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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 25/12/2025, n. 2870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2870 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIA
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Catanzaro, Sezione seconda civile, dott. Adele Ferraro,
ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies, u.c., c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2010/2019, avente per oggetto “contratti bancari (deposito bancario, etc.)", promossa da:
Controparte_1 (P.IVA 66
P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Grimaldi (PEC , giusta procura alle liti apposta su foglio separato da Email_1
intendersi in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio, sito in
Catanzaro, alla Via Anna Bona Barbieri, n. 8 C.
- parte attrice -
NEI CONFRONTI DI
(P.IVA P.IVA_2 ), in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv. Francesco LI (PEC وFilippo LI (PEC Email_2
e AN LI (PEC Email_4 ed Email_3
,
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alessandro Ferrari, in Catanzaro, alla via
Sensales, n. 29.
- parte convenuta
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 28.11.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Controparte_3 (d'ora in poi soltanto La società
CP_1 0 CP_4"), con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto la CP_5
Controparte_2 (d'ora in avanti solo CP_5) per ottenere: (A) l'accertamento dell'illegittimità e inefficacia degli addebiti sul c/c ordinario n. 10284, poi, confluito, in data
28.7.2004, nel c/c ordinario n. 11035, e oggi estinto e, per l'effetto, conseguire la condanna della
CP_5 alla restituzione delle somme illegittimamente riscosse quantificate in € 43.289,92, ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà accertata nel corso del giudizio;
(B) l'accertamento della nullità e inefficacia delle clausole determinanti le commissioni di massimo scoperto e, per l'effetto ottenere la condanna della NC alla ripetizione della somma che risulterà accertata nel corso del giudizio;
(C) dell'usurarietà del T.E.G. per violazione della L. n. 108/1996 e, per l'effetto, conseguire la condanna della NC alla restituzione della somma di € 38.376,88 ovvero 41.090,29;
(D) dell'invalidità della determinazione e applicazione degli interessi ultralegali e, per l'effetto, conseguire la condanna della CP_5 alla restituzione della somma di € 45.380,78; (E) l'illegittimo ricorso della CP_5 allo ius variandi, in violazione dell'art. 118 T.U.B.; con condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c. La società ha dedotto come, già a partire dall'anno 2000, intercorresse con la CP_5 un rapporto di c/c n. 10284, poi, confluito, in data 28.7.2004, nel c/c n. 11035, al quale era collegato un contratto di apertura di credito per l'importo di € 25.000,00, garantito dal rilascio di fideiussioni da parte di fino all'importo di € 38.000,00. Parte_1 e Parte_2
Inoltre, la società ha affermato di aver stipulato, in data 27.4.2015, un finanziamento a medio-lungo termine per l'importo di € 30.000,00, che si andava ad aggiungere al contratto di affidamento. In data 8.5.2018, la società ha provveduto all'estinzione del c/c, alla revoca del fido e all'estinzione del predetto finanziamento.
La società ha escluso fosse stato stipulato tra le parti un valido contratto in forma scritta e, dunque, la previsione di una clausola legittima che prevedesse la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
A tal riguardo, ha, pertanto, dedotto come dalle risultanze della perizia econometrica, effettuata sugli estratti conto dal proprio consulente, emergesse l'illegittima applicazione trimestrale degli interessi passivi per il periodo compreso tra l'1.1.2002 e il 31.12.2017, con conseguente insorgenza, in favore della società, del diritto alla restituzione di una somma pari ad € 43.289,92.
In secondo luogo, la società ha dedotto l'illegittimità della C.M.S., la quale, ferma l'assenza di una valida giustificazione causale, è stata applicata dalla NC in assenza di una pattuizione per iscritto approvata specificamente dalla società. A ciò ha aggiunto che la CP_5 non ha proceduto a comunicare, in maniera espressa, le variazioni apportata alla Pt 3 nel corso del rapporto. Inoltre,
è stato precisato come non risultasse pattuita per iscritto, a partire dal 29.1.2009, nemmeno la C.I.V.
e la commissione omnicomprensiva.
In terzo luogo, la società ha evidenziato l'applicazione, ad opera della CP_5 di ulteriori voci di costo, al di fuori di ogni previsione contrattuale.
In quarto luogo, la società ha denunciato la presenza di usura pattizia, avendo il consulente di parte, esaminato il documento di sintesi del 13.1.2005 e rapportato il tasso convenuto con i Decreti Ministeriali illo tempore vigenti, riscontrato un T.A.E.G. superiore al tasso soglia nel trimestre di riferimento. Per effetto di ciò, in applicazione dell'art. 1815, co. 2, c.c., la società non sarà tenuta a versare alcuna somma a titoli di interessi.
In quinto luogo, la società ha dedotto, per un verso, l'assenza di una valida pattuizione per iscritto dei tassi ultralegali relativi al c/c affidato e, per l'altro, l'indeterminatezza di quelli effettivamente applicati dalla NC. Pertanto, il consulente di parte, in applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 T.U.B., ha quantificato il diritto alla ripetizione nella somma di €
45.380,78.
Infine, la società ha evidenziato l'illegittimo ricorso, ad opera della CP_5 al meccanismo dello ius variandi, in quanto non previsto da alcuna valida clausola pattizia.
Costituitasi in giudizio, la CP_5 ha eccepito la prescrizione delle rimesse solutorie, annotate sui rapporti di c/c oggetto di lite. Inoltre, ha dedotto l'inattendibilità della perizia econometrica, sulle cui conclusioni la società ha instaurato l'odierno giudizio.
Con riferimento all'asserita illegittimità dell'anatocismo applicato dalla CP_5 quest'ultima ha osservato come l'addizione degli interessi al capitale fosse sempre avvenuta nel rispetto della disciplina vigente.
Con riguardo, invece, alla Pt_3 la CP_5 ha dedotto come la stessa fosse stato oggetto di valida pattuizione tra le parti e come la stessa non possa ritenersi priva di causa, rinvenendosi quest'ultima nella necessità di remunerazione del banchiere per la messa a disposizione dei fondi in favore del cliente, indipendentemente dalla concreta utilizzazione degli stessi. In ogni caso, è stato rilevato come l'eventuale inesistenza o nullità della stipulazione della clausola de qua, determinerebbe, pur sempre, l'applicazione alla società della previsione sostitutiva individuata dall'art. 117, co. 2, lett. b), T.U.B. Infine, anche ove la clausola determinativa della Pt 3 fosse dichiarata nulla, quest'ultima potrebbe operare soltanto a patire dall'1.2.2009, data, a partire dalla quale, la C.M.S. è stata sostituita da un "corrispettivo sull'accordato".
La NC, in aggiunta, ha sottolineato, da un lato, come non sia stato mai previsto e applicato alcun interesse usurario e, dall'altro, come gli interessi ultralegali fossero stati oggetto di espressa pattuizione per iscritto. Oltre a ciò, deve considerarsi infondato anche la deduzione avversaria in ordine all'illegittimo esercizio dello ius variandi, in quanto le condizioni contrattuali sono state modificate dalla CP_5 in conformità alle norme di legge e alle previsioni pattizie.
La CP_5 ha, quindi, concluso, chiedendo che siano rigettate, in quanto inammissibili e infondate, le domande proposte dalla società, con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio.
Avendo avuto esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, sono stati concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. e la causa è stata istruita tramite C.T.U., in seguito, oggetto di integrazione.
All'udienza del 28.11.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha riservato la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il thema decidendum.
Giova premettere, ai fini della delimitazione dell'ambito di cognizione e di decisione dell'odierno giudicante, che la società ha instaurato il presente giudizio eccependo la manca stipulazione di un valido contratto sottoscritto di c/c relativamente al rapporto contraddistinto dal n.
10284; l'illegittima applicazione dell'anatocismo, di competenze, spese ed onere;
la nullità e l'inefficacia delle clausole comportanti la Pt_3 per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, mancanza di valida pattuizione e assenza di giustificazione causale;
l'applicazione di interessi pattizi usurari e l'assenza di pattuizione per iscritto di interessi ultralegali;
l'illegittimo ricorso al potere di variazione unilaterale delle condizioni contrattuali in corso di rapporto. Alla luce di tali eccezioni, ha proposto domanda di ripetizione di indebito, chiedendo che la CP_5 sia condannata alla restituzione delle somme di € 43.289,82 e di € 38.376,88 ovvero di € 41.090,29,
salva la maggiore o minor somma accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
La ripartizione dell'onere della prova. La distinzione tra rimesse solutorie rimesse ripristinatorie. L'eccezione di prescrizione.
Occorre evidenziare come in linea generale, per consolidata giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi in cui come nella specie - sia il cliente ad agire nei confronti della banca per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente e la ripetizione di quelle somme date a quest'ultima dall'inizio del corrispondente rapporto fino alla sua cessazione sul presupposto di dedotte nullità di clausole del relativo contratto riguardanti la misura degli interessi e il massimo scoperto, l'applicazione di interessi in misura superiore a quella del tasso soglia dell'usura presunta, nonché gli addebiti di danaro non previsti dal contratto, è il cliente stesso che deve provare la fondatezza dei fatti e delle domande di accertamento costituenti il presupposto anche dell'accoglimento della domanda di ripetizione di indebito oggettivo. Egli, dunque, deve fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi (cfr., ex aliis, Cass. civ., Sez. I, Ord., 29.2.2024, n. 5364; Cass. civ., n. 14428/2021; Cass. civ. n. 11294/2020; Cass. civ. n. 30822/2018; Cass. civ. n. 7501/2012), ancorché si tratti di prova di un "fatto negativo". Con riferimento, poi, alla distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista nonché al riparto dei rispettivi oneri probatori ove la banca, convenuta in giudizio dal proprio correntista che ne invochi la condanna alla restituzione di quanto illegittimamente addebitatogli sul conto, ne eccepisca la prescrizione, una recente pronuncia della Suprema Corte
(Cass. civ., Sez. I, Ord., 17.7.2023, n. 20455) ha richiamato le Sezioni Unite che, con la sentenza n.
24418 del 2010, hanno spiegato che l'azione di ripetizione di indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non già dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati: ciò in quanto il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens.
Le Sezioni Unite muovono dal presupposto secondo cui non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perché prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione. In conseguenza, se il correntista, nel corso del rapporto, abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà ove si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento: non così, invece, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano tecnicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.
Di qui l'importanza della differenziazione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista: infatti, solo le prime possono considerarsi “pagamenti” nel quadro della fattispecie di cui all'art. 2033 c.c. Sicché la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre, per esse, dal momento in abbiano avuto luogo. I versamenti ripristinatori, invece, non soddisfano il creditore, ma ampliano (o ripristinano) la facoltà d'indebitamento del correntista: sicché, con riferimento ad essi, di pagamento potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi non dovuti.
È, quindi, evidente come l'esistenza o meno di un'apertura di credito spiega incidenza sul decorso della prescrizione delle singole rimesse, determinando che esse, a seconda dei casi, possano qualificarsi meramente ripristinatorie della provvista o solutorie.
Ciò detto, ove il correntista agisca in giudizio allegando l'esistenza di un'apertura di credito, senza darne la dimostrazione attraverso la produzione in giudizio del relativo contratto, non compete certo sulla banca il relativo onere.
-Infatti, come ribadito dalle Sezioni Unite proprio nella materia che qui interessa l'elemento qualificante dell'eccezione di prescrizione è l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto, che costituisce il “fatto principale" della fattispecie cui la legge ricollega l'effetto estintivo
(così Cass. civ., Sez. Un., n. 15895/2019). In conseguenza, la banca potrà limitarsi ad allegare quella "inerzia", deducendo che il correntista abbia mancato di pretendere in restituzione alcunché per l'intero arco del termine prescrizionale. È colui che agisce in ripetizione - come concretamente accaduto nella vicenda oggi all'attenzione del Giudice – a dover provare l'apertura di credito che gli
è stata concessa, poiché questa evenienza integra un fatto idoneo ad incidere sulla decorrenza dell'eccepita prescrizione: un fatto che costituisce materia di una controeccezione da opporsi alla banca convenuta in ripetizione (cfr. Cass. civ. n. 31927/2019; Cass. civ. n. 10026/2023).
- La produzione della documentazione inerente il rapporto di c/c n. 10284 e n. 11035 ed i relativi estratti conto.
Come detto, nei giudizi promossi dal cliente-correntista (o mutuatario), al fine di far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla NC in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senza dubbio sulla parte attrice, innanzitutto, l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.
Infatti, in ossequio ai principi generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa
(cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. III, Ord., 23.11.2022, n. 34427, secondo cui «[c]hi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'“accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta»; in senso conforme, cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent., 12.6.2020, n. 11294; Cass. civ., Sez. III, Sent., 14.5.2012, n. 7501).
