedimento di vigilanza a tute- la della minore dinanzi al GT cui i SS relazioneranno semestralmente (fatta salva l'urgenza)”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 28.05.2025 la ricorrente ha allegato di avere convissuto more uxorio a decorrere dalla primavera del 2013, che da tale unione è nata a San Fermo della Battaglia (CO) il 29.09.2014, riconosciuta dal resistente in CP_2
data 10.10.2015, che, terrorizzata per le continue aggressioni verbali e fisiche subite dal convivente, interrompeva la convivenza more uxorio nel mese di maggio 2015, che con vennero inserite in una struttura comunitaria nel comasco e in data 14 dicembre CP_2
2015 trasferite presso la “Casa di pronta accoglienza” di Saronno, che i S.S. del Comune di
Como, “affidatari della minore, proposero il collocamento provvisorio della minore, presso la madre della ricorrente, sig.ra e il di lei marito, sig. ”, che il resistente si è Persona_1 CP_3
sempre disinteressato delle sorti della figlia minorenne e non ha contribuito al suo mantenimento, che il Tribunale per i Minorenni di Milano, a definizione del procedimento iscritto al n. r. g. 800/2015, emetteva il decreto definitivo cron.
5554/2016, depositato in data 14.07.2016, con il quale veniva affidata al CP_2
to chiesto in data 12.02.2025 Comune di Como, veniva limitata la responsabilità genitoriale dei genitori e la madre e la minore venivano collocate in una struttura comunitaria protetta, che a partire CP_2
dall'estate 2022 i SS hanno acconsentito a che trascorresse con la madre tutto il CP_2
periodo estivo, da fine giugno a fine agosto, di modo da facilitare il distacco dalla nonna materna, che ha accolto con piacere il rientro a casa dalla madre, che a mezzo CP_2
del ricorso del 31.03. 2023 il Pubblico ministero presso il Tribunale per i Minorenni di
Milano ha chiesto il collocamento della minore presso la madre, la regolamentazione dei rapporti con il padre e con la nonna materna e la conferma dell'affido di CP_2
all'Ente, che in data 10.04.2024, il Tribunale per i Minorenni di Milano, a mezzo della sentenza n. 330/2024, accogliendo il predetto ricorso accertava che “l'uomo non ha mai mostrato un interesse concreto ad assumere un ruolo più attivo e rilevante nella vita della figlia minore
[…] la buona evoluzione della condizione di vita della madre. E infatti la signora risulta avere Pt_1
intrapreso un significativo percorso di crescita che le ha consentito di adeguare le proprie modalità relazionali e di sviluppare competenze più approfondite nell'assistenza e nella cura della figlia, permettendole altresì di riconoscere alcuni dei propri limiti e intraprendendo con impegno i percorsi di supporto propostile […] La signora ha inoltre dimostrato costanza nel mantenimento di Pt_1
un'attività professionale e nel conseguimento di una autonomia abitativa, fattori che le hanno permesso di costituire un punto di riferimento per la figlia […] interagisce positivamente nel contesto CP_2
educativo, partecipando alle attività proposte e condividendo le proprie esperienze […] la giovane madre risulta aver intrapreso con impegno un positivo percorso di crescita che le ha permesso di maturare e assumere il ruolo di madre con competenza, divenendo effettiva figura genitoriale idonea e capace di provvedere adeguatamente ai bisogni della figlia [e stabiliva] il collocamento stabile dal 18 luglio 2023 della minore presso la madre attivando gli opportuni sostegni e monitoraggi [confermava] CP_2
l'affido all'Ente per due anni e disponeva che i Servizi Sociali regolamentassero gli incontri con la nonna materna e il padre della minore secondo le modalità ritenute più adeguate”, che il resistente non ha mai rispettato con costanza e assiduità gli incontri proposti dai Servizi e non ha mai provveduto al versamento di alcuna somma a titolo di mantenimento della minore e contribuito alle spese per la sua crescita, mantenimento o sviluppo, che, dall'agosto 2024 sino al febbraio 2025, è stata in NASPI, che dal mese di febbraio 2025 lavora come colf presso abitazioni private, con contratto part time, per circa 6 ore a settimana dal martedì
e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e venerdì dalle 8.30 alle 14.00, con una retribuzione netta di € 600 mensili circa, è conduttrice dell'immobile di Via Ruzzella n. 6 in Albizzate (VA)
e paga € 500,00 mensili a titolo di canone di locazione, che il resistente “pare abbia aprerto partita iva e stia svolgendo lavoro autonomo nel settore dell'edilizia. Purtroppo, non si conoscono altri dettagli sulle condizioni economiche e patrimoniali dello stesso” e che frequenta la quinta CP_2
elementare dell'Istituto Comprensivo di Albizzate, Dante Alighieri. La minore è iscritta al servizio post-scuola, iniziando le lezioni alle 8.30 alle 16.30 e proseguendo, poi, sino alle 18.00. È sempre la madre ad accompagnare la figlia a scuola e la va a ritirare, accompagnandola anche nelle attività extracurriculari intraprese. Durante le festività e i compleanni, la minore viene accompagnata a Como, presso l'abitazione dei nonni materni, per consentire lo sviluppo del rapporto nonni – nipote;
il padre vede la figlia con discontinuità e poca iniziativa, per circa 2/3 volte al mese per un'ora ogni incontro;
le vacanze estive sono gestite interamente dalla madre ad eccezione di una settimana a fine agosto/inizio settembre, allorquando la minore va in vacanza con i nonni materni, in differenti località di villeggiatura. Per il momento l'unica attività extracurriculare svolta da è un corso di pinao CP_2
forte, il lunedì pomeriggio dalle 17.00 alle 18.00, dove viene accompagnata e ripresa dalla ricorrente. Per il prossimo anno (25/26), ha già manifestato il desiderio di poter iniziare un corso di pallavolo CP_2
presso il Centro Sportivo di Albizzate” e, tra l'altro, ha chiesto “a) disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore a favore della ricorrente [e] che venga disposto a carico del sig. CP_2 CP_1
un assegno di mantenimento per la minore pari ad € 300,00 mensili nonché che lo CP_2
stesso contribuisca alle spese scolastiche, mediche e straordinarie nella misura del 70%”.
