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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 11/06/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale di Spoleto Giudice Paolo Mariotti
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano causa n. 1823/2021 r.g.
Parte_1
Avv. FRASCARELLI DIMITRI parte attrice
, Parte_2 Parte_3
Avv. DARIA PALMIERI
, Parte_2 Controparte_1
Avv. MILITONI FABIO parti convenute
Le conclusioni delle parti:
Per l'attore:
“Voglia l'On.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta: in via principale, dichiarare che i precettanti tutti non hanno diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di per carenza del titolo esecutivo, Parte_1 rappresentato dal decreto di omologa reso dal Tribunale di Viterbo il 3 marzo 2016, la cui efficacia esecutiva è allo stato sospesa, e conseguentemente dichiarare l'inefficacia dei precetti medesimi;
in via subordinata, dichiarare che le somme di cui ai precetti notificati il 31 agosto 2021 non sono dovute da Parte_1
per tutti i motivi sopra compiutamente dedotti, e conseguentemente dichiarare l'inefficacia dei precetti medesimi;
[...] in via ulteriormente subordinata, dichiarare la carenza di interesse ad agire e legittimazione attiva di;
Parte_2 in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di causa e con condanna degli opposti per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., anche in misura equitativa”.
Per i convenuti (avv. Fabio Militoni):
1 chiede che il Giudice voglia rigettare l'opposizjone e dichiarare la piena efficacia dell'atto di Precetto opposto, emesso in virtù di Omologa di separazione consensuale dei coniugi del Tribunale di Viterbo nel proc. 2 698/15 R.g. del 3.3.2016 e notificato in data 31.8.2021 alla parte avversa per l'importo di euro 5.861,46 a titolo di mantenimento dei figli e rimborso spese;
con ogni condanna dell'opponente conseguente alla soccombenza, anche per onorari e spese del giudizio.
In subordine, laddove il Giudice ritenesse non sufficientemente istruita la causa in termini documentali, in via istruttoria: insiste nella ammissione del doc. n. 2 e, previa revoca della Ordinanza non ammissiva, insiste per l 'interrogatorio formale dell'opposto sui capitoli di cui alla memoria ex art. 183 C.
6 -2 del 20.5.2022; insiste nella non ammissione dei messi istruttori (nn. 4,5,6,7 e 8) avversari e nella ammissione dei propri documenti n. 6 e 7 di cui alla memoria ex art. 183 C.
6 -3 del 9.6.2022.
Per i convenuti (avv. Daria Palmieri):
“A) in via principale, il rigetto dell'opposizione previa dichiarazione della piena efficacia e validità del titolo esecutivo, ed esistenza del credito dei precettanti;
con conferma della legittimazione attiva della sig.ra , e rigetto della richiesta Parte_2 di condanna di parte opposta ex art. 96 c.p.c. Con concessione dei termini di legge per deposito di comparsa conclusionale ed eventuali repliche, e nota spese.
Con vittoria di spese e onorari del giudizio.
B) In via subordinata, laddove il Giudice ritenesse la causa non sufficientemente istruita, chiede l'ammissione delle prove richieste e non ammesse, opponendosi all'ammissione delle prove tutte richieste da parte opponente, ed in particolare dei documenti nn. 8 e 9 depositati da parte opponente in sede di Note istruttorie ex art. 183, cm. 6, n. 2 c.p.c., oltre che dei documenti dal n. 4 al n. 7 prodotti dall'opponente nel proprio atto introduttivo, per le ragioni già esplicitate in atti, ed in particolare in quanto documenti relativi ad un procedimento diverso dal presente, basato su presupposti differenti, ed in questo procedimento del tutto inidonei a spiegare alcuna efficacia, oltre che del tutto inconferenti;
chiede altresì il rigetto di ogni altra eventuale richiesta avanzata da parte opponente, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove istanze”.
Le ragioni della decisione:
1. In primo luogo, si ritiene corretto esporre breve sintesi degli accadimenti procedimentali, in uno con la descrizione delle argomentazioni elaborate dalle parti.
1.1. Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., parte attrice ha avanzato opposizione avverso due atti di precetto, i quali si fondavano sul medesimo titolo esecutivo: il decreto di omologa di separazione personale dei coniugi del 3.3.2016 n. 2698/2115, cron. 999/2016, emesso dal Tribunale di Viterbo.