Pertanto, laddove il correntista agisca con domanda di accertamento giudiziale del saldo e di ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, è tale soggetto, attore in giudizio, a doversi far carico della produzione degli estratti conto (oltre al contratto di conto corrente), perché, con tale produzione, il correntista assolve all'onere di provare sia gli avvenuti pagamenti, sia la mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi;
onere che, peraltro, sussiste anche là dove il cliente agisca con l'azione di accertamento negativo.
L'impostazione accolta dalla Suprema Corte non sembra, peraltro, porre, a carico del correntista, una prova particolarmente gravosa, dovendo presumersi che questi sia in possesso sia del contratto che degli estratti conto periodici;
e ciò alla luce delle previsioni contenute nell'art. 117, co. 1, Pt_4 il quale impone alla banca la consegna di una copia del contratto al cliente e nell'art. 119 T.U.B., il quale prevede, rispettivamente, al secondo comma, la trasmissione di estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite sul conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate e, al quarto comma, il diritto del cliente «[...] di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni».
Ciò posto, deve osservarsi come, nel caso di specie, la parte attrice abbia eccepito l'assenza della valida stipulazione di un contratto dalla stessa sottoscritto, relativamente al rapporto di c/c n.
10284, del quale, comunque, denuncia l'esistenza.
Purtuttavia, occorre evidenziare che «la produzione del contratto a base del rapporto bancario è a tal fine per un verso non indispensabile e per altro verso neppure sufficiente. Non è sufficiente perché, anche una volta che sia stato esibito il contratto, resta possibile che l'accordo sia stato stipulato con un atto diverso e successivo;
non è soprattutto indispensabile perché anche altri mezzi di prova, quali le presunzioni unitamente agli argomenti di prova ricavabili dal comportamento processuale della controparte, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., comma 2, nonché al limite il giuramento, possono valere allo scopo di dimostrare l'assenza dei fatti costitutivi del debito dell'attore» (così Cass. civ., Sez. I, Ord., 19.1.2022, n. 1550; cfr., altresì, Corte d'Appello Brescia,
Sez. I, 23.5.2022, n. 632).
Il Giudice ritiene, quindi, di condividere, sul punto, il principio di diritto, fatto proprio dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'attore che agisce in ripetizione, allegando la dazione senza causa di una somma di danaro non come adempimento di un negozio giuridico ma come spostamento patrimoniale privo di causa, [...] può assolvere l'onere della prova di questo fatto al di fuori dei limiti probatori previsti per i contratti, atteso che detti limiti sono applicabili solo al pagamento dedotto come manifestazione di volontà negoziale e non a quello prospettato come fatto materiale estraneo alla esecuzione di uno specifico rapporto giuridico. Invero [...] i limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta "ad substantiam" o così come i limiti di valore previsti dall'art. 2721 cod. civ. per la prova "ad probationem" testimoniale operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti, e non anche quando se ne evochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo (cfr. Cass. civ. n.
5880/2021; Cass. civ. n. 3336/2015; Cass. civ. n. 566/2001). Principio, questo, vieppiù utilizzabile, allorquando, per contestare, tra l'altro, la debenza di interessi debitori asseritamente indeterminati
(per quelli anatocistici, invece, varrebbe comunque la disciplina di cui all'art. 1283 cod. civ., come interpretato, in ambito di conto corrente bancario, dall'ormai consolidatasi giurisprudenza di legittimità), l'istante [...] affermi "di aver riconosciuto di aver intrattenuto un rapporto di conto corrente e non di aver sottoscritto un contratto di conto corrente" [come avvenuto nella controversia oggetto del presente giudizio]» (Cass. civ., Sez. I, Ord., 3.4.2023, n. 9213; Cass. civ.,
Sez. I, Ord., 12.5.2023, n. 12993).
Ciò detto, il Giudice con riferimento al contratto di c/c n.10284 evidenzia come sussistano e rilevino elementi di giudizio idonei a fondare la prova presuntiva in ordine all'esistenza di tale rapporto, tra i quali soprattutto il comportamento processuale della CP_5 convenuta. In particolare, quest'ultima, sia al momento della costituzione in giudizio, che nel corso dell'intero processo, non ha mai messo in discussione oppure contestato l'esistenza del predetto rapporto di c/c; anzi, ha fondato le proprie difese proprio sul presupposto della sussistenza di quest'ultimo. Inoltre, deve evidenziarsi come, relativamente al c/c n. 10284, la società abbia prodotto gli estratti conto e scalari dal I trimestre 2002 al III trimestre 2004, i quali sono stati ritenuti sufficienti dal C.T.U. ai fini della ricostruzione dei rapporti di dare/avere tra le parti.
Nella fattispecie de qua, la parte attrice ha depositato in atti, in relazione al c/c ordinario n.
10284, esclusivamente gli estratti-conto relativi al periodo compreso tra il I trimestre 2002 e il III trimestre 2004, senza produrre in giudizio né il contratto di conto corrente, né quello di apertura di credito, di cui allega, però, l'esistenza e della cui sussistenza il Giudice ritiene di non dubitare, per quanto oltre si dirà.
Diversamente, per il c/c n. 11035 è stato prodotto il contratto di apertura del conto ordinario del 28/07/2004 (oltre alle lettere contratto al 02/02/2016 e al 20/03/2018). Di tale rapporto risultano prodotti anche gli E/C e scalari dal IV Trimestre 2004 al 17 maggio 2018.
Ciò detto, deve ricordarsi quanto asserito dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'ipotesi come quella de qua in cui il correntista abbia fornito gli estratti conto relativi
-
solamente ad un periodo di tempo limitato, che «[… ] egli da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, l'omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti del cessato rapporto a partire dal primo saldo (nella specie, a debito) dal cliente documentalmente riscontrato» (Cass. civ., Ord.,
7.12.2022, n. 35979).
Da ciò consegue che il Giudice potrà comunque accertare, mediante una consulenza tecnica d'ufficio, se vi siano o meno addebiti non dovuti operati dalla banca, secondo la prospettazione dell'attore, nei limiti di quanto risultante dagli estratti conto depositati in giudizio. Infatti, la mancata produzione degli estratti conto assume una posizione “neutra” sul piano della ricostruzione del rapporto di dare/avere e giustifica, come tale, un accertamento del saldo di conto corrente solamente con riferimento al periodo preso in considerazione.
- La prova della sussistenza di un contratto di apertura di credito. Il c.d. fido “di fatto”.
Nella fattispecie de qua, come detto, sono assenti i contratti di apertura di credito relativi ad entrambi i c/c n. 10284 (del quale manca, altresì, il contratto di conto corrente) e n. 11035, oggetto delle domande che il Giudice è chiamato a scrutinare.
Purtuttavia, la recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 29.2.2024,
n. 5364) ha riconosciuto, a determinate condizioni, la rilevanza del c.d. fido "di fatto”, valorizzando la natura “di protezione” della nullità per difetto di forma scritta, così come imposta dall'art. 117
T.U.B., da interpretarsi alla luce di quanto previsto dall'art. 127 T.U.B.
Nello specifico, viene ricordato che la rilevabilità d'ufficio si estende anche a quelle c.d. "di protezione", in quanto configurabili, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza eurounitaria (cfr. Corte di Giustizia UE, Sent., 4.6.2009, in causa C-243/08, "Pannon"), come una species del più ampio genus rappresentato dalle prime, risultando le stesse volte a tutelare interessi e valori fondamentali che trascendono quelli del singolo, quali il corretto funzionamento del mercato e l'uguaglianza non solo formale tra contraenti in posizione asimmetrica (cfr. Cass. civ., Sez. Un.,
12/12/2014, n. 24242 e 26243). Tale principio è stato ritenuto applicabile anche ai contratti bancari, in relazione ai quali è stato affermato che la nullità prevista dall'art. 117, co. 1 e 3, del D.Lgs. n.
385 del 1993 per l'ipotesi in cui il contratto non sia stato stipulato in forma scritta si configura come una nullità di protezione, rilevabile anche d'ufficio, stante l'inequivocabile disposto dell'art. 127, comma secondo, del D.Lgs. n. 385 cit. (cfr. Cass. civ., Sez. I, 6.9.2019, n. 22385). È stato, tuttavia, specificato che, caratterizzandosi le nullità di protezione «per una precipua natura ancipite, siccome funzionali nel contempo alla tutela di un interesse tanto generale (l'integrità e l'efficienza del mercato, secondo l'insegnamento della giurisprudenza europea) quanto particolare/seriale
(quello di cui risulta esponenziale la classe dei consumatori o dei clienti)», la rilevazione officiosa delle stesse, in mancanza della quale risulterebbe frustrata o comunque sminuita la funzione di tutela del bene primario consistente nella deterrenza di ogni abuso in danno del contraente debole, incontra il limite della conformità del rilievo «al solo interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, in tal modo evitando che la controparte possa, se vi abbia interesse, sollecitare i poteri officiosi del giudice per un interesse suo proprio, destinato a rimanere fuori dall'orbita della tutela» (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 12.12.2014, n. 26242).
Da ciò discende che il mancato rispetto dell'obbligo di documentazione dell'accordo può essere fatto valere, esclusivamente, dal correntista, il quale è l'unico soggetto legittimato ad eccepire la nullità del contratto per difetto di forma scritta.
Se, dunque, rientra nella “disponibilità" esclusiva del cliente della banca la scelta se far valere o meno in giudizio un contratto privo del requisito di forma, ciò significa, di riflesso, che al cliente che invochi il detto contratto non si può opporre l'onere di darne prova documentale, onde della conclusione del negozio se ne potrà dare dimostrazione attraverso presunzioni, senza incontrare il limite segnato dall'art. 2724, n. 3), c.c. cui rinvia l'art. 2725 c.c.
In questi termini, si sono espresse, di recente, due pronunce della Suprema Corte, le quali hanno rilevato come l'inutilizzabilità della prova per presunzioni non possa trovare giustificazione nemmeno nel rilievo per cui occorre avere certezza del limite dell'affidamento. Poiché, come detto, nella prospettiva tanto della disciplina anteriore alla L. n. 154 del 1992, quanto di quella successiva intersecante il regime della nullità di protezione, la pattuizione di un obbligo della banca di eseguire operazioni di credito bancario passive può emergere anche dallo stesso contegno tenuto dall'Istituto nella gestione del conto;
la predeterminazione del limite massimo della somma accreditabile non costituisce elemento essenziale della causa del contratto di apertura di credito in conto corrente (cfr.
Cass. civ., Sez. I, Sent., 23.4.1996, n. 3842). Sicché, a fronte di presunzioni gravi, precise e concordanti quanto al reciproco consenso manifestato dalle parti in ordine alla messa a disposizione della provvista con cui far fronte a scoperti del conto non rileva che le parti abbiano mancato di individuare il limite delle somme che la banca avrebbe temporaneamente accreditato al cliente: infatti, lo "scoperto" che la banca ha, in concreto, consentito ben può rappresentare espressione della volontà di concedere un'apertura di credito per somma pari a tale valore monetario (così Cass. civ., Sez. I, Ord., 14.12.2023, n. 34997; cfr., altresì, Cass. civ., Sez. I, Ord., 24.1.2024, n. 2338;
Cass. civ., Sez. I, Ord., 13.6.2024, n. 16445).
Resta, ovviamente, demandato al Giudice del merito l'accertamento circa l'esistenza di un'effettiva volontà negoziale nel senso sopra indicato, la quale può ricavarsi da una serie di indici sintomatici, tra cui: (A) una sistematica, non occasionale e tollerata operatività del correntista con
"saldo passivo"; (B) l'assenza di azioni di recupero dell'esposizione debitoria da parte della banca;
a tale riguardo, si sottolinea la mancanza di intimazioni di rientro, di rifiuti nell'esecuzione di ordini su saldo debitore o di diffide rivolte al correntista a non disporre ulteriormente sul conto passivo
(così Trib. Torino, 2.7.2015; Trib. Bergamo, 3.8.2016; App. Torino, 23.2.2012 e 3.5.2013); (C)
l'esistenza di estratti conto nei quali siano riportati tassi differenziati (evidentemente riferibili a condizioni entro-fido ed extra-fido) (in questi termini, cfr. App. Milano, 4.7.2018; Trib. Firenze,
22.6.2022; App. Perugia, 2.11.2022, n. 580); tale presunzione è, ulteriormente, confermata dall'applicazione delle condizioni economiche previste negli estratti conto per lo "scoperto nei limiti del fido", come la misura dei tassi di interesse o l'apertura di credito, nonché dall'esplicito riconoscimento, nei medesimi estratti conto e negli scalari, di uno "scoperto nei limiti del fido" e di una “apertura di credito fiduciaria"; (D) il pagamento di assegni con saldo del conto in passivo
(App. Milano, 5.1.2023, n. 15); (E) l'addebito di spese riferibili ad istruttoria fido o apertura di credito ovvero alla revisione della pratica di fido;
(F) l'applicazione della commissione di massimo scoperto, considerata una remunerazione per l'utilizzazione di somme di denaro extra-fido (Trib.
