Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/04/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza n. ________ /________
n. 3655/2024 Ruolo generale Affari Contenziosi
N. .................. Cron.
N. ................... Rep.
TRIBUNALE DI LECCE
Terza Sezione Commerciale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Terza Sezione Commerciale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Italo Mirko De Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in secondo grado iscritta al n.3655 del R.G. 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.94/2024 depositata in data 11/01/2024 dal Giudice di Pace di Lecce, trattenuta in decisione all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione di udienza, promossa da:
• , rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Tarantino;
Parte_1
– APPELLANTE –
CONTRO
• , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, contumace;
– APPELLATA –
NONCHÉ
• , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, contumace;
– APPELLATA –
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex artt. 316 ss. e 281 decies c.p.c., depositato in data 08.08.2023, ritualmente notificato, aveva convenuto, innanzi al Giudice di Pace di Lecce, Parte_1
l e il Controparte_1 Controparte_2
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni “A)
[...]
Accertare e dichiarare la nullità/inesigibilità relativamente alla cartella di pagamento n.
05920180028290661000, nonché di ogni ulteriore atto connesso, consequenziale e/o presupposto, allo stato anche non conosciuto, per regolare estinzione del verbale di accertamento prodromico, con conseguente estinzione del titolo esecutivo portato in cartella;
B) per l'effetto, condannare le Resistenti in solido al risarcimento dei danni patiti ex art. 96
c.p.c.; C) nel merito, in via subordinata, accertare come dovute le eventuali minori somme che risultassero non essere prescritte. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CAP 1
L , costituitasi, aveva così concluso: Controparte_1
“rigettare la domanda per come detto in premessa nei confronti di nel merito ritenere CP_3
e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in relazione alla eccepita eccezione CP_3 di mancata notifica della sanzione;
rigettare le domande di parte ricorrente perché inammissibili e, comunque infondate in fatto ed in diritto in quanto il termine di prescrizione non è assolutamente terminato;
in via subordinata e nella non temuta ipotesi di accoglimento del ricorso, ritenere e dichiarare la piena e perfetta legittimità della procedura posta in essere da per il recupero coattivo del credito de quo e, in coerenza, dichiarare con qualunque CP_3 formula che essa non risponde delle eventuali conseguenze sfavorevoli della lite, anche in ordine ad un'eventuale condanna alle spese, che andrà in caso di esito negativo, posta esclusivamente a carico dell'Ente impositore, che si ritine debba essere presente nell'odierno giudizio. Spese e onorari del presente giudizio. In subordine con la compensazione delle stesse”
[il corsivo ripropone testualmente le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta].
Il era rimasto Controparte_2 contumace.
All'esito dell'istruttoria, il Giudice di Pace, aveva “accolto la domanda e annulla(to) la cartella esattoriale n. 059201800028290661000 per la somma di € 132,03” dichiarando compensate le spese del giudizio tra le parti.
Avverso detta sentenza ha proposto appello . Parte_1
L e il Controparte_1 Controparte_2
sono rimasti contumaci.
[...]
La causa, istruita mediante acquisizione del fascicolo di prime cure, all'udienza cartolare del 2 aprile 2025 è stata trattenuta in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta.
**********
Col gravame, ha censurato la cennata sentenza deducendo la violazione Parte_1 degli artt. 91 c.p.c. per avere, il Giudice di Pace, illegittimamente compensato le spese nonostante l'accoglimento della domanda con conseguente obbligo di provvedere alla condanna delle parti soccombenti alla refusione delle spese. Ha dedotto, inoltre, l'insufficiente motivazione in ordine al provvedimento di compensazione delle spese.
Ha dunque concluso chiedendo che, in riforma dell'impugnata sentenza, gli appellati fossero condannati alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio
L'appello è fondato e merita accoglimento per i motivi che si diranno.
Va rilevato che in primo grado il Giudice di Pace ha disposto la compensazione delle spese per gravi ed eccezionali motivi “dovuti per un accoglimento della domanda per meri motivi formali, ed anche alla particolarità della fattispecie”. Preliminarmente par d'uopo rammentare che i “giusti motivi” della originaria formulazione dell'art. 92 c.p.c. sono stati sostituiti dapprima dalle “gravi ed eccezionali ragioni” e, in ultimo, per effetto del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, dalla “soccombenza reciproca”, dalla “assoluta novità della questione
2 trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, che hanno un significato più restrittivo, qualificando così la compensazione come evento eccezionale.
La Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77 ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art.92 c.p.c. “nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Ebbene, la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi
(art. 92, comma 2, c.p.c.). A tale fine, “la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento” (così Cass. n. 3438 del 22/02/2016).
Nel caso in scrutinio è evidente che la domanda dell'odierno appellante è stata accolta in primo grado integralmente e ciò avrebbe dovuto determinare la condanna delle parti soccombenti al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.) non ricorrendo alcuna delle ulteriori ipotesi che avrebbero consentito la compensazione delle spese di lite.
Né, tanto meno, “l'accoglimento della domanda per meri motivi formali” e la “particolarità della fattispecie” potevano essere presi in considerazione e rilevare ai fini della compensazione delle spese di lite.
Ed invero, l'accoglimento della domanda anche se dovuta a motivi formali non integra una grave ed eccezionale ragione ma semmai uno degli esiti possibili della controversia;
inoltre le
“gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, la particolarità della fattispecie), inidonea a consentire il necessario controllo.
Il Giudice di Pace ha, dunque, errato nel compensare le spese di lite. L'appello sul punto va, pertanto, accolto e, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 94/2024, depositata in data 11.01.2024, le spese di lite devono essere poste, in solido, a carico delle convenute in primo grado con distrazione in favore dell'avv. Pasquale Tarantino.
Va difatti ribadito che le ragioni poste a fondamento della disposta compensazione non appaiono integrare i presupposti normativi (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicati nella motivazione) richiesti dall'art. 92 co. 2 c.p.c. Si rende dunque necessario procedere ad una nuova regolamentazione delle spese processuali secondo un criterio unitario e globale fondato sull'esito complessivo della lite (in tal senso v. Cass. Sez.
III sent n. 15483/2008; Cass. Sez. III sent. n. 4052 del 19.2.2009; Cass. Sez. VI - L. ord. N.
3 6259 del 18.3.2014; Cass. Sez. L. sent n. 11423 dell'1.6.2016), esito che appare favorevole all'odierno appellante. Ne consegue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. la condanna dell' Controparte_4
e del
[...] Controparte_2 alla rifusione, in solido, in favore di delle spese di lite di entrambi i gradi Parte_1 di giudizio, da liquidarsi, alla stregua del valore della causa, per entrambi i giudizi di primo e secondo grado in conformità ai parametri di cui al D.M. 55/2014, e successive modificazioni, considerando i valori minimi, e, in particolare: in relazione al giudizio di primo grado, nella misura di € 139,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge;
in relazione al giudizio d'appello, in € 232,00 per compensi, oltre Iva e CPA e rimborso spese nella misura del 15% del compenso liquidato.
PQM
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando:
• accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata condanna l
[...]
e il Controparte_1 Controparte_2
alla rifusione, in solido, in favore di , delle spese di
[...] Parte_1 lite del primo grado di giudizio, da liquidarsi nella misura di € 139,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Pasquale
Tarantino;
• condanna altresì l e il Controparte_1 [...]
alla rifusione, in solido, in favore di Controparte_2
delle spese del presente grado di giudizio, da liquidarsi nella misura di Parte_1
€ 232,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Pasquale Tarantino.
Così deciso in Lecce in data 2 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Italo Mirko De Pasquale
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