Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1914.
(Obbligo di salvataggio).
L'assicurato deve fare quanto gli e' possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si e' raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
(Obbligo di salvataggio).
L'assicurato deve fare quanto gli e' possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si e' raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
Commentari • 64
- 1. Obbligo di salvataggio dell'assicurato ex art. 1914 cod. civ.Avv. Giovanni Stefano Messuri · https://www.avvocatoandreani.it/ · 8 maggio 2025 · 270.7367
La Corte di Cassazione interviene per chiarire l'ambito e l'applicazione dell'obbligo di salvataggio imposto all'assicurato ai sensi dell'art. 1914 c.c. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Cosenza, sentenza 24/06/2025, n. 1100Provvedimento: […] Ha, quindi, evidenziato che il comportamento processuale dell'avvocato CP_3 non solo avrebbe violato gli obblighi contrattuali specificamente disciplinati nel contratto di assicurazione e assunti dallo stesso avvocato CP_3 all'atto della stipula dello stesso, ma si poneva in contrasto anche con l'obbligo sancito dall'art. 1914 c.c. alla cui stregua, dispone che “L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno”.Leggi di più...
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