Bergamo, 3.8.2016; App. Milano, 4.7.2018); (F) l'invio di una lettera di revoca dell'affidamento seguita da comportamenti della banca incompatibili con una revoca effettiva, come il continuo avallo e gestione di operazioni del correntista con saldo passivo (Trib. Bergamo, 3.8.2016).
Sugli indici specifici presenti nel caso di specie come evidenziati dal C.T.U. si rinvia allo specifico paragrafo.
- Illegittima applicazione di interessi anatocistici.
Considerate le peculiarità della fattispecie concrete nonché le conclusioni cui è pervenuto il
C.T.U., occorre ricordare come la Suprema Corte, avendo qualificato l'anatocismo bancario come uso negoziale e non già normativo - revirement avvenuto con le famose sentenze nn. 2374/1999 e
3096/1999 - tutte le clausole bancarie riguardanti tali pratiche dovevano considerarsi nulle, in quanto pattuite in violazione del divieto di cui all'art. 1283 c.c.
All'indomani di tale mutamento di orientamento, era intervenuto il legislatore delegato che, con l'art. 25 D.Lgs. n. 342 del 1999, procedeva a modificare l'art. 120 T.U.B., consentendo l'anatocismo degli interessi sia creditori che debitori, a condizione della sussistenza della medesima periodicità. In particolare, la disposizione de qua, così come modificata, rinviava alla delibera del
C.I.C.R., poi emanata il 9.2.2000, che, per quanto d'interesse, ha consentito l'anatocismo con uguale periodicità (tipicamente trimestrale) per i rapporti in conto corrente (cfr. art. 2, co. 2).
Pertanto, il C.I.R.C., con la predetta delibera, entrata in vigore il 22.4.2000, ha regolamentato il fenomeno dell'anatocismo bancario, affermando, in primo luogo, che nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari gli interessi possono produrre a loro volta interessi.
Di conseguenza, nel periodo successivo al 2000, non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, dovendosi invece specificare l'eventuale violazione da parte della banca alle disposizioni normative in questione.
Tale quadro normativo, tuttavia, è nuovamente mutato a decorrere dall'1.1.2014, data a partire dalla quale l'art. 120, co. 2, T.U.B. è stato modificato dall'art. 1, co. 629, L., 27.12.2013, n.
147 (Legge di stabilità per il 2014), nei seguenti termini: «2. [i]l CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».
La lett. a) della nuova norma pare assicurare solo la medesima scansione temporale
(mensile, trimestrale, ecc.) della liquidazione degli interessi di tutte le operazioni di dare e avere, ma senza alcuna capitalizzazione, il che trova conferma nella successiva lett. b), che vieta l'anatocismo degli interessi liquidati o, meglio, contabilizzati.
Pertanto, la materia risulta regolata, in via primaria, dall'art. 120, co. 2, T.U.B., così come modificato dalla Legge di stabilità 2014, che vieta la capitalizzazione degli interessi e risulta norma sovraordinata rispetto alla delibera CIRC del 2000 che, nella parte che disciplina le modalità di attuazione dell'anatocismo bancario, diviene non più applicabile.
Di conseguenza, a partire dall'1.1.2014, è negata in radice la possibilità che al termine dell'anno o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi. Secondo questa interpretazione, coerente con la finalità di dare continuità all'orientamento espresso dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, sugli interessi calcolati a partire dal 2014 non sono più applicabili ulteriori interessi nei trimestri successivi a quello di maturazione, o comunque nei periodi successivi alla capitalizzazione, intesa come accorpamento degli interessi al capitale, per cui capitale ed interessi devono rimanere separati nei conteggi periodici.
Trattandosi di norma non retroattiva, la stessa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31.12.2013 (come nella specie, essendo stato il contratto di c/c n. 11035 stipulato in data 28.7.2004, sul presupposto della natura di durata dei contratti de quibus), ma opera esclusivamente con riferimento alle operazioni compiute a partire dall' 1.1.2014.
Sulle risultanze della consulenza d'ufficio ci si soffermerà in seguito. Sull'usura "presunta” originaria. Sull'applicabilità al contratto di conto corrente.
Sull'esercizio dello ius variandi.
Orbene, giova ricordare, in via generale, che, alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24675/2017 – avente ad oggetto un contratto di mutuo, ma i cui principi sono applicabili a tutte le fattispecie negoziali che possano contenere la pattuizione di interessi usurari, ivi compreso il rapporto di conto corrente (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 3.7.2024, n.
18227) - può discorrersi di usura “oggettiva” soltanto in caso di superamento del tasso soglia
(T.E.G.M.) da parte del tasso di interesse (T.E.G.) originariamente pattuito dalla banca con il cliente. Per contro, nelle ipotesi di superamento del tasso soglia in un momento successivo a quello in cui il tasso di interesse è stato pattuito (c.d. usura sopravvenuta), deve escludersi la nullità della clausola contrattuale relativa al tasso di interesse;
né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento del tasso soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Alla ipotesi di superamento del tasso soglia da parte del tasso originariamente pattuito deve essere, però, assimilata quella del superamento del tasso soglia da parte del saggio di interesse per come modificato dalla banca nel corso del rapporto in forza dell'esercizio del c.d. ius variandi, atteso che in tale caso l'usura non può ricollegarsi all'abbassamento del tasso soglia nel corso del rapporto (non può dirsi, quindi, sopravvenuta nel senso inteso dalle Sezioni Unite), quanto piuttosto ad una nuova pattuizione intercorsa tra banca e cliente, formatasi a seguito, per così dire, del
"silenzio assenso" (i.e.: del mancato esercizio del diritto di recesso del correntista) a fronte delle modifiche unilaterali comunicategli dalla NC (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 3.7.2024, n. 18227, la quale, con riferimento ad un contratto di conto corrente, ha affermato che «[i]n presenza dell'esercizio dello "ius variandi" non può quindi parlarsi di usura sopravvenuta, giacché il superamento del tasso soglia si determina per effetto dell'intervento di una nuova volontà negoziale, ancorché tipizzata [secondo i tempi e le forme dettati dall'art. 118, co. 2, T.U.B.»; in senso conforme, cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 22.12.2023, n. 35902); App. Brescia, Sent.,
16.12.2021, n. 26299; App. LI, 11.8.2025, n. 4066).
Con riferimento alla determinazione del tasso soglia, il cui superamento determina il concretizzarsi dell'usura pattizia “presunta”, in quanto collegata al mero dato “oggettivo" della previsione di un T.E.G. percentualmente più elevato del tasso soglia, deve evidenziarsi come, a seguito del D.L. n. 70 del 2011, lo stesso è determinato in misura pari al tasso medio aumentato di un quarto, cui si aggiunge un c.d. "margine” di ulteriori quattro punti percentuali (con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere però superiore a otto punti percentuali) (cfr., sul punto, Cass. civ., Ord., 19.11.2024, n. 29794).
Ai fini dell'individuazione del tasso soglia è, poi, previsto l'intervento della NC d'Italia che deve fornire le indicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (T.E.G.M.). Le Istruzioni della NC d'Italia provvedono, quindi, alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse.
Con riferimento a tali istruzioni va, pertanto, individuato il tasso-soglia, tenuto però conto di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella pronuncia n. 16303/2018, secondo cui, in tema di conto corrente bancario, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art.
2-bis, D.L. n. 185 del 2008
(1.1.2010), inserito dalla Legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del
1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (T.E.G.) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (C.M.S.) eventualmente applicata - intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - rispettivamente con il tasso soglia e con la "C.M.S. soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta L. n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati. Sussisterà, pertanto, usura se dopo tale compensazione dovesse sussistere ancora un importo residuale. Tale operazione deve essere effettuata con riferimento ad ogni trimestre, dovendosi verificare il superamento della soglia usuraria con riferimento ai diversi valori medi che sono oggetto della rilevazione eseguita con tale periodicità, giusta il disposto di cui all'art. 2, co. 1, L. n. 108 del 1996 (cfr., in termini adesivi, Cass. civ., Sez. I, Ord., 18.1.2019, n. 1464; Cass. civ., Sez. I, 23.4.2019, n. 11173; Cass.
civ., Sez. I, Ord., 13.4.2023, n. 9812).
Orbene, tale sistema di calcolo dei tassi ha subito un profondo cambiamento con l'emanazione da parte della NC d'Italia delle Istruzioni dell'agosto 2009, diramate per la rilevazione dei tassi medi, con l'effetto che, per il periodo successivo all'1.1.2010, giusta la previsione di cui all'art.
2-bis inserito dalla Legge di conversione n. 2 del 2009, il legislatore è intervenuto a dirimere il contrasto interpretativo sorto in merito alla rilevanza usuraria della commissione di massimo scoperto. Infatti, prima di tale data, come detto, la commissione in esame non rientrava nell'elenco degli oneri da tenere in considerazione per calcolare il tasso soglia, ma era rilevata e pubblicata a parte nella sua misura media, in calce alla tabella dei T.E.G.M., come dato relativo all'incidenza della Pt_3 ul conto degli affidati.
Pertanto, a partire dalla predetta data, la C.M.S. è entrata nel calcolo del tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) rilevato dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, co. 1, L. n.
108 del 1996, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura “presunta”.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha specificato come il più volte citato art.
2-bis non è norma di interpretazione autentica dell'art. 644, co. 4, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare, pro futuro, la complessa normativa, anche regolamentare, tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari, come si evince sia dall'espressa previsione, al comma 2 dell'art.
2-bis, di una disciplina transitoria da emanarsi in sede amministrativa (in attesa della quale i criteri di determinazione del tasso soglia restano regolati dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della ridetta disposizione), sia dalla norma contenuta nel comma 3 del ridetto art.
2-bis (poi abrogato dall'art. 27
D.L. n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni dalla L. n. 27 del 2012), a tenore della quale i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data>>
(cfr., ex aliis, Cass. civ., Sez. I, Ord., 29.11.2022, n. 35121).
Sulle risultanze del C.T.U. ci si soffermerà nel paragrafo ad hoc.
- Le risultanze della consulenza tecnica contabile.
La consulenza redatta dall'ausiliario del giudice, con la successiva integrazione, si presenta immune da vizi logici, completa nelle risposte ai quesiti affidatigli dai giudici e corretta nelle sue conclusioni.
In via preliminare, occorre precisare come il C.T.U. abbia, correttamente e condivisibilmente, scelto di procedere al ricalco del rapporto dare/avere tra le parti, considerando i due c/c nn. 10284 e 11035 separatamente, non avendo rilevato alcun collegamento tecnico- operativo tra gli stessi, i quali, peraltro, sono coesistiti almeno sino al 31.12.2004 ed essendo state registrate diverse operazioni di giroconto dal nuovo c/c n. 11035 al c/c n. 10284 con codice causale
34.
Quanto alla documentazione depositata in atti, deve rammentarsi che, per il c/c n. 10284, come innanzi detto, risultano prodotti esclusivamente gli estratti conto e scalari dal I trimestre 2002 al III trimestre 2004.
Per il c/c n. 11035 sono depositati gli estratti conto e scalari dal IV trimestre 2004 al 17 maggio 2018, oltre al contratto di apertura del c/c del 28.7.2004, lettere del 2.2.2016 e del
20.3.2018, con le quali la CP_5 ha comunicato al cliente, rispettivamente, di aver deliberato l'aumento della linea di credito già concessa sino all'importo di € 15.000,00, con validità sino a revoca utilizzabile mediante apertura di credito sul c/c n. 11035 nonché di aver confermato la linea di credito già concessa dell'importo di € 15.000,00 con validità sino a revoca, utilizzabile mediante apertura di credito in conto corrente regolato sul c/c n. 11035.
Con riferimento ad entrambi i rapporti di c/c non sono depositati in giudizio i contratti di apertura di credito.
Detto ciò, il C.T.U. ha ritenuto, condivisibilmente, sussistenti plurimi elementi dai quali è possibile evincere la sussistenza di un rapporto di affidamento in favore della società. In particolare,
l'ausiliario ha valorizzato i seguenti indici sintomatici: (a) il costante addebito di spese per istruttoria pratica fido (di € 230,00 annui su entrambi i c/c a partire dal 2002; (b) l'applicazione di tassi di interessi e C.M.S. (percentuali) differenziati per scaglioni;
(c) l'importo affidamento richiamato nei documenti di sintesi;
(d) le lettere del 2.2.2016 e del 20.3.2018 (All. 2 e 3 al fascicolo di parte convenuta), con le quali la CP_5 ha comunicato al cliente, rispettivamente, di aver deliberato l'aumento della linea di credito già concessa sino all'importo di € 15.000,00, con validità sino a revoca utilizzabile mediante apertura di credito sul c/c n. 11035 nonché di aver confermato la linea di credito già concessa dell'importo di € 15.000,00 con validità sino a revoca, utilizzabile mediante apertura di credito in conto corrente regolato sul c/c n. 11035.
Stante l'esistenza delle predette prove “indirette", il Giudice ritiene che, nel caso di specie, in ossequio ai principi espressi dalla Suprema Corte e richiamati innanzi, sussistesse effettivamente un affidamento, benché "di fatto”.