A mezzo del decreto reso in data 29.05.2025, tra l'altro, è stata nominata la curatrice speciale di ed è stato richiesto ai SS del Comune di Albizzate il deposito, entro e CP_2
non oltre il 10.07.2025, della relazione attestante l'adempimento del mandato loro conferito dal Tribunale per i Minorenni di Milano a mezzo della sentenza emessa in data
10.04.2024. Nella contumacia del resistente, cui gli atti introduttivi del presente giudizio sono stati ritualmente notificati in data 06/09.06.2025, tra l'altro, in data 17.07.2025, la ricorrente ha allegato di avere incardinato un procedimento per la separazione personale dal coniuge, , “con il quale non convive oramai più dal luglio 2024, come risulta dal CP_4
ricorso introduttivo del procedimento r.g. 1929/2025, G.I. Dr.ssa Ardito, Tribunale di Busto
Arsizio”.
Costituendosi in giudizio in data 18.07.2025, tra l'altro, la CS di Adelina ha riferito quanto segue: “La Sig.ra ha quindi preso la decisione di lasciare il marito a luglio 2024: Pt_1
“alla fine io e lui non abbiamo alcun figlio insieme per cui ho deciso di andare via” e ha trovato un'abitazione in affitto in via Ruzzella n. 6 ad Albizzate ove si è trasferita con la figlia. Durante il periodo di crisi con il sig. la sig.ra si confida con un'amica che la mette in contatto con il CP_4 Pt_1
sig. . Nonostante l'inziale diffidenza, il sig. e la sig.ra si scambiano i contatti Per_2 Per_2 Pt_1
telefonici e iniziano una conoscenza a distanza - il sig. al momento della conoscenza viveva in Per_2
Romania -. I due si sentono quotidianamente con videochiamate a cui prende parte anche , fino CP_2
al breve soggiorno in Italia dell'uomo che risale ai primi di settembre del 2024. Quando la relazione a distanza diventa faticosa decidono di avviare una convivenza: il sig. si trasferisce così in Italia Per_2
con il bambino di cinque anni, In riferimento agli avvenimenti descritti, la signora Per_3 Pt_1
non si interroga sullo stato di benessere della figlia […] Il padre della minore, vive a Milano con la nuova compagna per quanto la residenza risulti a Bollate, in Via Giovanni Pascoli n. 25. Gli incontri padre/figlia sono settimanali, ma molto brevi. […] In data 11 luglio 2025 il sottoscritto Curatore della minore si è interfacciato con i Servizi del Comune di Albizzate e in particolare con la psicologa Dott.ssa
la quale, dopo un lungo confronto, ha manifestato tutta la sua preoccupazione per Testimone_1
, che è all'apparenza una bimba serena ma merita di essere attenzionata e monitorata in ragione CP_2
della criticità della condotta materna non sempre lineare (così come peraltro segnalato dalla nonna materna con la quale ha convissuto sino a circa due anni fa, e che, anche avanti il Tribunale per i
Minori, ha manifestato tutte le sue perplessità in ordine all'affido della minore alla madre - la propria figlia -) [e ha chiesto] Sia mantenuto l'affido della Minore all'Ente territorialmente CP_2
competente allo stato individuato nel Comune di Albizzate, o in quello diverso ove fosse trasferita la residenza della minore, con collocamento prevalente della minore presso la madre all'interno di un progetto protetto e monitorato;
- Sia sollecitato un percorso di sostegno alla genitorialità per guidare entrambi i genitori ad una presa di coscienza maggiore e più consapevole del loro ruolo nei confronti di
previa valutazione psico-diagnostica e delle competenze genitoriali […] Sia ordinata la presa in CP_2
carico del Sig. ai servizi territorialmente competenti (Milano) al fine di regolamentare e CP_1
monitorare gli incontri padre-figlia. In ogni caso nelle more sia confermata la visita settimanale del padre alla figlia il sabato o la domenica pomeriggio come in uso da sempre in maniera regolare per preservare il legame affettivo;
- Siano regolamentati i rapporti con la nonna materna di Sig.ra CP_2 [...]
presso la quale era stata collocata con provvedimento del 13.07.2016, e che ha sempre Pt_2
rappresentato per la minore un punto di riferimento stabile”.