2 L'atto di opposizione è stato formulato sulla base di tre motivi.
1.1.1. Il primo riguardava la “carenza del titolo esecutivo” perché “il Tribunale di Spoleto, con ordinanza riservata del 14 ottobre 2019, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 settembre 2019 in seno alla causa n°
938/2018 tra e , ha sospeso l'efficacia esecutiva del detto titolo” (pag. 4 atto di Parte_2 Parte_1 citazione in opposizione).
Il motivo è stato diffusamente argomentato nella comparsa conclusionale (si vedano pagg.
3-6 comparsa conclusionale parte attrice).
1.1.2. Con il secondo motivo di opposizione è stata evidenziata la “inesistenza del credito” poiché “dalla chiara lettura del decreto di omologa è facile evincere come l'obbligo di mantenimento fosse stato previsto per un solo anno” (si veda atto di citazione, pag. 5).
1.1.2.1. Deve rilevarsi che, nell'ambito della comparsa conclusionale, parte attrice opponente ha sostanzialmente arricchito tale motivo con la formulazione di nuova eccezione, relativa al rapporto tra il decreto di omologa della separazione e i provvedimenti emessi in sede di divorzio (si veda pag. 9, comparsa conclusionale, paragrafo con incipit “Vi è, infatti, un ulteriore aspetto utile a dirimere la vicenda”) con particolare riferimento alla sentenza definitiva emessa dalla Corte di appello di Perugia che, in sede di divorzio, non aveva disposto alcuna forma di mantenimento nei confronti dei figli.
Secondo l'opponente, “gli effetti della sentenza divenuta irrevocabile retroagiscono alla data della domanda” e così “il definitivo dictum relativo alla mancanza di qualsivoglia forma di mantenimento dei figli e CP_1 Parte_3 retroagisce al 7 dicembre 2019, data di iscrizione a ruolo del ricorso per lo scioglimento del matrimonio” (pagg. 10 e 11, comparsa conclusionale parte attrice).
1.1.3. Con il terzo motivo, è stata rilevata la carenza di legittimazione attiva di poiché Parte_2
“se è vero il principio che la madre ha con i figli maggiorenni non autosufficienti una legittimazione concorrente o alternativa, ciò vale unicamente nell'ipotesi in cui la prole conviva con la madre” (pag. 5 atto di citazione) e, secondo l'opponente,
i documenti dimostrano come “ vive a Spoleto mente i due figli vivono a Perugia”. Parte_2
1.1.4. Da ultimo parte opponente ha richiesto riconoscersi responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in capo ai creditori esecutanti.
1.2. Gli opponenti hanno richiesto il rigetto dei motivi di opposizione.
2. Occorre ora procedere a valutare, nel merito, i motivi di opposizione.
2.1. In relazione al primo motivo di opposizione, deve rilevarsi che parte attrice, sul presupposto che in altro e differente procedimento era stata sospesa l'efficacia esecutiva del medesimo titolo esecutivo, sostiene che tale provvedimento in ogni caso inibirebbe qualsiasi “eventuale futura esecuzione (…) di identica
3 o di diversa natura, sulla scorta del medesimo titolo” e che sarebbe compito del “giudice investito del merito” quello di “impedire che il titolo possa essere posto a base di altre distinte e successive esecuzioni” (così l'attore a pag. 4 della comparsa conclusionale).
In altre parole, secondo l'attore, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo nell'ambito del singolo procedimento inibirebbe “qualsiasi futura azione esecutiva che il creditore possa intraprendere della minaccia formulata con il precetto in forza di quel titolo” (così l'attore a pag. 5 della comparsa conclusionale).
2.1.1 L'interpretazione fornita dall'opponente non pare condivisibile;
argomentazioni risolutive si traggono dal medesimo provvedimento di legittimità che l'opponente cita a suffragio della propria ricostruzione.
