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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/03/2025, n. 2308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2308 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
RG n. 378/2025
--TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO--
--SEZIONE 13 ^CIVILE-- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, nella persona del Giudice unico Dott. Jacopo
Blandini, ha emesso la seguente
--SENTENZA-- nella causa civile promossa
DA
<<13187000156>> Parte_1 Parte_1
(C.F./IVA , con sede in Milano, Via G. De Castillia n. 23, in persona dei P.IVA_1 legali rappresentanti pro-tempore Dott. Fabrizio Tripodo e Dott. Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Majocchi (C.F. , in C.F._1 forza di procura generale alle liti per atto del Notaio di Milano in data 6 Persona_1 maggio 2020, Rep. 47.747 Racc. 21.937 (DOC. 1), ed elettivamente domiciliata presso il predetto legale, nello studio WE BRIDGE sito in Milano, via Controparte_1
Larga n.
9. patrocinato/a dall'Avv. MAJOCCHI MATTEO;
-PARTE ATTRICE/RICORRENTE
E
LA << >> Controparte_2 C.F._2
(c.f. ), residente in 25014 Castenedolo Controparte_2 C.F._2
(BS) via Monsignor Giuseppe Rovetta n.45, in proprio e nella sua qualità di titolare della ditta individuale “ ” (P.Iva con sede Controparte_3 P.IVA_2 legale in 25014 Castenedolo (BS) Via Mameli 8/e, rappresentato e difeso nel presente procedimento, giusta procura dall'avv. Francesco Chitò (c.f. – C.F._3
PEC del Foro di Brescia, con domicilio eletto Email_1 presso il suo studio in 25125 Brescia (BS), Via Corsica n.10, patrocinato/a dall'Avv. CHITO' FRANCESCO;
-PARTE CONVENUTA/RESISTENTE -
<<tribunale civile e penale di milano>>
<>
<> E Oggetto: Locazione di beni mobili. CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come in atti depositati in PCT, con conclusioni qui di seguito da intendersi integralmente ed espressamente richiamate.
--CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE1--
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà ai canoni normativi dettati dagli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi (cfr. Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015). Con atto introduttivo depositato in Cancelleria, la parte ricorrente e La Pt_1 [...]
avevano stipulato i contratti di locazione di beni mobili n. 137-7893 e n. Controparte_3
137-10401.
Per adempiere alle obbligazioni derivanti dal primo contratto aveva acquistato Pt_1 presso Imas Grafica S.r.l. indicato dallo stesso conduttore in sede di Proposta (cfr. doc. 2), il “Plotter Roland LEJ-640” ("Materiale A"), corrispondendo l'importo complessivo di Euro 38.900,00 oltre IVA, così come indicato nell'allegata fattura di acquisto (DOC. 4). 4) Per adempiere alle obbligazioni derivanti dal secondo contratto, aveva acquistato Pt_1 presso indicato dallo stesso conduttore in sede di proposta (cfr. doc. 3), il Parte_3
“Plotter Mimaki” ("Materiale B"), corrispondendo l'importo complessivo di Euro 27.540,00 oltre IVA, così come indicato nell'allegata fattura di acquisto (DOC. 5). In data 18.01.2018 (contratto A) e 18.01.2019 (per il contratto B) i beni erano stati consegnati dai fornitori al conduttore, così come risulta dal verbale di consegna e dal DDT relativi al contratto A (DOC. 6), nonché dal DDT relativo al contratto B (DOC. 7), tutti debitamente sottoscritti dal conduttore e sui quali era anche riportato il timbro di quest'ultimo. Nel caso di specie, il contratto A prevedeva il pagamento di n. 60 canoni di Euro 703,70 ciascuno (oltre IVA), da corrispondersi mensilmente ed in via anticipata, per un totale complessivo di Euro 42.222,00 oltre IVA. Il contratto B prevedeva il pagamento di n. 60 canoni di Euro 521,61 ciascuno (oltre IVA), da corrispondersi mensilmente ed in via anticipata, per un totale complessivo di Euro 31.296,60 oltre IVA.
Il Conduttore, tuttavia, dopo aver corrisposto a solamente n. 36 canoni di locazione Pt_1 mensili (in relazione al contratto A), per un totale di Euro 25.333,20 oltre IVA, avceva unilateralmente interrotto i pagamenti e non ha provveduto al pagamento delle fatture nn. 1 La presente sentenza viene redatta anche secondo i criteri di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015, ed ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del D.L. 179/2012 come convertito in Legge n. 221/2012, come introdotto ai sensi del D.L. n. 83/2015 e poi convertito in Legge n. 132/2015; In limine litis va osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione;
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<> 832667, 404622, 635212 e 466602, emesse da in relazione al contratto A, per Euro Pt_1
3.434,04 IVA inclusa (DOC. 8). In relazione al contratto B, il Conduttore ha corrisposto solamente n. 24 canoni di locazione mensili, per un totale di Euro 12.518,64 oltre IVA, salvo poi interrompere arbitrariamente i pagamenti e non corrispondere le fatture nn. 636317, 78593, 430163 e 868298 emesse da in relazione a detto contratto, per Euro 2.545,44 IVA inclusa (DOC. 9). Pt_1
Con due lettere del 21.05.2021 (DOC. 10 e DOC. 11), avvalendosi delle rispettive Pt_1 clausole risolutive espresse (art. 12 delle Condizioni Generali dei due Contratti), comunicava al conduttore l'intervenuta risoluzione dei contratti A e B, intimando al medesimo il pagamento delle fatture insolute, nonché delle ulteriori somme dovute in ragione delle anticipate estinzioni dei contratti, oltre alla restituzione dei materiali A e B. 11) Con successiva lettera di messa in mora del 5.7.2023, a firma dello scrivente legale (DOC. 12), intimava il pagamento delle somme dovute a seguito della risoluzione Pt_1 dei due contratti, oltre al reso dei relativi materiali.
In data 22.04.2024, assolvendo alla condizione di procedibilità prevista dalla legge, l'odierna ricorrente invitava il Conduttore a concludere una convenzione di negoziazione assistita (DOC. 13), invito rimasto privo di riscontro. A seguito delle intervenute risoluzioni, il conduttore versava acconti per complessivi Euro 9.062,74, a parziale pagamento del debito derivante dal solo contratto B. In particolare, gli acconti venivano imputati prima alle fatture insolute del Contratto B (Euro 2.545,44 – cfr. doc. 9) e, per il residuo di Euro 6.517,30, alla relativa penale (Euro 5.911,58) ed infine all'indennizzo per il residuo di Euro 605,72 (Euro 6.517,30 - Euro 5.911,58). Gli ulteriori importi dovuti ed intimati non erano invece stati pagati ed alcuno dei materiali A e B è mai (ancora ad oggi) stato restituito al locatore e sono tuttora rimasti presso il resistente che li detiene. quindi chiedeva il pagamento della somma complessiva di €#60.270,38# per le Pt_1 seguenti causali……-Euro 3.434,04 (IVA compresa), per il mancato pagamento dei canoni scaduti alla data della comunicata risoluzione A (cfr. doc. 10) e di cui alle fatture nn. 832667, 404622, 635212 e 466602 relative al Contratto A (cfr. doc. 8);
-Euro 4.691,33 (oltre interessi ex art. 1284 c.
4 c.c.), quale penale per inadempimento contrattuale in ragione della risoluzione anticipata del Contratto A, pari a «un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita» come dettagliatamente indicati nella citata lettera di risoluzione del Contratto A (cfr. doc. 10), dove è riportato l'elenco dei canoni di locazione a scadere (Euro 14.074,00 : 3 = Euro 4.691,33);
-Euro 30.259,10 (oltre interessi ex art. 1284 c. 4 c.c.), quale indennizzo in relazione al Contratto A, per la mancata restituzione del relativo Materiale, ex art. 14 Condizioni Generali, oltre che ex art. 1591 c.c., pari al valore del canone mensile (Euro 703,70 oltre IVA) moltiplicato per il numero di mesi intercorrenti tra la data di risoluzione del Contratto A 21.05.2021 – cfr. doc. 10) e quella di redazione del presente ricorso (23.12.2024), quindi per n. 43 mesi, con riserva di aggiornare l'importo dell'indennizzo sino alla effettiva restituzione del Materiale;
-Euro 21.823,51 (oltre interessi ex art. 1284 c. 4 c.c.), quale indennizzo in relazione al Contratto B, per la mancata restituzione del
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<> relativo Materiale, ex art. 14 Condizioni Generali, oltre che ex art. 1591 c.c., pari al valore del canone mensile (Euro 521,61 oltre IVA) moltiplicato per il numero di mesi intercorrenti tra la data di risoluzione del contratto (21.05.2021 – cfr. doc. 11) e quella di redazione del presente ricorso (23.12.2024), quindi per n. 43 mesi (per un totale di Euro 22.429,23), somma di Euro 22.429,23 da cui era già stato detratto l'importo di Euro 605,72 (residuo degli acconti versati dal Conduttore, a precedente copertura delle fatture insolute e della penale relative al Contratto B), ….con riserva di aggiornare l'importo dell'indennizzo sino alla effettiva restituzione del Materiale. b) la consegna dei materiali a suo tempo concessi in locazione al conduttore… Il tutto con vittoria di spese di lite.
Si costituiva ritualmente la controparte resistente (C.F.: Controparte_2
), con proprio atto difensivo contestando e contrastando l'avversaria C.F._2 prospettazione in fatto ed in diritto, articolando conclusioni difformi come rassegnate in atti.
In particolare chiedeva in via principale, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande svolte da parte ricorrente ridurre ex art. 1384 c.c. l'importo di € 52.082,61, calcolato ex art. 14, comma 4 delle Condizioni Generali dei contratti di locazione operativa di beni mobili. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge. Risultati vani i tentativi delle parti di addivenire -nelle more del procedimento- ad una soluzione concordata della controversia, il G.I. procedeva.
All'esito della discussione orale il giudicante tratteneva la causa matura per la decisione sulle allegazioni documentali già in atti e anche per ogni eventuale decisione --in rito e nel merito (istruttoria e/o decisoria) ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. come da ultimo novellato e con termine di legge per il deposito della sentenza.
Deve, preliminarmente ed in rito, ritenersi sussistente la giurisdizione dell'A.G. oggi procedente, così come pure correttamente radicata ed individuata la competenza territoriale dell'adito Tribunale secondo i canoni normativamente previsti dalla disciplina legislativa specificamente vigente in materia. Né del resto sul punto è stata sollevata alcuna contestazione ovvero eccezione di parte. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare2 alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di 2 Cass 22698/2021….. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché connesse, sono complessivamente inammissibili.
3.1. Invero, occorre innanzitutto ricordare che la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 18 luglio 2019), ha ormai ridotto al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito
(cfr. tra le più recenti, Cass. n. 395 del 2021, in motivazione;
Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
questa anomalia si esaurisce nella
"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del
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<> semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021). In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). In altri termini, la motivazione deve mancare del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero esistere formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).
3.2.1. Alla stregua di questo insegnamento, che il Collegio condivide integralmente, le censure in esame sono manifestamente infondate laddove denunciano l'asserito vizio motivazionale…Con le odierne doglianze, invece, la ricorrente, sostanzialmente, intenderebbe ottenerne una rivalutazione, più consona alle proprie aspettative, affatto inammissibile in questa sede.
3.3.1. Infatti, è opportuno ricordare che questa Corte ha, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27457 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018), chiarito che: a) il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. n. 8782 del 2005);
b) non integra invece violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge;
c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del
2010); a) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015). 3.3.2.