A mezzo della relazione depositata in data 21.07.2025, tra l'altro, i SS hanno riferito che
“In riferimento all'intervento di educativa domiciliare presso l'abitazione materna, il Servizio Sociale di base ed il Servizio Tutela Minori non hanno avuto alcun riscontro dalla Dott.ssa Parte_3
risorsa educativa individuata dal mese di febbraio 2025. Il Servizio Sociale di base attende riscontro anche dalla responsabile del Servizio Educativo. La signora descrive molto serena e Pt_1 CP_2
tranquilla, non evidenzia alcuna criticità. Spiega l'interruzione della pratica della pallavolo per questioni economiche: “ era dispiaciuta, ma ha capito”; conferma l'inizio delle lezioni di pianoforte ad CP_2
Albizzate. In riferimento al rapporto con il papà e la nonna materna, la madre precisa che la figlia non esprime il desiderio di sentirli, contrariamente a quanto sostenuto dalla bambina. Precisa di essere lei, solitamente, ad invitare a contattarli telefonicamente. La signora spiega che il sig. CP_2 Pt_1
vive a Milano, ma ha la residenza a Bollate presso il domicilio del fratello. Aggiunge che la figlia CP_2
ha un contatto più costante con lo zio paterno piuttosto che con il padre [valutando] opportuno mantenere il monitoraggio del nucleo famigliare con affido della minore all'ente [e] prezioso l'intervento di educativa domiciliare presso l'abitazione materna, considerando la presenza anche del piccolo e del Per_3
compagno. Si ritiene altresì imprescindibile la presa in carico del sig. presso il Servizio Tutela CP_2
Minori territorialmente competente al fine di valutarne le competenze genitoriali e coordinare gli interventi in favore della minore”. Alla prima udienza celebrata in data 23.07.2025 il giudice istruttore ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti, “1) dispone l'affido all'ente (allo stato il Comune di
Albizzate) della figlia minorenne delle parti per le scelte relative al collocamento, salute, istruzione ed educazione e la regolamentazione della relazione/frequentazione con il padre attivando il servizio di SN per osservarla e sostenerla prima di procedere alla progressiva esternalizzazione e, a seguire, alla sua graduale liberalizzazione;
2) dispone che l'ente affidatario sostenga il nucleo familiare materno attivando il servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione della ricorrente e depositi relazione aggiornata entro e non oltre il 31.10.2025; 3) dispone il collocamento prevalente di presso la madre CP_2
nell'immobile sito in Albizzate, Via Ruzzella 6; 4) dispone che il padre contribuisca al mantenimento indiretto ordinario di versando alla madre l'importo mensile di € 250,00, rivalutato come CP_2
per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e partecipi alle spese straordinarie da sostenere per la minore nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano versando a detto titolo alla ricorrente l'ulteriore importo mensile di € 50,00, come sopra, fatto salvo il conguaglio entro il 31.05, 30.09 e 31.01 di ogni anno;
5) autorizza la ricorrente a chiedere e percepire dall' l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per;
6) dispone che i SS del CP_5 CP_2
Comune di Bollate, con la collaborazione dei SS del Comune di Milano (dove il resistente pare essere domiciliato), svolgano un'accurata indagine psicosociale rispetto al nucleo paterno al fine di verificarne, mediante accessi domiciliari e colloqui anche con la compagna convivente, le condizioni personali, sociali, lavorative e abitative e depositino relazione analitica entro e non oltre il 31.10.2025; 7) dichiara non ammissibili le domande non connesse in atti formulate dalle parti (rispetto alla regolamentazione della frequentazione con gli ascendenti o altri soggetti); 8) invita le parti ad avviare senza ritardo un percorso individuale di sostegno alla genitorialità e ad attenersi scrupolosamente alle presenti determinazioni giudiziali e alle indicazioni dei SS giacché funzionali alle successive determinazioni giudiziali e al benessere di;
9) prescrive ai genitori, nell'esclusivo interesse della minore, di mantenere un CP_2
contegno di rispetto reciproco e di civile comunicazione tra loro e di impegnarsi a tutelare la figura materna e paterna astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza di ”. CP_2 A mezzo della relazione depositata in data 30.10.2025 i SS del di Bollate hanno CP_6
riferito quanto segue: Dalla relazione depositata in data 30.10.2025 dai SS del Comune di Albizzate è emerso, tra l'altro, quanto segue: Alla successiva udienza celebrata in data 06.11.2025 la ricorrente ha dichiarato che il padre non versa nulla per il mantenimento della minore e ha chiesto la conferma dei provvedimenti provvisori assunti in data 22.07.2025, la rimessione della causa in decisione e l'attivazione dello SN e la si è associata. CP_7
Il giudice istruttore ha formulato la proposta innanzi riportata che le parti private costituite hanno accettato.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per prendere atto dell'accordo perfezionatosi in data
06.11.2025 che appare conforme al superiore interesse morale e materiale di e CP_2
idoneo a garantirle il diritto a una crescita psicofisica, intellettuale e morale sana ed equi- librata e/o, comunque, a contenere i pregiudizi derivatile dalla disgregazione del nucleo familiare.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 5-bis, comma 2 lett. g), della legge 184/1983, la durata dell'affidamento all'Ente dei minori non può essere “superiore a ventiquattro mesi” (dalla pubblicazione della presente).
Nel caso in cui, all'approssimarsi della scadenza del predetto termine, permangano im- portanti fragilità nella coppia genitoriale, l'Ente affidatario ne farà segnalazione alla PR presso il TM territorialmente competente per la tempestiva assunzione dei necessari provvedimenti a tutela della fanciulla.
Medio tempore l'ente affidatario relazionerà semestralmente circa le condizioni psicofisiche, intellettuali, morali, abitative e sociali di al GT del procedimento di vigilanza di CP_2
seguito aperto nel suo interesse e assicurerà la prosecuzione dell'intervento educativo presso il domicilio materno, l'attivazione del servizio di SN per garantire e sostenere la regolare frequentazione di da parte del padre (e viceversa), la circolazione delle CP_2
informazioni relative alla fanciulla tra i genitori e l'avvio del percorso individuale di so- stegno alla genitorialità che la madre si è impegnata a intraprendere con serietà e costan- za (depositando la prima relazione entro e non oltre il 31.05.2026, fatta salva l'urgenza).
Da un punto di vista economico devono essere confermati i provvedimenti provvisori e urgenti vigenti essendo stato ritualmente acquisito in causa che il padre è dotato di capa- cità lavorativa specifica (cui dedica significativa parte del suo tempo) e non soddisfa di- rettamente alcuna delle molteplici esigenze della figlia minorenne (che frequenterà sol- tanto in SN).