2.1.2. Infatti, in Cass. Sez. U, Sentenza n. 19889 del 2019 (citata dall'opponente a pag. 4 della comparsa conclusioni) si si legge che “l'opposizione pre-esecutiva investe il diritto ad agire in via esecutiva, sicché il suo esito vittorioso per l'opponente non potrebbe essere che il riconoscimento dell'inesistenza di quello stesso diritto e quindi dell'illegittimità della minaccia in sé dell'esecuzione, come operata con il precetto, ma pure dell'esecuzione ove poi in concreto intrapresa;
ed una valida misura che potesse, per la necessità di assicurare una cautela peculiare al precettato opponente, anticipare questo effetto non potrebbe porsi che in un momento logicamente intermedio tra la delibazione dell'esecutività del titolo e l'inizio dell'esecuzione, non incidendo quindi direttamente sulla prima ma precludendo oggettivamente il secondo”, differentemente dal caso della inibitoria che colpisce direttamente il titolo giudiziale impugnato, che invece determina l'impossibilità di portarlo in esecuzione in relazione a qualsiasi pretesa allo stesso collegata.
Perciò, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo costituisce “il presupposto per iniziare non già
l'esecuzione in astratto ma come connotata nel precetto, è limitata alle ragioni dell'opposizione al precetto stesso e, quindi, il suo effetto è inibire lo sviluppo processuale consistente negli snodi successivi alla notificazione di quel precetto, cioè l'inizio dell'esecuzione” (in tal senso sempre Cass. Sez. U, Sentenza n. 19889 del 2019)
2.1.3. Appare dunque corretto ritenere che l'opponente abbia impropriamente inteso la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, che attiene alla specifica pretesa attivata con il precetto, alla stregua di una sospensione del titolo giudiziale, che determinerebbe invece l'impossibilità di portare in esecuzione quel titolo fino alla revoca/cessazione della inibitoria.
Pertanto, a differenza di quanto sostenuto dall'opponente, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, stabilita in altro e diverso procedimento, non si estende automaticamente a tutti i procedimenti esecutivi che si fondano sul medesimo titolo esecutivo perché attiene unicamente al diritto di procedere all'esecuzione che connota quella specifica procedura.
2.1.4. Pertanto, il primo motivo di opposizione deve essere rigettato.
4 2.2. Quanto al secondo motivo di opposizione deve rilevarsi che, all'esito della comparsa conclusionale di parte opponente, il motivo è stato suddiviso dall'opponente in due differenti eccezioni (si vedano in alto i paragrafi 1.1.2 e 1.1.2.1.).
2.2.1. Con riferimento alla prima assorbente eccezione formulata dall'opponente deve rilevarsi che il medesimo opponente ha argomentato affermando che la corretta interpretazione del titolo esecutivo
(decreto di omologa di separazione) sarebbe quella di intendere la sua durata limitata a 12 mesi a partire dal 3 marzo 2016, come emergerebbe dalla lettura del medesimo titolo esecutivo.
2.2.1.1. Secondo gli opposti si tratterebbe di interpretazione illogica ed errata, posto che il termine finale degli obblighi di corresponsione si estenderebbe “sino a quando ella ] non si trasferirà nella Parte_2 propria città natale”.
2.2.1.2. In prima battuta, appare corretto riportare testualmente quella parte dell'accordo di separazione in cui si determina il contributo a carico di : “il padre verserà alla coniuge, sino a quando ella Parte_1 non si trasferirà nella propria città natale, a titolo di concorso alle spese per il mantenimento dei figli l'importo mensile di euro 900,00 per 12 mesi, di cui euro 300,00 in favore di ed euro 600,00 in favore di rivalutato annualmente CP_1 Pt_3 secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dall'anno successivo alla data dell'omologa della separazione”.
2.2.1.3. Appare inoltre, corretto citare testualmente un ulteriore passaggio dell'accordo: “ad avvenuto trasferimento della sig.ra nella propria città natale, previsto dopo il compimento della maggiore età da parte del Parte_2 secondogenito, il mantenimento di entrambi i figli rimarrà integralmente a carico del padre”.
2.2.1.4. A fronte dei richiamati dati testuali, occorre procedere alla interpretazione del titolo esecutivo.
Secondo l'opponente, nel decreto di omologa sarebbero stati previsti due termini finali: l'obbligo sarebbe stato mantenuto fino all'allontanamento volontario di , e comunque non oltre 12 mesi Parte_2 dall'omologa dell'accordo.
