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Sentenza 30 ottobre 2024
Sentenza 30 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 30/10/2024, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ISERNIA
Sezione Unica Promiscua in persona del giudice dott.ssa Elvira Puleio e in composizione monocratica, ha pronunciato e pubblicato, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 237 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 proposta da: rappresentato e difeso dall'avv. Matticoli Mike, Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Corso Garibaldi 381, Isernia;
APPELLANTE
E rappresentato e difeso dall'avv. Ricci Rosina, elettivamente CP_1
domiciliato presso lo studio del difensore in via Orazio Trivellini 6, Isernia;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Isernia n. 307/2018, depositata il 07.08.2018
Ragioni in fatto e in diritto della decisione 1. Con atto di appello ritualmente notificato, il in persona del Parte_1
, ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Isernia n. CP_2
307/2018 depositata il 07.08.2018, la quale ha condannato il a Parte_1 restituire a una somma di denaro, pari ad euro 150,00, oltre a interessi e CP_1 spese di giudizio, a titolo di rimborso dei canoni per la depurazione delle acque versati dall'utente del servizio idrico per gli anni 2008-2016. A fondamento della decisione, attuata secondo equità, il giudice ha rilevato che effettivamente, a causa dei numerosi
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guasti alla rete idrica provati, l'attore non avesse goduto del servizio di depurazione, per il quale era stato dunque indebitamente riscosso il canone dal convenuto. Pt_1
A fondamento dell'appello, il ha dedotto: Parte_1
- L'erroneità della scelta, da parte del giudice di prime cure, di decidere la vertenza secondo equità, rientrando il rapporto giuridico oggetto di causa tra i contratti c.d. “di massa” ex art. 1342 c.c.;
- Nel merito, il vizio di ultrapetizione nel quale sarebbe incorso il primo giudice laddove ha disposto il rimborso dei canoni di depurazione, quando l'attore aveva fondato la propria domanda su una diversa causa petendi, ossia il malfunzionamento della condotta fognaria (che costituisce, a suo dire, altra e diversa voce del servizio idrico integrato). Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_1 di primo grado.
La causa, istruita in via documentale, veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 del codice di rito.
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2. Preliminarmente va esaminata l'eccezione dell'appellato di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 339 c.p.c., comma 2, in quanto, trattandosi di sentenza pronunciata secondo equità, sarebbe appellabile esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
In merito, secondo l'appellante, sulla base dell'art. 112 comma 3 come modificato dal D.L. 8 febbraio 2003, n. 18, art. 1, il servizio di depurazione delle acque rientra nella nozione di "contratto di massa", e dunque la causa andava decisa secondo diritto, con la conseguenza che la sentenza in questione sarebbe appellabile.
La questione è stata definita dalle Sezioni Unite della Cassazione con l'elaborazione del seguente principio di diritto: "l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del Giudice di Pace avviene in funzione della domanda, con riguardo al suo valore (ai sensi degli artt. 10 c.p.c. e segg.) ed all'eventuale rapporto contrattuale dedotto ("contratto di massa" o meno), e non del contenuto concreto della decisione e del criterio decisionale adottato (equitativo o di diritto), operando invece il principio dell'apparenza nelle sole residuali ipotesi in cui il Giudice di Pace si sia espressamente pronunziato su tale valore della domanda o sull'essere la stessa fondata su un contratto concluso con le modalità di cui all'art. 1342 c.c.".
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Con maggiore impegno esplicativo, il mezzo di impugnazione delle sentenze emesse dal Giudice di Pace va individuato non sulla base del criterio di decisione delle stesse, ma sulla base del valore della domanda e dell'eventuale contratto dedotto in giudizio (contratto di massa o meno), poichè il richiamo dell'art. 339 c.p.c., ultimo comma alle sentenze del Giudice di Pace pronunziate secondo equità, in effetti, integra un rinvio alle cause di cui all'art. 113 c.p.c., comma 2, individuate sulla base del valore della domanda e dell'assenza di un rapporto derivante da contratto di massa.