Le spese di lite sostenute dalla ricorrente devono essere dichiarate non ripetibili in ragio- ne della metà. La restante metà, secondo la regola della c.d. soccombenza, liquidata come da dispositivo ex D. M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della
contro
- versia di bassa complessità, della limitata attività espletata e della contumacia del resisten- te, sono poste a carico del resistente (riconoscendo i valori tabellari minimi previsti per le fasi n. 1, 2 e 3).
Le spese di lite sostenute dalla liquidate come da dispositivo ex D. M. CP_7
147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia di bassa complessi- tà, della limitata attività espletata e della contumacia del resistente, sono poste a carico solidale della ricorrente e del resistente (riconoscendo i valori tabellari minimi previsti per le fasi n. 1, 2 e 3). Dette spese dovranno essere rifuse all'Erario ove la fanciulla venis- se definitivamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato (o all'avv. Raveglia in caso contrario).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
DISPONE in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti private costi- tuite di seguito riportate per esteso:
1) CONFERMA l'affido all'ente (da individuare nel Comune dove la minore risiede abi- tualmente: allo stato il Comune di Albizzate) della figlia minorenne delle parti per le scel- te relative al collocamento, salute, istruzione ed educazione e la regolamentazione della relazione/frequentazione con il padre attraverso il servizio di SN per osservarla e soste- nerla prima di procedere, quando ve ne siano i presupposti, alla sua progressiva esterna- lizzazione e, a seguire, previa attivazione di un intervento educativo domiciliare, alla sua graduale liberalizzazione;
2) DISPONE CHE l'ente affidatario sostenga il nucleo familiare materno attivando e garantendo il servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione della ricorrente e ga- rantisca la circolazione delle informazioni relative alla fanciulla tra i genitori, l'avvio del percorso individuale di sostegno alla genitorialità che la madre si è impegnata a intra- prendere con serietà e costanza e ogni altro intervento e/o percorso necessario per il be- nessere di CP_2
3) DISPONE CHE i SS territorialmente competenti per il padre (allo stato quelli del
Comune di Bollate) collaborino massimamente con l'ente affidatario di CP_2
nell'adempimento del mandato loro conferito;
4) CONFERMA, allo stato, il collocamento prevalente di presso la madre CP_2
nell'immobile sito in Albizzate, Via Ruzzella 6;
5) CONFERMA l'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento indiretto ordi- nario di versando alla madre l'importo mensile di € 250,00, rivalutato come CP_2
per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e di partecipare alle spese straordinarie da sostenere per la minore nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano versando a detto titolo alla ricorrente l'ulteriore im- porto mensile di € 50,00, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, fatto salvo il conguaglio entro il 31.05, 30.09 e 31.01 di ogni anno;
6) CONFERMA il diritto della ricorrente di chiedere e percepire dall' l'intero im- CP_5
porto dell'assegno unico e universale spettante per CP_2
7) CONFERMA la non ammissibilità delle domande non connesse in atti formulate dalle parti (impregiudicato quanto già disposto dal TM di Milano rispetto alla frequenta- zione della nonna materna da parte della minore);
8) DÀ ATTO CHE la ricorrente si è impegnata ad avviare senza ritardo un percorso individuale di sostegno alla genitorialità, a parteciparvi con costanza e serietà, a collabo- rare massimamente con l'ente affidatario della figlia e ad attenersi scrupolosamente alle presenti determinazioni giudiziali e alle indicazioni dei SS giacché funzionali al benessere di CP_2
9) PRESCRIVE a entrambi i genitori, nell'esclusivo interesse della minore, di collabora- re massimamente con l'ente affidatario della figlia, di attenersi scrupolosamente alle pre- senti determinazioni giudiziali e alle indicazioni dei SS, di mantenere un contegno di ri- spetto reciproco e di civile comunicazione tra loro e di impegnarsi a tutelare la figura ma- terna e paterna astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza di CP_2
10) DISPONE l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore di CP_8
(C.F. , nata a [...] il [...],
[...] C.F._3
residente in [...], cui i SS relazioneranno come in parte mo- tiva;
11) DICHIARA non ripetibili la metà delle spese di lite sostenute dalla ricorrente;
12) CONDANNA il resistente a rifondere alla ricorrente la restante metà delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.178,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
13) CONDANNA la ricorrente e il resistente, in solido tra loro, a rifondere all'Erario (ove la fanciulla venisse definitivamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato) o all'avv. Raveglia (in caso contrario) le spese di lite da quest'ultima sostenute liquidate in complessivi € 2.356,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
14) DISPONE la comunicazione della presente sentenza al GT di questo Tribunale e ai
SS dei Comuni di Albizzate e di Bollate (MI) per quanto di competenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 06/11/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
MA AR RI UG PU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
RI UG PU Presidente
MA AR Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 29.05.2025 al n. 1981 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi promossa da
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Alan Parte_1 C.F._1
Melchionna del Foro di Como,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. , residente in [...] C.F._2
scoli n. 25,
RESISTENTE CONTUMACE con la partecipazione necessaria del PUBBLICO MINISTERO e l'intervento dell'avv.
IA LA del Foro di Como nella qualità di Curatrice Speciale di
[...]
(C.F. , nata a [...] il CP_2 C.F._3
29.09.2014, residente in [...], che ha allegato di averne chie- sto l'ammissione in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato al COA di Busto Arsizio. 1 Che alla prima udienza celebrata in data 23.07.2025 ha dichiarato di rinunciare al beneficio del patrocinio a spese dello Sta- OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate dalle parti costituite all'udienza ce- lebrata in data 06.11.2025 e di seguito riportate per esteso (accettando la proposta loro formulata dal giudice istruttore).
