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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 24/07/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, Collegio cause in materia di famiglia composto dai magistrati:
dott. Paolo SORDI Presidente della Corte di Appello
dott. Vito COLUCCI Presidente di sezione dott.ssa M. Assunta NICCOLI Consigliere relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di appello iscritto al n. 916 del ruolo generale dell'anno 2024
T R A
c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Nunzia Buonerba in virtù di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
CONTRO
c.f. Controparte_1 C.F._2
1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Concilio in virtù di procura in calce al ricorso di primo grado
APPELLATA
NONCHE'
PG in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
avente ad OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n.
3779/2024 pubblicata il 15/07/2024 , notificata il 19/07/2024 (Divorzio contenzioso –
statuizioni economiche)
sulle CONCLUSIONI rassegnate dalle parti nelle note scritte inviate in sostituzione dell'udienza di discussione del 22/05/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 3779/2024 pubblicata il 15/07/2024 il Tribunale di Salerno,
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1
di così provvedeva: ”Pronuncia la cessazione degli effetti civili del Controparte_1
matrimonio contratto in data 18.05.2002 in IN (Sa) da Parte_1
[nato a [...] il [...], C.F.: ] e C.F._1 [...]
[nata ad [...] il [...], C.F. ]; - Ordina CP_1 C.F._3
l'annotazione della presente decisione nel registro degli Atti di matrimonio;
- affida le
Per_ minori e ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la Per_2
madre; i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza delle minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative alla scelta della residenza, all'istruzione, all'educazione,
2 alla salute ed al rilascio/rinnovo del documento valido per l'espatrio verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi
Per_ sulle questioni significative relative alle figlie minori;
- dispone che la minore (di anni 17) potrà vedere il padre liberamente, concordando direttamente con il medesimo i tempi e le modalità dei loro incontri;
- salvo diverso accordo tra i genitori, il sig.
potrà vedere la figlia il martedì e il giovedì dalle ore Parte_1 Persona_3
18:00 alle ore 21:00 durante il periodo scolastico e dalle ore 19:00 alle ore 22:00 nel periodo estivo o non scolastico;
a fine settimana alterni (dal sabato all'orario di uscita di scuola – o dalle ore 10:00 in periodo non scolastico – sino alle ore 20:00 della domenica); durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore;
la minore trascorrerà alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive la minore trascorrerà un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno – in assenza di accordo per un festeggiamento congiunto - la minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
la minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà;
la minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
- assegna la casa familiare, sita in Auletta (Sa) alla Via C.da
Scerza, snc. Alla sig.ra - determina in € 600,00 (€ 300,00 per Controparte_1
ciascuna figlia) oltre rivalutazione annuale e automatica ISTAT l'assegno di mantenimento che il sig. dovrà versare per il mantenimento delle Parte_1
minori alla sig.ra entro il 5 di ogni mese;
- dispone che ciascun Controparte_1
3 genitore provveda al pagamento delle spese straordinarie delle minori nella misura del
50%, ove concordate o urgenti e documentate;
- determina in € 150,00 oltre rivalutazione annuale e automatica ISTAT l'assegno divorzile che il sig.
[...]
dovrà versare alla sig.ra entro il 5 di ogni mese;
- rigetta Parte_1 Controparte_1
la domanda proposta dal ricorrente volta ad ottenere l'uso del deposito e dell'autorimessa siti al piano terra della casa familiare;
- dichiara inammissibili le ulteriori domande proposte dal ricorrente;
- spese compensate”.
2. Con atto di citazione notificato il 30/08/2024 e depositato il 05/09/2024 Parte_1
ha impugnato la sentenza dinanzi a questa Corte al fine di ottenere
[...]
l'accoglimento della domanda di uso del deposito e dell'autorimessa, la riduzione dell'assegno per le figlie nei limiti del giusto e del dovuto e la dichiarazione che nulla è
dovuto a a titolo di assegno di divorzio. Controparte_1
Instaurato il contraddittorio, si è costituita , che preliminarmente ha Controparte_1
eccepito l'inammissibilità dell'appello sia perché proposto con atto di citazione, sia per violazione dell'art. 342 cpc;
in subordine, nel merito, ha resistito ai motivi di gravame,
di cui ha chiesto il rigetto col favore delle spese.