Con riferimento al ricalco dei rapporti di dare/avere tra le parti, occorre evidenziare quanto segue.
Conto corrente n. 10284.
Il Giudice ritiene condivisibili e coerentemente motivate le conclusioni rassegnate dall'ausiliario.
In primo luogo, il rapporto di c/c n. 10284, come dedotto dalla società, deve farsi risalire a prima dell'anno 2000 (circostanza che non viene assolutamente contestata dalla NC convenuta), pertanto è assoggettato alla disciplina in vigore a quel tempo, la quale, a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 25, co. 3, D.Lgs. n. 342/1999 e della conseguente nullità delle clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della Delibera C.I.C.R. del 9.2.2000, subordinava l'applicazione dell'anatocismo all'esistenza di una pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera (cfr. Cass. civ., Sez. I, Sent.,
19.5.2020, n. 9140). Per i contratti antecedenti l'entrata in vigore della Delibera CICR del 9.2.2000, difatti, «[...] è necessario che il correntista esprima la propria volontà circa l'introduzione, nel contratto, della clausola di capitalizzazione con pari periodicità, giacché sul punto non è previsto alcun automatismo, ma è rimesso all'autonomia delle parti decidere se il contratto debba produrre, alla detta condizione, interessi anatocistici» (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 23.12.2020, n. 29420).
Tale conclusione poggia sul presupposto che la Delibera CICR prevede, all'art. 7, co. 2, che la modifica delle clausole possa essere attuata unilateralmente dalla banca solo ove le nuove condizioni non siano peggiorative, pena la necessaria approvazione pattizia (art. 7, co. 3, Delibera
CICR cit.). Pertanto, la pattuizione anatocistica con pari periodicità dovendo ritenersi
"tendenzialmente" («costantemente», secondo Cass. n. 9140/2020 cit.), se non «evidentemente>>
(così Cass. civ., Sez. I, Ord., 12.3.2021, n. 7105) peggiorativa delle precedenti condizioni contrattuali - deve, necessariamente, essere oggetto di espresso consenso da parte del correntista.
In conclusione, non essendovi prova che le condizioni relative alla capitalizzazione degli interessi scaduti, dopo il 30.6.2000, siano state adeguate a quelle previste dalla delibera CICR, il ricalcolo del dare/avere tra le parti in causa deve avvenire escludendo la capitalizzazione trimestrale applicata dalla NC.
In secondo luogo, per l'imputazione della prescrizione alle sole competenze extra-fido, sul presupposto che l'attuale orientamento della giurisprudenza di legittimità è nel senso che la regola dell'imputazione del pagamento prima agli interessi e poi al capitale, contenuta nell'art. 1194, co. 2,
c.c., trova applicazione per le sole rimesse di conto corrente aventi carattere solutorio, in quanto - in buona sostanza solo esse integrano, secondo l'insegnamento delle Sezioni unite (sentenza n.
24418/2010, cit.), un vero e proprio pagamento;
viceversa, le rimesse aventi carattere meramente ripristinatorio della provvista di apertura di credito, non integrando pagamenti in senso tecnico, sono sottratte a tale regola (cfr. Cass. civ., Sez. I, Sent., 26.5.2016, n. 10941; in senso conforme, cfr.
Cass. civ., Sez. I, Ord., 15.2.2021, n. 3858; Cass. civ., Sez. I, Ord., 27.9.2017, n. 22604; Cass. civ.,
Sez. I, Ord., 20.6.2022, n. 19812).
Ciò premesso, ed alla luce del ricalcolo effettuato dal CTU nell'elaborato integrativo richiesto, deve rilevarsi che è stato correttamente evidenziato che per tale rapporto di c/c bancario, che va dal I trimestre 2002 al III trimestre 2004, "sono state identificate rimesse solutorie per €
107.086,643 a fronte di un totale di competenze passive addebitate per € 7.962,16 (in questo caso tutto il periodo del c/c ricade prima del 09/04/20094). Pertanto, atteso che i versamenti solutori (€
107.086,64) coprono abbondantemente le competenze passive addebitate (€ 7.962,16), a seguito della loro imputazione (secondo l'art. 1194 del c.c.) a pagamento di tutte le competenze addebitate dalla banca (dalle più remote fino alle più recenti) si ha che il saldo del c/c bancario, alla data dell'ultimo estratto conto disponibile (III trimestre 2004), risulta cristallizzato e, quindi, non rielaborabile con differenza a favore del correntista”. Tale conclusione, come specifica il CTU, a prescindere dalla considerazione del saldo rettificato ovvero del cd saldo banca (cfr nota 3 a pg 9 integrazione CTU).
- Il conto corrente n. 11035.
Con riguardo al suddetto c/c, deve osservarsi come lo stesso sia stato stipulato in data
28.7.2004 e, quindi, successivamente all'adozione della Delibera del C.I.C.R. del 9.2.2000.
Il consulente d'ufficio, dopo aver proceduto all'analisi dei movimenti e dei prospetti riepilogativi trimestrali delle competenze addebitate dalla NC, alla luce delle operate integrazioni, anche per il c/c n. 11035, tenuto conto della prescrizione che va dal IV trimestre 2004 al 18 maggio 2018 ha identificato rimesse solutorie per € 71.693,89 a fronte di un totale di competenze passive addebitate per € 12.067,68 (nel periodo IV TRIM 2004 - I TRIM. 2009).
Pertanto, atteso che "i versamenti solutori (€ 71.693,89) coprono abbondantemente le competenze passive addebitate (€ 12.067,68), a seguito della loro imputazione (secondo l'art. 1194 del c.c.) a pagamento di tutte le competenze addebitate dalla banca (dalle più remote fino alle più recenti) ha rilevato che il saldo del c/c bancario, alla fine del I trimestre 2009, risulta cristallizzato e, quindi, non rielaborabile con differenza a favore del correntista".
Per il periodo successivo all'intervenuta prescrizione, tenuto conto della data di avvio della procedura di mediazione al 9.4.2009, ossia II trimestre 2009 18/05/2018, è stata effettuata la
-
rielaborazione.
Quanto alla commissione di massimo scoperto, come evidenziato dal CTU nella integrazione operata, nel contratto del 2004, oltre ad essere stata indicata una mera percentuale di applicazione dello 0,625%, in via del tutto generica e senza specificare il relativo criterio di calcolo, è stata applicata sempre sulla punta massima di utilizzato, dunque prescindendo dall'effettivo scoperto, di tal che la clausola deve dichiararsi nulla per genericità della stessa e, considerata la prescrizione, la somma decurtata (non ammissibile) ammonta ad € 105,31 (del II trimestre 2009). A decorrere dal III trimestre 2009 è stato applicato il corrispettivo sull'accordato
(C.A.) concordato per come rideterminato dal CTU.
Il contratto presenta, poi, la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, con condizione di pari periodicità, sottoscritta e approvata dall'attore, pertanto, con riguardo a tale aspetto, la capitalizzazione trimestrale è legittima fino al 31.12.2013. Con riferimento al periodo compreso tra l'1.12.2014 e il 17.5.2018, deve osservarsi come il
C.T.U. abbia, correttamente, proceduto alla determinazione della differenza di saldo del c/c rispetto a quello indicato dalla CP_5 in ragione dell'inapplicabilità di qualsiasi capitalizzazione di interessi passivi.
Tale operazione si fonda su una duplice argomentazione: da un lato, a decorrere dall'1.1.2014 e fino all'entrata in vigore della Delibera del C.I.C.R. del 3.8.2016, n. 343, che ha dettato le disposizioni attuative dell'art. 120, co. 2, T.U.B., come modificato dall'art. 17-bis D.L. n.
18/2016 (convertito dalla L. n. 49/2016), il legislatore, giusta la previsione dell'art. 120, co. 2,
T.U.B., ratione temporis vigente, ha prescritto il divieto assoluto di anatocismo;
dall'altro lato, con riferimento al periodo successivo all'entrata in vigore della predetta Del. n. 343 cit., non essendo stato il contratto di c/c adeguato con l'introduzione di clausole conformi all'art. 120, co. 2, T.U.B. e alla suddetta Del. n. 343/2016, la capitalizzazione degli interessi passivi effettuata dalla NC deve ritenersi illegittima (cfr. art. 5, co. 2, Del. CICR n. 343 cit.).
Da ciò discende, logicamente, come debba considerarsi corretta la scelta del C.T.U. di procedere, in relazione al profilo della capitalizzazione, alla rielaborazione del c/c n. 11035, previa eliminazione delle spese concernente le commissioni istruttoria veloce (C.I.V.), atteso che le stesse erano strettamente connesse al saldo banca ed applicate solamente nel contratto del 2.2.2016
(ammessa per € 587,78)..
In ordine alla verifica della sussistenza o meno dell'usura oggettiva nei rapporti oggetti di causa, il C.T.U. ha compiuto la propria analisi sulle seguenti premesse, corrette alla luce della richiamata disciplina innanzi puntualmente ricostruita:
- per il periodo compreso dalla data di inizio del rapporto fino al 31.12.2009 (data di entrata in vigore delle Istruzioni della NC d'Italia dell'agosto 2009), ha fatto applicazione del meccanismo di calcolo individuato dalle Sezioni Unite n. 16303/2018 nonché delle
Istruzioni della NC d'Italia pubblicate sulla G.U. n. 74 del 29.4.2006; per il periodo successivo, ossia dall' 1.1.2010, si è rifatto alle Istruzioni della NC d'Italia del 2009, con le quali l'Autorità indipendente ha emesso nuove istruzioni per il calcolo del
T.E.G., ordinando agli intermediari finanziari e alle Banche sottoposte alla sua vigilanza, di includere nel calcolo anche le C.M.S.
Ciò premesso, il C.T.U. ha concluso, in modo condivisibile, che dai conteggi non è emerso il superamento del tasso soglia, con conseguente esclusione della sussistenza della previsione e del pagamento di interessi usurari.
In definitiva, dall'analisi svolta dal C.T.U. emerge: che le "somme da recuperare ammontino ad € 9.081,16. Tale valore è stato calcolato come differenza tra il saldo reale del conto corrente di € -210,40 e il saldo risultante dal ricalcolo effettuato, che è di € + 8.870,76 (credito del correntista)".
Rispetto a tale somma il tasso creditore, da applicare, successivamente alla data dell'ultimo estratto conto in atti (18/05/2018), è dello 0,145%.
Alla consulenza d'ufficio non hanno fatto seguito osservazioni ad opera delle parti.
- Le conclusioni.
L'azione di ripetizione di indebito, proposta dalla società, dev'essere accolta nei limiti innanzi indicati, con conseguente condanna della CP_5 al pagamento dell'importo di € 9.081,16 quale saldo a credito dell'attore verso la CP_5 del c/c n. 11035, oltre interessi nella misura convenuta dalla data della domanda e sino all'effettivo soddisfo (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord.,
29.7.2025, n. 21806), per l'accoglimento dell'azione di ripetizione di indebito oggettivo. Infatti, così come previsto dall'art. 2033 c.c., la buona fede dell'accipiens, al momento del pagamento, è presunta per principio generale, sicché grava sul solvens, che faccia richiesta di ripetizione dell'indebito, al fine del riconoscimento degli interessi con decorrenza dal giorno del pagamento stesso e non già dalla data della domanda, l'onere di dimostrare la mala fede dell'accipiens all'atto della ricezione della somma non dovuta, onere non adempiuto nel caso di specie.
Va rigetta la domanda di rivalutazione monetaria, non avendo la società nemmeno allegato la sussistenza di un maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma di danaro e non compensata dalla corresponsione degli interessi legali.
- Le spese di giudizio.
Le spese di giudizio seguono il principio di soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, alla luce dello scaglione di riferimento e nei limiti dell'accoglimento della domanda, nella misura dei medi, tenuto conto della natura e del pregio delle difese.
Spese di ctu definitivamente a carico di parte convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Catanzaro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, accoglie la domanda per quanto di ragione e: accertata la prescrizione delle rimesse solutorie relative alle competenze maturate sull'extra-fido dal 9 aprile 2009 e per il rapporto di c/c n. 11035 l'illegittima esazione delle spese concernenti le commissioni istruttoria veloce (C.I.V.) e le CMS sino al 2009,
- condanna la banca Controparte_2 al pagamento in favore della società Controparte_3 della somma di € 9.081,16 quale saldo a credito dell'attore verso la NC del c/c n. 11035, oltre interessi convenzionali dalla data della domanda e sino all'effettivo soddisfo;
a rifondere in favore della società condanna la banca Controparte_2
e, per essa, nei confronti del Controparte_3
procuratore distrattario, le spese del presente giudizio che si liquidano nella somma di €
5077,00 per onorari, euro 650,00 per spese, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge:
dispone che le spese di C.T.U., per come liquidate con separato decreto, siano poste definitivamente a carico della CP_5 Controparte_2
Catanzaro, 17.12.2025
Il Giudice
Dott. Adele Ferrato
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del CP_6 in tirocinio mirato, dott. Persona_1
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Catanzaro, Sezione seconda civile, dott. Adele Ferraro,
ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies, u.c., c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2010/2019, avente per oggetto “contratti bancari (deposito bancario, etc.)", promossa da:
Controparte_1 (P.IVA 66
P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Grimaldi (PEC , giusta procura alle liti apposta su foglio separato da Email_1
intendersi in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio, sito in
Catanzaro, alla Via Anna Bona Barbieri, n. 8 C.