Secondo l'opposta il termine sarebbe unico e quindi l'obbligo dovrebbe conservarsi sino alla permanenza in Italia di . Parte_2
2.2.1.5. Procedendo ad una dettagliata analisi dell'accordo, appare corretto affermare che lo stesso non può definirsi chiaro;
indubitabilmente, esiste un primo termine finale, che viene individuato dalla locuzione: “sino a quando ella non si trasferirà nella propria città natale”.
La eventuale collocazione, all'interno dell'accordo, di altro termine finale (“per 12 mesi”, come inteso dall'opponente), appare incerta, data la collocazione “geografica” di tale ultima indicazione temporale, posta in altro inciso, senza dialogare con l'indicazione del termine finale certo (una frase quale “sino a quando ella non si trasferirà nella propria città natale e comunque non oltre 12 mesi dalla omologazione del presente
5 accordo” avrebbe chiarito la natura della indicazione temporale, l'esistenza di due termini finali e il loro rapporto).
2.2.1.6. Perciò, la mancata chiara indicazione del periodo di 12 mesi quale ulteriore termine finale, il mancato esplicito raccordo tra il termine certo e quello potenziale e l'indicazione della rivalutazione annuale ISTAT (che non avrebbe particolare senso, ove il contributo avesse durata non superiore all'anno) sono elementi suscettibili di porre in dubbio la ricostruzione dell'opponente.
2.2.1.7. L'analisi deve tuttavia focalizzarsi sul tenore complessivo dell'accordo per individuare la effettiva volontà delle parti;
a tal proposito deve evidenziarsi che l'accordo menzionava la imminente partenza di
(si veda par. 2.2.1.3.), prevista al raggiungimento della maggiore età del secondogenito, Parte_2 il quale avrebbe compiuto 18 anni solo 40 giorni dopo il decreto di omologa.
Perciò, al di là dell'ambiguo tenore letterale delle espressioni utilizzate nell'accordo, deve intendersi rispondente alla comune intenzione delle parti quella di contenere temporalmente l'erogazione di denaro.
Appare quindi perfettamente coerente con la natura dei rapporti fissati dalle parti nel medesimo accordo, che l'erogazione della somma perdurasse sino alla partenza di e comunque non oltre Parte_2
l'anno dal decreto di omologa.
2.2.1.8. Una diversa interpretazione, pur arruolando argomentazioni non irragionevoli e legate al senso letterale delle parole (si vedano paragrafi precedenti, in particolare par. 2.2.1.6.), comunque non spiegherebbe le ragioni dell'inserimento nell'accordo della locuzione “per 12 mesi”, laddove era già indicata la cadenza mensile dell'obbligo.
Inoltre, sostenendo l'ultrattività dell'obbligo, l'assenza di un orizzonte temporale predeterminato e l'esistenza di una unica condizione (legata alla mera volontà di , si entrerebbe in Parte_2 contrasto con la dichiarata natura provvisoria della permanenza di e la sua annunciata Parte_2 imminente permanenza.
2.2.1.9. Perciò, ancorché l'analisi del testo non indichi una univoca interpretazione dell'accordo, si ritiene corretto affermare che l'interpretazione del titolo esecutivo proposta dall'opponente appare conforme alla comune intenzione delle parti, per come emergente dalla luce dell'assetto registrato nell'accordo, mentre quella proposta dagli opposti se ne discosta.
2.3. Sulla scorta di tali considerazioni, considerato che il termine di 12 mesi decorre dal 3/3/2016, nulla
è dovuto in relazione al titolo esecutivo in esame, per il periodo indicato negli atti di precetto su cui insiste l'opposizione (la presente azione esecutiva riguarda il menzionato obbligo “a partire dal mese di febbraio
2020”).
6 2.4. Stante ambigua formulazione contenuta nell'accordo di separazione (si veda paragrafi precedenti) le spese devono essere compensate, con rigetto dalla domanda di riconoscimento della responsabilità aggravata formulata dall'opponente.
p.q.m.
Accoglie l'opposizione all'esecuzione proposta da nei termini indicati in motivazione e Parte_1 dichiara l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata di Parte_2 [...]
rispetto ai due differenti atti di precetto avverso cui è stata proposta Parte_3 Controparte_1 opposizione.
Spese compensate.
