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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 18/02/2026, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 877/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NOLA CATIA, Presidente
D'ON ON, Relatore
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3341/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004590058000 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004590058000 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004590058000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020070006942082000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120006122175000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5593/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Sig. Ricorrente_1, con ricorso ai sensi del D.Lgs. 546/92, notificato in data 9/06/2025 e depositato in data 25/06/2025, impugnava l'avviso di intimazione di pagamento n.10020259004590058000 notificato il 9/05/2025, e le due cartelle n.10020070006942082000, asseritamente notificata in data 20/02/2007 per
Irpef ed Iva 2003 e n.10020120006122175000, asseritamente notificata in data 3/02/2012 per diritto CCIAA
2008, per un importo complessivo di euro 7.684,00, avverso l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo l'omessa notifica delle cartelle sottese e l'intervenuta prescrizione. Concludeva con la richiesta di accoglimento del ricorso e di dichiarare la nullità dell'atto opposto e delle cartelle sottese con vittoria di spese e compensi di giudizio da liquidare al procuratore antistatario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione che controdeduceva l'inammissibilità per tardività a seguito della regolare notifica delle cartelle prodromiche e dei successivi atti interruttivi, la correttezza del proprio operato in ordine alla regolarità delle notifiche, il termine decennale di prescrizione trattandosi di crediti erariali, anche in virtù della sospensione Covid19. Chiedeva il rigetto della domanda proposta dal ricorrente in quanto infondata sia in fatto che in diritto e di condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze processuali.
Venivano depositate in data 3/11/2025 memorie illustrative con le quali il ricorrente insisteva per la prescrizione quinquennale dei diritti camerali e delle sanzioni ed interessi relativi ai crediti erariali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di un accoglimento per quanto di ragione.
Il resistente Agenzia Entrate Riscossione produce la documentazione relativa alle notifiche delle cartelle di pagamento impugnate: infatti la cartella esattoriale n.10020070006942082000 è stata notificata al ricorrente in data 20 febbraio 2007, mediante consegna personalmente al destinatario, mentre la cartella esattoriale n. 10020120006122175000 è stata notificata al ricorrente in data 3 febbraio 2012, mediante consegna a persona qualificatasi “familiare convivente”. Inoltre, dopo la notifica delle cartelle è stato notificato al ricorrente, in data 12 dicembre 2014, comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
10076201400005017000, mediante consegna personalmente al destinatario.
Infondata l'eccezione di prescrizione in quanto le cartelle di pagamento hanno ad oggetto imposte che si prescrivono nell'ordinario termine decennale. In buona sostanza, al momento della notificazione dell'intimazione oggetto della presente impugnazione, il termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. non risulta decorso per nessuna delle cartelle di pagamento presupposte, considerato che è intervenuto quale atto interruttivo la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e vi è stata la sospensione dei termini conseguente all'emergenza epidemiologica. Infatti dalla notifica della predetta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria alla notifica della intimazione di pagamento impugnata n. 100202
9004590058000, eseguita in data 9/05/2025, non è decorso il termine di prescrizione decennale, in considerazione della normativa emanata per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e, in particolare, per il combinato disposto di cui agli artt. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 e 12 del D. Lgs. n. 159/2015, che ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per totali 541 giorni.
Alla luce di tutto quanto descritto e motivato, la Corte, tralasciando gli altri motivi di doglianza il cui esame appare superfluo, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese di lite che quantifica in euro 1.000,00 oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge se dovuti.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NOLA CATIA, Presidente
D'ON ON, Relatore
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3341/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004590058000 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004590058000 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004590058000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020070006942082000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120006122175000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5593/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Sig. Ricorrente_1, con ricorso ai sensi del D.Lgs. 546/92, notificato in data 9/06/2025 e depositato in data 25/06/2025, impugnava l'avviso di intimazione di pagamento n.10020259004590058000 notificato il 9/05/2025, e le due cartelle n.10020070006942082000, asseritamente notificata in data 20/02/2007 per
Irpef ed Iva 2003 e n.10020120006122175000, asseritamente notificata in data 3/02/2012 per diritto CCIAA
2008, per un importo complessivo di euro 7.684,00, avverso l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo l'omessa notifica delle cartelle sottese e l'intervenuta prescrizione. Concludeva con la richiesta di accoglimento del ricorso e di dichiarare la nullità dell'atto opposto e delle cartelle sottese con vittoria di spese e compensi di giudizio da liquidare al procuratore antistatario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione che controdeduceva l'inammissibilità per tardività a seguito della regolare notifica delle cartelle prodromiche e dei successivi atti interruttivi, la correttezza del proprio operato in ordine alla regolarità delle notifiche, il termine decennale di prescrizione trattandosi di crediti erariali, anche in virtù della sospensione Covid19. Chiedeva il rigetto della domanda proposta dal ricorrente in quanto infondata sia in fatto che in diritto e di condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze processuali.
Venivano depositate in data 3/11/2025 memorie illustrative con le quali il ricorrente insisteva per la prescrizione quinquennale dei diritti camerali e delle sanzioni ed interessi relativi ai crediti erariali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di un accoglimento per quanto di ragione.
Il resistente Agenzia Entrate Riscossione produce la documentazione relativa alle notifiche delle cartelle di pagamento impugnate: infatti la cartella esattoriale n.10020070006942082000 è stata notificata al ricorrente in data 20 febbraio 2007, mediante consegna personalmente al destinatario, mentre la cartella esattoriale n. 10020120006122175000 è stata notificata al ricorrente in data 3 febbraio 2012, mediante consegna a persona qualificatasi “familiare convivente”. Inoltre, dopo la notifica delle cartelle è stato notificato al ricorrente, in data 12 dicembre 2014, comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
10076201400005017000, mediante consegna personalmente al destinatario.
Infondata l'eccezione di prescrizione in quanto le cartelle di pagamento hanno ad oggetto imposte che si prescrivono nell'ordinario termine decennale. In buona sostanza, al momento della notificazione dell'intimazione oggetto della presente impugnazione, il termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. non risulta decorso per nessuna delle cartelle di pagamento presupposte, considerato che è intervenuto quale atto interruttivo la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e vi è stata la sospensione dei termini conseguente all'emergenza epidemiologica. Infatti dalla notifica della predetta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria alla notifica della intimazione di pagamento impugnata n. 100202
9004590058000, eseguita in data 9/05/2025, non è decorso il termine di prescrizione decennale, in considerazione della normativa emanata per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e, in particolare, per il combinato disposto di cui agli artt. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 e 12 del D. Lgs. n. 159/2015, che ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per totali 541 giorni.
Alla luce di tutto quanto descritto e motivato, la Corte, tralasciando gli altri motivi di doglianza il cui esame appare superfluo, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese di lite che quantifica in euro 1.000,00 oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge se dovuti.