Agganciato il mezzo di impugnazione non al criterio di decisione del Giudice di Pace, ma al valore della domanda (in seguito si esaminerà l'ulteriore limitazione relativa ai contratti di massa), va osservato che, mentre la qualificazione dell'azione costituisce un esclusivo potere-dovere del Giudice, sia pure nei limiti predetti, per cui il mezzo di impugnazione che sia collegato a tale qualificazione, non può che passare attraverso quella fornita implicitamente o esplicitamente dal Giudice nella sentenza impugnata, e solo in mancanza di tale qualificazione può farsi riferimento a quella prospettata dall'attore, nel caso in cui, come nella specie, il mezzo di impugnazione è conseguenza del valore della domanda, l'individuazione dello stesso è rimessa all'attore nel momento che fissa con la domanda il valore della causa. Tale soluzione pare complicarsi a seguito della modifica apportata all'art. 113 c.p.c., dal D.L. n. 18 del 2003, art. 1, con l'esclusione dal giudizio di equità non solo delle cause di valore superiore ad euro 1.100,00, ma anche delle cause relative a rapporti giuridici derivanti da contratti di massa, per quanto nei suddetti limiti di valore.
In questo caso, infatti, tanto il criterio di decisione quanto il mezzo di impugnazione "passano" attraverso la qualificazione di detto titolo come contratto concluso o non concluso secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c.
Tuttavia, poiché, come si è detto, il mezzo di impugnazione non è conseguenza fondata autonomamente sul criterio di decisione, ma come quest'ultimo, è conseguenza diretta del rientrare la causa tra una di quelle di cui all'art. 113 c.p.c., comma 2, anche in questa ipotesi, se il Giudice non si è pronunziato espressamente in merito al punto della presenza o meno di un "contratto di massa", il mezzo di impugnazione dovrà necessariamente essere individuato sulla base della sola domanda dell'attore, relativamente al titolo dedotto, non essendosi alla stessa sovrapposta la decisione del Giudice di Pace, innestando il principio dell'apparenza ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione.
Ciò che va posto in rilievo è che in entrambe le suddette ipotesi, in cui il Giudice abbia deciso espressamente sulla questione del valore della domanda e della qualificazione (come "contratto di massa" o meno) dell'eventuale contratto dedotto, il principio
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dell'apparenza ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione opera non attraverso il criterio decisionale (di equità o di diritto) adottato dal Giudice, utilizzato poi come elemento per individuare il mezzo di impugnazione, ma attraverso la decisione che il Giudice ha preso in merito al valore della domanda e all'essere la stessa inerente ad un rapporto contrattuale di massa.
In altri termini non si potrà "automaticamente" ritenere che, avendo il Giudice di Pace pronunziato secondo equità (indipendentemente se in modo espresso o meno), ciò comporta implicitamente che egli abbia ritenuto la causa di valore non superiore ad euro 1.100,00 e non fondata su un contratto di massa, con la conseguenza che l'unico mezzo di impugnazione è il ricorso per Cassazione.
Essendo il mezzo di impugnazione conseguenza del fatto che la domanda rientri o meno per il valore e per il titolo in quelle previste dall'art. 113 c.p.c., comma 2, affinché la decisione del Giudice possa innestare il principio dell'apparenza ai fini dell'individuazione del mezzo impugnatorio occorre che tale decisione investa direttamente ed esplicitamente la questione del valore della domanda e della natura del titolo contrattuale, in questo modo sovrapponendosi - come accertamento giudiziale - all'effettivo contenuto della domanda.
Al di fuori di questa ipotesi, residuale, il mezzo di impugnazione avverso le sentenze del Giudice di Pace nell'originaria formulazione di cui agli artt. 339 e 113 c.p.c. andrà individuato non sulla base del principio dell'apparenza, fondato sul criterio di decisione, ma solo sulla base del contenuto effettivo della domanda in relazione al suo valore ed al rapporto dedotto.