Spoleto, 10 giugno 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
7
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano causa n. 1823/2021 r.g.
Parte_1
Avv. FRASCARELLI DIMITRI parte attrice
, Parte_2 Parte_3
Avv. DARIA PALMIERI
, Parte_2 Controparte_1
Avv. MILITONI FABIO parti convenute
Le conclusioni delle parti:
Per l'attore:
“Voglia l'On.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta: in via principale, dichiarare che i precettanti tutti non hanno diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di per carenza del titolo esecutivo, Parte_1 rappresentato dal decreto di omologa reso dal Tribunale di Viterbo il 3 marzo 2016, la cui efficacia esecutiva è allo stato sospesa, e conseguentemente dichiarare l'inefficacia dei precetti medesimi;
in via subordinata, dichiarare che le somme di cui ai precetti notificati il 31 agosto 2021 non sono dovute da Parte_1
per tutti i motivi sopra compiutamente dedotti, e conseguentemente dichiarare l'inefficacia dei precetti medesimi;
[...] in via ulteriormente subordinata, dichiarare la carenza di interesse ad agire e legittimazione attiva di;
Parte_2 in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di causa e con condanna degli opposti per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., anche in misura equitativa”.
Per i convenuti (avv. Fabio Militoni):
1 chiede che il Giudice voglia rigettare l'opposizjone e dichiarare la piena efficacia dell'atto di Precetto opposto, emesso in virtù di Omologa di separazione consensuale dei coniugi del Tribunale di Viterbo nel proc. 2 698/15 R.g. del 3.3.2016 e notificato in data 31.8.2021 alla parte avversa per l'importo di euro 5.861,46 a titolo di mantenimento dei figli e rimborso spese;
con ogni condanna dell'opponente conseguente alla soccombenza, anche per onorari e spese del giudizio.
In subordine, laddove il Giudice ritenesse non sufficientemente istruita la causa in termini documentali, in via istruttoria: insiste nella ammissione del doc. n. 2 e, previa revoca della Ordinanza non ammissiva, insiste per l 'interrogatorio formale dell'opposto sui capitoli di cui alla memoria ex art. 183 C.
6 -2 del 20.5.2022; insiste nella non ammissione dei messi istruttori (nn. 4,5,6,7 e 8) avversari e nella ammissione dei propri documenti n. 6 e 7 di cui alla memoria ex art. 183 C.
6 -3 del 9.6.2022.
Per i convenuti (avv. Daria Palmieri):
“A) in via principale, il rigetto dell'opposizione previa dichiarazione della piena efficacia e validità del titolo esecutivo, ed esistenza del credito dei precettanti;
con conferma della legittimazione attiva della sig.ra , e rigetto della richiesta Parte_2 di condanna di parte opposta ex art. 96 c.p.c. Con concessione dei termini di legge per deposito di comparsa conclusionale ed eventuali repliche, e nota spese.
Con vittoria di spese e onorari del giudizio.
B) In via subordinata, laddove il Giudice ritenesse la causa non sufficientemente istruita, chiede l'ammissione delle prove richieste e non ammesse, opponendosi all'ammissione delle prove tutte richieste da parte opponente, ed in particolare dei documenti nn. 8 e 9 depositati da parte opponente in sede di Note istruttorie ex art. 183, cm. 6, n. 2 c.p.c., oltre che dei documenti dal n. 4 al n. 7 prodotti dall'opponente nel proprio atto introduttivo, per le ragioni già esplicitate in atti, ed in particolare in quanto documenti relativi ad un procedimento diverso dal presente, basato su presupposti differenti, ed in questo procedimento del tutto inidonei a spiegare alcuna efficacia, oltre che del tutto inconferenti;
chiede altresì il rigetto di ogni altra eventuale richiesta avanzata da parte opponente, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove istanze”.
Le ragioni della decisione:
1. In primo luogo, si ritiene corretto esporre breve sintesi degli accadimenti procedimentali, in uno con la descrizione delle argomentazioni elaborate dalle parti.
1.1. Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., parte attrice ha avanzato opposizione avverso due atti di precetto, i quali si fondavano sul medesimo titolo esecutivo: il decreto di omologa di separazione personale dei coniugi del 3.3.2016 n. 2698/2115, cron. 999/2016, emesso dal Tribunale di Viterbo.