- parte attrice -
NEI CONFRONTI DI
(P.IVA P.IVA_2 ), in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv. Francesco LI (PEC وFilippo LI (PEC Email_2
e AN LI (PEC Email_4 ed Email_3
,
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alessandro Ferrari, in Catanzaro, alla via
Sensales, n. 29.
- parte convenuta
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 28.11.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Controparte_3 (d'ora in poi soltanto La società
CP_1 0 CP_4"), con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto la CP_5
Controparte_2 (d'ora in avanti solo CP_5) per ottenere: (A) l'accertamento dell'illegittimità e inefficacia degli addebiti sul c/c ordinario n. 10284, poi, confluito, in data
28.7.2004, nel c/c ordinario n. 11035, e oggi estinto e, per l'effetto, conseguire la condanna della
CP_5 alla restituzione delle somme illegittimamente riscosse quantificate in € 43.289,92, ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà accertata nel corso del giudizio;
(B) l'accertamento della nullità e inefficacia delle clausole determinanti le commissioni di massimo scoperto e, per l'effetto ottenere la condanna della NC alla ripetizione della somma che risulterà accertata nel corso del giudizio;
(C) dell'usurarietà del T.E.G. per violazione della L. n. 108/1996 e, per l'effetto, conseguire la condanna della NC alla restituzione della somma di € 38.376,88 ovvero 41.090,29;
(D) dell'invalidità della determinazione e applicazione degli interessi ultralegali e, per l'effetto, conseguire la condanna della CP_5 alla restituzione della somma di € 45.380,78; (E) l'illegittimo ricorso della CP_5 allo ius variandi, in violazione dell'art. 118 T.U.B.; con condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c. La società ha dedotto come, già a partire dall'anno 2000, intercorresse con la CP_5 un rapporto di c/c n. 10284, poi, confluito, in data 28.7.2004, nel c/c n. 11035, al quale era collegato un contratto di apertura di credito per l'importo di € 25.000,00, garantito dal rilascio di fideiussioni da parte di fino all'importo di € 38.000,00. Parte_1 e Parte_2
Inoltre, la società ha affermato di aver stipulato, in data 27.4.2015, un finanziamento a medio-lungo termine per l'importo di € 30.000,00, che si andava ad aggiungere al contratto di affidamento. In data 8.5.2018, la società ha provveduto all'estinzione del c/c, alla revoca del fido e all'estinzione del predetto finanziamento.
La società ha escluso fosse stato stipulato tra le parti un valido contratto in forma scritta e, dunque, la previsione di una clausola legittima che prevedesse la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
A tal riguardo, ha, pertanto, dedotto come dalle risultanze della perizia econometrica, effettuata sugli estratti conto dal proprio consulente, emergesse l'illegittima applicazione trimestrale degli interessi passivi per il periodo compreso tra l'1.1.2002 e il 31.12.2017, con conseguente insorgenza, in favore della società, del diritto alla restituzione di una somma pari ad € 43.289,92.
In secondo luogo, la società ha dedotto l'illegittimità della C.M.S., la quale, ferma l'assenza di una valida giustificazione causale, è stata applicata dalla NC in assenza di una pattuizione per iscritto approvata specificamente dalla società. A ciò ha aggiunto che la CP_5 non ha proceduto a comunicare, in maniera espressa, le variazioni apportata alla Pt 3 nel corso del rapporto. Inoltre,
è stato precisato come non risultasse pattuita per iscritto, a partire dal 29.1.2009, nemmeno la C.I.V.
e la commissione omnicomprensiva.
In terzo luogo, la società ha evidenziato l'applicazione, ad opera della CP_5 di ulteriori voci di costo, al di fuori di ogni previsione contrattuale.
In quarto luogo, la società ha denunciato la presenza di usura pattizia, avendo il consulente di parte, esaminato il documento di sintesi del 13.1.2005 e rapportato il tasso convenuto con i Decreti Ministeriali illo tempore vigenti, riscontrato un T.A.E.G. superiore al tasso soglia nel trimestre di riferimento. Per effetto di ciò, in applicazione dell'art. 1815, co. 2, c.c., la società non sarà tenuta a versare alcuna somma a titoli di interessi.
In quinto luogo, la società ha dedotto, per un verso, l'assenza di una valida pattuizione per iscritto dei tassi ultralegali relativi al c/c affidato e, per l'altro, l'indeterminatezza di quelli effettivamente applicati dalla NC. Pertanto, il consulente di parte, in applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 T.U.B., ha quantificato il diritto alla ripetizione nella somma di €
45.380,78.
Infine, la società ha evidenziato l'illegittimo ricorso, ad opera della CP_5 al meccanismo dello ius variandi, in quanto non previsto da alcuna valida clausola pattizia.
Costituitasi in giudizio, la CP_5 ha eccepito la prescrizione delle rimesse solutorie, annotate sui rapporti di c/c oggetto di lite. Inoltre, ha dedotto l'inattendibilità della perizia econometrica, sulle cui conclusioni la società ha instaurato l'odierno giudizio.
Con riferimento all'asserita illegittimità dell'anatocismo applicato dalla CP_5 quest'ultima ha osservato come l'addizione degli interessi al capitale fosse sempre avvenuta nel rispetto della disciplina vigente.
Con riguardo, invece, alla Pt_3 la CP_5 ha dedotto come la stessa fosse stato oggetto di valida pattuizione tra le parti e come la stessa non possa ritenersi priva di causa, rinvenendosi quest'ultima nella necessità di remunerazione del banchiere per la messa a disposizione dei fondi in favore del cliente, indipendentemente dalla concreta utilizzazione degli stessi. In ogni caso, è stato rilevato come l'eventuale inesistenza o nullità della stipulazione della clausola de qua, determinerebbe, pur sempre, l'applicazione alla società della previsione sostitutiva individuata dall'art. 117, co. 2, lett. b), T.U.B. Infine, anche ove la clausola determinativa della Pt 3 fosse dichiarata nulla, quest'ultima potrebbe operare soltanto a patire dall'1.2.2009, data, a partire dalla quale, la C.M.S. è stata sostituita da un "corrispettivo sull'accordato".
La NC, in aggiunta, ha sottolineato, da un lato, come non sia stato mai previsto e applicato alcun interesse usurario e, dall'altro, come gli interessi ultralegali fossero stati oggetto di espressa pattuizione per iscritto. Oltre a ciò, deve considerarsi infondato anche la deduzione avversaria in ordine all'illegittimo esercizio dello ius variandi, in quanto le condizioni contrattuali sono state modificate dalla CP_5 in conformità alle norme di legge e alle previsioni pattizie.
La CP_5 ha, quindi, concluso, chiedendo che siano rigettate, in quanto inammissibili e infondate, le domande proposte dalla società, con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio.
Avendo avuto esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, sono stati concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. e la causa è stata istruita tramite C.T.U., in seguito, oggetto di integrazione.
All'udienza del 28.11.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha riservato la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il thema decidendum.
Giova premettere, ai fini della delimitazione dell'ambito di cognizione e di decisione dell'odierno giudicante, che la società ha instaurato il presente giudizio eccependo la manca stipulazione di un valido contratto sottoscritto di c/c relativamente al rapporto contraddistinto dal n.
10284; l'illegittima applicazione dell'anatocismo, di competenze, spese ed onere;
la nullità e l'inefficacia delle clausole comportanti la Pt_3 per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, mancanza di valida pattuizione e assenza di giustificazione causale;
l'applicazione di interessi pattizi usurari e l'assenza di pattuizione per iscritto di interessi ultralegali;
l'illegittimo ricorso al potere di variazione unilaterale delle condizioni contrattuali in corso di rapporto. Alla luce di tali eccezioni, ha proposto domanda di ripetizione di indebito, chiedendo che la CP_5 sia condannata alla restituzione delle somme di € 43.289,82 e di € 38.376,88 ovvero di € 41.090,29,
salva la maggiore o minor somma accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
La ripartizione dell'onere della prova. La distinzione tra rimesse solutorie rimesse ripristinatorie. L'eccezione di prescrizione.
Occorre evidenziare come in linea generale, per consolidata giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi in cui come nella specie - sia il cliente ad agire nei confronti della banca per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente e la ripetizione di quelle somme date a quest'ultima dall'inizio del corrispondente rapporto fino alla sua cessazione sul presupposto di dedotte nullità di clausole del relativo contratto riguardanti la misura degli interessi e il massimo scoperto, l'applicazione di interessi in misura superiore a quella del tasso soglia dell'usura presunta, nonché gli addebiti di danaro non previsti dal contratto, è il cliente stesso che deve provare la fondatezza dei fatti e delle domande di accertamento costituenti il presupposto anche dell'accoglimento della domanda di ripetizione di indebito oggettivo. Egli, dunque, deve fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi (cfr., ex aliis, Cass. civ., Sez. I, Ord., 29.2.2024, n. 5364; Cass. civ., n. 14428/2021; Cass. civ. n. 11294/2020; Cass. civ. n. 30822/2018; Cass. civ. n. 7501/2012), ancorché si tratti di prova di un "fatto negativo". Con riferimento, poi, alla distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista nonché al riparto dei rispettivi oneri probatori ove la banca, convenuta in giudizio dal proprio correntista che ne invochi la condanna alla restituzione di quanto illegittimamente addebitatogli sul conto, ne eccepisca la prescrizione, una recente pronuncia della Suprema Corte
(Cass. civ., Sez. I, Ord., 17.7.2023, n. 20455) ha richiamato le Sezioni Unite che, con la sentenza n.
24418 del 2010, hanno spiegato che l'azione di ripetizione di indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non già dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati: ciò in quanto il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens.
Le Sezioni Unite muovono dal presupposto secondo cui non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perché prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione. In conseguenza, se il correntista, nel corso del rapporto, abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà ove si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento: non così, invece, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano tecnicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.
Di qui l'importanza della differenziazione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista: infatti, solo le prime possono considerarsi “pagamenti” nel quadro della fattispecie di cui all'art. 2033 c.c. Sicché la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre, per esse, dal momento in abbiano avuto luogo. I versamenti ripristinatori, invece, non soddisfano il creditore, ma ampliano (o ripristinano) la facoltà d'indebitamento del correntista: sicché, con riferimento ad essi, di pagamento potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi non dovuti.
È, quindi, evidente come l'esistenza o meno di un'apertura di credito spiega incidenza sul decorso della prescrizione delle singole rimesse, determinando che esse, a seconda dei casi, possano qualificarsi meramente ripristinatorie della provvista o solutorie.
Ciò detto, ove il correntista agisca in giudizio allegando l'esistenza di un'apertura di credito, senza darne la dimostrazione attraverso la produzione in giudizio del relativo contratto, non compete certo sulla banca il relativo onere.
-Infatti, come ribadito dalle Sezioni Unite proprio nella materia che qui interessa l'elemento qualificante dell'eccezione di prescrizione è l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto, che costituisce il “fatto principale" della fattispecie cui la legge ricollega l'effetto estintivo
(così Cass. civ., Sez. Un., n. 15895/2019). In conseguenza, la banca potrà limitarsi ad allegare quella "inerzia", deducendo che il correntista abbia mancato di pretendere in restituzione alcunché per l'intero arco del termine prescrizionale. È colui che agisce in ripetizione - come concretamente accaduto nella vicenda oggi all'attenzione del Giudice – a dover provare l'apertura di credito che gli
è stata concessa, poiché questa evenienza integra un fatto idoneo ad incidere sulla decorrenza dell'eccepita prescrizione: un fatto che costituisce materia di una controeccezione da opporsi alla banca convenuta in ripetizione (cfr. Cass. civ. n. 31927/2019; Cass. civ. n. 10026/2023).
- La produzione della documentazione inerente il rapporto di c/c n. 10284 e n. 11035 ed i relativi estratti conto.
Come detto, nei giudizi promossi dal cliente-correntista (o mutuatario), al fine di far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla NC in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senza dubbio sulla parte attrice, innanzitutto, l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.
Infatti, in ossequio ai principi generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa
(cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. III, Ord., 23.11.2022, n. 34427, secondo cui «[c]hi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'“accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta»; in senso conforme, cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent., 12.6.2020, n. 11294; Cass. civ., Sez. III, Sent., 14.5.2012, n. 7501).
Pertanto, laddove il correntista agisca con domanda di accertamento giudiziale del saldo e di ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, è tale soggetto, attore in giudizio, a doversi far carico della produzione degli estratti conto (oltre al contratto di conto corrente), perché, con tale produzione, il correntista assolve all'onere di provare sia gli avvenuti pagamenti, sia la mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi;
onere che, peraltro, sussiste anche là dove il cliente agisca con l'azione di accertamento negativo.
