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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/03/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 26.03.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.4957/22 R.G. tra nata il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Ilenia Pati come da procura Parte_1 speciale in calce al ricorso
RICORRENTE ed
- in persona del Controparte_1 legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Maurizio Tafuro come da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento postumi di infortunio sul lavoro
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.05.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe, bracciante agricola, conveniva in giudizio l' chiedendone la condanna alla liquidazione delle prestazioni spettatigli in CP_1 conseguenza dell'infortunio sul lavoro verificatosi il 07.02.2021.
A sostegno della domanda esponeva che l'istituto aveva già riconosciuto in suo favore, in sede amministrativa, un danno biologico pari al 6%, omettendo tuttavia di considerare la reale gravità del proprio quadro patologico.
Chiedeva quindi condannarsi l' alla riliquidazione dell'indennizzo nella misura corrispondente al CP_1 superiore grado di inabilità accertato, pari al 16% o alla diversa percentuale accertata, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' resisteva all'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 38/2000, “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell' àmbito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui CP_1
1 all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per
l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Nel caso di specie, essendo pacifica la verificazione dell'evento del 07.02.2011, è stata disposta consulenza tecnica medico-legale. All'esito, il CTU dott. ha accertato che la ricorrente, in conseguenza Persona_1 dell'infortunio, ha riportato “disturbo post-traumatico da stress;
esiti di frattura del III e IV dito della mano sinistra”
e che tali patologie determinano un danno biologico complessivamente valutabile nella misura dell'11%
(cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 05.12.2023, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Le conclusioni rassegnate dal consulente risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici, sorrette da congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono essere senz'altro condivise.
Va dunque accertato il diritto del ricorrente ad ottenere la riliquidazione dell'indennizzo ed alla corresponsione della differenza tra quanto già erogato dall' e quanto dovuto sulla scorta CP_1 dell'accertamento di un danno biologico pari all'11%, oltre interessi nella misura di legge dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell secondo la regola CP_1 della soccombenza, con distrazione.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara che in conseguenza dell'infortunio sul lavoro verificatosi il 07.02.2011, la ricorrente ha riportato un danno biologico pari all'11%;
- accerta il diritto della ricorrente ad ottenere la riliquidazione dell'indennizzo e la corresponsione della differenza tra quanto già erogato dall' e quanto dovuto sulla scorta dell'accertamento di un danno CP_1 biologico pari all'11%;
2 - condanna l' al pagamento in suo favore dell'importo conseguentemente dovuto, oltre interessi CP_1 nella misura di legge dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate in € 2.300,00 CP_1 rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Lecce, 26.03.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 26.03.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.4957/22 R.G. tra nata il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Ilenia Pati come da procura Parte_1 speciale in calce al ricorso
RICORRENTE ed
- in persona del Controparte_1 legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Maurizio Tafuro come da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento postumi di infortunio sul lavoro
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.05.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe, bracciante agricola, conveniva in giudizio l' chiedendone la condanna alla liquidazione delle prestazioni spettatigli in CP_1 conseguenza dell'infortunio sul lavoro verificatosi il 07.02.2021.
A sostegno della domanda esponeva che l'istituto aveva già riconosciuto in suo favore, in sede amministrativa, un danno biologico pari al 6%, omettendo tuttavia di considerare la reale gravità del proprio quadro patologico.
Chiedeva quindi condannarsi l' alla riliquidazione dell'indennizzo nella misura corrispondente al CP_1 superiore grado di inabilità accertato, pari al 16% o alla diversa percentuale accertata, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' resisteva all'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 38/2000, “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell' àmbito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui CP_1
1 all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per
l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Nel caso di specie, essendo pacifica la verificazione dell'evento del 07.02.2011, è stata disposta consulenza tecnica medico-legale. All'esito, il CTU dott. ha accertato che la ricorrente, in conseguenza Persona_1 dell'infortunio, ha riportato “disturbo post-traumatico da stress;
esiti di frattura del III e IV dito della mano sinistra”
e che tali patologie determinano un danno biologico complessivamente valutabile nella misura dell'11%
(cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 05.12.2023, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Le conclusioni rassegnate dal consulente risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici, sorrette da congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono essere senz'altro condivise.
Va dunque accertato il diritto del ricorrente ad ottenere la riliquidazione dell'indennizzo ed alla corresponsione della differenza tra quanto già erogato dall' e quanto dovuto sulla scorta CP_1 dell'accertamento di un danno biologico pari all'11%, oltre interessi nella misura di legge dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell secondo la regola CP_1 della soccombenza, con distrazione.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara che in conseguenza dell'infortunio sul lavoro verificatosi il 07.02.2011, la ricorrente ha riportato un danno biologico pari all'11%;
- accerta il diritto della ricorrente ad ottenere la riliquidazione dell'indennizzo e la corresponsione della differenza tra quanto già erogato dall' e quanto dovuto sulla scorta dell'accertamento di un danno CP_1 biologico pari all'11%;
2 - condanna l' al pagamento in suo favore dell'importo conseguentemente dovuto, oltre interessi CP_1 nella misura di legge dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate in € 2.300,00 CP_1 rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Lecce, 26.03.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
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