La ricorrente e la CS di UK LI hanno accettato di “definire la controversia con la conferma dei provvedimenti vigenti e l'assunzione dell'impegno a collaborare massimamente con l'ente af- fidatario della minore, ad avviare i percorsi indicati e a parteciparvi con impegno, costanza e serietà, di- chiarazione di non ripetibilità della metà delle spese di lite [sostenute dalla ricorrente] e condanna del resistente alla refusione della restante metà, refusione in via solidale da parte dei genitori di CP_2
all'Erario o all'avv. Raveglia delle spese di lite sostenute (a seconda della definitiva ammissione o meno della minore al beneficio del patrocinio a spese dello Stato), apertura di procedimento di vigilanza a tute- la della minore dinanzi al GT cui i SS relazioneranno semestralmente (fatta salva l'urgenza)”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 28.05.2025 la ricorrente ha allegato di avere convissuto more uxorio a decorrere dalla primavera del 2013, che da tale unione è nata a San Fermo della Battaglia (CO) il 29.09.2014, riconosciuta dal resistente in CP_2
data 10.10.2015, che, terrorizzata per le continue aggressioni verbali e fisiche subite dal convivente, interrompeva la convivenza more uxorio nel mese di maggio 2015, che con vennero inserite in una struttura comunitaria nel comasco e in data 14 dicembre CP_2
2015 trasferite presso la “Casa di pronta accoglienza” di Saronno, che i S.S. del Comune di
Como, “affidatari della minore, proposero il collocamento provvisorio della minore, presso la madre della ricorrente, sig.ra e il di lei marito, sig. ”, che il resistente si è Persona_1 CP_3
sempre disinteressato delle sorti della figlia minorenne e non ha contribuito al suo mantenimento, che il Tribunale per i Minorenni di Milano, a definizione del procedimento iscritto al n. r. g. 800/2015, emetteva il decreto definitivo cron.
5554/2016, depositato in data 14.07.2016, con il quale veniva affidata al CP_2
to chiesto in data 12.02.2025 Comune di Como, veniva limitata la responsabilità genitoriale dei genitori e la madre e la minore venivano collocate in una struttura comunitaria protetta, che a partire CP_2
dall'estate 2022 i SS hanno acconsentito a che trascorresse con la madre tutto il CP_2
periodo estivo, da fine giugno a fine agosto, di modo da facilitare il distacco dalla nonna materna, che ha accolto con piacere il rientro a casa dalla madre, che a mezzo CP_2
del ricorso del 31.03. 2023 il Pubblico ministero presso il Tribunale per i Minorenni di
Milano ha chiesto il collocamento della minore presso la madre, la regolamentazione dei rapporti con il padre e con la nonna materna e la conferma dell'affido di CP_2
all'Ente, che in data 10.04.2024, il Tribunale per i Minorenni di Milano, a mezzo della sentenza n. 330/2024, accogliendo il predetto ricorso accertava che “l'uomo non ha mai mostrato un interesse concreto ad assumere un ruolo più attivo e rilevante nella vita della figlia minore
[…] la buona evoluzione della condizione di vita della madre. E infatti la signora risulta avere Pt_1
intrapreso un significativo percorso di crescita che le ha consentito di adeguare le proprie modalità relazionali e di sviluppare competenze più approfondite nell'assistenza e nella cura della figlia, permettendole altresì di riconoscere alcuni dei propri limiti e intraprendendo con impegno i percorsi di supporto propostile […] La signora ha inoltre dimostrato costanza nel mantenimento di Pt_1
un'attività professionale e nel conseguimento di una autonomia abitativa, fattori che le hanno permesso di costituire un punto di riferimento per la figlia […] interagisce positivamente nel contesto CP_2
educativo, partecipando alle attività proposte e condividendo le proprie esperienze […] la giovane madre risulta aver intrapreso con impegno un positivo percorso di crescita che le ha permesso di maturare e assumere il ruolo di madre con competenza, divenendo effettiva figura genitoriale idonea e capace di provvedere adeguatamente ai bisogni della figlia [e stabiliva] il collocamento stabile dal 18 luglio 2023 della minore presso la madre attivando gli opportuni sostegni e monitoraggi [confermava] CP_2
l'affido all'Ente per due anni e disponeva che i Servizi Sociali regolamentassero gli incontri con la nonna materna e il padre della minore secondo le modalità ritenute più adeguate”, che il resistente non ha mai rispettato con costanza e assiduità gli incontri proposti dai Servizi e non ha mai provveduto al versamento di alcuna somma a titolo di mantenimento della minore e contribuito alle spese per la sua crescita, mantenimento o sviluppo, che, dall'agosto 2024 sino al febbraio 2025, è stata in NASPI, che dal mese di febbraio 2025 lavora come colf presso abitazioni private, con contratto part time, per circa 6 ore a settimana dal martedì
e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e venerdì dalle 8.30 alle 14.00, con una retribuzione netta di € 600 mensili circa, è conduttrice dell'immobile di Via Ruzzella n. 6 in Albizzate (VA)
e paga € 500,00 mensili a titolo di canone di locazione, che il resistente “pare abbia aprerto partita iva e stia svolgendo lavoro autonomo nel settore dell'edilizia. Purtroppo, non si conoscono altri dettagli sulle condizioni economiche e patrimoniali dello stesso” e che frequenta la quinta CP_2
elementare dell'Istituto Comprensivo di Albizzate, Dante Alighieri. La minore è iscritta al servizio post-scuola, iniziando le lezioni alle 8.30 alle 16.30 e proseguendo, poi, sino alle 18.00. È sempre la madre ad accompagnare la figlia a scuola e la va a ritirare, accompagnandola anche nelle attività extracurriculari intraprese. Durante le festività e i compleanni, la minore viene accompagnata a Como, presso l'abitazione dei nonni materni, per consentire lo sviluppo del rapporto nonni – nipote;
il padre vede la figlia con discontinuità e poca iniziativa, per circa 2/3 volte al mese per un'ora ogni incontro;
le vacanze estive sono gestite interamente dalla madre ad eccezione di una settimana a fine agosto/inizio settembre, allorquando la minore va in vacanza con i nonni materni, in differenti località di villeggiatura. Per il momento l'unica attività extracurriculare svolta da è un corso di pinao CP_2
forte, il lunedì pomeriggio dalle 17.00 alle 18.00, dove viene accompagnata e ripresa dalla ricorrente. Per il prossimo anno (25/26), ha già manifestato il desiderio di poter iniziare un corso di pallavolo CP_2
presso il Centro Sportivo di Albizzate” e, tra l'altro, ha chiesto “a) disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore a favore della ricorrente [e] che venga disposto a carico del sig. CP_2 CP_1
un assegno di mantenimento per la minore pari ad € 300,00 mensili nonché che lo CP_2
stesso contribuisca alle spese scolastiche, mediche e straordinarie nella misura del 70%”.