2 L'atto di opposizione è stato formulato sulla base di tre motivi.
1.1.1. Il primo riguardava la “carenza del titolo esecutivo” perché “il Tribunale di Spoleto, con ordinanza riservata del 14 ottobre 2019, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 settembre 2019 in seno alla causa n°
938/2018 tra e , ha sospeso l'efficacia esecutiva del detto titolo” (pag. 4 atto di Parte_2 Parte_1 citazione in opposizione).
Il motivo è stato diffusamente argomentato nella comparsa conclusionale (si vedano pagg.
3-6 comparsa conclusionale parte attrice).
1.1.2. Con il secondo motivo di opposizione è stata evidenziata la “inesistenza del credito” poiché “dalla chiara lettura del decreto di omologa è facile evincere come l'obbligo di mantenimento fosse stato previsto per un solo anno” (si veda atto di citazione, pag. 5).
1.1.2.1. Deve rilevarsi che, nell'ambito della comparsa conclusionale, parte attrice opponente ha sostanzialmente arricchito tale motivo con la formulazione di nuova eccezione, relativa al rapporto tra il decreto di omologa della separazione e i provvedimenti emessi in sede di divorzio (si veda pag. 9, comparsa conclusionale, paragrafo con incipit “Vi è, infatti, un ulteriore aspetto utile a dirimere la vicenda”) con particolare riferimento alla sentenza definitiva emessa dalla Corte di appello di Perugia che, in sede di divorzio, non aveva disposto alcuna forma di mantenimento nei confronti dei figli.
Secondo l'opponente, “gli effetti della sentenza divenuta irrevocabile retroagiscono alla data della domanda” e così “il definitivo dictum relativo alla mancanza di qualsivoglia forma di mantenimento dei figli e CP_1 Parte_3 retroagisce al 7 dicembre 2019, data di iscrizione a ruolo del ricorso per lo scioglimento del matrimonio” (pagg. 10 e 11, comparsa conclusionale parte attrice).
1.1.3. Con il terzo motivo, è stata rilevata la carenza di legittimazione attiva di poiché Parte_2
“se è vero il principio che la madre ha con i figli maggiorenni non autosufficienti una legittimazione concorrente o alternativa, ciò vale unicamente nell'ipotesi in cui la prole conviva con la madre” (pag. 5 atto di citazione) e, secondo l'opponente,
i documenti dimostrano come “ vive a Spoleto mente i due figli vivono a Perugia”. Parte_2
1.1.4. Da ultimo parte opponente ha richiesto riconoscersi responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in capo ai creditori esecutanti.
1.2. Gli opponenti hanno richiesto il rigetto dei motivi di opposizione.
2. Occorre ora procedere a valutare, nel merito, i motivi di opposizione.
2.1. In relazione al primo motivo di opposizione, deve rilevarsi che parte attrice, sul presupposto che in altro e differente procedimento era stata sospesa l'efficacia esecutiva del medesimo titolo esecutivo, sostiene che tale provvedimento in ogni caso inibirebbe qualsiasi “eventuale futura esecuzione (…) di identica
3 o di diversa natura, sulla scorta del medesimo titolo” e che sarebbe compito del “giudice investito del merito” quello di “impedire che il titolo possa essere posto a base di altre distinte e successive esecuzioni” (così l'attore a pag. 4 della comparsa conclusionale).
In altre parole, secondo l'attore, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo nell'ambito del singolo procedimento inibirebbe “qualsiasi futura azione esecutiva che il creditore possa intraprendere della minaccia formulata con il precetto in forza di quel titolo” (così l'attore a pag. 5 della comparsa conclusionale).
2.1.1 L'interpretazione fornita dall'opponente non pare condivisibile;
argomentazioni risolutive si traggono dal medesimo provvedimento di legittimità che l'opponente cita a suffragio della propria ricostruzione.