L'impostazione accolta dalla Suprema Corte non sembra, peraltro, porre, a carico del correntista, una prova particolarmente gravosa, dovendo presumersi che questi sia in possesso sia del contratto che degli estratti conto periodici;
e ciò alla luce delle previsioni contenute nell'art. 117, co. 1, Pt_4 il quale impone alla banca la consegna di una copia del contratto al cliente e nell'art. 119 T.U.B., il quale prevede, rispettivamente, al secondo comma, la trasmissione di estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite sul conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate e, al quarto comma, il diritto del cliente «[...] di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni».
Ciò posto, deve osservarsi come, nel caso di specie, la parte attrice abbia eccepito l'assenza della valida stipulazione di un contratto dalla stessa sottoscritto, relativamente al rapporto di c/c n.
10284, del quale, comunque, denuncia l'esistenza.
Purtuttavia, occorre evidenziare che «la produzione del contratto a base del rapporto bancario è a tal fine per un verso non indispensabile e per altro verso neppure sufficiente. Non è sufficiente perché, anche una volta che sia stato esibito il contratto, resta possibile che l'accordo sia stato stipulato con un atto diverso e successivo;
non è soprattutto indispensabile perché anche altri mezzi di prova, quali le presunzioni unitamente agli argomenti di prova ricavabili dal comportamento processuale della controparte, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., comma 2, nonché al limite il giuramento, possono valere allo scopo di dimostrare l'assenza dei fatti costitutivi del debito dell'attore» (così Cass. civ., Sez. I, Ord., 19.1.2022, n. 1550; cfr., altresì, Corte d'Appello Brescia,
Sez. I, 23.5.2022, n. 632).
Il Giudice ritiene, quindi, di condividere, sul punto, il principio di diritto, fatto proprio dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'attore che agisce in ripetizione, allegando la dazione senza causa di una somma di danaro non come adempimento di un negozio giuridico ma come spostamento patrimoniale privo di causa, [...] può assolvere l'onere della prova di questo fatto al di fuori dei limiti probatori previsti per i contratti, atteso che detti limiti sono applicabili solo al pagamento dedotto come manifestazione di volontà negoziale e non a quello prospettato come fatto materiale estraneo alla esecuzione di uno specifico rapporto giuridico. Invero [...] i limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta "ad substantiam" o così come i limiti di valore previsti dall'art. 2721 cod. civ. per la prova "ad probationem" testimoniale operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti, e non anche quando se ne evochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo (cfr. Cass. civ. n.
5880/2021; Cass. civ. n. 3336/2015; Cass. civ. n. 566/2001). Principio, questo, vieppiù utilizzabile, allorquando, per contestare, tra l'altro, la debenza di interessi debitori asseritamente indeterminati
(per quelli anatocistici, invece, varrebbe comunque la disciplina di cui all'art. 1283 cod. civ., come interpretato, in ambito di conto corrente bancario, dall'ormai consolidatasi giurisprudenza di legittimità), l'istante [...] affermi "di aver riconosciuto di aver intrattenuto un rapporto di conto corrente e non di aver sottoscritto un contratto di conto corrente" [come avvenuto nella controversia oggetto del presente giudizio]» (Cass. civ., Sez. I, Ord., 3.4.2023, n. 9213; Cass. civ.,
Sez. I, Ord., 12.5.2023, n. 12993).
Ciò detto, il Giudice con riferimento al contratto di c/c n.10284 evidenzia come sussistano e rilevino elementi di giudizio idonei a fondare la prova presuntiva in ordine all'esistenza di tale rapporto, tra i quali soprattutto il comportamento processuale della CP_5 convenuta. In particolare, quest'ultima, sia al momento della costituzione in giudizio, che nel corso dell'intero processo, non ha mai messo in discussione oppure contestato l'esistenza del predetto rapporto di c/c; anzi, ha fondato le proprie difese proprio sul presupposto della sussistenza di quest'ultimo. Inoltre, deve evidenziarsi come, relativamente al c/c n. 10284, la società abbia prodotto gli estratti conto e scalari dal I trimestre 2002 al III trimestre 2004, i quali sono stati ritenuti sufficienti dal C.T.U. ai fini della ricostruzione dei rapporti di dare/avere tra le parti.
Nella fattispecie de qua, la parte attrice ha depositato in atti, in relazione al c/c ordinario n.
10284, esclusivamente gli estratti-conto relativi al periodo compreso tra il I trimestre 2002 e il III trimestre 2004, senza produrre in giudizio né il contratto di conto corrente, né quello di apertura di credito, di cui allega, però, l'esistenza e della cui sussistenza il Giudice ritiene di non dubitare, per quanto oltre si dirà.
Diversamente, per il c/c n. 11035 è stato prodotto il contratto di apertura del conto ordinario del 28/07/2004 (oltre alle lettere contratto al 02/02/2016 e al 20/03/2018). Di tale rapporto risultano prodotti anche gli E/C e scalari dal IV Trimestre 2004 al 17 maggio 2018.
Ciò detto, deve ricordarsi quanto asserito dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'ipotesi come quella de qua in cui il correntista abbia fornito gli estratti conto relativi
-
solamente ad un periodo di tempo limitato, che «[… ] egli da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, l'omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti del cessato rapporto a partire dal primo saldo (nella specie, a debito) dal cliente documentalmente riscontrato» (Cass. civ., Ord.,
7.12.2022, n. 35979).
Da ciò consegue che il Giudice potrà comunque accertare, mediante una consulenza tecnica d'ufficio, se vi siano o meno addebiti non dovuti operati dalla banca, secondo la prospettazione dell'attore, nei limiti di quanto risultante dagli estratti conto depositati in giudizio. Infatti, la mancata produzione degli estratti conto assume una posizione “neutra” sul piano della ricostruzione del rapporto di dare/avere e giustifica, come tale, un accertamento del saldo di conto corrente solamente con riferimento al periodo preso in considerazione.
- La prova della sussistenza di un contratto di apertura di credito. Il c.d. fido “di fatto”.
Nella fattispecie de qua, come detto, sono assenti i contratti di apertura di credito relativi ad entrambi i c/c n. 10284 (del quale manca, altresì, il contratto di conto corrente) e n. 11035, oggetto delle domande che il Giudice è chiamato a scrutinare.
Purtuttavia, la recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 29.2.2024,
n. 5364) ha riconosciuto, a determinate condizioni, la rilevanza del c.d. fido "di fatto”, valorizzando la natura “di protezione” della nullità per difetto di forma scritta, così come imposta dall'art. 117
T.U.B., da interpretarsi alla luce di quanto previsto dall'art. 127 T.U.B.
Nello specifico, viene ricordato che la rilevabilità d'ufficio si estende anche a quelle c.d. "di protezione", in quanto configurabili, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza eurounitaria (cfr. Corte di Giustizia UE, Sent., 4.6.2009, in causa C-243/08, "Pannon"), come una species del più ampio genus rappresentato dalle prime, risultando le stesse volte a tutelare interessi e valori fondamentali che trascendono quelli del singolo, quali il corretto funzionamento del mercato e l'uguaglianza non solo formale tra contraenti in posizione asimmetrica (cfr. Cass. civ., Sez. Un.,
12/12/2014, n. 24242 e 26243). Tale principio è stato ritenuto applicabile anche ai contratti bancari, in relazione ai quali è stato affermato che la nullità prevista dall'art. 117, co. 1 e 3, del D.Lgs. n.
385 del 1993 per l'ipotesi in cui il contratto non sia stato stipulato in forma scritta si configura come una nullità di protezione, rilevabile anche d'ufficio, stante l'inequivocabile disposto dell'art. 127, comma secondo, del D.Lgs. n. 385 cit. (cfr. Cass. civ., Sez. I, 6.9.2019, n. 22385). È stato, tuttavia, specificato che, caratterizzandosi le nullità di protezione «per una precipua natura ancipite, siccome funzionali nel contempo alla tutela di un interesse tanto generale (l'integrità e l'efficienza del mercato, secondo l'insegnamento della giurisprudenza europea) quanto particolare/seriale
(quello di cui risulta esponenziale la classe dei consumatori o dei clienti)», la rilevazione officiosa delle stesse, in mancanza della quale risulterebbe frustrata o comunque sminuita la funzione di tutela del bene primario consistente nella deterrenza di ogni abuso in danno del contraente debole, incontra il limite della conformità del rilievo «al solo interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, in tal modo evitando che la controparte possa, se vi abbia interesse, sollecitare i poteri officiosi del giudice per un interesse suo proprio, destinato a rimanere fuori dall'orbita della tutela» (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 12.12.2014, n. 26242).
Da ciò discende che il mancato rispetto dell'obbligo di documentazione dell'accordo può essere fatto valere, esclusivamente, dal correntista, il quale è l'unico soggetto legittimato ad eccepire la nullità del contratto per difetto di forma scritta.
Se, dunque, rientra nella “disponibilità" esclusiva del cliente della banca la scelta se far valere o meno in giudizio un contratto privo del requisito di forma, ciò significa, di riflesso, che al cliente che invochi il detto contratto non si può opporre l'onere di darne prova documentale, onde della conclusione del negozio se ne potrà dare dimostrazione attraverso presunzioni, senza incontrare il limite segnato dall'art. 2724, n. 3), c.c. cui rinvia l'art. 2725 c.c.
In questi termini, si sono espresse, di recente, due pronunce della Suprema Corte, le quali hanno rilevato come l'inutilizzabilità della prova per presunzioni non possa trovare giustificazione nemmeno nel rilievo per cui occorre avere certezza del limite dell'affidamento. Poiché, come detto, nella prospettiva tanto della disciplina anteriore alla L. n. 154 del 1992, quanto di quella successiva intersecante il regime della nullità di protezione, la pattuizione di un obbligo della banca di eseguire operazioni di credito bancario passive può emergere anche dallo stesso contegno tenuto dall'Istituto nella gestione del conto;
la predeterminazione del limite massimo della somma accreditabile non costituisce elemento essenziale della causa del contratto di apertura di credito in conto corrente (cfr.
Cass. civ., Sez. I, Sent., 23.4.1996, n. 3842). Sicché, a fronte di presunzioni gravi, precise e concordanti quanto al reciproco consenso manifestato dalle parti in ordine alla messa a disposizione della provvista con cui far fronte a scoperti del conto non rileva che le parti abbiano mancato di individuare il limite delle somme che la banca avrebbe temporaneamente accreditato al cliente: infatti, lo "scoperto" che la banca ha, in concreto, consentito ben può rappresentare espressione della volontà di concedere un'apertura di credito per somma pari a tale valore monetario (così Cass. civ., Sez. I, Ord., 14.12.2023, n. 34997; cfr., altresì, Cass. civ., Sez. I, Ord., 24.1.2024, n. 2338;
Cass. civ., Sez. I, Ord., 13.6.2024, n. 16445).
Resta, ovviamente, demandato al Giudice del merito l'accertamento circa l'esistenza di un'effettiva volontà negoziale nel senso sopra indicato, la quale può ricavarsi da una serie di indici sintomatici, tra cui: (A) una sistematica, non occasionale e tollerata operatività del correntista con
"saldo passivo"; (B) l'assenza di azioni di recupero dell'esposizione debitoria da parte della banca;
a tale riguardo, si sottolinea la mancanza di intimazioni di rientro, di rifiuti nell'esecuzione di ordini su saldo debitore o di diffide rivolte al correntista a non disporre ulteriormente sul conto passivo
(così Trib. Torino, 2.7.2015; Trib. Bergamo, 3.8.2016; App. Torino, 23.2.2012 e 3.5.2013); (C)
l'esistenza di estratti conto nei quali siano riportati tassi differenziati (evidentemente riferibili a condizioni entro-fido ed extra-fido) (in questi termini, cfr. App. Milano, 4.7.2018; Trib. Firenze,
22.6.2022; App. Perugia, 2.11.2022, n. 580); tale presunzione è, ulteriormente, confermata dall'applicazione delle condizioni economiche previste negli estratti conto per lo "scoperto nei limiti del fido", come la misura dei tassi di interesse o l'apertura di credito, nonché dall'esplicito riconoscimento, nei medesimi estratti conto e negli scalari, di uno "scoperto nei limiti del fido" e di una “apertura di credito fiduciaria"; (D) il pagamento di assegni con saldo del conto in passivo
(App. Milano, 5.1.2023, n. 15); (E) l'addebito di spese riferibili ad istruttoria fido o apertura di credito ovvero alla revisione della pratica di fido;
(F) l'applicazione della commissione di massimo scoperto, considerata una remunerazione per l'utilizzazione di somme di denaro extra-fido (Trib.
Bergamo, 3.8.2016; App. Milano, 4.7.2018); (F) l'invio di una lettera di revoca dell'affidamento seguita da comportamenti della banca incompatibili con una revoca effettiva, come il continuo avallo e gestione di operazioni del correntista con saldo passivo (Trib. Bergamo, 3.8.2016).
