Trib. Catanzaro, sentenza 25/12/2025, n. 2870
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Sentenza 25 dicembre 2025

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  • Accolto
    Illegittima applicazione interessi anatocistici

    Il Giudice ritiene che per i contratti antecedenti l'entrata in vigore della Delibera CICR del 9.2.2000, la pattuizione anatocistica con pari periodicità, dovendo ritenersi peggiorativa delle precedenti condizioni contrattuali, debba essere oggetto di espresso consenso da parte del correntista. Non essendovi prova di tale consenso, il ricalcolo del dare/avere deve avvenire escludendo la capitalizzazione trimestrale applicata dalla banca.

  • Accolto
    Illegittima esazione spese C.I.V. e C.M.S.

    Il contratto del 2004 indicava una percentuale di applicazione della CMS dello 0,625% in modo generico e senza specificare il criterio di calcolo, applicata sulla punta massima di utilizzato e non sull'effettivo scoperto. Pertanto, la clausola è nulla per genericità. La CIV era strettamente connessa al saldo banca ed applicata solo nel contratto del 2.2.2016, risultando illegittima.

  • Accolto
    Nullità clausola CMS per indeterminatezza e mancanza di valida pattuizione

    Il contratto del 2004 prevedeva una mera percentuale di applicazione dello 0,625% in modo generico e senza specificare il relativo criterio di calcolo, applicata sulla punta massima di utilizzato, prescindendo dall'effettivo scoperto. La clausola deve dichiararsi nulla per genericità della stessa.

  • Rigettato
    Usura pattizia

    Il CTU ha concluso che dai conteggi non è emerso il superamento del tasso soglia, con conseguente esclusione della sussistenza della previsione e del pagamento di interessi usurari.

  • Rigettato
    Assenza pattuizione scritta interessi ultralegali

    La banca ha dedotto che gli interessi ultralegali erano oggetto di espressa pattuizione per iscritto. Il CTU non ha riscontrato l'applicazione di interessi usurari.

  • Rigettato
    Ius variandi non previsto da valida clausola pattizia

    La banca ha sostenuto che le condizioni contrattuali sono state modificate in conformità alle norme di legge e alle previsioni pattizie. La Corte ha ritenuto che in presenza dell'esercizio dello 'ius variandi' non si possa parlare di usura sopravvenuta, giacché il superamento del tasso soglia si determina per effetto dell'intervento di una nuova volontà negoziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Catanzaro, sentenza 25/12/2025, n. 2870
    Giurisdizione : Trib. Catanzaro
    Numero : 2870
    Data del deposito : 25 dicembre 2025

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