L'udienza del 16/12/2024 è stata sostituita con il deposito di note scritte. Il PG ha inviato il proprio parere favorevole alla conferma della sentenza impugnata. Sulla base delle note scritte inviate nel termine del 22/05/2025, con ordinanza del 05/06/2025 la
Corte ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. ha impugnato la sentenza articolando due motivi di Parte_1
gravame:
con il primo motivo ha contestato il rigetto della sua istanza di assegnazione dell'uso del deposito e dell'autorimessa, facendo rilevare di aver prodotto agli atti una relazione
4 tecnica di parte che il Tribunale non aveva esaminato e che il deposito e l'autorimessa erano sempre stati da lui utilizzati come spazio personale e magazzino di ricovero di attrezzi agricoli;
con il secondo motivo ha contestato la statuizione relativa all'assegno di mantenimento per le figlie, facendo rilevare di essere bracciante agricolo con lavoro stagionale e che il suo patrimonio immobiliare era improduttivo e dal valore irrisorio;
che la dimostrazione delle sue condizioni emergeva anche dall'ammissione al gratuito patrocinio;
che ai fini dell'assegno in favore dell'ex coniuge doveva essere preso in considerazione anche il vantaggio economico costituito dall'uso della casa coniugale;
che la aveva CP_1
capacità reddituale, un'abilitazione professionale di ragioniera e in passato aveva gestito un'attività commerciale.
4. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata dalla appellata.
Ed infatti, benché erroneamente introdotto con atto di citazione in luogo del ricorso prescritto dall'art. 473 bis .30 cpc, l'appello è stato iscritto a ruolo nel termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza ( il 05/09/2024 rispetto alla notifica del 19/07/2024),
sicché l'impugnazione deve ritenersi ammissibile.
Ciò sulla base del consolidato principio secondo il quale “quando l'ordinamento prescrive per l'esercizio del diritto di impugnazione rispettivamente la forma del ricorso da depositare presso l'ufficio che deve ricevere l'impugnazione ovvero la forma della citazione o della notificazione di un atto alla parte destinataria dell'impugnazione, lo scopo dell'attività di esercizio del diritto di impugnazione connaturato alle due diverse forme è nel primo che nel termine di impugnazione si realizzi la “presa di contatto” con il giudice investito dell'impugnazione e nel secondo che entro quel termine si realizzi la “presa di contatto” con la parte destinataria dell'impugnazione. Ne consegue che l'errore nella scelta dell'atto di proposizione
5 dell'impugnazione sotto il profilo del contenuto-forma che non abbia realizzato la
“presa di contatto” prescritta, può essere rimediato esclusivamente tramite eventuali attività integrative successive all'adozione dell'atto idonee a realizzare quella “presa di contatto” entro il termine di impugnazione e non già oltre quel termine” (cfr. Cass.
SU 2018/28575).
5. Nel merito, l'appello va dichiarato inammissibile per contrasto con le prescrizioni dell'art. 342 cpc.
5.1. Quanto all'uso del deposito e dell'autorimessa, di cui al primo motivo di impugnazione, si legge nella sentenza impugnata: ”non può trovare accoglimento la richiesta avanzata dal ricorrente volta ad ottenere l'uso del deposito e dell'autorimessa siti al piano terra della casa familiare. La qualificazione giuridica di un immobile come
"casa familiare", postula, laddove non risulti in modo inequivoco che, prima del conflitto familiare, vi fosse una stabile e continuativa utilizzazione dello stesso da parte del nucleo costituito da genitori e figli, che la destinazione suddetta sia stata impressa dalle parti non solo in astratto (con l'acquisto in comunione), ma anche in concreto,
mediante la loro convivenza nell'immobile (cfr. Cass. civ., sez. I, 19/02/2016, n. 3331).
Com'è noto, l'assegnazione della casa familiare disposta dal Presidente del Tribunale
va intesa come effettuata per l'intero immobile, il quale comprende, se non espressamente esclusa, ogni sorta di pertinenza collegata direttamente o funzionalmente all'abitazione stessa (cfr. Trib. Modena, sez. II, 16/05/2014, n. 4868, in
De Jure;
Cass. civ., sez. I, 13/11/2009, n. 24104). Invero, il giudice della separazione quando decide sulla assegnazione della casa coniugale, decisione che si assume per tutelare l'interesse del minore a mantenere il proprio habitat domestico, può escludere dall'assegnazione una porzione distinta della casa, non adibita ad abitazione familiare ovvero eccedente le esigenze abitative del nucleo (cfr. Cass. civ., sez. 23631/2011),
purché si tratti di una unità abitativa del tutto autonoma e distinta da quella destinata
6 ad abitazione della famiglia (cfr. Cass. civ., sez. sez. VI, 15/10/2020, n. 22266). Deve, di conseguenza, escludersi l'assegnazione parziale della casa familiare qualora essa sia chiesta dal genitore che non vive con il minore allo scopo di riottenere la piena disponibilità di una parte del suo patrimonio e di risparmiare sulle spese abitative,
trattandosi di opzione percorribile solo ed esclusivamente nel caso in cui la stessa si palesi funzionale all'interesse del minore (cfr. Trib. Catania, 29.11.2017, in De Jure).