Le censure in esame si risolvono, invece, affatto inammissibilmente (c.f.r. Cass. SU, n. 34476 del 2019), in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui la ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, da un lato, il vizio motivazionale sancito dalla novellata formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017); dall'altro, che il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie ((fr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU.
n. 10313 del 2006), ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 16700 del 2020)….. E' ammissibile che detta conoscenza concreta venga desunta da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, e che, in quanto tali, possano giustificare un giudizio di fondatezza della domanda (cfr. ex multis, Cass. n. 10886 del 1996; Cass. n. 7064 del 1999; Cass. n. 656 del 2000; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n.
25635 del 2017; Cass. n. 27457 del 2019).
3.5. Nella specie, la corte distrettuale - con una motivazione che non integra affatto violazione dei principi dettati in tema di onere della prova e di prova presuntiva, oltre che scevra da vizi logici, siccome basata sulla puntuale e dettagliata descrizione e ponderazione di indici concreti - è giunta alla conclusione che il quadro indiziario desumibile dalle risultanze dell'espletata prova orale fosse idoneo a far ritenere raggiunta la prova della sussistenza del predetto requisito soggettivo in capo alla odierna ricorrente;
né potrebbe sostenersi, fondatamente, che l'argomentare del giudice d'appello abbia trascurato alcuni dati dedotti da quest'ultima per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente o implicitamente, irrilevanti.
3.5.1. In particolare, come si è già anticipato nel precedente p.
1.2. dei "Fatti di causa", quella corte ha ritenuto di desumere la sussistenza della scientia decoctionis, in capo alla …, dalle univoche dichiarazioni di alcuni testi informatori ( Q.G.; S.R.; I.L.A.), ritenute non smentite dalle affermazioni rese da altri ( Sc.Sc.). E' noto che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se, come nella specie, adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 27457 del 2019), ed altrettanto dicasi quanto all'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova ed alla valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di produzione (cfr. Cass. n. 3845 del 2018, in motivazione): invero, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità investe la coerenza della relativa motivazione (cfr. Cass. n. 2431 del 2004).
3.5.3. Si aggiunga, poi, che, come puntualizzato da Cass. n. 3845 del 2018 (cfr. in
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<> diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Sul punto, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi” (Cass. ordinanza n. 2153/2020).
motivazione), al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, da un lato, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale (cfr. Cass. n. 26022 del 2011); dall'altro, in tale tipo di prova, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità: occorre, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (cfr. Cass. n. 3845 del 2018; Cass. n. 22656 del 2011).
3.6. Posto, dunque, che l'accertamento di fatto circa la sussistenza, o meno, del requisito della scientia decoctionis compete al Giudice del merito, cui spetta, peraltro, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019 e Cass. n. 27457 del 2019), gli odierni assunti della ricorrente, riportati in entrambi i formulati motivi sul punto, si risolvono, essenzialmente nel tentativo da parte sua, di opporre alla ricostruzione dei fatti definitivamente sancita nella decisione impugnata una propria alternativa loro interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 ed, in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019. In senso sostanzialmente conforme, si veda anche Cass., SU, n. 34476 del
2019).
3.7. Per mera completezza, infine, va evidenziato che gli elementi indiziari di cui oggi la ricorrente lamenta l'errata " valutazione" e/o l'omesso esame… lungi dall'essere, di per sé, "decisivì, al più potrebbero rappresentare elementi indiziari da porre a fondamento di un ragionamento presuntivo volto a giungere a conclusioni magari diverse da quelle esposte dalla corte veneziana, così procedendosi, però, a valutazioni che, impingendo nel merito, sono inammissibili nel giudizio di legittimità.
3.8. In definitiva, la
…incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che "e' inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c."); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (Cass., SU, n. 20867 del 2020). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 c.p.c., n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016). La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione).
4. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile…. ".
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<> Le parti peraltro non hanno proposto3 istanze istruttorie di prova orale di alcun genere, né hanno da ultimo insistito per la loro ammissione. Sicchè sotto tale profilo deve, oramai, ritenersi definitivamente maturato ogni effetto preclusivo. ha corrisposto ai fornitori l'importo complessivo di € 66.440,00 Parte_1 oltre IVA per l'acquisto dei materiali di cui ai due contratti di locazione operativa concessi alla resistente e con la presente azione chiede il pagamento complessivo di € 60.270,38:
--canoni insoluti (oltre interessi di mora): pari alla somma delle fatture emesse da
[...] prima della risoluzione del Contratto e non saldate dal Conduttore per Parte_1
€3.434,04;
--maggior somma tra un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita e la somma di tre canoni periodici» (ex art. 13 comma 2 Condizioni Generali dei Contratti) per € 4.691,33;
--indennizzo: calcolato (ex art. 14, comma 4, Condizioni Generali), per il tempo in cui, a seguito dell'intervenuta risoluzione dei Contratti, il Conduttore ha mantenuto la disponibilità dei materiali per €52.082,61. A fronte dell'inadempimento del Conduttore, ha risolto i Contratti ai sensi dell'art. Pt_1
12 Condizioni Generali ed ha richiesto tutti gli importi pattuiti, ai sensi degli artt. 13 e 14 Condizioni Generali. I contratti di locazione sono stati prodotti in atti (debitamente sottoscritti dalle parti oggi in causa). Sono allegati in atti e non contestati i verbali di consegna dei beni con anche i DDT comprovano la avvenuta effettiva consegna (nessuna contestazione sul punto è stata fatta dal resistente). I beni sono tuttora detenuti --senza titolo-- dal resistente inadempiente. L'inadempimento del resistente appare ampiamente confermato anche dal piano di rientro del 30/01/2023 nemmeno adempiuto. Segue in copia il riconoscimento di debito sottoscritto dal debitore (C.F.: ), con piano di rientro non Controparte_2 C.F._2 rispettato…… 3 Cfr. Cass. n. 1074/2012 ……Premesso che, a prescindere da qualunque “riserva” precedentemente formulata dal giudice istruttore, non pare dubitabile che l'invito a precisare le conclusioni abbia comportato l'implicito rigetto delle istanze istruttorie, risulta corretta e conforme agli orientamenti di legittimità (cfr. Cass. n. 25157/2008 e Cass. n. 16290/2016) l'affermazione della Corte secondo cui le istanze probatorie disattese dal giudice istruttore debbono intendersi rinunciate se non siano state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni (e non possono pertanto essere riproposte in appello); deve peraltro escludersi che risulti idoneo a comportare reiterazione delle richieste istruttorie il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi (come quello effettuato nel caso in esame), atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il thema sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste istruttorie e di merito- definitivamente proposte (cfr. Cass. n. 10748/2012 che sottolinea il “diritto di difesa della controparte, la quale non deve controdedurre su quanto non espressamente richiamato”). Cfr. Corte di Cassazione, n.19352 del 03 agosto 2017 ………………….La parte che si sia vista rigettare dal Giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle specificamente al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello.Tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il “thema” sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste – istruttorie e di merito – definitivamente proposte. Cfr. ordinanza della Corte di Cassazione, n. 6590 del 07 marzo 2019 ………………….La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello;
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<> Alla luce di quanto esposto, l'adito Tribunale ritiene che la si sia legittimamente Pt_1 avvalsa della clausola contrattuale risolutiva espressa all'art. 12. Ed infatti, le parti con tale clausola hanno attribuito alla la facoltà di risolvere di diritto il contratto in Parte_1 determinati casi. Le peculiarità dell'istituto deroga alla norma in base alla quale la risoluzione ha effetto solo se l'inadempimento non è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) ed infatti, quando la parte che ha patito il pregiudizio manifesta la volontà di avvalersi di detta clausola, il Giudice non esegue alcuna indagine circa la gravità del mancato adempimento nell'ottica dell'economia generale del contratto, posto che ciò è già stato preventivamente determinato e concordato dalle parti. Ne consegue che il contratto è stato legittimamente dichiarato risolto di diritto, come prospettato dalla parte opposta In forza dell'articolo richiamato nelle condizioni Pt_1 generali del contratto, in caso di risoluzione dell'accordo, il conduttore è tenuto al pagamento dei corrispettivi periodici maturati sino alla data di risoluzione, maggiorati degli eventuali interessi di mora nella misura determinata dalle condizioni particolari, nonché alle spese o oneri sostenuti dal locatore in ragione della cessazione degli effetti del contatto, nonché al pagamento di una penale. Le ulteriori voci di credito esposte dalla parte attrice in ogni caso, risultano dovute in forza del contenuto del contratto sottoscritto dalle parti (anche con firma elettronica docusign) (cfr. artt. 12, 13 e 14 delle CGC del contratto anche sottoscritte specificatamente ex artt. 1341-1342 e ss cc sia pure nelle forme di docusign) . Parimenti - a fronte della puntuale allegazione a cura di parte attrice degli inadempimenti di parte resistente - non risultano in atti documenti ovvero elementi oggettivi di segno contrario che contrastino e contraddicano la puntuale ed articolata ricostruzione contabile offerta dalla parte ricorrente. In assenza di materiale ed evidenze documentali in atti di segno contrario (ovvero ostative all'accoglimento della domanda giudiziale), in assenza di una diversa comprovata ed attendibile versione--ricostruzione ovvero anche solo di una
contro
-prospettazione (anche contabile) offerta dalla (pure onerata) parte conduttrice resistente, la domanda della parte proposta nei confronti di parte conduttrice Pt_1
(positivamente ed attivamente onerata di provare ex art. 2697 II comma cc ed allegare pagamenti ad estinzione anche parziale delle obbligazioni contrattuali a proprio carico) deve ritenersi provata ex art. 2697 cc, fondata. In ragione del canone di ripartizione probatoria espresso dall'art. 2697 cc e del cd. principio di prossimità della prova il creditore/locatore/proprietario può limitarsi a provare l'esistenza del credito e spetta al debitore la prova dell'adempimento; solo qualora costui offra la relativa dimostrazione, solo allora l'onere di provare che il pagamento non è stato, in tutto o in parte, satisfattivo della pretesa, ovvero che esso si riferisce a diverso titolo, torna a carico del creditore. Infatti “il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo (ndr. ex art. 2697, II comma cc) , la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. L'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, solo di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un
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<> credito diverso da quello indicato dal debitore, fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace (cfr. anche Cass. n. 21512/2019). L'adito Tribunale ha già concluso (confortato anche dalla conferma della Corte di appello territoriale sul punto) per la natura di locazione operativa (cfr. ordinanza l'ordinanza n. 10242/2022 del 06.10.2022, R.G. 41388/2021) del contratto, ritenendo decisiva l'assenza dell'opzione di riscatto del materiale: “I Contratti conclusi tra le parti non prevedono alcuna opzione di riscatto in capo al Conduttore, anzi essendo espressamente specificato che “il Conduttore si dichiara consapevole che la locazione operativa non gli attribuisce alcun diritto in merito all'acquisto della proprietà del bene” e che “al termine della durata della locazione e senza bisogno di espressa richiesta o intimazione, il conduttore dovrà restituire, a propria cura e spese il materiale al Locatore nel luogo da questi indicato”(cfr. Condizioni generali contratto); non può la resistente vantare alcuna rivendicazione sui beni oggetto di noleggio oltre la scadenza contrattuale. La locazione operativa si caratterizza per il fatto di non prevedere l'opzione di riscatto del bene in capo al conduttore. A fronte del pagamento di un canone periodico, il conduttore ottiene la mera disponibilità di un bene strumentale all'esercizio della propria attività, soggetto ad usura e obsolescenza tecnica che, alla scadenza del contratto, deve essere restituito al locatore, che ne rimane proprietario. Il contratto de quo configura una ipotesi di contratto di locazione operativa. Tale tipo di locazione si differenzia da quella finanziaria per la diversa finalità perseguita: infatti, nella locazione operativa, o cd. di godimento, il locatore concede in locazione il bene al conduttore affinché ne possa godere verso la corresponsione di un canone;
non è previsto l'acquisto finale dei beni ed il leasing è finalizzato a concedere il godimento del beni per un certo arco temporale, a prescindere dal valore residuale dei beni locati;
nella locazione finanziaria, invece, il fine proprio del contratto è quello del finanziamento: il pagamento del canone è destinato a remunerare il capitale impiegato ed è determinato indipendentemente dal perdurare dell'utilità economica del bene locato;
l'interesse del concedente va dunque valutato esclusivamente in rapporto al piano finanziario e l'eventuale valore residuo dei beni locati rileva solo ai fini dell'esercizio del diritto di opzione da parte dell'utilizzatore; la causa del pagamento del canoni della locazione va ravvisata nel rimborso del finanziamento erogato dal concedente per l'acquisto del bene richiesto dall'utilizzatore. Nel caso di specie, il contratto non prevedeva il riscatto del bene bensì, solamente, il godimento dello stesso ed il canone è stabilito quale corrispettivo correlato al godimento dei beni;
ne consegue che lo schema contrattuale applicabile analogicamente è quello proprio delle locazioni, dovendosi, per tale ragione, applicare la relativa disciplina, ivi compreso l'art. 1591 c.c. che prevede il diritto del locatore ad ottenere dal conduttore in mora nel restituire la cosa il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno. Occorre ulteriormente considerare il contenuto delle clausole contenute nel contratto intercorso tra le parti, espressione dell'autonomia sancita dall'art. 1322 c.c. che,
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<> specificamente, al comma 1 sancisce la libertà delle parti di determinare il contenuto dei contratti nei limiti imposti dalla legge. L'espressione utilizzata è “in aggiunta” e non in alternativa4, facendo così intendere che la volontà delle parti, nell'ambito del rapporto contrattuale, non era quella nell'eventualità di applicare l'una o l'altra clausola, quanto quella di farle coesistere entrambe. In ossequio al principio dell'autonomia contrattuale, le parti hanno predeterminato con una clausola penale l'entità del risarcimento per l'ipotesi di inadempimento e stabilito l'indennità per la distinta ipotesi di ritardata restituzione dei beni locati. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (v. in tal senso, Cass. Civ. Sent. n. 6015 del 13/03/2018) la clausola penale è un patto accessorio di un contratto che ha una duplice funzione: una coercitiva all'adempimento e un'altra risarcitoria del danno conseguente all'inadempimento. A fronte dell'inadempimento di controparte resistente (alla propria obbligazione di pagamento dei canoni) per contro appare del tutto legittima (e corretta giuridicamente) la intimata risoluzione di diritto del contratto di locazione azionata da parte ciò atteso (l'incontestato) inadempimento dell'attrice al pagamento dei canoni di Pt_1 locazione (cfr. art. 12 CGC). corrispondeva al fornitore, per l'acquisto dei beni le somme (oltre IVA), come Pt_1 indicate nelle allegate fatture di acquisto. I beni venivano consegnati al conduttore (che
4 Cfr. sentenza della CdA di Milano n. 3754/2022 (pubbl. il 28/11/2022) …..Restringendo l'analisi al rapporto tra l'art. 1383, che pone il divieto del cumulo, e l'art. 1591 (che prevede che il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno), ovvero al modo di operare del divieto di cumulo in un contratto che si articola in una serie di prestazioni protratte nel tempo, in cui, nell'ipotesi della locazione, alla concessione in godimento di un bene corrisponde l'obbligo per chi ne fruisce di pagare un canone, il divieto di cumulo non può operare che per le (sole) prestazioni già maturate al momento in cui il creditore si attiva per far accertare l'altrui inadempimento.