Nel caso di specie, il rapporto dedotto in giudizio dall'attore è relativo ad un contratto di fornitura idrica e smaltimento delle acque reflue stipulato con il Parte_1
Si tratta, quindi, di contratto stipulato con le modalità di cui all'art. 1342 c.c., essendo relativo a fornitura di un pubblico servizio da parte di monopolista, sia pure locale, e, quindi, rientrando nei c.d. contratti di massa.
Il giudizio è stato iniziato con atto di citazione notificato dopo il 10/02/2003.
Il giudice di prime cure non ha affrontato direttamente la questione circa la natura del titolo contrattuale, dichiarando di decidere la causa secondo equità sulla base del solo petitum, di 257,56 euro, e di fatto disapplicando l'art. 113 comma 2; non opera, dunque, il principio dell'apparenza nell'impugnazione, e dunque l'appello è ammissibile anche per ragioni diverse da quelle delimitate dall'art. 339 comma 2 c.p.c.
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3. Nel merito, la Corte Costituzionale, con sentenza del 10/10/2008, (ud. 08/10/2008, dep. 10/10/2008), n.335, ha ritenuto irragionevole la disposizione che prevedeva la debenza del corrispettivo per la depurazione secondaria anche nel caso in cui la fognatura fosse sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi fossero inattivi, in presenza di norme sia comunitarie sia nazionali che prevedono l'obbligatorietà degli impianti, e che, in caso di mancata fruizione da parte dell'utente del servizio di depurazione per fatto a lui non imputabile, fosse irragionevole l'imposizione dell'obbligo del pagamento della quota riferita a detto servizio (Cass., 3, n. 26459 del 2023; Cass., 3, n. 26230 del 2023; Cass., 3, n. 26119 del 2023; Cass., 3, n. 20361 del 2023; Cass., 3 n. 7947 del 2020; Cass, 3 n. 3692 del 2020; Cass., 5, n. 9500 del 18/4/2018; Cass., 3, n. 14042 del 4/6/2013). Infatti, la tariffa del servizio idrico integrato ha natura di corrispettivo di una prestazione complessa che trova fonte, per una quota determinata dalla legge, nel contratto di utenza, e non è dovuta nell'ipotesi di mancato funzionamento dello stesso per fatto non imputabile all'utente, stante l'assenza della controprestazione.
Dunque, la circostanza che l'attore non abbia dedotto l'inesistenza o l'inattività dell'impianto di depurazione, ma il fatto che, per le condizioni in cui versasse, nella pratica la sua abitazione non fosse da questo servito e riversasse liquami a cielo aperto non determina alcun vizio di ultrapetizione: il giudice di prime cure ha fatto correttamente applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza superiore sopra riportata, secondo la quale, avendo la tariffa idrica integrata natura di corrispettivo contrattuale e non di tributo – cosa, peraltro, implicitamente affermata anche dall'appellante con il primo motivo di appello, che lamenta la mancata riconduzione della tariffa ai c.d. contratti di massa – la mancata controprestazione da parte del Pt_1 rende indebita la tariffa pagata.
Il mancato funzionamento del sistema fognario nella zona del domicilio dell'attore è stato provato in giudizio tramite testimoni;
in ogni caso, trattandosi di responsabilità contrattuale era il fornitore a dover dare la prova del corretto funzionamento dell'impianto di depurazione nella località Quarticciolo.
L'appello, dunque, deve essere rigettato, essendo corretta la statuizione del diritto alla ripetizione di indebito, anche se riconosciuto in via equitativa solo in modo parziale, del giudice di prime cure. Peraltro, non avendo parte appellata proposto appello incidentale, la sentenza impugnata resta confermata anche sul quantum di indebito riconosciuto.
4. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, sezione unica civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna il alla refusione delle spese del presente giudizio Parte_1
a , che liquida in euro 462,00, oltre iva e c.p.a. CP_1
Isernia, 29.10.2024
Il Giudice
Elvira Puleio
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