La S.C. ha, peraltro, chiarito che ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra bene principale e bene accessorio è necessaria la presenza del requisito soggettivo dell'appartenenza di entrambi al medesimo soggetto, nonché del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni, ai fini del quale il bene accessorio deve arrecare una utilità al bene principale e non al proprietario di esso
(cfr. Cass. civ., sez. I, 13/11/2009, n. 24104). Nel caso di specie dalla documentazione fotografica depositata dalla resistente emerge che il deposito/tavernetta costituisce pertinenza della casa familiare utilizzata anche dalle minori e, dunque, la richiesta dell'Annunziata non può trovare accoglimento”,
A fronte dell'ampia e articolata motivazione del Tribunale l'appellante si è limitato a richiamare una perizia giurata prodotta in primo grado, ha affermato che il deposito e l'autorimessa erano sempre stati utilizzati da lui come spazio personale e magazzino di ricovero di attrezzi agricoli e di non comprendere le ragioni per cui la si CP_1
opponeva all'uso da parte sua, ed ha riportato la metratura e il valore dell'immobile.
La genericità ed inconcludenza della doglianza in punto di fatto e di diritto non rispettano le rigorose prescrizioni di chiarezza, sinteticità e specificità richieste per la formulazione dei motivi di appello dall'art. 342 cpc, applicabile alla materia che ci occupa per espresso richiamo fatto dall'art. 473 bis.30 cpc.
Ed invero, a fronte della decisione del Tribunale, che ha disatteso la richiesta dell' facendo applicazione della presunzione, contenuta nell'art. 818 cc, di Parte_1
7 pertinenzialità del deposito/tavernetta all'appartamento soprastante in ragione della contiguità e dell'utilizzo da parte della famiglia e delle stesse figlie minori – ovvero delle persone nel cui esclusivo interesse è disciplinata l'assegnazione della casa familiare -- che escludevano che detti locali costituissero unità autonome e distinte dall'appartamento, l'appellante avrebbe dovuto specificare quali erano invece gli elementi di prova da lui addotti, non esaminati o non adeguatamente valutati dal primo
Giudice, per dimostrare il concreto utilizzo in via esclusiva da parte sua dei locali medesimi.
E' evidente che siffatta dimostrazione non poteva essere affidata al mero richiamo fatto ad una perizia di parte prodotta agli atti e consistente nella semplice descrizione del compendio immobiliare.
5.2. Anche il secondo motivo è generico e pertanto inammissibile.
5.2.1. In ordine all'assegno di mantenimento in favore delle figlie minori, si legge nella impugnata sentenza: “In merito, poi, alla quantificazione dell'assegno di mantenimento per le minori a carico del genitore non collocatario/co-residente, si ricorda che la valutazione non può prescindere da una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del figlio,
il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi (art. 337 -ter c.c.), nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche (cfr. da Cass. civ., sez. VI, 16/09/2020, n. 19299). Ebbene, nel caso di specie dalla documentazione in atti e dagli accertamenti della Guardia di
Finanza è emerso che: 1) il ricorrente, di 54 anni, lavora come stagionale agricolo presso una fabbrica di pomodori, percependo la disoccupazione nei restanti mesi;
è
proprietario di un cospicuo patrimonio immobiliare (4 fabbricati e 35 terreni dai quali
8 produce vino e olio); ha dichiarato per l'anno 2020 un reddito complessivo lordo di €
16.163,00, per l'anno 2021 un reddito di € 18.038,00 e per l'anno 2022 € 5.029,00; è
proprietario della casa familiare e di altro immobile sito in Auletta dal quale ha riferito di percepire un canone di locazione di circa € 300,00/350,00 mensili e corrisponde il medesimo importo per il pagamento del canone di locazione dell'abitazione in cui vive;
2) la resistente, di 45 anni, è disoccupata e non percepisce il reddito di cittadinanza;
vive nella casa familiare di proprietà esclusiva dell' . Pertanto, alla luce di Parte_1
quanto sopra esposto, seppure si rileva un peggioramento della complessiva situazione patrimoniale dell' – che risulta proprietario di un cospicuo patrimonio Parte_1
immobiliare - lo stesso deve dirsi controbilanciato dalle aumentate esigenze delle minori connesse all'età (in arg. v. Cass n. 8927/2012 e n. 400/2010).
Conseguentemente, il Tribunale reputa di dover confermate l'importo dell'assegno
(300,00 euro per figlia) che l' dovrà versare alla per il Parte_1 CP_1
Per_ mantenimento delle minori e oltre alla contribuzione al 50% delle spese Per_2
straordinarie sostenute nel loro interesse”.
Il motivo di appello, come formulato dall' non si confronta con le ragioni Parte_1
della decisione testé riportate e fondate su specifici richiami delle risultanze processuali,
in particolare sugli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza, dai quali emergeva la notevole disparità economica tra gli ex coniugi, il cospicuo patrimonio immobiliare dell'appellante, le rendite derivanti dalle locazioni, la proprietà di beni mobili registrati ,
di conti correnti bancari, di quote ereditarie, di polizze di assicurazione.