In via generale, nelle obbligazioni di durata assistite da clausola penale, il divieto di cumulo tra la prestazione principale e la penale, previsto dall'art. 1383 c.c., può riguardare le sole prestazioni già maturate e rimaste inadempiute. Per queste, il locatore deve optare se richiedere l'integrale pagamento della prestazione principale o se chiedere in luogo di esso, il pagamento della penale se prevista (e salva la risarcibilità del maggior danno, se pattuita). In relazione invece alle prestazioni ancora non maturate, per le quali permane l'obbligo dell'adempimento, o comunque di pagare un corrispettivo pari al canone di locazione finché si continua a fruire della medesima prestazione, il divieto di cumulo non opera perché, come sottolineato dalla Corte di Cassazione, in caso contrario sarebbe consentito al debitore sottrarsi alla propria obbligazione attraverso il proprio inadempimento (Cass. n. 6979 del 1995, Cass. n. 2976 del 2005, Cass. n. 24910 del 2015). Diversamente opinando, infatti, si lascerebbe una delle due parti arbitra di aumentare il danno effettivo subito dalla controparte a proprio piacimento, prolungando l'inadempimento, fidando sul fatto che l'ammontare della somma che le sarà richiesto di pagare a titolo di risarcimento è predeterminata. Una tale interpretazione, invece di valorizzare la funzione della clausola penale come elemento contrattuale volto a ridurre la conflittualità in caso di inadempimento
e a garantire il creditore (che, nel momento in cui prevede il suo inserimento nel testo del contratto, valuta che l'ammontare della penale sia congruo rispetto ad un eventuale danno contrattuale) la renderebbe un elemento di alterazione dell'equilibrio contrattuale, in caso di inadempimento, a vantaggio del debitore. Occorre quindi distinguere quali sono, tra quelle richieste, le prestazioni non cumulabili con la penale, dovendosi in ogni caso escludere dal divieto di cumulo le prestazioni scadute dopo la risoluzione del contratto. Sulla base di tali argomentazioni, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6015/2018 ha affermato il seguente principio: “Nelle obbligazioni di durata assistite da una clausola penale, il divieto di cumulo ex art. 1383 c.c. fra la prestazione principale e la penale concerne le sole prestazioni già maturate ed inadempiute ma non anche quelle non ancora maturate, non coperte dalla penale, giacché, in caso contrario, il debitore potrebbe sottrarsi all'obbligazione attraverso il proprio inadempimento.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in ipotesi di risoluzione di diritto del contratto di locazione, aveva negato il diritto del locatore a conseguire la clausola penale prevista in caso di inadempimento unitamente al risarcimento dovuto per la tardiva riconsegna dell'immobile ex art. 1591 c.c.). In applicazione di tale principio, condiviso dal Collegio e dal quale non v'è ragione di discostarsi, le clausole contrattuali oggetto del giudizio devono, quindi, essere considerate e valutate in maniera indipendente in quanto relative a fasi diverse del contratto: l'indennità prevista per la mancata restituzione dei beni riguarda una fase successiva alla risoluzione del contratto (in relazione alla quale è applicata la penale di cui all'art. 13) ed ha la funzione di coprire il danno subìto dal locatore che non ha ricevuto la restituzione dei beni locati, rimasti nella disponibilità della conduttrice, non rilevando, dunque a tal fine, neppure l'eccezione dell'appellata (peraltro meramente assertiva e indimostrata) circa il carattere obsoleto dei beni locali;
ciò che rileva è che i beni dovevano essere restituiti, la mancata restituzione nonché la disponibilità degli stessi nelle mani dell'appellata ha determinato il diritto dell'appellante di richiedere anche l'indennità di cui all'art.14, non comportando ciò la violazione del divieto di cumulo ex art. 1383 c.
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<> ancora ad oggi li detiene non ottemperando nemmeno sul punto alla ingiunzione), come risulta dai verbali di consegna e relativi DDT del fornitore, debitamente sottoscritti dalla società conduttrice. dava esecuzione, per proprio conto, alle proprie obbligazioni e parte conduttrice Pt_1 nulla mai contestava o eccepiva sino alla costituzione in mora della debitrice. La parte conduttrice corrispondeva alla controparte solo una limitata parte dei canoni di locazione mensili effettivamente dovuti alla salvo poi interrompere Pt_1
(ingiustificatamente e del tutto unilateralmente) i propri dovuti ed obbligati pagamenti. Non risultavano infatti pagate le fatture emesse ed azionate in via monitoria In ossequio al principio dell'autonomia contrattuale, le parti hanno predeterminato con una clausola penale l'entità del risarcimento per l'ipotesi di inadempimento e stabilito l'indennità per la distinta ipotesi di ritardata restituzione dei beni locati. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (v. in tal senso, Cass. Civ. Sent. n. 6015 del 13/03/2018) la clausola penale è un patto accessorio di un contratto che ha una duplice funzione: una coercitiva all'adempimento e un'altra risarcitoria del danno conseguente all'inadempimento. A fronte dell'inadempimento di controparte resistente (alla propria obbligazione di pagamento dei canoni) per contro appare del tutto legittima (e corretta giuridicamente) la intimata risoluzione di diritto del contratto di locazione azionata da parte ciò atteso Pt_1
(l'incontestato) inadempimento dell'attrice al pagamento dei canoni di locazione (cfr. art. 12 CGC). La clausola n. 13 delle CGC del contratto (sottoscritto per adesione anche dalla resistente attrice) statuisce espressamente che, in caso di risoluzione i beni devono essere restituiti dal conduttore, a propria cura e spese, alla parte locatrice che ne è rimasta sempre Pt_1 esclusiva proprietaria. In ragione della intimata risoluzione contrattuale, legittime quindi appaiono le pretese creditorie avanzate –come da contratto-- in via riconvenzionale dalla locatrice in base alle clausole nn. 13-14 del contratto in ragione della anticipata risoluzione del contratto. Il tutto oltre alla legittima (e contrattualmente obbligata) richiesta di restituzione dei beni oggetto di locazione operativa, tuttora nei fatti detenuti sine titulo dalla parte resistente
. Controparte_2
La penale risulta operante nel caso di specie e la sua quantificazione, come calcolata dalla (e non contestata nella sua entità aritmetica da corretto calcolo dall'opponente) Pt_1 appare risultare applicabile e dovuta. L'art. 1384 c.c. stabilisce5 che la penale6 può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento. La suddetta norma peraltro va necessariamente coniugata anche con l'univoco dato normativo dell'art. 1324 cc stabilisce che ….Il contratto ha forza di legge tra le parti… 5 Cass. 2231/2012, 20481/2011, 6158/2007, 3998/2003; 6 la funzione risarcitoria, oltre che coercitiva, più che sanzionatoria-punitiva, risulta altresì confermata, oltre che dalla già ricordata possibilità di risarcimento del "danno ulteriore", dalla sua riducibilità equitativa ex art. 1384 cc, se manifestamente eccessiva, e ciò anche d'ufficio (Cass., Sez. Un., 13 settembre 2005, n. 18128, Cass. 30983/2023).
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<> Si ricordi che, come anche affermato dalla Suprema Corte in una recente pronuncia:
“Secondo quanto questa Corte ha da tempo chiarito, la clausola penale - pur nella complessità delle forme del suo manifestarsi, da rapportarsi alla concreta conformazione che le parti le hanno di volta in volta assegnato - svolge una funzione, non tanto sanzionatorio- punitiva, quanto appunto di risarcimento forfettario del danno, indirettamente intesa a rinsaldare il vincolo contrattuale ed a stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto (da ultimo Cass. 26 luglio 2021, n. 21398; Cass. del 20.01.2023, n. 11548). Nel caso in esame, è stata (scientemente e deliberatamente) inadempiuta e disattesa l'obbligazione principale di pagamento dei canoni così come allegato dalla e non Pt_1 contestato dalla resistente.
Né sotto altro profilo la parte debitrice resistente (C.F.: Controparte_2
), appare avere allegato ovvero fornito un qualsivoglia parametro C.F._2 oggettivo per consentire alla adita AG di concretamente valutare la (manifesta) eccessività tanto più dovendo per tale valutazione avere sempre (obbligato e necessitato) riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento. Ebbene anche su tal punto nessuna condivisibile d adeguata allegazione o forma di prova è stata offerta ovvero in alcun modo fornita dalla parte debitrice resistente (pur se onerata ex art. 2697 cc). Vale anche richiamare il disposto di cui all'art. 115, I comma cpc.