Sugli indici specifici presenti nel caso di specie come evidenziati dal C.T.U. si rinvia allo specifico paragrafo.
- Illegittima applicazione di interessi anatocistici.
Considerate le peculiarità della fattispecie concrete nonché le conclusioni cui è pervenuto il
C.T.U., occorre ricordare come la Suprema Corte, avendo qualificato l'anatocismo bancario come uso negoziale e non già normativo - revirement avvenuto con le famose sentenze nn. 2374/1999 e
3096/1999 - tutte le clausole bancarie riguardanti tali pratiche dovevano considerarsi nulle, in quanto pattuite in violazione del divieto di cui all'art. 1283 c.c.
All'indomani di tale mutamento di orientamento, era intervenuto il legislatore delegato che, con l'art. 25 D.Lgs. n. 342 del 1999, procedeva a modificare l'art. 120 T.U.B., consentendo l'anatocismo degli interessi sia creditori che debitori, a condizione della sussistenza della medesima periodicità. In particolare, la disposizione de qua, così come modificata, rinviava alla delibera del
C.I.C.R., poi emanata il 9.2.2000, che, per quanto d'interesse, ha consentito l'anatocismo con uguale periodicità (tipicamente trimestrale) per i rapporti in conto corrente (cfr. art. 2, co. 2).
Pertanto, il C.I.R.C., con la predetta delibera, entrata in vigore il 22.4.2000, ha regolamentato il fenomeno dell'anatocismo bancario, affermando, in primo luogo, che nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari gli interessi possono produrre a loro volta interessi.
Di conseguenza, nel periodo successivo al 2000, non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, dovendosi invece specificare l'eventuale violazione da parte della banca alle disposizioni normative in questione.
Tale quadro normativo, tuttavia, è nuovamente mutato a decorrere dall'1.1.2014, data a partire dalla quale l'art. 120, co. 2, T.U.B. è stato modificato dall'art. 1, co. 629, L., 27.12.2013, n.
147 (Legge di stabilità per il 2014), nei seguenti termini: «2. [i]l CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».
La lett. a) della nuova norma pare assicurare solo la medesima scansione temporale
(mensile, trimestrale, ecc.) della liquidazione degli interessi di tutte le operazioni di dare e avere, ma senza alcuna capitalizzazione, il che trova conferma nella successiva lett. b), che vieta l'anatocismo degli interessi liquidati o, meglio, contabilizzati.
Pertanto, la materia risulta regolata, in via primaria, dall'art. 120, co. 2, T.U.B., così come modificato dalla Legge di stabilità 2014, che vieta la capitalizzazione degli interessi e risulta norma sovraordinata rispetto alla delibera CIRC del 2000 che, nella parte che disciplina le modalità di attuazione dell'anatocismo bancario, diviene non più applicabile.
Di conseguenza, a partire dall'1.1.2014, è negata in radice la possibilità che al termine dell'anno o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi. Secondo questa interpretazione, coerente con la finalità di dare continuità all'orientamento espresso dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, sugli interessi calcolati a partire dal 2014 non sono più applicabili ulteriori interessi nei trimestri successivi a quello di maturazione, o comunque nei periodi successivi alla capitalizzazione, intesa come accorpamento degli interessi al capitale, per cui capitale ed interessi devono rimanere separati nei conteggi periodici.
Trattandosi di norma non retroattiva, la stessa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31.12.2013 (come nella specie, essendo stato il contratto di c/c n. 11035 stipulato in data 28.7.2004, sul presupposto della natura di durata dei contratti de quibus), ma opera esclusivamente con riferimento alle operazioni compiute a partire dall' 1.1.2014.
Sulle risultanze della consulenza d'ufficio ci si soffermerà in seguito. Sull'usura "presunta” originaria. Sull'applicabilità al contratto di conto corrente.
Sull'esercizio dello ius variandi.
Orbene, giova ricordare, in via generale, che, alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24675/2017 – avente ad oggetto un contratto di mutuo, ma i cui principi sono applicabili a tutte le fattispecie negoziali che possano contenere la pattuizione di interessi usurari, ivi compreso il rapporto di conto corrente (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 3.7.2024, n.
18227) - può discorrersi di usura “oggettiva” soltanto in caso di superamento del tasso soglia
(T.E.G.M.) da parte del tasso di interesse (T.E.G.) originariamente pattuito dalla banca con il cliente. Per contro, nelle ipotesi di superamento del tasso soglia in un momento successivo a quello in cui il tasso di interesse è stato pattuito (c.d. usura sopravvenuta), deve escludersi la nullità della clausola contrattuale relativa al tasso di interesse;
né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento del tasso soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Alla ipotesi di superamento del tasso soglia da parte del tasso originariamente pattuito deve essere, però, assimilata quella del superamento del tasso soglia da parte del saggio di interesse per come modificato dalla banca nel corso del rapporto in forza dell'esercizio del c.d. ius variandi, atteso che in tale caso l'usura non può ricollegarsi all'abbassamento del tasso soglia nel corso del rapporto (non può dirsi, quindi, sopravvenuta nel senso inteso dalle Sezioni Unite), quanto piuttosto ad una nuova pattuizione intercorsa tra banca e cliente, formatasi a seguito, per così dire, del
"silenzio assenso" (i.e.: del mancato esercizio del diritto di recesso del correntista) a fronte delle modifiche unilaterali comunicategli dalla NC (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 3.7.2024, n. 18227, la quale, con riferimento ad un contratto di conto corrente, ha affermato che «[i]n presenza dell'esercizio dello "ius variandi" non può quindi parlarsi di usura sopravvenuta, giacché il superamento del tasso soglia si determina per effetto dell'intervento di una nuova volontà negoziale, ancorché tipizzata [secondo i tempi e le forme dettati dall'art. 118, co. 2, T.U.B.»; in senso conforme, cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 22.12.2023, n. 35902); App. Brescia, Sent.,
16.12.2021, n. 26299; App. LI, 11.8.2025, n. 4066).
Con riferimento alla determinazione del tasso soglia, il cui superamento determina il concretizzarsi dell'usura pattizia “presunta”, in quanto collegata al mero dato “oggettivo" della previsione di un T.E.G. percentualmente più elevato del tasso soglia, deve evidenziarsi come, a seguito del D.L. n. 70 del 2011, lo stesso è determinato in misura pari al tasso medio aumentato di un quarto, cui si aggiunge un c.d. "margine” di ulteriori quattro punti percentuali (con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere però superiore a otto punti percentuali) (cfr., sul punto, Cass. civ., Ord., 19.11.2024, n. 29794).
Ai fini dell'individuazione del tasso soglia è, poi, previsto l'intervento della NC d'Italia che deve fornire le indicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (T.E.G.M.). Le Istruzioni della NC d'Italia provvedono, quindi, alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse.
Con riferimento a tali istruzioni va, pertanto, individuato il tasso-soglia, tenuto però conto di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella pronuncia n. 16303/2018, secondo cui, in tema di conto corrente bancario, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art.
2-bis, D.L. n. 185 del 2008
(1.1.2010), inserito dalla Legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del
1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (T.E.G.) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (C.M.S.) eventualmente applicata - intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - rispettivamente con il tasso soglia e con la "C.M.S. soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta L. n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati. Sussisterà, pertanto, usura se dopo tale compensazione dovesse sussistere ancora un importo residuale. Tale operazione deve essere effettuata con riferimento ad ogni trimestre, dovendosi verificare il superamento della soglia usuraria con riferimento ai diversi valori medi che sono oggetto della rilevazione eseguita con tale periodicità, giusta il disposto di cui all'art. 2, co. 1, L. n. 108 del 1996 (cfr., in termini adesivi, Cass. civ., Sez. I, Ord., 18.1.2019, n. 1464; Cass. civ., Sez. I, 23.4.2019, n. 11173; Cass.
civ., Sez. I, Ord., 13.4.2023, n. 9812).
Orbene, tale sistema di calcolo dei tassi ha subito un profondo cambiamento con l'emanazione da parte della NC d'Italia delle Istruzioni dell'agosto 2009, diramate per la rilevazione dei tassi medi, con l'effetto che, per il periodo successivo all'1.1.2010, giusta la previsione di cui all'art.
2-bis inserito dalla Legge di conversione n. 2 del 2009, il legislatore è intervenuto a dirimere il contrasto interpretativo sorto in merito alla rilevanza usuraria della commissione di massimo scoperto. Infatti, prima di tale data, come detto, la commissione in esame non rientrava nell'elenco degli oneri da tenere in considerazione per calcolare il tasso soglia, ma era rilevata e pubblicata a parte nella sua misura media, in calce alla tabella dei T.E.G.M., come dato relativo all'incidenza della Pt_3 ul conto degli affidati.
Pertanto, a partire dalla predetta data, la C.M.S. è entrata nel calcolo del tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) rilevato dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, co. 1, L. n.
108 del 1996, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura “presunta”.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha specificato come il più volte citato art.
2-bis non è norma di interpretazione autentica dell'art. 644, co. 4, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare, pro futuro, la complessa normativa, anche regolamentare, tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari, come si evince sia dall'espressa previsione, al comma 2 dell'art.
2-bis, di una disciplina transitoria da emanarsi in sede amministrativa (in attesa della quale i criteri di determinazione del tasso soglia restano regolati dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della ridetta disposizione), sia dalla norma contenuta nel comma 3 del ridetto art.
2-bis (poi abrogato dall'art. 27
D.L. n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni dalla L. n. 27 del 2012), a tenore della quale i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data>>
(cfr., ex aliis, Cass. civ., Sez. I, Ord., 29.11.2022, n. 35121).
Sulle risultanze del C.T.U. ci si soffermerà nel paragrafo ad hoc.
- Le risultanze della consulenza tecnica contabile.
La consulenza redatta dall'ausiliario del giudice, con la successiva integrazione, si presenta immune da vizi logici, completa nelle risposte ai quesiti affidatigli dai giudici e corretta nelle sue conclusioni.
In via preliminare, occorre precisare come il C.T.U. abbia, correttamente e condivisibilmente, scelto di procedere al ricalco del rapporto dare/avere tra le parti, considerando i due c/c nn. 10284 e 11035 separatamente, non avendo rilevato alcun collegamento tecnico- operativo tra gli stessi, i quali, peraltro, sono coesistiti almeno sino al 31.12.2004 ed essendo state registrate diverse operazioni di giroconto dal nuovo c/c n. 11035 al c/c n. 10284 con codice causale
34.
Quanto alla documentazione depositata in atti, deve rammentarsi che, per il c/c n. 10284, come innanzi detto, risultano prodotti esclusivamente gli estratti conto e scalari dal I trimestre 2002 al III trimestre 2004.
Per il c/c n. 11035 sono depositati gli estratti conto e scalari dal IV trimestre 2004 al 17 maggio 2018, oltre al contratto di apertura del c/c del 28.7.2004, lettere del 2.2.2016 e del
20.3.2018, con le quali la CP_5 ha comunicato al cliente, rispettivamente, di aver deliberato l'aumento della linea di credito già concessa sino all'importo di € 15.000,00, con validità sino a revoca utilizzabile mediante apertura di credito sul c/c n. 11035 nonché di aver confermato la linea di credito già concessa dell'importo di € 15.000,00 con validità sino a revoca, utilizzabile mediante apertura di credito in conto corrente regolato sul c/c n. 11035.
Con riferimento ad entrambi i rapporti di c/c non sono depositati in giudizio i contratti di apertura di credito.
Detto ciò, il C.T.U. ha ritenuto, condivisibilmente, sussistenti plurimi elementi dai quali è possibile evincere la sussistenza di un rapporto di affidamento in favore della società. In particolare,
l'ausiliario ha valorizzato i seguenti indici sintomatici: (a) il costante addebito di spese per istruttoria pratica fido (di € 230,00 annui su entrambi i c/c a partire dal 2002; (b) l'applicazione di tassi di interessi e C.M.S. (percentuali) differenziati per scaglioni;
(c) l'importo affidamento richiamato nei documenti di sintesi;
(d) le lettere del 2.2.2016 e del 20.3.2018 (All. 2 e 3 al fascicolo di parte convenuta), con le quali la CP_5 ha comunicato al cliente, rispettivamente, di aver deliberato l'aumento della linea di credito già concessa sino all'importo di € 15.000,00, con validità sino a revoca utilizzabile mediante apertura di credito sul c/c n. 11035 nonché di aver confermato la linea di credito già concessa dell'importo di € 15.000,00 con validità sino a revoca, utilizzabile mediante apertura di credito in conto corrente regolato sul c/c n. 11035.
Stante l'esistenza delle predette prove “indirette", il Giudice ritiene che, nel caso di specie, in ossequio ai principi espressi dalla Suprema Corte e richiamati innanzi, sussistesse effettivamente un affidamento, benché "di fatto”.
