TRIB
Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/11/2024, n. 3026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3026 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5014/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Stefano GIUSBERTI Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginato promossa da nata il [...] a [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Pierpasquale MONEA nel cui C.F._1 studio sito in Bologna, piazza Trento e Trieste n.4 è elettivamente domiciliata, RICORRENTE contro
nato il [...] a [...], Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del
P.M.
***** OGGETTO: scioglimento del matrimonio
***** CONCLUSIONI La parte costituita ha concluso come da verbale dell'udienza del 12 novembre 2024 Il P.M. ha concluso: “Nulla si oppone”
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio il Parte_1 Controparte_1
5 agosto 2021 a Bologna. Dalla loro unione non sono nati figli.
*** Con ricorso depositato il 3 aprile 2023 ha chiesto Parte_1 che: a) sia pronunciata la separazione personale tra i coniugi;
b) all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia dichiarato la separazione e fermi i termini previsti pagina 1 di 2 dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898, che il Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni. Il convenuto, seppur regolarmente citato, non si è costituito, né si è presentato personalmente all'udienza di comparizione ed è pertanto stato dichiarato contumace. Con sentenza n. 1827/23 pubblicata il 21 settembre 2023 è stata dichiarata la separazione personale tra i coniugi e con ordinanza in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo per il prosieguo. All'udienza del 12 novembre 2024 si è presentata la ricorrente, la quale ha confermato il contenuto del proprio atto introduttivo, mentre non è comparso il resistente. La Giudice delegata ha confermato le condizioni di separazione e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sul vincolo, in assenza di questioni accessorie.
Il P.M. è intervenuto.
*** Lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro dichiarato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da oltre un anno e che pertanto sono decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti, dalle dichiarazioni della ricorrente e dalla contumacia del resistente. Nulla va disposto sulle spese di lite, stante la natura necessaria del giudizio e la mancata opposizione del convenuto alla domanda dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio tra nata il 18 Parte_1 dicembre 1989 a Qom (Iran) e nato il [...] a [...] Controparte_1
(Iran), che hanno contratto matrimonio in data 5 agosto 2021 in Bologna, matrimonio iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Bologna al n. 258 parte 1 anno 2021.
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto comune di Bologna di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 12 novembre 2024.
La Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Stefano GIUSBERTI Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginato promossa da nata il [...] a [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Pierpasquale MONEA nel cui C.F._1 studio sito in Bologna, piazza Trento e Trieste n.4 è elettivamente domiciliata, RICORRENTE contro
nato il [...] a [...], Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del
P.M.
***** OGGETTO: scioglimento del matrimonio
***** CONCLUSIONI La parte costituita ha concluso come da verbale dell'udienza del 12 novembre 2024 Il P.M. ha concluso: “Nulla si oppone”
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio il Parte_1 Controparte_1
5 agosto 2021 a Bologna. Dalla loro unione non sono nati figli.
*** Con ricorso depositato il 3 aprile 2023 ha chiesto Parte_1 che: a) sia pronunciata la separazione personale tra i coniugi;
b) all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia dichiarato la separazione e fermi i termini previsti pagina 1 di 2 dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898, che il Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni. Il convenuto, seppur regolarmente citato, non si è costituito, né si è presentato personalmente all'udienza di comparizione ed è pertanto stato dichiarato contumace. Con sentenza n. 1827/23 pubblicata il 21 settembre 2023 è stata dichiarata la separazione personale tra i coniugi e con ordinanza in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo per il prosieguo. All'udienza del 12 novembre 2024 si è presentata la ricorrente, la quale ha confermato il contenuto del proprio atto introduttivo, mentre non è comparso il resistente. La Giudice delegata ha confermato le condizioni di separazione e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sul vincolo, in assenza di questioni accessorie.
Il P.M. è intervenuto.
*** Lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro dichiarato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da oltre un anno e che pertanto sono decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti, dalle dichiarazioni della ricorrente e dalla contumacia del resistente. Nulla va disposto sulle spese di lite, stante la natura necessaria del giudizio e la mancata opposizione del convenuto alla domanda dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio tra nata il 18 Parte_1 dicembre 1989 a Qom (Iran) e nato il [...] a [...] Controparte_1
(Iran), che hanno contratto matrimonio in data 5 agosto 2021 in Bologna, matrimonio iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Bologna al n. 258 parte 1 anno 2021.
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto comune di Bologna di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 12 novembre 2024.
La Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2