Deve precisarsi poi che se è vero che sussiste un potere7 del Giudice di riduzione d'ufficio della penale, è anche vero che la attivazione concreta ed effettiva del suddetto potere giudiziale è subordinata, per consolidata giurisprudenza, all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulle parti e riguardanti la manifesta eccessività dell'ammontare della penale, che deve, dunque, risultare ex actis (Cass. 22747/2013 e n. 27273/2010). Le pronunce menzionate, nell'attribuire al Giudice il potere di ridurre ex officio la penale (nello stesso senso, Cass. 18128/2005), qualificano l'assolvimento dell'onere della parte di provare le circostanze comprovanti la manifesta eccessività della penale come presupposto dell'esercizio del potere di riduzione. Un ultimo breve cenno in merito alla asserita manifesta eccessività della penale. Si osservi che la penale è stata espressamente e specificatamente prevista nel contratto nonché è stata concordata dalle parti e che il contratto veniva sottoscritto (si ricordi che il contratto non è stato contestato né nella forma né nei contenuti - almeno fino alla data odierna) da (C.F.: ), con duplice firma, anche ai Controparte_2 C.F._2 sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. per quanto concerne specificatamente, tra gli altri, l'art. 13. Non si ravvisano, quindi, in questa sede, elementi per una riduzione della penale contrattualmente pattuita. 7 Secondo costante e consolidata giurisprudenza, l'apprezzamento del giudice del merito concernente l'eccessività dell'importo fissato con clausola penale dalle parti contraenti, nonchè la misura della riduzione equitativa dell'importo medesimo, si sottrae al sindacato di legittimità se correttamente fondato, a norma dell'art. 1384 cc, sulla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento alla data di stipulazione del contratto, avuto riguardo all'effettiva incidenza dell'adempimento sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l'effettiva entità del danno subito (Cass n. 7180/2012 e 11748/2003).
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<> La parte debitrice resistente (C.F.: ) che tuttora Controparte_2 C.F._2 trattiene i beni oggetto di contratto senza versare alla controparte alcunchè-- non ha infine come da suo onere specificatamente, puntualmente e tempestivamente contestato8 --ex art. 115, I comma, ultima parte c.p.c.-- quanto dedotto e comprovato da controparte Pt_1 8 Ai sensi dell'art. 115, comma I, c.p.c. “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. L'ultimo inciso («fatti non specificamente contestati») approda nell'art. 115 cit. a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 la quale ha, di fatto, convalidato la giurisprudenza di Cassazione che, a partire dall'arresto a Sezioni Unite del 2002 (sentenza n. 761), ha affermato l'esistenza, nell'ordinamento processuale civile, di un onere di contestazione per le parti, legato ai fatti introdotti dall'altra: conseguentemente, la “non contestazione” o la “contestazione generica” di fatti allegati dalla controparte vale quale relevatio ab onere probandi e produce effetti vincolanti per il giudice che deve “astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (v. Cassazione civile , sez. III, 05 marzo 2009, n. 5356). Secondo un orientamento si tratterebbe di un principio «di diuturna applicazione nelle controversie civili, di importanza essenziale per non rendere impossibile o comunque eccessivamente difficile l'onere probatorio delle parti ed in ispecie dell'attore, per evitare il compimento di attività inutili e quindi realizzare esigenze di semplificazione e di economia processuale». La ratio del principio di non contestazione, tenuto conto dell'architettura generale della legge 69/2009 e della dottrina suaccennata, va, dunque, ricercata nelle superiori esigenze di semplificazione del processo e di economia processuale, o anche, se si vuole, nella responsabilità o autoresponsabilità delle parti nell'allegazione dei fatti di causa. Non deve ignorarsi, peraltro, che la Cassazione più recente non ha esitato a ritenerlo protetto da rilievo costituzionale, quale strumento per garantire un “giusto processo”. In particolare, Cass. civ., sez. trib., 24 gennaio 2007 n. 1540 ha affermato che il c.d. “principio di non contestazione” ha anche una diretta incidenza sul principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. “Questo non può essere inteso soltanto come monito acceleratorio rivolto al giudice in quanto soggetto del processo, ma soprattutto alle parti, che, specie nei processi dispositivi, devono responsabilmente collaborare alla ragionevole durata del processo, dando attuazione, per quanto in loro potere, al principio di economia processuale e perciò immediatamente delimitando, ove possibile, la materia realmente controversa”. Ciò, invero, trova riscontro in altro autorevole orientamento che, già a suo tempo, avvisava che «dinanzi al magistrato non si va per tacere ma bensì per parlare, per far conoscere le proprie ragioni e i torti dell'avversario con dichiarazioni precise, positive e pertinenti alla lite». Per effetto dell'art. 115, comma I, c.p.c., dunque, nel ventaglio dei fatti introdotti nel giudizio, il giudice deve effettuare un distinguo: vanno a confluire nel thema probandum, infatti, solo i fatti “bisognosi di prova”: tali non sono i fatti non contestati che, in quanto ammessi, sono provati. Il difetto di contestazione produce, quindi, un triplice effetto: un effetto per chi doveva contestare (e non l'ha fatto), un effetto per il deducente (colui che allega il fatto non contestato), un effetto per il giudice. Per la parte gravata dall'onere di contestazione, il principio comporta che i fatti allegati dalla parte avversaria (e non contestati o contestati genericamente) debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione (si v. Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 27596 del 20 novembre 2008, ove la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio sul rilievo che gli attori non avevano allegato alcun fatto costitutivo del diritto stesso, senza tenere in adeguata considerazione che l'esistenza del diritto non era stata contestata dai convenuti e che l'unico oggetto del giudizio consisteva nello stabilirne l'estensione e le modalità di esercizio). Per il deducente: questo viene esonerato dall'onere della prova. Per il giudice, questi ha l'obbligo di ritenere il fatto provato senza svolgere istruttoria al riguardo. Per potersi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale devono, con essa, venire richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative: deve, cioè, trattarsi di una contestazione «specifica», il cui fulcro, tuttavia, va delimitato e circoscritto in ragione del fatto allegato. La contestazione deve, poi, essere “tempestiva” e tanto avviene quando essa interviene nella prima difesa utile (Cass. civ. 27 febbraio 2008 n. 5191; Cass. civ. 21 maggio 2008 n. 13079). Va condivisa sul punto la motivazione data dalle Sez. Un. 761 del 23 gennaio
2002. In detta decisione il Collegio Supremo spiega che il difetto di contestazione si coordina al potere di allegazione dei fatti e partecipa della sua natura, “sicchè simmetricamente soggiace agli stessi limiti apprestati per tale potere;
in altre parole, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni, risulterebbe intrinsecamente contraddittorio ritenere che un sistema di preclusioni in ordine alla modificabilità di un tema siffatto operi poi diversamente rispetto all'uno o all'altro dei fattori della detta identificazione”. Alcuno, peraltro, ha osservato che «la contestazione tardiva (vale a dire la contestazione successiva di un fatto originariamente incontestato), in quanto comportamento che può provenire esclusivamente dalla parte (che inizialmente non aveva contestato), può essere assimilata all'eccezione in senso stretto»: conseguentemente, in considerazione di quanto previsto dall'art. 345, comma II, c.p.c. la contestazione successiva di fatti rimasti incontestati nel giudizio di primo grado deve ritenersi inammissibile in appello. L'onere di contestazione, secondo la giurisprudenza anteriore alla legge 69/2009, involgeva solo i fatti cd. primari. Altri autori erano critici quanto a tale distinzione ed affermavano che il regime differenziato tra valore della non contestazione dei fatti principali e valore della non contestazione dei fatti secondari non reggesse poiché la non contestazione «opera allo stesso modo sia riguardo ai fatti principali che riguardo ai fatti secondari» (v. al riguardo, comunque, Cass. 17 aprile 2002, n. 5526, Foro it., 2002, I, 2017). La novella del 2009 non ha recepito la distinzione poiché, pur potendolo fare, non ha tenuto distinti i “fatti costitutivi della domanda” dagli altri, discorrendo tout court di
“fatti non contestati” (differentemente da quanto avviene per gli artt. 167 o 702-bis, comma IV, c.p.c.). Ed, allora, deve ritenersi che la norma operi riguardo ad ogni fatto;
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<> sicchè il debitore oggi convenuto, anche in ossequio al generale principio dispositivo9 della prova, nemmeno potrebbe ritualmente valersi10 né giovarsi del conseguente esonero ovvero alleggerimento probatorio ai sensi ed agli effetti della norma appena sopra citata. In ragione dell'esito del giudizio e del principio della soccombenza le spese legali di lite e di procedura sono disciplinate come in dispositivo, cui in questa sede si rinvia tenuto conto del valore della causa e della applicazione di tutti i parametri di cui alla tabella del D.M. attualmente vigente. 9 In tema di prova civile una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte ovvero se questa -pur non contestandolo in modo specifico, abbia comunque improntato la propria difesa su circostanze ovvero argomentazioni incompatibili con il suo disconoscimento (cfr. Cassazione civile n. 23816/2010, 2699/2004 e da ultimo
10482/2001); ancora nel vigente ordinamento processuale i fatti allegati da una delle parti vanno considerati i pacifici -e quindi possono essere posti a fondamento della decisione- quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa, pur non avendoli espressamente contestati, abbia tuttavia assunto una posizione e ricostruzione difensiva assolutamente del tutto incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza (cfr. Cassazione civile n. 5488/2006); la attuale normativa processualcivilistica, imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il Giudice il quale dovrà pertanto astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato dovendo pertanto ritenerlo sussistente e provato cfr, Cassazione civile 10031/2004. Cfr. Cass. SSUU n. 11353/2004 i dati fattuali, interessanti sotto diverso profilo la domanda attrice, devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo, o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio ovvero in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria, non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
circolarità affermata - come è opportuno ribadire ancora una volta - dal combinato disposto dell'art. 414, nn. 4 e 5, e dall'art. 416, 3° comma, c.p.c. (cfr. al riguardo Cassazione 5526/2002).Il principio di non contestazione, invero, opera tra parti, entrambe presenti nel giudizio, in relazione a fatti che siano stati chiaramente esposti da una parte, e non siano stati contestati dalla controparte, che pure ne abbia avuto l'opportunità. La parte che lo invochi, pertanto, in sede di impugnazione è gravata dell'onere di indicare specificamente in quale parte dell'incartamento processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificare la chiarezza dell'esposizione, e se la controparte abbia avuto occasione di replicare (Cass. n. 31619/2018). Il principio di non contestazione, di matrice giurisprudenziale, e poi confluito all'intero dell'art. 115 c.p.c., costituisce un meccanismo di semplificazione processuale, per cui la parte gravata dall'onere della prova, in presenza della non contestazione della controparte, non deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto (se attore) o quelli posti a fondamento delle proprie eccezioni (se convenuto). Anche al processo tributario - caratterizzato, al pari di quello civile, dalla necessità della difesa tecnica e da un sistema di preclusioni, nonché dal rinvio alle norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili - è applicabile il principio generale di non contestazione che informa il sistema processuale civile (con il relativo corollario del dovere del giudice di ritenere non bisognevoli di prova i fatti non espressamente contestati), il quale trova fondamento non solo negli artt. 167 e 416 cod. proc. civ., ma anche nel carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nel dovere di lealtà e di probità previsto dall'art. 88 cod. proc. civ., il quale impone alle parti di collaborare fin dall'inizio a circoscrivere la materia effettivamente controversa, e nel generale principio di economia che deve sempre informare il processo, soprattutto alla luce del novellato art. 111 Cost. Né assumono alcun rilievo, in contrario, le peculiarità del processo tributario, quali il carattere eminentemente documentale dell'istruttoria e l'inapplicabilità della disciplina dell'equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo (cfr. Cass.Civ., sez. 5, 24 gennaio 2007, n. 1540; più recentemente Cass.Civ., sez. 5, 18 maggio 2018, n. 12287, che lo limita, attesta l'indisponibilità dei diritti controversi, esclusivamente ai profili probatori del fatto non contestato e sempre che il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza; cfr. Cass. n. 23710/2018). Da qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. in argomento tra le altre: Cassazione 2802/2003 cit.; 5526/2002 cit.; 15920/2000). ai poteri istruttori del giudice del lavoro il carattere discrezionale, detti poteri - proprio perché funzionalizzati al contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale - non possono mai essere esercitati in modo arbitrario. Ne consegue che il giudice - in ossequio a quanto prescritto dall'art. 134 c.p.c. ed al disposto di cui all'art. 111, 1° comma, Cost. sul "giusto processo regolato della legge" - deve esplicitare le ragioni per le quali reputa di far ricorso all'uso del poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una della parti, ritiene, invece, di non farvi ricorso (cfr. al riguardo tra le altre: Cassazione 8220/2003; 4180/2003; 6531/2003; 3026/1999; 310/1998). Gli stessi poteri di ufficio del giudice in materia di ammissione dei mezzi di prova sono ad esercitare pur sempre con limitato riferimento ai fatti comunque allegate dalle parti oppure emersi nel processo a seguito di contraddittorio tra le parti stesse (Cassazione SSUU n. 8202/2005) con esclusione quindi di supplenze di eventuali decadenze o inerzie istruttorie;
10 Cfr. Cass. SSUU (sentenza 23.01.2002 n. 761), la quale ha ritenuto che il difetto di contestazione «rende inutile provare il fatto, poiché non controverso (…) vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza» (in senso conforme vds. Cass. III civ. 05.03.2009 n. 5356). Più di recente, la Suprema Corte ha anche sancito che: «l'attuale formulazione dell'art. 115 c.p.c. (legge n. 69/2009), statuisce che il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita» (cfr. Cass. I civ. 21.01.2015 n. 1045).