Con riferimento al ricalco dei rapporti di dare/avere tra le parti, occorre evidenziare quanto segue.
Conto corrente n. 10284.
Il Giudice ritiene condivisibili e coerentemente motivate le conclusioni rassegnate dall'ausiliario.
In primo luogo, il rapporto di c/c n. 10284, come dedotto dalla società, deve farsi risalire a prima dell'anno 2000 (circostanza che non viene assolutamente contestata dalla NC convenuta), pertanto è assoggettato alla disciplina in vigore a quel tempo, la quale, a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 25, co. 3, D.Lgs. n. 342/1999 e della conseguente nullità delle clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della Delibera C.I.C.R. del 9.2.2000, subordinava l'applicazione dell'anatocismo all'esistenza di una pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera (cfr. Cass. civ., Sez. I, Sent.,
19.5.2020, n. 9140). Per i contratti antecedenti l'entrata in vigore della Delibera CICR del 9.2.2000, difatti, «[...] è necessario che il correntista esprima la propria volontà circa l'introduzione, nel contratto, della clausola di capitalizzazione con pari periodicità, giacché sul punto non è previsto alcun automatismo, ma è rimesso all'autonomia delle parti decidere se il contratto debba produrre, alla detta condizione, interessi anatocistici» (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 23.12.2020, n. 29420).
Tale conclusione poggia sul presupposto che la Delibera CICR prevede, all'art. 7, co. 2, che la modifica delle clausole possa essere attuata unilateralmente dalla banca solo ove le nuove condizioni non siano peggiorative, pena la necessaria approvazione pattizia (art. 7, co. 3, Delibera
CICR cit.). Pertanto, la pattuizione anatocistica con pari periodicità dovendo ritenersi
"tendenzialmente" («costantemente», secondo Cass. n. 9140/2020 cit.), se non «evidentemente>>
(così Cass. civ., Sez. I, Ord., 12.3.2021, n. 7105) peggiorativa delle precedenti condizioni contrattuali - deve, necessariamente, essere oggetto di espresso consenso da parte del correntista.
In conclusione, non essendovi prova che le condizioni relative alla capitalizzazione degli interessi scaduti, dopo il 30.6.2000, siano state adeguate a quelle previste dalla delibera CICR, il ricalcolo del dare/avere tra le parti in causa deve avvenire escludendo la capitalizzazione trimestrale applicata dalla NC.
In secondo luogo, per l'imputazione della prescrizione alle sole competenze extra-fido, sul presupposto che l'attuale orientamento della giurisprudenza di legittimità è nel senso che la regola dell'imputazione del pagamento prima agli interessi e poi al capitale, contenuta nell'art. 1194, co. 2,
c.c., trova applicazione per le sole rimesse di conto corrente aventi carattere solutorio, in quanto - in buona sostanza solo esse integrano, secondo l'insegnamento delle Sezioni unite (sentenza n.
24418/2010, cit.), un vero e proprio pagamento;
viceversa, le rimesse aventi carattere meramente ripristinatorio della provvista di apertura di credito, non integrando pagamenti in senso tecnico, sono sottratte a tale regola (cfr. Cass. civ., Sez. I, Sent., 26.5.2016, n. 10941; in senso conforme, cfr.
Cass. civ., Sez. I, Ord., 15.2.2021, n. 3858; Cass. civ., Sez. I, Ord., 27.9.2017, n. 22604; Cass. civ.,
Sez. I, Ord., 20.6.2022, n. 19812).
Ciò premesso, ed alla luce del ricalcolo effettuato dal CTU nell'elaborato integrativo richiesto, deve rilevarsi che è stato correttamente evidenziato che per tale rapporto di c/c bancario, che va dal I trimestre 2002 al III trimestre 2004, "sono state identificate rimesse solutorie per €
107.086,643 a fronte di un totale di competenze passive addebitate per € 7.962,16 (in questo caso tutto il periodo del c/c ricade prima del 09/04/20094). Pertanto, atteso che i versamenti solutori (€
107.086,64) coprono abbondantemente le competenze passive addebitate (€ 7.962,16), a seguito della loro imputazione (secondo l'art. 1194 del c.c.) a pagamento di tutte le competenze addebitate dalla banca (dalle più remote fino alle più recenti) si ha che il saldo del c/c bancario, alla data dell'ultimo estratto conto disponibile (III trimestre 2004), risulta cristallizzato e, quindi, non rielaborabile con differenza a favore del correntista”. Tale conclusione, come specifica il CTU, a prescindere dalla considerazione del saldo rettificato ovvero del cd saldo banca (cfr nota 3 a pg 9 integrazione CTU).
- Il conto corrente n. 11035.
Con riguardo al suddetto c/c, deve osservarsi come lo stesso sia stato stipulato in data
28.7.2004 e, quindi, successivamente all'adozione della Delibera del C.I.C.R. del 9.2.2000.
Il consulente d'ufficio, dopo aver proceduto all'analisi dei movimenti e dei prospetti riepilogativi trimestrali delle competenze addebitate dalla NC, alla luce delle operate integrazioni, anche per il c/c n. 11035, tenuto conto della prescrizione che va dal IV trimestre 2004 al 18 maggio 2018 ha identificato rimesse solutorie per € 71.693,89 a fronte di un totale di competenze passive addebitate per € 12.067,68 (nel periodo IV TRIM 2004 - I TRIM. 2009).
Pertanto, atteso che "i versamenti solutori (€ 71.693,89) coprono abbondantemente le competenze passive addebitate (€ 12.067,68), a seguito della loro imputazione (secondo l'art. 1194 del c.c.) a pagamento di tutte le competenze addebitate dalla banca (dalle più remote fino alle più recenti) ha rilevato che il saldo del c/c bancario, alla fine del I trimestre 2009, risulta cristallizzato e, quindi, non rielaborabile con differenza a favore del correntista".
Per il periodo successivo all'intervenuta prescrizione, tenuto conto della data di avvio della procedura di mediazione al 9.4.2009, ossia II trimestre 2009 18/05/2018, è stata effettuata la
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rielaborazione.
Quanto alla commissione di massimo scoperto, come evidenziato dal CTU nella integrazione operata, nel contratto del 2004, oltre ad essere stata indicata una mera percentuale di applicazione dello 0,625%, in via del tutto generica e senza specificare il relativo criterio di calcolo, è stata applicata sempre sulla punta massima di utilizzato, dunque prescindendo dall'effettivo scoperto, di tal che la clausola deve dichiararsi nulla per genericità della stessa e, considerata la prescrizione, la somma decurtata (non ammissibile) ammonta ad € 105,31 (del II trimestre 2009). A decorrere dal III trimestre 2009 è stato applicato il corrispettivo sull'accordato
(C.A.) concordato per come rideterminato dal CTU.
Il contratto presenta, poi, la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, con condizione di pari periodicità, sottoscritta e approvata dall'attore, pertanto, con riguardo a tale aspetto, la capitalizzazione trimestrale è legittima fino al 31.12.2013. Con riferimento al periodo compreso tra l'1.12.2014 e il 17.5.2018, deve osservarsi come il
C.T.U. abbia, correttamente, proceduto alla determinazione della differenza di saldo del c/c rispetto a quello indicato dalla CP_5 in ragione dell'inapplicabilità di qualsiasi capitalizzazione di interessi passivi.
Tale operazione si fonda su una duplice argomentazione: da un lato, a decorrere dall'1.1.2014 e fino all'entrata in vigore della Delibera del C.I.C.R. del 3.8.2016, n. 343, che ha dettato le disposizioni attuative dell'art. 120, co. 2, T.U.B., come modificato dall'art. 17-bis D.L. n.
18/2016 (convertito dalla L. n. 49/2016), il legislatore, giusta la previsione dell'art. 120, co. 2,
T.U.B., ratione temporis vigente, ha prescritto il divieto assoluto di anatocismo;
dall'altro lato, con riferimento al periodo successivo all'entrata in vigore della predetta Del. n. 343 cit., non essendo stato il contratto di c/c adeguato con l'introduzione di clausole conformi all'art. 120, co. 2, T.U.B. e alla suddetta Del. n. 343/2016, la capitalizzazione degli interessi passivi effettuata dalla NC deve ritenersi illegittima (cfr. art. 5, co. 2, Del. CICR n. 343 cit.).
Da ciò discende, logicamente, come debba considerarsi corretta la scelta del C.T.U. di procedere, in relazione al profilo della capitalizzazione, alla rielaborazione del c/c n. 11035, previa eliminazione delle spese concernente le commissioni istruttoria veloce (C.I.V.), atteso che le stesse erano strettamente connesse al saldo banca ed applicate solamente nel contratto del 2.2.2016
(ammessa per € 587,78)..
In ordine alla verifica della sussistenza o meno dell'usura oggettiva nei rapporti oggetti di causa, il C.T.U. ha compiuto la propria analisi sulle seguenti premesse, corrette alla luce della richiamata disciplina innanzi puntualmente ricostruita:
- per il periodo compreso dalla data di inizio del rapporto fino al 31.12.2009 (data di entrata in vigore delle Istruzioni della NC d'Italia dell'agosto 2009), ha fatto applicazione del meccanismo di calcolo individuato dalle Sezioni Unite n. 16303/2018 nonché delle
Istruzioni della NC d'Italia pubblicate sulla G.U. n. 74 del 29.4.2006; per il periodo successivo, ossia dall' 1.1.2010, si è rifatto alle Istruzioni della NC d'Italia del 2009, con le quali l'Autorità indipendente ha emesso nuove istruzioni per il calcolo del
T.E.G., ordinando agli intermediari finanziari e alle Banche sottoposte alla sua vigilanza, di includere nel calcolo anche le C.M.S.
Ciò premesso, il C.T.U. ha concluso, in modo condivisibile, che dai conteggi non è emerso il superamento del tasso soglia, con conseguente esclusione della sussistenza della previsione e del pagamento di interessi usurari.
In definitiva, dall'analisi svolta dal C.T.U. emerge: che le "somme da recuperare ammontino ad € 9.081,16. Tale valore è stato calcolato come differenza tra il saldo reale del conto corrente di € -210,40 e il saldo risultante dal ricalcolo effettuato, che è di € + 8.870,76 (credito del correntista)".
Rispetto a tale somma il tasso creditore, da applicare, successivamente alla data dell'ultimo estratto conto in atti (18/05/2018), è dello 0,145%.
Alla consulenza d'ufficio non hanno fatto seguito osservazioni ad opera delle parti.
- Le conclusioni.
L'azione di ripetizione di indebito, proposta dalla società, dev'essere accolta nei limiti innanzi indicati, con conseguente condanna della CP_5 al pagamento dell'importo di € 9.081,16 quale saldo a credito dell'attore verso la CP_5 del c/c n. 11035, oltre interessi nella misura convenuta dalla data della domanda e sino all'effettivo soddisfo (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord.,
29.7.2025, n. 21806), per l'accoglimento dell'azione di ripetizione di indebito oggettivo. Infatti, così come previsto dall'art. 2033 c.c., la buona fede dell'accipiens, al momento del pagamento, è presunta per principio generale, sicché grava sul solvens, che faccia richiesta di ripetizione dell'indebito, al fine del riconoscimento degli interessi con decorrenza dal giorno del pagamento stesso e non già dalla data della domanda, l'onere di dimostrare la mala fede dell'accipiens all'atto della ricezione della somma non dovuta, onere non adempiuto nel caso di specie.
Va rigetta la domanda di rivalutazione monetaria, non avendo la società nemmeno allegato la sussistenza di un maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma di danaro e non compensata dalla corresponsione degli interessi legali.
- Le spese di giudizio.
Le spese di giudizio seguono il principio di soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, alla luce dello scaglione di riferimento e nei limiti dell'accoglimento della domanda, nella misura dei medi, tenuto conto della natura e del pregio delle difese.
Spese di ctu definitivamente a carico di parte convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Catanzaro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, accoglie la domanda per quanto di ragione e: accertata la prescrizione delle rimesse solutorie relative alle competenze maturate sull'extra-fido dal 9 aprile 2009 e per il rapporto di c/c n. 11035 l'illegittima esazione delle spese concernenti le commissioni istruttoria veloce (C.I.V.) e le CMS sino al 2009,
- condanna la banca Controparte_2 al pagamento in favore della società Controparte_3 della somma di € 9.081,16 quale saldo a credito dell'attore verso la NC del c/c n. 11035, oltre interessi convenzionali dalla data della domanda e sino all'effettivo soddisfo;
a rifondere in favore della società condanna la banca Controparte_2
e, per essa, nei confronti del Controparte_3
procuratore distrattario, le spese del presente giudizio che si liquidano nella somma di €
5077,00 per onorari, euro 650,00 per spese, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge:
dispone che le spese di C.T.U., per come liquidate con separato decreto, siano poste definitivamente a carico della CP_5 Controparte_2
Catanzaro, 17.12.2025
Il Giudice
Dott. Adele Ferrato
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del CP_6 in tirocinio mirato, dott. Persona_1