2.1.2. Infatti, in Cass. Sez. U, Sentenza n. 19889 del 2019 (citata dall'opponente a pag. 4 della comparsa conclusioni) si si legge che “l'opposizione pre-esecutiva investe il diritto ad agire in via esecutiva, sicché il suo esito vittorioso per l'opponente non potrebbe essere che il riconoscimento dell'inesistenza di quello stesso diritto e quindi dell'illegittimità della minaccia in sé dell'esecuzione, come operata con il precetto, ma pure dell'esecuzione ove poi in concreto intrapresa;
ed una valida misura che potesse, per la necessità di assicurare una cautela peculiare al precettato opponente, anticipare questo effetto non potrebbe porsi che in un momento logicamente intermedio tra la delibazione dell'esecutività del titolo e l'inizio dell'esecuzione, non incidendo quindi direttamente sulla prima ma precludendo oggettivamente il secondo”, differentemente dal caso della inibitoria che colpisce direttamente il titolo giudiziale impugnato, che invece determina l'impossibilità di portarlo in esecuzione in relazione a qualsiasi pretesa allo stesso collegata.
Perciò, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo costituisce “il presupposto per iniziare non già
l'esecuzione in astratto ma come connotata nel precetto, è limitata alle ragioni dell'opposizione al precetto stesso e, quindi, il suo effetto è inibire lo sviluppo processuale consistente negli snodi successivi alla notificazione di quel precetto, cioè l'inizio dell'esecuzione” (in tal senso sempre Cass. Sez. U, Sentenza n. 19889 del 2019)
2.1.3. Appare dunque corretto ritenere che l'opponente abbia impropriamente inteso la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, che attiene alla specifica pretesa attivata con il precetto, alla stregua di una sospensione del titolo giudiziale, che determinerebbe invece l'impossibilità di portare in esecuzione quel titolo fino alla revoca/cessazione della inibitoria.
Pertanto, a differenza di quanto sostenuto dall'opponente, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, stabilita in altro e diverso procedimento, non si estende automaticamente a tutti i procedimenti esecutivi che si fondano sul medesimo titolo esecutivo perché attiene unicamente al diritto di procedere all'esecuzione che connota quella specifica procedura.
2.1.4. Pertanto, il primo motivo di opposizione deve essere rigettato.
4 2.2. Quanto al secondo motivo di opposizione deve rilevarsi che, all'esito della comparsa conclusionale di parte opponente, il motivo è stato suddiviso dall'opponente in due differenti eccezioni (si vedano in alto i paragrafi 1.1.2 e 1.1.2.1.).
2.2.1. Con riferimento alla prima assorbente eccezione formulata dall'opponente deve rilevarsi che il medesimo opponente ha argomentato affermando che la corretta interpretazione del titolo esecutivo
(decreto di omologa di separazione) sarebbe quella di intendere la sua durata limitata a 12 mesi a partire dal 3 marzo 2016, come emergerebbe dalla lettura del medesimo titolo esecutivo.
2.2.1.1. Secondo gli opposti si tratterebbe di interpretazione illogica ed errata, posto che il termine finale degli obblighi di corresponsione si estenderebbe “sino a quando ella ] non si trasferirà nella Parte_2 propria città natale”.
2.2.1.2. In prima battuta, appare corretto riportare testualmente quella parte dell'accordo di separazione in cui si determina il contributo a carico di : “il padre verserà alla coniuge, sino a quando ella Parte_1 non si trasferirà nella propria città natale, a titolo di concorso alle spese per il mantenimento dei figli l'importo mensile di euro 900,00 per 12 mesi, di cui euro 300,00 in favore di ed euro 600,00 in favore di rivalutato annualmente CP_1 Pt_3 secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dall'anno successivo alla data dell'omologa della separazione”.
2.2.1.3. Appare inoltre, corretto citare testualmente un ulteriore passaggio dell'accordo: “ad avvenuto trasferimento della sig.ra nella propria città natale, previsto dopo il compimento della maggiore età da parte del Parte_2 secondogenito, il mantenimento di entrambi i figli rimarrà integralmente a carico del padre”.
2.2.1.4. A fronte dei richiamati dati testuali, occorre procedere alla interpretazione del titolo esecutivo.
Secondo l'opponente, nel decreto di omologa sarebbero stati previsti due termini finali: l'obbligo sarebbe stato mantenuto fino all'allontanamento volontario di , e comunque non oltre 12 mesi Parte_2 dall'omologa dell'accordo.