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<> Quanto sopra in premessa, in fatto, in diritto ed in motivazione11 il Tribunale Civile e Penale di Milano provvede come in dispositivo12. Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito13, deve ritenersi allo stato assorbita14.
**** 11 Deve richiamarsi nel resto il principio di diritto ex Cass. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui nel processo civile (ed anche in quello tributario in virtù di quanto disposto dal D Lgs 546/1992 art. 1 comma n. 2) non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. E' inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti". Cfr. ratio espressa anche dalla pronunzia della Suprema Corte con. Sent. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui non può trascurarsi la copiosa giurisprudenza secondo la quale la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 cpc n. 4, e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cpc non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (v. tra numerosissime Cass. 22801/2009), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata (tra le moltissime v. Cass. nn. 17145 del 2006 e 2272/2007), nonchè la giurisprudenza secondo la quale anche la motivazione in forma sintetica è idonea a suffragare il convincimento in fatto, non costituendo vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell''art. 360 cpc n. 5, n. 5, la ridotta estensione della sentenza ed essendo sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorchè sinteticamente, l'iter logico- giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (v. Cass. n. 15489 del 2007). Peraltro, già nei decenni trascorsi la giurisprudenza di legittimità aveva dato una lettura informale e funzionale della sentenza, meglio, della sua motivazione, affermando, nell'ottica della semplificazione e dello "snellimento" del lavoro del giudice, pur senza sacrificare chiarezza e precisione, che non è viziata per omessa o insufficiente motivazione la sentenza stesa su modulo predisposto, quando questo sia stato utilizzato o adattato in maniera tale che la motivazione ne risulti aderente alla concretezza del caso deciso, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano (v. anche Cass. 1570/1984 e 275/1995 e 24508/2006). 12 Cass. 17685/2022…. Questa Corte ha già precisato che la sentenza redatta in formato elettronico e recante la firma digitale del giudice a norma del D.M. n. 44 del 2011, art. 15, non è affetta da nullità per difetto di sottoscrizione, data l'applicabilità al processo civile e ai documenti informatici adottati nel suo ambito del D.Lgs. n. 82 del 2005 (cd. CAD). Ai sensi del D.Lgs. cit., art. 23, deve ritenersi provata fino a querela di falso la sottoscrizione da parte del giudice della sentenza redatta in formato elettronico, quando su ogni pagina della copia estratta su supporto analogico vi siano i segni grafici (coccarda e stringa) che attestano la presenza della sottoscrizione (Cass. 11306/2021).Tali formalità garantiscono l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del provvedimento (se non che dall'autore e sempre che non sia intervenuta la pubblicazione).La firma digitale è equiparata alla sottoscrizione autografa in base ai principi del D.Lgs. n. 82 del 2005, resi applicabili al processo civile dal D.L. n. 193 del 2009, art. 4, convertito dalla L. n. 24 del 2010, "ratione temporis" applicabile (Cass. 22871/2015); 13 Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
14 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass.
Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014);
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P.Q.M.
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Il Tribunale Civile e Penale di Milano, in composizione monocratica, nel procedimento al R.G. n. 378/2025, definitivamente pronunziando nel contraddittorio tra le parti, così provvede e dispone:
-Accertata l'intervenuta risoluzione di diritto dei due contratti di locazione operativa conclusi inter partes per acclarato inadempimento esclusivamente riferibile alla parte resistente, per l'effetto e su domanda di parte ricorrente, condanna Controparte_2
(C.F.: ), in proprio e nella sua qualità di titolare della ditta C.F._2 individuale (P.IVA , al pagamento Controparte_3 P.IVA_2 dell'importo complessivo di Euro #60.270,38# oltre agli interessi di legge maturati e maturandi dalle singole scadenze sino al saldo effettivo interessi;
-Condanna il resistente (C.F.: ), in proprio e Controparte_2 C.F._2 nella sua qualità di titolare della ditta individuale Controparte_3
(P.IVA , alla restituzione in favore di controparte di tutti i beni e P.IVA_2 materiali oggetto dei contratti per cui è causa (il tutto con onere e spese a suo integrale carico);
-Disattende tutte le altre domande ed eccezioni proposte e formulate dalle parti costituite e non già qui espressamente accolte;
-Condanna la parte resistente (C.F.: ), alla Controparte_2 C.F._2 refusione, in favore della controparte, delle spese legali della presente procedura qui di seguito liquidate in complessivi €#11.247,00# per compensi professionali, oltre IVA e CPA nella misura di legge ed oltre la percentuale del 15% a titolo di rimborso dovuto per le spese forfettarie;
-Sentenza immediatamente esecutiva ex lege; La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice per l'immediato deposito in Cancelleria.
-Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza. Milano, il 18/03/2025.
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
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--TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO--
--SEZIONE 13 ^CIVILE-- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, nella persona del Giudice unico Dott. Jacopo
Blandini, ha emesso la seguente
--SENTENZA-- nella causa civile promossa
DA
<<13187000156>> Parte_1 Parte_1
(C.F./IVA , con sede in Milano, Via G. De Castillia n. 23, in persona dei P.IVA_1 legali rappresentanti pro-tempore Dott. Fabrizio Tripodo e Dott. Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Majocchi (C.F. , in C.F._1 forza di procura generale alle liti per atto del Notaio di Milano in data 6 Persona_1 maggio 2020, Rep. 47.747 Racc. 21.937 (DOC. 1), ed elettivamente domiciliata presso il predetto legale, nello studio WE BRIDGE sito in Milano, via Controparte_1
Larga n.
9. patrocinato/a dall'Avv. MAJOCCHI MATTEO;
-PARTE ATTRICE/RICORRENTE
E
LA << >> Controparte_2 C.F._2
(c.f. ), residente in 25014 Castenedolo Controparte_2 C.F._2
(BS) via Monsignor Giuseppe Rovetta n.45, in proprio e nella sua qualità di titolare della ditta individuale “ ” (P.Iva con sede Controparte_3 P.IVA_2 legale in 25014 Castenedolo (BS) Via Mameli 8/e, rappresentato e difeso nel presente procedimento, giusta procura dall'avv. Francesco Chitò (c.f. – C.F._3
PEC del Foro di Brescia, con domicilio eletto Email_1 presso il suo studio in 25125 Brescia (BS), Via Corsica n.10, patrocinato/a dall'Avv. CHITO' FRANCESCO;
-PARTE CONVENUTA/RESISTENTE -
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Le parti costituite hanno concluso come in atti depositati in PCT, con conclusioni qui di seguito da intendersi integralmente ed espressamente richiamate.
--CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE1--
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà ai canoni normativi dettati dagli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi (cfr. Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015). Con atto introduttivo depositato in Cancelleria, la parte ricorrente e La Pt_1 [...]
avevano stipulato i contratti di locazione di beni mobili n. 137-7893 e n. Controparte_3
137-10401.
Per adempiere alle obbligazioni derivanti dal primo contratto aveva acquistato Pt_1 presso Imas Grafica S.r.l. indicato dallo stesso conduttore in sede di Proposta (cfr. doc. 2), il “Plotter Roland LEJ-640” ("Materiale A"), corrispondendo l'importo complessivo di Euro 38.900,00 oltre IVA, così come indicato nell'allegata fattura di acquisto (DOC. 4). 4) Per adempiere alle obbligazioni derivanti dal secondo contratto, aveva acquistato Pt_1 presso indicato dallo stesso conduttore in sede di proposta (cfr. doc. 3), il Parte_3
“Plotter Mimaki” ("Materiale B"), corrispondendo l'importo complessivo di Euro 27.540,00 oltre IVA, così come indicato nell'allegata fattura di acquisto (DOC. 5). In data 18.01.2018 (contratto A) e 18.01.2019 (per il contratto B) i beni erano stati consegnati dai fornitori al conduttore, così come risulta dal verbale di consegna e dal DDT relativi al contratto A (DOC. 6), nonché dal DDT relativo al contratto B (DOC. 7), tutti debitamente sottoscritti dal conduttore e sui quali era anche riportato il timbro di quest'ultimo. Nel caso di specie, il contratto A prevedeva il pagamento di n. 60 canoni di Euro 703,70 ciascuno (oltre IVA), da corrispondersi mensilmente ed in via anticipata, per un totale complessivo di Euro 42.222,00 oltre IVA. Il contratto B prevedeva il pagamento di n. 60 canoni di Euro 521,61 ciascuno (oltre IVA), da corrispondersi mensilmente ed in via anticipata, per un totale complessivo di Euro 31.296,60 oltre IVA.
Il Conduttore, tuttavia, dopo aver corrisposto a solamente n. 36 canoni di locazione Pt_1 mensili (in relazione al contratto A), per un totale di Euro 25.333,20 oltre IVA, avceva unilateralmente interrotto i pagamenti e non ha provveduto al pagamento delle fatture nn. 1 La presente sentenza viene redatta anche secondo i criteri di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015, ed ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del D.L. 179/2012 come convertito in Legge n. 221/2012, come introdotto ai sensi del D.L. n. 83/2015 e poi convertito in Legge n. 132/2015; In limine litis va osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione;
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3.434,04 IVA inclusa (DOC. 8). In relazione al contratto B, il Conduttore ha corrisposto solamente n. 24 canoni di locazione mensili, per un totale di Euro 12.518,64 oltre IVA, salvo poi interrompere arbitrariamente i pagamenti e non corrispondere le fatture nn. 636317, 78593, 430163 e 868298 emesse da in relazione a detto contratto, per Euro 2.545,44 IVA inclusa (DOC. 9). Pt_1
Con due lettere del 21.05.2021 (DOC. 10 e DOC. 11), avvalendosi delle rispettive Pt_1 clausole risolutive espresse (art. 12 delle Condizioni Generali dei due Contratti), comunicava al conduttore l'intervenuta risoluzione dei contratti A e B, intimando al medesimo il pagamento delle fatture insolute, nonché delle ulteriori somme dovute in ragione delle anticipate estinzioni dei contratti, oltre alla restituzione dei materiali A e B. 11) Con successiva lettera di messa in mora del 5.7.2023, a firma dello scrivente legale (DOC. 12), intimava il pagamento delle somme dovute a seguito della risoluzione Pt_1 dei due contratti, oltre al reso dei relativi materiali.
