Art. 547.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))
[…] Il beneficiario si indentifica in coloro che rivestono la qualità di eredi al momento della morte del soggetto che ha stipulato il contratto, in forza della delazione ex Art. 547 c.c., cosa che vale anche per gli eredi testamentari. […]
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