In siffatto contesto, non possono ritenersi elementi idonei a superare le risultanze degli accertamenti la circostanza che la utilizzi la casa familiare, che l' sia CP_1 Parte_1
stato costretto a prendere un immobile in locazione e che sia stato ammesso al
Patrocinio a spese dello Stato.
9 Ed infatti, la casa familiare è assegnata al genitore con il quale vivono i figli nell'esclusivo interesse - non economico - di questi ultimi;
le condizioni patrimoniali dell'Annunziata gli consentono di provvedere al pagamento del canone di locazione;
è
noto che l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato si fonda su una autocertificazione dei redditi da parte dell'istante ( cfr. art. 79 TUSG), che deve essere poi verificata dall'Agenzia delle Entrate.
5.2.2. Con riferimento all'assegno per l'ex coniuge, il Tribunale, dopo aver riportato i principi espressi dal Giudice di legittimità nella pronuncia a Sezioni Unite n.
18287/2018, ove è stata evidenziata la complessa funzione, assistenziale e perequativo-
compensativa, dell'assegno di divorzio, ha così motivato: “Le S.U. hanno, inoltre,
evidenziato che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Ebbene, nel caso di specie, alla luce della situazione economico-reddituale delle parti per come emersa nel punto sub B), il
Collegio riscontra nel caso de quo la sussistenza della componente alimentare.
Considerato, poi, che lo stesso ricorrente ha ammesso che per problemi lavorativi riesce a tenere le minori presso di sé principalmente nei fine settimana, demandando la gestione quotidiana delle figlie alla resistente, il Collegio non può che valutare la difficoltà della a reperire un impiego, attesa soprattutto l'età di (di 8 CP_1 Per_2
anni). Inoltre, all'esito della testimoniale espletata (cfr. verb. ud. del 23.6.2022) è
emersa prova che in costanza di matrimonio la ha dovuto rinunciare all'attività CP_1
che aveva avviato (ndr. negozio per l'infanzia) per dedicarsi in via esclusiva alla gestione familiare in base ad una scelta concordata e sollecitata dall' . Parte_1
Pertanto, considerate le circostanze su esposte e valutato, altresì, che il matrimonio è
10 durato 16 anni prima dell'insorgenza della crisi coniugale, il Collegio ritiene di dover riconoscere in favore della un assegno divorzile dell'importo di euro 150,00 CP_1
mensili.”
L' ha impugnato la sentenza chiedendo che fosse escluso del tutto il Parte_1
riconoscimento del diritto all'assegno per la ex moglie, e ciò sul rilievo della 'capacità
reddituale' della che era abilitata alla professione di ragioniera ed in passato CP_1
aveva gestito un'attività commerciale.
Anche questa doglianza non può ritenersi idonea a confutare l'articolata motivazione del primo Giudice, che, tenendo conto delle risultanze della prova orale, ha riconosciuto il diritto all'assegno in favore della valorizzandone la funzione perequativo- CP_1
compensativa avendo riguardo alla rinuncia da lei fatta allo svolgimento dell'attività
commerciale, in precedenza esercitata, per dedicarsi alla famiglia d' accordo con il marito, ed ha altresì considerato che, al momento, essendo la seconda figlia ancora piccola d'età ed avendo l' dichiarato di non potersene occupare direttamente, Parte_1
la non era nelle condizioni di cercare un'occupazione lavorativa. CP_1
6. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n.
147/2022, tenuto conto che il valore della causa è indeterminato a complessità bassa.
Gli importi a titolo di compenso vanno liquidati nei minimi, stante l'assenza di particolari questioni di fatto e/o di diritto e per le fasi effettivamente trattate (studio,
introduttiva e decisionale).
7. Non si ravvisano le condizioni per la condanna dell'appellante ex art. 96 cpc.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, Collegio cause in materia di famiglia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione
11 notificato il 30/08/2024 e depositato il 05/09/2024 da nei Parte_1
confronti di con l'intervento del PG in sede, avverso la Controparte_1
sentenza del Tribunale di Salerno n. 3779/2024, pubblicata il 15/072024 e notificata il
19/07/2024, così provvede:
1) DICHIARA INAMMISSIBILE l'appello;
2) CONDANNA al pagamento delle spese processuali di questo Parte_1
grado, che liquida, a titolo di compenso, in favore di in € Controparte_1
3.473,00, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap, con attribuzione all'avv. Giovanni Concilio, che dichiara di averne fatto anticipo.
La Corte da atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 (13, co.1quater, del dPR n.115/2002 ) per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 17 luglio 2025
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
dott.ssa M. Assunta Niccoli dott. Paolo Sordi
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