In data 22.04.2024, assolvendo alla condizione di procedibilità prevista dalla legge, l'odierna ricorrente invitava il Conduttore a concludere una convenzione di negoziazione assistita (DOC. 13), invito rimasto privo di riscontro. A seguito delle intervenute risoluzioni, il conduttore versava acconti per complessivi Euro 9.062,74, a parziale pagamento del debito derivante dal solo contratto B. In particolare, gli acconti venivano imputati prima alle fatture insolute del Contratto B (Euro 2.545,44 – cfr. doc. 9) e, per il residuo di Euro 6.517,30, alla relativa penale (Euro 5.911,58) ed infine all'indennizzo per il residuo di Euro 605,72 (Euro 6.517,30 - Euro 5.911,58). Gli ulteriori importi dovuti ed intimati non erano invece stati pagati ed alcuno dei materiali A e B è mai (ancora ad oggi) stato restituito al locatore e sono tuttora rimasti presso il resistente che li detiene. quindi chiedeva il pagamento della somma complessiva di €#60.270,38# per le Pt_1 seguenti causali……-Euro 3.434,04 (IVA compresa), per il mancato pagamento dei canoni scaduti alla data della comunicata risoluzione A (cfr. doc. 10) e di cui alle fatture nn. 832667, 404622, 635212 e 466602 relative al Contratto A (cfr. doc. 8);
-Euro 4.691,33 (oltre interessi ex art. 1284 c.
4 c.c.), quale penale per inadempimento contrattuale in ragione della risoluzione anticipata del Contratto A, pari a «un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita» come dettagliatamente indicati nella citata lettera di risoluzione del Contratto A (cfr. doc. 10), dove è riportato l'elenco dei canoni di locazione a scadere (Euro 14.074,00 : 3 = Euro 4.691,33);
-Euro 30.259,10 (oltre interessi ex art. 1284 c. 4 c.c.), quale indennizzo in relazione al Contratto A, per la mancata restituzione del relativo Materiale, ex art. 14 Condizioni Generali, oltre che ex art. 1591 c.c., pari al valore del canone mensile (Euro 703,70 oltre IVA) moltiplicato per il numero di mesi intercorrenti tra la data di risoluzione del Contratto A 21.05.2021 – cfr. doc. 10) e quella di redazione del presente ricorso (23.12.2024), quindi per n. 43 mesi, con riserva di aggiornare l'importo dell'indennizzo sino alla effettiva restituzione del Materiale;
-Euro 21.823,51 (oltre interessi ex art. 1284 c. 4 c.c.), quale indennizzo in relazione al Contratto B, per la mancata restituzione del
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Si costituiva ritualmente la controparte resistente (C.F.: Controparte_2
), con proprio atto difensivo contestando e contrastando l'avversaria C.F._2 prospettazione in fatto ed in diritto, articolando conclusioni difformi come rassegnate in atti.
In particolare chiedeva in via principale, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande svolte da parte ricorrente ridurre ex art. 1384 c.c. l'importo di € 52.082,61, calcolato ex art. 14, comma 4 delle Condizioni Generali dei contratti di locazione operativa di beni mobili. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge. Risultati vani i tentativi delle parti di addivenire -nelle more del procedimento- ad una soluzione concordata della controversia, il G.I. procedeva.
All'esito della discussione orale il giudicante tratteneva la causa matura per la decisione sulle allegazioni documentali già in atti e anche per ogni eventuale decisione --in rito e nel merito (istruttoria e/o decisoria) ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. come da ultimo novellato e con termine di legge per il deposito della sentenza.
Deve, preliminarmente ed in rito, ritenersi sussistente la giurisdizione dell'A.G. oggi procedente, così come pure correttamente radicata ed individuata la competenza territoriale dell'adito Tribunale secondo i canoni normativamente previsti dalla disciplina legislativa specificamente vigente in materia. Né del resto sul punto è stata sollevata alcuna contestazione ovvero eccezione di parte. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare2 alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di 2 Cass 22698/2021….. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché connesse, sono complessivamente inammissibili.
3.1. Invero, occorre innanzitutto ricordare che la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 18 luglio 2019), ha ormai ridotto al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito
(cfr. tra le più recenti, Cass. n. 395 del 2021, in motivazione;
Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
questa anomalia si esaurisce nella
"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del
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3.2.1. Alla stregua di questo insegnamento, che il Collegio condivide integralmente, le censure in esame sono manifestamente infondate laddove denunciano l'asserito vizio motivazionale…Con le odierne doglianze, invece, la ricorrente, sostanzialmente, intenderebbe ottenerne una rivalutazione, più consona alle proprie aspettative, affatto inammissibile in questa sede.
3.3.1. Infatti, è opportuno ricordare che questa Corte ha, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27457 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018), chiarito che: a) il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. n. 8782 del 2005);
b) non integra invece violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge;
c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del
2010); a) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015). 3.3.2.
Le censure in esame si risolvono, invece, affatto inammissibilmente (c.f.r. Cass. SU, n. 34476 del 2019), in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui la ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, da un lato, il vizio motivazionale sancito dalla novellata formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017); dall'altro, che il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie ((fr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU.
n. 10313 del 2006), ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 16700 del 2020)….. E' ammissibile che detta conoscenza concreta venga desunta da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, e che, in quanto tali, possano giustificare un giudizio di fondatezza della domanda (cfr. ex multis, Cass. n. 10886 del 1996; Cass. n. 7064 del 1999; Cass. n. 656 del 2000; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n.
25635 del 2017; Cass. n. 27457 del 2019).
3.5. Nella specie, la corte distrettuale - con una motivazione che non integra affatto violazione dei principi dettati in tema di onere della prova e di prova presuntiva, oltre che scevra da vizi logici, siccome basata sulla puntuale e dettagliata descrizione e ponderazione di indici concreti - è giunta alla conclusione che il quadro indiziario desumibile dalle risultanze dell'espletata prova orale fosse idoneo a far ritenere raggiunta la prova della sussistenza del predetto requisito soggettivo in capo alla odierna ricorrente;
né potrebbe sostenersi, fondatamente, che l'argomentare del giudice d'appello abbia trascurato alcuni dati dedotti da quest'ultima per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente o implicitamente, irrilevanti.
3.5.1. In particolare, come si è già anticipato nel precedente p.
1.2. dei "Fatti di causa", quella corte ha ritenuto di desumere la sussistenza della scientia decoctionis, in capo alla …, dalle univoche dichiarazioni di alcuni testi informatori ( Q.G.; S.R.; I.L.A.), ritenute non smentite dalle affermazioni rese da altri ( Sc.Sc.). E' noto che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se, come nella specie, adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 27457 del 2019), ed altrettanto dicasi quanto all'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova ed alla valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di produzione (cfr. Cass. n. 3845 del 2018, in motivazione): invero, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità investe la coerenza della relativa motivazione (cfr. Cass. n. 2431 del 2004).
3.5.3. Si aggiunga, poi, che, come puntualizzato da Cass. n. 3845 del 2018 (cfr. in
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motivazione), al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, da un lato, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale (cfr. Cass. n. 26022 del 2011); dall'altro, in tale tipo di prova, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità: occorre, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (cfr. Cass. n. 3845 del 2018; Cass. n. 22656 del 2011).
3.6. Posto, dunque, che l'accertamento di fatto circa la sussistenza, o meno, del requisito della scientia decoctionis compete al Giudice del merito, cui spetta, peraltro, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019 e Cass. n. 27457 del 2019), gli odierni assunti della ricorrente, riportati in entrambi i formulati motivi sul punto, si risolvono, essenzialmente nel tentativo da parte sua, di opporre alla ricostruzione dei fatti definitivamente sancita nella decisione impugnata una propria alternativa loro interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 ed, in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019. In senso sostanzialmente conforme, si veda anche Cass., SU, n. 34476 del
2019).
3.7. Per mera completezza, infine, va evidenziato che gli elementi indiziari di cui oggi la ricorrente lamenta l'errata " valutazione" e/o l'omesso esame… lungi dall'essere, di per sé, "decisivì, al più potrebbero rappresentare elementi indiziari da porre a fondamento di un ragionamento presuntivo volto a giungere a conclusioni magari diverse da quelle esposte dalla corte veneziana, così procedendosi, però, a valutazioni che, impingendo nel merito, sono inammissibili nel giudizio di legittimità.
3.8. In definitiva, la
…incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che "e' inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c."); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (Cass., SU, n. 20867 del 2020). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 c.p.c., n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016). La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione).
4. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile…. ".