A mezzo del decreto reso in data 29.05.2025, tra l'altro, è stata nominata la curatrice speciale di ed è stato richiesto ai SS del Comune di Albizzate il deposito, entro e CP_2
non oltre il 10.07.2025, della relazione attestante l'adempimento del mandato loro conferito dal Tribunale per i Minorenni di Milano a mezzo della sentenza emessa in data
10.04.2024. Nella contumacia del resistente, cui gli atti introduttivi del presente giudizio sono stati ritualmente notificati in data 06/09.06.2025, tra l'altro, in data 17.07.2025, la ricorrente ha allegato di avere incardinato un procedimento per la separazione personale dal coniuge, , “con il quale non convive oramai più dal luglio 2024, come risulta dal CP_4
ricorso introduttivo del procedimento r.g. 1929/2025, G.I. Dr.ssa Ardito, Tribunale di Busto
Arsizio”.
Costituendosi in giudizio in data 18.07.2025, tra l'altro, la CS di Adelina ha riferito quanto segue: “La Sig.ra ha quindi preso la decisione di lasciare il marito a luglio 2024: Pt_1
“alla fine io e lui non abbiamo alcun figlio insieme per cui ho deciso di andare via” e ha trovato un'abitazione in affitto in via Ruzzella n. 6 ad Albizzate ove si è trasferita con la figlia. Durante il periodo di crisi con il sig. la sig.ra si confida con un'amica che la mette in contatto con il CP_4 Pt_1
sig. . Nonostante l'inziale diffidenza, il sig. e la sig.ra si scambiano i contatti Per_2 Per_2 Pt_1
telefonici e iniziano una conoscenza a distanza - il sig. al momento della conoscenza viveva in Per_2
Romania -. I due si sentono quotidianamente con videochiamate a cui prende parte anche , fino CP_2
al breve soggiorno in Italia dell'uomo che risale ai primi di settembre del 2024. Quando la relazione a distanza diventa faticosa decidono di avviare una convivenza: il sig. si trasferisce così in Italia Per_2
con il bambino di cinque anni, In riferimento agli avvenimenti descritti, la signora Per_3 Pt_1
non si interroga sullo stato di benessere della figlia […] Il padre della minore, vive a Milano con la nuova compagna per quanto la residenza risulti a Bollate, in Via Giovanni Pascoli n. 25. Gli incontri padre/figlia sono settimanali, ma molto brevi. […] In data 11 luglio 2025 il sottoscritto Curatore della minore si è interfacciato con i Servizi del Comune di Albizzate e in particolare con la psicologa Dott.ssa
la quale, dopo un lungo confronto, ha manifestato tutta la sua preoccupazione per Testimone_1
, che è all'apparenza una bimba serena ma merita di essere attenzionata e monitorata in ragione CP_2
della criticità della condotta materna non sempre lineare (così come peraltro segnalato dalla nonna materna con la quale ha convissuto sino a circa due anni fa, e che, anche avanti il Tribunale per i
Minori, ha manifestato tutte le sue perplessità in ordine all'affido della minore alla madre - la propria figlia -) [e ha chiesto] Sia mantenuto l'affido della Minore all'Ente territorialmente CP_2
competente allo stato individuato nel Comune di Albizzate, o in quello diverso ove fosse trasferita la residenza della minore, con collocamento prevalente della minore presso la madre all'interno di un progetto protetto e monitorato;
- Sia sollecitato un percorso di sostegno alla genitorialità per guidare entrambi i genitori ad una presa di coscienza maggiore e più consapevole del loro ruolo nei confronti di
previa valutazione psico-diagnostica e delle competenze genitoriali […] Sia ordinata la presa in CP_2
carico del Sig. ai servizi territorialmente competenti (Milano) al fine di regolamentare e CP_1
monitorare gli incontri padre-figlia. In ogni caso nelle more sia confermata la visita settimanale del padre alla figlia il sabato o la domenica pomeriggio come in uso da sempre in maniera regolare per preservare il legame affettivo;
- Siano regolamentati i rapporti con la nonna materna di Sig.ra CP_2 [...]
presso la quale era stata collocata con provvedimento del 13.07.2016, e che ha sempre Pt_2
rappresentato per la minore un punto di riferimento stabile”.
