Versione
28 agosto 1982
28 agosto 1982
Art. 1.
L'esercizio del gioco del lotto e' riservato allo Stato.
Il servizio del lotto e' affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che lo gestisce, nell'ambito dei monopoli fiscali, nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge e dal successivo regolamento di applicazione ed esecuzione.
L'esercizio del gioco del lotto e' riservato allo Stato.
Il servizio del lotto e' affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che lo gestisce, nell'ambito dei monopoli fiscali, nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge e dal successivo regolamento di applicazione ed esecuzione.
Commentario • 1
- 1. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 06/04/2006 n° 7996Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 aprile 2007 · 0.7130557
Giurisprudenza • 33
- 1. TAR Milano, sez. IV, sentenza 28/05/2021, n. 1327Provvedimento: […] 2.3 Occorre poi rilevare che le attività di vendita di generi di monopolio e di svolgimento del gioco del lotto sono svolte dai gestori in regime di concessione amministrativa e non di mera autorizzazione, trattandosi di attività oggetto di monopolio di Stato, per cui ai gestori finiscono per essere attribuite prerogative spettanti all'Amministrazione (cfr. l'art. 45 della legge n. 907/1942 sui tabacchi e l'art. 1 della legge n. 528/1982 sui giochi).Leggi di più...
- valutazione del rapporto fiduciario·
- vendita di generi di monopolio senza autorizzazione·
- oscuramento dei dati personali·
- violazione art. 6 e 25 legge n. 1293/1957·
- discrezionalità tecnico-amministrativa·
- art. 25 legge n. 1293/1957·
- revoca della concessione·
- art. 1344 codice civile·
- eccesso di potere·
- concessione di rivendita tabacchi·
- regime di concessione amministrativa