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--canoni insoluti (oltre interessi di mora): pari alla somma delle fatture emesse da
[...] prima della risoluzione del Contratto e non saldate dal Conduttore per Parte_1
€3.434,04;
--maggior somma tra un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita e la somma di tre canoni periodici» (ex art. 13 comma 2 Condizioni Generali dei Contratti) per € 4.691,33;
--indennizzo: calcolato (ex art. 14, comma 4, Condizioni Generali), per il tempo in cui, a seguito dell'intervenuta risoluzione dei Contratti, il Conduttore ha mantenuto la disponibilità dei materiali per €52.082,61. A fronte dell'inadempimento del Conduttore, ha risolto i Contratti ai sensi dell'art. Pt_1
12 Condizioni Generali ed ha richiesto tutti gli importi pattuiti, ai sensi degli artt. 13 e 14 Condizioni Generali. I contratti di locazione sono stati prodotti in atti (debitamente sottoscritti dalle parti oggi in causa). Sono allegati in atti e non contestati i verbali di consegna dei beni con anche i DDT comprovano la avvenuta effettiva consegna (nessuna contestazione sul punto è stata fatta dal resistente). I beni sono tuttora detenuti --senza titolo-- dal resistente inadempiente. L'inadempimento del resistente appare ampiamente confermato anche dal piano di rientro del 30/01/2023 nemmeno adempiuto. Segue in copia il riconoscimento di debito sottoscritto dal debitore (C.F.: ), con piano di rientro non Controparte_2 C.F._2 rispettato…… 3 Cfr. Cass. n. 1074/2012 ……Premesso che, a prescindere da qualunque “riserva” precedentemente formulata dal giudice istruttore, non pare dubitabile che l'invito a precisare le conclusioni abbia comportato l'implicito rigetto delle istanze istruttorie, risulta corretta e conforme agli orientamenti di legittimità (cfr. Cass. n. 25157/2008 e Cass. n. 16290/2016) l'affermazione della Corte secondo cui le istanze probatorie disattese dal giudice istruttore debbono intendersi rinunciate se non siano state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni (e non possono pertanto essere riproposte in appello); deve peraltro escludersi che risulti idoneo a comportare reiterazione delle richieste istruttorie il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi (come quello effettuato nel caso in esame), atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il thema sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste istruttorie e di merito- definitivamente proposte (cfr. Cass. n. 10748/2012 che sottolinea il “diritto di difesa della controparte, la quale non deve controdedurre su quanto non espressamente richiamato”). Cfr. Corte di Cassazione, n.19352 del 03 agosto 2017 ………………….La parte che si sia vista rigettare dal Giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle specificamente al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello.Tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il “thema” sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste – istruttorie e di merito – definitivamente proposte. Cfr. ordinanza della Corte di Cassazione, n. 6590 del 07 marzo 2019 ………………….La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello;
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contro
-prospettazione (anche contabile) offerta dalla (pure onerata) parte conduttrice resistente, la domanda della parte proposta nei confronti di parte conduttrice Pt_1
(positivamente ed attivamente onerata di provare ex art. 2697 II comma cc ed allegare pagamenti ad estinzione anche parziale delle obbligazioni contrattuali a proprio carico) deve ritenersi provata ex art. 2697 cc, fondata. In ragione del canone di ripartizione probatoria espresso dall'art. 2697 cc e del cd. principio di prossimità della prova il creditore/locatore/proprietario può limitarsi a provare l'esistenza del credito e spetta al debitore la prova dell'adempimento; solo qualora costui offra la relativa dimostrazione, solo allora l'onere di provare che il pagamento non è stato, in tutto o in parte, satisfattivo della pretesa, ovvero che esso si riferisce a diverso titolo, torna a carico del creditore. Infatti “il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo (ndr. ex art. 2697, II comma cc) , la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. L'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, solo di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un
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non è previsto l'acquisto finale dei beni ed il leasing è finalizzato a concedere il godimento del beni per un certo arco temporale, a prescindere dal valore residuale dei beni locati;
nella locazione finanziaria, invece, il fine proprio del contratto è quello del finanziamento: il pagamento del canone è destinato a remunerare il capitale impiegato ed è determinato indipendentemente dal perdurare dell'utilità economica del bene locato;
l'interesse del concedente va dunque valutato esclusivamente in rapporto al piano finanziario e l'eventuale valore residuo dei beni locati rileva solo ai fini dell'esercizio del diritto di opzione da parte dell'utilizzatore; la causa del pagamento del canoni della locazione va ravvisata nel rimborso del finanziamento erogato dal concedente per l'acquisto del bene richiesto dall'utilizzatore. Nel caso di specie, il contratto non prevedeva il riscatto del bene bensì, solamente, il godimento dello stesso ed il canone è stabilito quale corrispettivo correlato al godimento dei beni;
ne consegue che lo schema contrattuale applicabile analogicamente è quello proprio delle locazioni, dovendosi, per tale ragione, applicare la relativa disciplina, ivi compreso l'art. 1591 c.c. che prevede il diritto del locatore ad ottenere dal conduttore in mora nel restituire la cosa il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno. Occorre ulteriormente considerare il contenuto delle clausole contenute nel contratto intercorso tra le parti, espressione dell'autonomia sancita dall'art. 1322 c.c. che,
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4 Cfr. sentenza della CdA di Milano n. 3754/2022 (pubbl. il 28/11/2022) …..Restringendo l'analisi al rapporto tra l'art. 1383, che pone il divieto del cumulo, e l'art. 1591 (che prevede che il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno), ovvero al modo di operare del divieto di cumulo in un contratto che si articola in una serie di prestazioni protratte nel tempo, in cui, nell'ipotesi della locazione, alla concessione in godimento di un bene corrisponde l'obbligo per chi ne fruisce di pagare un canone, il divieto di cumulo non può operare che per le (sole) prestazioni già maturate al momento in cui il creditore si attiva per far accertare l'altrui inadempimento.
In via generale, nelle obbligazioni di durata assistite da clausola penale, il divieto di cumulo tra la prestazione principale e la penale, previsto dall'art. 1383 c.c., può riguardare le sole prestazioni già maturate e rimaste inadempiute. Per queste, il locatore deve optare se richiedere l'integrale pagamento della prestazione principale o se chiedere in luogo di esso, il pagamento della penale se prevista (e salva la risarcibilità del maggior danno, se pattuita). In relazione invece alle prestazioni ancora non maturate, per le quali permane l'obbligo dell'adempimento, o comunque di pagare un corrispettivo pari al canone di locazione finché si continua a fruire della medesima prestazione, il divieto di cumulo non opera perché, come sottolineato dalla Corte di Cassazione, in caso contrario sarebbe consentito al debitore sottrarsi alla propria obbligazione attraverso il proprio inadempimento (Cass. n. 6979 del 1995, Cass. n. 2976 del 2005, Cass. n. 24910 del 2015). Diversamente opinando, infatti, si lascerebbe una delle due parti arbitra di aumentare il danno effettivo subito dalla controparte a proprio piacimento, prolungando l'inadempimento, fidando sul fatto che l'ammontare della somma che le sarà richiesto di pagare a titolo di risarcimento è predeterminata. Una tale interpretazione, invece di valorizzare la funzione della clausola penale come elemento contrattuale volto a ridurre la conflittualità in caso di inadempimento
e a garantire il creditore (che, nel momento in cui prevede il suo inserimento nel testo del contratto, valuta che l'ammontare della penale sia congruo rispetto ad un eventuale danno contrattuale) la renderebbe un elemento di alterazione dell'equilibrio contrattuale, in caso di inadempimento, a vantaggio del debitore. Occorre quindi distinguere quali sono, tra quelle richieste, le prestazioni non cumulabili con la penale, dovendosi in ogni caso escludere dal divieto di cumulo le prestazioni scadute dopo la risoluzione del contratto. Sulla base di tali argomentazioni, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6015/2018 ha affermato il seguente principio: “Nelle obbligazioni di durata assistite da una clausola penale, il divieto di cumulo ex art. 1383 c.c. fra la prestazione principale e la penale concerne le sole prestazioni già maturate ed inadempiute ma non anche quelle non ancora maturate, non coperte dalla penale, giacché, in caso contrario, il debitore potrebbe sottrarsi all'obbligazione attraverso il proprio inadempimento.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in ipotesi di risoluzione di diritto del contratto di locazione, aveva negato il diritto del locatore a conseguire la clausola penale prevista in caso di inadempimento unitamente al risarcimento dovuto per la tardiva riconsegna dell'immobile ex art. 1591 c.c.). In applicazione di tale principio, condiviso dal Collegio e dal quale non v'è ragione di discostarsi, le clausole contrattuali oggetto del giudizio devono, quindi, essere considerate e valutate in maniera indipendente in quanto relative a fasi diverse del contratto: l'indennità prevista per la mancata restituzione dei beni riguarda una fase successiva alla risoluzione del contratto (in relazione alla quale è applicata la penale di cui all'art. 13) ed ha la funzione di coprire il danno subìto dal locatore che non ha ricevuto la restituzione dei beni locati, rimasti nella disponibilità della conduttrice, non rilevando, dunque a tal fine, neppure l'eccezione dell'appellata (peraltro meramente assertiva e indimostrata) circa il carattere obsoleto dei beni locali;
ciò che rileva è che i beni dovevano essere restituiti, la mancata restituzione nonché la disponibilità degli stessi nelle mani dell'appellata ha determinato il diritto dell'appellante di richiedere anche l'indennità di cui all'art.14, non comportando ciò la violazione del divieto di cumulo ex art. 1383 c.
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(ingiustificatamente e del tutto unilateralmente) i propri dovuti ed obbligati pagamenti. Non risultavano infatti pagate le fatture emesse ed azionate in via monitoria In ossequio al principio dell'autonomia contrattuale, le parti hanno predeterminato con una clausola penale l'entità del risarcimento per l'ipotesi di inadempimento e stabilito l'indennità per la distinta ipotesi di ritardata restituzione dei beni locati. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (v. in tal senso, Cass. Civ. Sent. n. 6015 del 13/03/2018) la clausola penale è un patto accessorio di un contratto che ha una duplice funzione: una coercitiva all'adempimento e un'altra risarcitoria del danno conseguente all'inadempimento. A fronte dell'inadempimento di controparte resistente (alla propria obbligazione di pagamento dei canoni) per contro appare del tutto legittima (e corretta giuridicamente) la intimata risoluzione di diritto del contratto di locazione azionata da parte ciò atteso Pt_1
(l'incontestato) inadempimento dell'attrice al pagamento dei canoni di locazione (cfr. art. 12 CGC). La clausola n. 13 delle CGC del contratto (sottoscritto per adesione anche dalla resistente attrice) statuisce espressamente che, in caso di risoluzione i beni devono essere restituiti dal conduttore, a propria cura e spese, alla parte locatrice che ne è rimasta sempre Pt_1 esclusiva proprietaria. In ragione della intimata risoluzione contrattuale, legittime quindi appaiono le pretese creditorie avanzate –come da contratto-- in via riconvenzionale dalla locatrice in base alle clausole nn. 13-14 del contratto in ragione della anticipata risoluzione del contratto. Il tutto oltre alla legittima (e contrattualmente obbligata) richiesta di restituzione dei beni oggetto di locazione operativa, tuttora nei fatti detenuti sine titulo dalla parte resistente
. Controparte_2
La penale risulta operante nel caso di specie e la sua quantificazione, come calcolata dalla (e non contestata nella sua entità aritmetica da corretto calcolo dall'opponente) Pt_1 appare risultare applicabile e dovuta. L'art. 1384 c.c. stabilisce5 che la penale6 può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento. La suddetta norma peraltro va necessariamente coniugata anche con l'univoco dato normativo dell'art. 1324 cc stabilisce che ….Il contratto ha forza di legge tra le parti… 5 Cass. 2231/2012, 20481/2011, 6158/2007, 3998/2003; 6 la funzione risarcitoria, oltre che coercitiva, più che sanzionatoria-punitiva, risulta altresì confermata, oltre che dalla già ricordata possibilità di risarcimento del "danno ulteriore", dalla sua riducibilità equitativa ex art. 1384 cc, se manifestamente eccessiva, e ciò anche d'ufficio (Cass., Sez. Un., 13 settembre 2005, n. 18128, Cass. 30983/2023).
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“Secondo quanto questa Corte ha da tempo chiarito, la clausola penale - pur nella complessità delle forme del suo manifestarsi, da rapportarsi alla concreta conformazione che le parti le hanno di volta in volta assegnato - svolge una funzione, non tanto sanzionatorio- punitiva, quanto appunto di risarcimento forfettario del danno, indirettamente intesa a rinsaldare il vincolo contrattuale ed a stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto (da ultimo Cass. 26 luglio 2021, n. 21398; Cass. del 20.01.2023, n. 11548). Nel caso in esame, è stata (scientemente e deliberatamente) inadempiuta e disattesa l'obbligazione principale di pagamento dei canoni così come allegato dalla e non Pt_1 contestato dalla resistente.
Né sotto altro profilo la parte debitrice resistente (C.F.: Controparte_2
), appare avere allegato ovvero fornito un qualsivoglia parametro C.F._2 oggettivo per consentire alla adita AG di concretamente valutare la (manifesta) eccessività tanto più dovendo per tale valutazione avere sempre (obbligato e necessitato) riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento. Ebbene anche su tal punto nessuna condivisibile d adeguata allegazione o forma di prova è stata offerta ovvero in alcun modo fornita dalla parte debitrice resistente (pur se onerata ex art. 2697 cc). Vale anche richiamare il disposto di cui all'art. 115, I comma cpc.
Deve precisarsi poi che se è vero che sussiste un potere7 del Giudice di riduzione d'ufficio della penale, è anche vero che la attivazione concreta ed effettiva del suddetto potere giudiziale è subordinata, per consolidata giurisprudenza, all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulle parti e riguardanti la manifesta eccessività dell'ammontare della penale, che deve, dunque, risultare ex actis (Cass. 22747/2013 e n. 27273/2010). Le pronunce menzionate, nell'attribuire al Giudice il potere di ridurre ex officio la penale (nello stesso senso, Cass. 18128/2005), qualificano l'assolvimento dell'onere della parte di provare le circostanze comprovanti la manifesta eccessività della penale come presupposto dell'esercizio del potere di riduzione. Un ultimo breve cenno in merito alla asserita manifesta eccessività della penale. Si osservi che la penale è stata espressamente e specificatamente prevista nel contratto nonché è stata concordata dalle parti e che il contratto veniva sottoscritto (si ricordi che il contratto non è stato contestato né nella forma né nei contenuti - almeno fino alla data odierna) da (C.F.: ), con duplice firma, anche ai Controparte_2 C.F._2 sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. per quanto concerne specificatamente, tra gli altri, l'art. 13. Non si ravvisano, quindi, in questa sede, elementi per una riduzione della penale contrattualmente pattuita. 7 Secondo costante e consolidata giurisprudenza, l'apprezzamento del giudice del merito concernente l'eccessività dell'importo fissato con clausola penale dalle parti contraenti, nonchè la misura della riduzione equitativa dell'importo medesimo, si sottrae al sindacato di legittimità se correttamente fondato, a norma dell'art. 1384 cc, sulla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento alla data di stipulazione del contratto, avuto riguardo all'effettiva incidenza dell'adempimento sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l'effettiva entità del danno subito (Cass n. 7180/2012 e 11748/2003).