Secondo l'opposta il termine sarebbe unico e quindi l'obbligo dovrebbe conservarsi sino alla permanenza in Italia di . Parte_2
2.2.1.5. Procedendo ad una dettagliata analisi dell'accordo, appare corretto affermare che lo stesso non può definirsi chiaro;
indubitabilmente, esiste un primo termine finale, che viene individuato dalla locuzione: “sino a quando ella non si trasferirà nella propria città natale”.
La eventuale collocazione, all'interno dell'accordo, di altro termine finale (“per 12 mesi”, come inteso dall'opponente), appare incerta, data la collocazione “geografica” di tale ultima indicazione temporale, posta in altro inciso, senza dialogare con l'indicazione del termine finale certo (una frase quale “sino a quando ella non si trasferirà nella propria città natale e comunque non oltre 12 mesi dalla omologazione del presente
5 accordo” avrebbe chiarito la natura della indicazione temporale, l'esistenza di due termini finali e il loro rapporto).
2.2.1.6. Perciò, la mancata chiara indicazione del periodo di 12 mesi quale ulteriore termine finale, il mancato esplicito raccordo tra il termine certo e quello potenziale e l'indicazione della rivalutazione annuale ISTAT (che non avrebbe particolare senso, ove il contributo avesse durata non superiore all'anno) sono elementi suscettibili di porre in dubbio la ricostruzione dell'opponente.
2.2.1.7. L'analisi deve tuttavia focalizzarsi sul tenore complessivo dell'accordo per individuare la effettiva volontà delle parti;
a tal proposito deve evidenziarsi che l'accordo menzionava la imminente partenza di
(si veda par. 2.2.1.3.), prevista al raggiungimento della maggiore età del secondogenito, Parte_2 il quale avrebbe compiuto 18 anni solo 40 giorni dopo il decreto di omologa.
Perciò, al di là dell'ambiguo tenore letterale delle espressioni utilizzate nell'accordo, deve intendersi rispondente alla comune intenzione delle parti quella di contenere temporalmente l'erogazione di denaro.
Appare quindi perfettamente coerente con la natura dei rapporti fissati dalle parti nel medesimo accordo, che l'erogazione della somma perdurasse sino alla partenza di e comunque non oltre Parte_2
l'anno dal decreto di omologa.
2.2.1.8. Una diversa interpretazione, pur arruolando argomentazioni non irragionevoli e legate al senso letterale delle parole (si vedano paragrafi precedenti, in particolare par. 2.2.1.6.), comunque non spiegherebbe le ragioni dell'inserimento nell'accordo della locuzione “per 12 mesi”, laddove era già indicata la cadenza mensile dell'obbligo.
Inoltre, sostenendo l'ultrattività dell'obbligo, l'assenza di un orizzonte temporale predeterminato e l'esistenza di una unica condizione (legata alla mera volontà di , si entrerebbe in Parte_2 contrasto con la dichiarata natura provvisoria della permanenza di e la sua annunciata Parte_2 imminente permanenza.
2.2.1.9. Perciò, ancorché l'analisi del testo non indichi una univoca interpretazione dell'accordo, si ritiene corretto affermare che l'interpretazione del titolo esecutivo proposta dall'opponente appare conforme alla comune intenzione delle parti, per come emergente dalla luce dell'assetto registrato nell'accordo, mentre quella proposta dagli opposti se ne discosta.
2.3. Sulla scorta di tali considerazioni, considerato che il termine di 12 mesi decorre dal 3/3/2016, nulla
è dovuto in relazione al titolo esecutivo in esame, per il periodo indicato negli atti di precetto su cui insiste l'opposizione (la presente azione esecutiva riguarda il menzionato obbligo “a partire dal mese di febbraio
2020”).
6 2.4. Stante ambigua formulazione contenuta nell'accordo di separazione (si veda paragrafi precedenti) le spese devono essere compensate, con rigetto dalla domanda di riconoscimento della responsabilità aggravata formulata dall'opponente.
p.q.m.
Accoglie l'opposizione all'esecuzione proposta da nei termini indicati in motivazione e Parte_1 dichiara l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata di Parte_2 [...]
rispetto ai due differenti atti di precetto avverso cui è stata proposta Parte_3 Controparte_1 opposizione.
Spese compensate.
Spoleto, 10 giugno 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
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