A mezzo della relazione depositata in data 21.07.2025, tra l'altro, i SS hanno riferito che
“In riferimento all'intervento di educativa domiciliare presso l'abitazione materna, il Servizio Sociale di base ed il Servizio Tutela Minori non hanno avuto alcun riscontro dalla Dott.ssa Parte_3
risorsa educativa individuata dal mese di febbraio 2025. Il Servizio Sociale di base attende riscontro anche dalla responsabile del Servizio Educativo. La signora descrive molto serena e Pt_1 CP_2
tranquilla, non evidenzia alcuna criticità. Spiega l'interruzione della pratica della pallavolo per questioni economiche: “ era dispiaciuta, ma ha capito”; conferma l'inizio delle lezioni di pianoforte ad CP_2
Albizzate. In riferimento al rapporto con il papà e la nonna materna, la madre precisa che la figlia non esprime il desiderio di sentirli, contrariamente a quanto sostenuto dalla bambina. Precisa di essere lei, solitamente, ad invitare a contattarli telefonicamente. La signora spiega che il sig. CP_2 Pt_1
vive a Milano, ma ha la residenza a Bollate presso il domicilio del fratello. Aggiunge che la figlia CP_2
ha un contatto più costante con lo zio paterno piuttosto che con il padre [valutando] opportuno mantenere il monitoraggio del nucleo famigliare con affido della minore all'ente [e] prezioso l'intervento di educativa domiciliare presso l'abitazione materna, considerando la presenza anche del piccolo e del Per_3
compagno. Si ritiene altresì imprescindibile la presa in carico del sig. presso il Servizio Tutela CP_2
Minori territorialmente competente al fine di valutarne le competenze genitoriali e coordinare gli interventi in favore della minore”. Alla prima udienza celebrata in data 23.07.2025 il giudice istruttore ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti, “1) dispone l'affido all'ente (allo stato il Comune di
Albizzate) della figlia minorenne delle parti per le scelte relative al collocamento, salute, istruzione ed educazione e la regolamentazione della relazione/frequentazione con il padre attivando il servizio di SN per osservarla e sostenerla prima di procedere alla progressiva esternalizzazione e, a seguire, alla sua graduale liberalizzazione;
2) dispone che l'ente affidatario sostenga il nucleo familiare materno attivando il servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione della ricorrente e depositi relazione aggiornata entro e non oltre il 31.10.2025; 3) dispone il collocamento prevalente di presso la madre CP_2
nell'immobile sito in Albizzate, Via Ruzzella 6; 4) dispone che il padre contribuisca al mantenimento indiretto ordinario di versando alla madre l'importo mensile di € 250,00, rivalutato come CP_2
per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e partecipi alle spese straordinarie da sostenere per la minore nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano versando a detto titolo alla ricorrente l'ulteriore importo mensile di € 50,00, come sopra, fatto salvo il conguaglio entro il 31.05, 30.09 e 31.01 di ogni anno;
5) autorizza la ricorrente a chiedere e percepire dall' l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per;
6) dispone che i SS del CP_5 CP_2
Comune di Bollate, con la collaborazione dei SS del Comune di Milano (dove il resistente pare essere domiciliato), svolgano un'accurata indagine psicosociale rispetto al nucleo paterno al fine di verificarne, mediante accessi domiciliari e colloqui anche con la compagna convivente, le condizioni personali, sociali, lavorative e abitative e depositino relazione analitica entro e non oltre il 31.10.2025; 7) dichiara non ammissibili le domande non connesse in atti formulate dalle parti (rispetto alla regolamentazione della frequentazione con gli ascendenti o altri soggetti); 8) invita le parti ad avviare senza ritardo un percorso individuale di sostegno alla genitorialità e ad attenersi scrupolosamente alle presenti determinazioni giudiziali e alle indicazioni dei SS giacché funzionali alle successive determinazioni giudiziali e al benessere di;
9) prescrive ai genitori, nell'esclusivo interesse della minore, di mantenere un CP_2
contegno di rispetto reciproco e di civile comunicazione tra loro e di impegnarsi a tutelare la figura materna e paterna astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza di ”. CP_2 A mezzo della relazione depositata in data 30.10.2025 i SS del di Bollate hanno CP_6
riferito quanto segue: Dalla relazione depositata in data 30.10.2025 dai SS del Comune di Albizzate è emerso, tra l'altro, quanto segue: Alla successiva udienza celebrata in data 06.11.2025 la ricorrente ha dichiarato che il padre non versa nulla per il mantenimento della minore e ha chiesto la conferma dei provvedimenti provvisori assunti in data 22.07.2025, la rimessione della causa in decisione e l'attivazione dello SN e la si è associata. CP_7
Il giudice istruttore ha formulato la proposta innanzi riportata che le parti private costituite hanno accettato.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per prendere atto dell'accordo perfezionatosi in data
06.11.2025 che appare conforme al superiore interesse morale e materiale di e CP_2
idoneo a garantirle il diritto a una crescita psicofisica, intellettuale e morale sana ed equi- librata e/o, comunque, a contenere i pregiudizi derivatile dalla disgregazione del nucleo familiare.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 5-bis, comma 2 lett. g), della legge 184/1983, la durata dell'affidamento all'Ente dei minori non può essere “superiore a ventiquattro mesi” (dalla pubblicazione della presente).
Nel caso in cui, all'approssimarsi della scadenza del predetto termine, permangano im- portanti fragilità nella coppia genitoriale, l'Ente affidatario ne farà segnalazione alla PR presso il TM territorialmente competente per la tempestiva assunzione dei necessari provvedimenti a tutela della fanciulla.