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2002. In detta decisione il Collegio Supremo spiega che il difetto di contestazione si coordina al potere di allegazione dei fatti e partecipa della sua natura, “sicchè simmetricamente soggiace agli stessi limiti apprestati per tale potere;
in altre parole, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni, risulterebbe intrinsecamente contraddittorio ritenere che un sistema di preclusioni in ordine alla modificabilità di un tema siffatto operi poi diversamente rispetto all'uno o all'altro dei fattori della detta identificazione”. Alcuno, peraltro, ha osservato che «la contestazione tardiva (vale a dire la contestazione successiva di un fatto originariamente incontestato), in quanto comportamento che può provenire esclusivamente dalla parte (che inizialmente non aveva contestato), può essere assimilata all'eccezione in senso stretto»: conseguentemente, in considerazione di quanto previsto dall'art. 345, comma II, c.p.c. la contestazione successiva di fatti rimasti incontestati nel giudizio di primo grado deve ritenersi inammissibile in appello. L'onere di contestazione, secondo la giurisprudenza anteriore alla legge 69/2009, involgeva solo i fatti cd. primari. Altri autori erano critici quanto a tale distinzione ed affermavano che il regime differenziato tra valore della non contestazione dei fatti principali e valore della non contestazione dei fatti secondari non reggesse poiché la non contestazione «opera allo stesso modo sia riguardo ai fatti principali che riguardo ai fatti secondari» (v. al riguardo, comunque, Cass. 17 aprile 2002, n. 5526, Foro it., 2002, I, 2017). La novella del 2009 non ha recepito la distinzione poiché, pur potendolo fare, non ha tenuto distinti i “fatti costitutivi della domanda” dagli altri, discorrendo tout court di
“fatti non contestati” (differentemente da quanto avviene per gli artt. 167 o 702-bis, comma IV, c.p.c.). Ed, allora, deve ritenersi che la norma operi riguardo ad ogni fatto;
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10482/2001); ancora nel vigente ordinamento processuale i fatti allegati da una delle parti vanno considerati i pacifici -e quindi possono essere posti a fondamento della decisione- quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa, pur non avendoli espressamente contestati, abbia tuttavia assunto una posizione e ricostruzione difensiva assolutamente del tutto incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza (cfr. Cassazione civile n. 5488/2006); la attuale normativa processualcivilistica, imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il Giudice il quale dovrà pertanto astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato dovendo pertanto ritenerlo sussistente e provato cfr, Cassazione civile 10031/2004. Cfr. Cass. SSUU n. 11353/2004 i dati fattuali, interessanti sotto diverso profilo la domanda attrice, devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo, o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio ovvero in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria, non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
circolarità affermata - come è opportuno ribadire ancora una volta - dal combinato disposto dell'art. 414, nn. 4 e 5, e dall'art. 416, 3° comma, c.p.c. (cfr. al riguardo Cassazione 5526/2002).Il principio di non contestazione, invero, opera tra parti, entrambe presenti nel giudizio, in relazione a fatti che siano stati chiaramente esposti da una parte, e non siano stati contestati dalla controparte, che pure ne abbia avuto l'opportunità. La parte che lo invochi, pertanto, in sede di impugnazione è gravata dell'onere di indicare specificamente in quale parte dell'incartamento processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificare la chiarezza dell'esposizione, e se la controparte abbia avuto occasione di replicare (Cass. n. 31619/2018). Il principio di non contestazione, di matrice giurisprudenziale, e poi confluito all'intero dell'art. 115 c.p.c., costituisce un meccanismo di semplificazione processuale, per cui la parte gravata dall'onere della prova, in presenza della non contestazione della controparte, non deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto (se attore) o quelli posti a fondamento delle proprie eccezioni (se convenuto). Anche al processo tributario - caratterizzato, al pari di quello civile, dalla necessità della difesa tecnica e da un sistema di preclusioni, nonché dal rinvio alle norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili - è applicabile il principio generale di non contestazione che informa il sistema processuale civile (con il relativo corollario del dovere del giudice di ritenere non bisognevoli di prova i fatti non espressamente contestati), il quale trova fondamento non solo negli artt. 167 e 416 cod. proc. civ., ma anche nel carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nel dovere di lealtà e di probità previsto dall'art. 88 cod. proc. civ., il quale impone alle parti di collaborare fin dall'inizio a circoscrivere la materia effettivamente controversa, e nel generale principio di economia che deve sempre informare il processo, soprattutto alla luce del novellato art. 111 Cost. Né assumono alcun rilievo, in contrario, le peculiarità del processo tributario, quali il carattere eminentemente documentale dell'istruttoria e l'inapplicabilità della disciplina dell'equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo (cfr. Cass.Civ., sez. 5, 24 gennaio 2007, n. 1540; più recentemente Cass.Civ., sez. 5, 18 maggio 2018, n. 12287, che lo limita, attesta l'indisponibilità dei diritti controversi, esclusivamente ai profili probatori del fatto non contestato e sempre che il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza; cfr. Cass. n. 23710/2018). Da qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. in argomento tra le altre: Cassazione 2802/2003 cit.; 5526/2002 cit.; 15920/2000). ai poteri istruttori del giudice del lavoro il carattere discrezionale, detti poteri - proprio perché funzionalizzati al contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale - non possono mai essere esercitati in modo arbitrario. Ne consegue che il giudice - in ossequio a quanto prescritto dall'art. 134 c.p.c. ed al disposto di cui all'art. 111, 1° comma, Cost. sul "giusto processo regolato della legge" - deve esplicitare le ragioni per le quali reputa di far ricorso all'uso del poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una della parti, ritiene, invece, di non farvi ricorso (cfr. al riguardo tra le altre: Cassazione 8220/2003; 4180/2003; 6531/2003; 3026/1999; 310/1998). Gli stessi poteri di ufficio del giudice in materia di ammissione dei mezzi di prova sono ad esercitare pur sempre con limitato riferimento ai fatti comunque allegate dalle parti oppure emersi nel processo a seguito di contraddittorio tra le parti stesse (Cassazione SSUU n. 8202/2005) con esclusione quindi di supplenze di eventuali decadenze o inerzie istruttorie;
10 Cfr. Cass. SSUU (sentenza 23.01.2002 n. 761), la quale ha ritenuto che il difetto di contestazione «rende inutile provare il fatto, poiché non controverso (…) vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza» (in senso conforme vds. Cass. III civ. 05.03.2009 n. 5356). Più di recente, la Suprema Corte ha anche sancito che: «l'attuale formulazione dell'art. 115 c.p.c. (legge n. 69/2009), statuisce che il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita» (cfr. Cass. I civ. 21.01.2015 n. 1045).
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**** 11 Deve richiamarsi nel resto il principio di diritto ex Cass. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui nel processo civile (ed anche in quello tributario in virtù di quanto disposto dal D Lgs 546/1992 art. 1 comma n. 2) non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. E' inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti". Cfr. ratio espressa anche dalla pronunzia della Suprema Corte con. Sent. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui non può trascurarsi la copiosa giurisprudenza secondo la quale la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 cpc n. 4, e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cpc non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (v. tra numerosissime Cass. 22801/2009), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata (tra le moltissime v. Cass. nn. 17145 del 2006 e 2272/2007), nonchè la giurisprudenza secondo la quale anche la motivazione in forma sintetica è idonea a suffragare il convincimento in fatto, non costituendo vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell''art. 360 cpc n. 5, n. 5, la ridotta estensione della sentenza ed essendo sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorchè sinteticamente, l'iter logico- giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (v. Cass. n. 15489 del 2007). Peraltro, già nei decenni trascorsi la giurisprudenza di legittimità aveva dato una lettura informale e funzionale della sentenza, meglio, della sua motivazione, affermando, nell'ottica della semplificazione e dello "snellimento" del lavoro del giudice, pur senza sacrificare chiarezza e precisione, che non è viziata per omessa o insufficiente motivazione la sentenza stesa su modulo predisposto, quando questo sia stato utilizzato o adattato in maniera tale che la motivazione ne risulti aderente alla concretezza del caso deciso, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano (v. anche Cass. 1570/1984 e 275/1995 e 24508/2006). 12 Cass. 17685/2022…. Questa Corte ha già precisato che la sentenza redatta in formato elettronico e recante la firma digitale del giudice a norma del D.M. n. 44 del 2011, art. 15, non è affetta da nullità per difetto di sottoscrizione, data l'applicabilità al processo civile e ai documenti informatici adottati nel suo ambito del D.Lgs. n. 82 del 2005 (cd. CAD). Ai sensi del D.Lgs. cit., art. 23, deve ritenersi provata fino a querela di falso la sottoscrizione da parte del giudice della sentenza redatta in formato elettronico, quando su ogni pagina della copia estratta su supporto analogico vi siano i segni grafici (coccarda e stringa) che attestano la presenza della sottoscrizione (Cass. 11306/2021).Tali formalità garantiscono l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del provvedimento (se non che dall'autore e sempre che non sia intervenuta la pubblicazione).La firma digitale è equiparata alla sottoscrizione autografa in base ai principi del D.Lgs. n. 82 del 2005, resi applicabili al processo civile dal D.L. n. 193 del 2009, art. 4, convertito dalla L. n. 24 del 2010, "ratione temporis" applicabile (Cass. 22871/2015); 13 Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
14 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass.
Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014);
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P.Q.M.
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Il Tribunale Civile e Penale di Milano, in composizione monocratica, nel procedimento al R.G. n. 378/2025, definitivamente pronunziando nel contraddittorio tra le parti, così provvede e dispone:
-Accertata l'intervenuta risoluzione di diritto dei due contratti di locazione operativa conclusi inter partes per acclarato inadempimento esclusivamente riferibile alla parte resistente, per l'effetto e su domanda di parte ricorrente, condanna Controparte_2
(C.F.: ), in proprio e nella sua qualità di titolare della ditta C.F._2 individuale (P.IVA , al pagamento Controparte_3 P.IVA_2 dell'importo complessivo di Euro #60.270,38# oltre agli interessi di legge maturati e maturandi dalle singole scadenze sino al saldo effettivo interessi;
-Condanna il resistente (C.F.: ), in proprio e Controparte_2 C.F._2 nella sua qualità di titolare della ditta individuale Controparte_3
(P.IVA , alla restituzione in favore di controparte di tutti i beni e P.IVA_2 materiali oggetto dei contratti per cui è causa (il tutto con onere e spese a suo integrale carico);
-Disattende tutte le altre domande ed eccezioni proposte e formulate dalle parti costituite e non già qui espressamente accolte;
-Condanna la parte resistente (C.F.: ), alla Controparte_2 C.F._2 refusione, in favore della controparte, delle spese legali della presente procedura qui di seguito liquidate in complessivi €#11.247,00# per compensi professionali, oltre IVA e CPA nella misura di legge ed oltre la percentuale del 15% a titolo di rimborso dovuto per le spese forfettarie;
-Sentenza immediatamente esecutiva ex lege; La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice per l'immediato deposito in Cancelleria.
-Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza. Milano, il 18/03/2025.
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
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