Art. 9-bis. ((Le provvidenze di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, si applicano anche alle imprese artigiane danneggiate a seguito degli eventi sismici del settembre 1976.
Dopo il quarto comma dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e' aggiunto il seguente:
"Le imprese artigiane possono altresi' ottenere crediti per la reintegrazione delle scorte di materie prime e di prodotti finiti, danneggiati o distrutti dagli eventi sismici".
All'articolo 2-bis del decreto-legge 13 maggio 1976, numero 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e' aggiunto il seguente comma:
"Il fondo centrale di garanzia costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane e' aumentato di lire 1.000 milioni.
Detto importo sara' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1977 "))
Dopo il quarto comma dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e' aggiunto il seguente:
"Le imprese artigiane possono altresi' ottenere crediti per la reintegrazione delle scorte di materie prime e di prodotti finiti, danneggiati o distrutti dagli eventi sismici".
All'articolo 2-bis del decreto-legge 13 maggio 1976, numero 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e' aggiunto il seguente comma:
"Il fondo centrale di garanzia costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane e' aumentato di lire 1.000 milioni.
Detto importo sara' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1977 "))