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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/10/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.N.G. 4917/2024
VERBALE DI UDIENZA DEL 15.10.2025
Oggi 15/10/2025 innanzi al giudice CE IN sono comparsi: per parte appellante, l'avv. Michele Marino;
per la l'avv. per delega dell'avv. Carlo Gagliardi. CP_1 Controparte_2
È altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Persona_1
L'avv. Marino fa presente di aver depositato la quietanza rilasciata dalla CP_1 per lo stesso incidente, in favore del proprietario del veicolo. Discute la causa evidenziando, in particolare che il Giudice di prime cure non ha correttamente valutato l'esito dell'istruttoria testimoniale, con riferimento alla ricostruzione della dinamica del sinistro e che, quanto all'accertamento sulla copertura assicurativa, occorre far riferimento alla procedura di cui alla legge 24 dicembre 1969 n. 990 vigente all'epoca del sinistro. Sul punto, infatti, sono state espletate tutte le indagini e le comunicazioni all'epoca previste.
L'avv. si riporta estensivamente a tutto quanto dedotto nella Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta in appello, insistendo per le eccezioni preliminari sollevate, e dunque per l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
e per la manifesta infondatezza dello s tesso ex art. 348 bis c.p.c., e, in ogni caso, per l'infondatezza del gravame proposto. Ribadisce che le risultanze della prova testimoniale resa in sede di udienza del 16 settembre 2022 nulla provano in ordine alle circostanze di fatto dedotte ex adverso, essendo le dichiarazioni del testimone escusso generiche e lacunose rispetto alle circostanze dedotte ed alla ricostruzione del sinistro riferita nell'atto di citazione, in particolare per ciò che concerne la sussistenza del nesso di causalità tra il danno di cui si chiede il risarcimento ed il comportamento che si assume averlo cagionato, come correttamente valutato dal
Giudice di primo grado. E nulla può contestarsi in merito al libero apprezzamento delle risultanze testimoniali da parte del Giudice (Cass. civ. n. 21187/2019; Cass. civ. n. 16056/2016; Cass. civ., sentenza n. 17097/2010), né quest'ultimo aveva alcun obbligo di ammettere o disporre ulteriori mezzi istruttori richiesti – ovvero la CMU
- laddove ritenesse i fatti già dimostrati (Cass. 16 marzo 2012, n. 4251). Chiede pertanto che la causa venga trattenuta per la decisione , rassegnando le proprie conclusioni.
I difensori si riportano ai rispettivi scritti, contestando quelli di controparte ed insistono nell'accoglimento delle rispettive conclusioni.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio .
***
All'esito della camera di consiglio il Tribunale, letto l'art. 281-sexies u.c. c.p.c., riserva il deposito della sentenza entro trenta giorni .
Il Giudice
CE IN
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.N.G. 4917/2024
VERBALE DI UDIENZA DEL 15.10.2025
Oggi 15/10/2025 innanzi al giudice CE IN sono comparsi: per parte appellante, l'avv. Michele Marino;
per la l'avv. per delega dell'avv. Carlo Gagliardi. CP_1 Controparte_2
È altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Persona_1
L'avv. Marino fa presente di aver depositato la quietanza rilasciata dalla CP_1 per lo stesso incidente, in favore del proprietario del veicolo. Discute la causa evidenziando, in particolare che il Giudice di prime cure non ha correttamente valutato l'esito dell'istruttoria testimoniale, con riferimento alla ricostruzione della dinamica del sinistro e che, quanto all'accertamento sulla copertura assicurativa, occorre far riferimento alla procedura di cui alla legge 24 dicembre 1969 n. 990 vigente all'epoca del sinistro. Sul punto, infatti, sono state espletate tutte le indagini e le comunicazioni all'epoca previste.
L'avv. si riporta estensivamente a tutto quanto dedotto nella Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta in appello, insistendo per le eccezioni preliminari sollevate, e dunque per l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
e per la manifesta infondatezza dello s tesso ex art. 348 bis c.p.c., e, in ogni caso, per l'infondatezza del gravame proposto. Ribadisce che le risultanze della prova testimoniale resa in sede di udienza del 16 settembre 2022 nulla provano in ordine alle circostanze di fatto dedotte ex adverso, essendo le dichiarazioni del testimone escusso generiche e lacunose rispetto alle circostanze dedotte ed alla ricostruzione del sinistro riferita nell'atto di citazione, in particolare per ciò che concerne la sussistenza del nesso di causalità tra il danno di cui si chiede il risarcimento ed il comportamento che si assume averlo cagionato, come correttamente valutato dal
Giudice di primo grado. E nulla può contestarsi in merito al libero apprezzamento delle risultanze testimoniali da parte del Giudice (Cass. civ. n. 21187/2019; Cass. civ. n. 16056/2016; Cass. civ., sentenza n. 17097/2010), né quest'ultimo aveva alcun obbligo di ammettere o disporre ulteriori mezzi istruttori richiesti – ovvero la CMU
- laddove ritenesse i fatti già dimostrati (Cass. 16 marzo 2012, n. 4251). Chiede pertanto che la causa venga trattenuta per la decisione , rassegnando le proprie conclusioni.
I difensori si riportano ai rispettivi scritti, contestando quelli di controparte ed insistono nell'accoglimento delle rispettive conclusioni.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio .
***
All'esito della camera di consiglio il Tribunale, letto l'art. 281-sexies u.c. c.p.c., riserva il deposito della sentenza entro trenta giorni .
Il Giudice
CE IN