Medio tempore l'ente affidatario relazionerà semestralmente circa le condizioni psicofisiche, intellettuali, morali, abitative e sociali di al GT del procedimento di vigilanza di CP_2
seguito aperto nel suo interesse e assicurerà la prosecuzione dell'intervento educativo presso il domicilio materno, l'attivazione del servizio di SN per garantire e sostenere la regolare frequentazione di da parte del padre (e viceversa), la circolazione delle CP_2
informazioni relative alla fanciulla tra i genitori e l'avvio del percorso individuale di so- stegno alla genitorialità che la madre si è impegnata a intraprendere con serietà e costan- za (depositando la prima relazione entro e non oltre il 31.05.2026, fatta salva l'urgenza).
Da un punto di vista economico devono essere confermati i provvedimenti provvisori e urgenti vigenti essendo stato ritualmente acquisito in causa che il padre è dotato di capa- cità lavorativa specifica (cui dedica significativa parte del suo tempo) e non soddisfa di- rettamente alcuna delle molteplici esigenze della figlia minorenne (che frequenterà sol- tanto in SN).
Le spese di lite sostenute dalla ricorrente devono essere dichiarate non ripetibili in ragio- ne della metà. La restante metà, secondo la regola della c.d. soccombenza, liquidata come da dispositivo ex D. M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della
contro
- versia di bassa complessità, della limitata attività espletata e della contumacia del resisten- te, sono poste a carico del resistente (riconoscendo i valori tabellari minimi previsti per le fasi n. 1, 2 e 3).
Le spese di lite sostenute dalla liquidate come da dispositivo ex D. M. CP_7
147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia di bassa complessi- tà, della limitata attività espletata e della contumacia del resistente, sono poste a carico solidale della ricorrente e del resistente (riconoscendo i valori tabellari minimi previsti per le fasi n. 1, 2 e 3). Dette spese dovranno essere rifuse all'Erario ove la fanciulla venis- se definitivamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato (o all'avv. Raveglia in caso contrario).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
DISPONE in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti private costi- tuite di seguito riportate per esteso:
1) CONFERMA l'affido all'ente (da individuare nel Comune dove la minore risiede abi- tualmente: allo stato il Comune di Albizzate) della figlia minorenne delle parti per le scel- te relative al collocamento, salute, istruzione ed educazione e la regolamentazione della relazione/frequentazione con il padre attraverso il servizio di SN per osservarla e soste- nerla prima di procedere, quando ve ne siano i presupposti, alla sua progressiva esterna- lizzazione e, a seguire, previa attivazione di un intervento educativo domiciliare, alla sua graduale liberalizzazione;
2) DISPONE CHE l'ente affidatario sostenga il nucleo familiare materno attivando e garantendo il servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione della ricorrente e ga- rantisca la circolazione delle informazioni relative alla fanciulla tra i genitori, l'avvio del percorso individuale di sostegno alla genitorialità che la madre si è impegnata a intra- prendere con serietà e costanza e ogni altro intervento e/o percorso necessario per il be- nessere di CP_2
3) DISPONE CHE i SS territorialmente competenti per il padre (allo stato quelli del
Comune di Bollate) collaborino massimamente con l'ente affidatario di CP_2
nell'adempimento del mandato loro conferito;
4) CONFERMA, allo stato, il collocamento prevalente di presso la madre CP_2
nell'immobile sito in Albizzate, Via Ruzzella 6;
5) CONFERMA l'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento indiretto ordi- nario di versando alla madre l'importo mensile di € 250,00, rivalutato come CP_2
per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e di partecipare alle spese straordinarie da sostenere per la minore nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano versando a detto titolo alla ricorrente l'ulteriore im- porto mensile di € 50,00, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, fatto salvo il conguaglio entro il 31.05, 30.09 e 31.01 di ogni anno;
6) CONFERMA il diritto della ricorrente di chiedere e percepire dall' l'intero im- CP_5
porto dell'assegno unico e universale spettante per CP_2
7) CONFERMA la non ammissibilità delle domande non connesse in atti formulate dalle parti (impregiudicato quanto già disposto dal TM di Milano rispetto alla frequenta- zione della nonna materna da parte della minore);
8) DÀ ATTO CHE la ricorrente si è impegnata ad avviare senza ritardo un percorso individuale di sostegno alla genitorialità, a parteciparvi con costanza e serietà, a collabo- rare massimamente con l'ente affidatario della figlia e ad attenersi scrupolosamente alle presenti determinazioni giudiziali e alle indicazioni dei SS giacché funzionali al benessere di CP_2
9) PRESCRIVE a entrambi i genitori, nell'esclusivo interesse della minore, di collabora- re massimamente con l'ente affidatario della figlia, di attenersi scrupolosamente alle pre- senti determinazioni giudiziali e alle indicazioni dei SS, di mantenere un contegno di ri- spetto reciproco e di civile comunicazione tra loro e di impegnarsi a tutelare la figura ma- terna e paterna astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza di CP_2
10) DISPONE l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore di CP_8
(C.F. , nata a [...] il [...],
[...] C.F._3
residente in [...], cui i SS relazioneranno come in parte mo- tiva;
11) DICHIARA non ripetibili la metà delle spese di lite sostenute dalla ricorrente;
12) CONDANNA il resistente a rifondere alla ricorrente la restante metà delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.178,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
13) CONDANNA la ricorrente e il resistente, in solido tra loro, a rifondere all'Erario (ove la fanciulla venisse definitivamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato) o all'avv. Raveglia (in caso contrario) le spese di lite da quest'ultima sostenute liquidate in complessivi € 2.356,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
14) DISPONE la comunicazione della presente sentenza al GT di questo Tribunale e ai
SS dei Comuni di Albizzate e di Bollate (MI) per quanto di competenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 06/11/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
MA AR RI UG PU