Sentenza 8 giugno 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/06/2018, n. 26305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26305 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2018 |
Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI NA AS nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 12/09/2017 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA sentita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. AS IA GN veniva attinto da ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Caltanissetta in data 10 febbraio 2014, nell'ambito di un procedimento penale in cui erano coinvolte numerose persone, tra le quali il fratello NI, per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.
2. Gli elementi indiziari assunti a base della cautela erano costituiti dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, ON VI che aveva riconosciuto il prevenuto come elemento del gruppo (in specie, l'associazione mafiosa "cosa nostra" nella sua articolazione di Regalbuto, diretta, tra gli altri, dal fratello NI IA GN); dichiarazioni che trovavano riscontro in una conversazione avvenuta in carcere tra OR EO e la moglie AT IC in cui i fratelli IA GN erano indicati come soggetti che controllavano il paese.
3. Gli anzidetti elementi venivano poi disattesi dalla Suprema Corte che, con sentenza del 16 settembre 2014, annullava l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta, disponendo rinvio al medesimo per nuovo esame all'esito del quale l'ordinanza cautelare veniva annullata e l'odierno istante scarcerato.
4. Con sentenza del 20 maggio 2015, all'esito di giudizio abbreviato, divenuta irrevocabile il 14 settembre 2017, AS IA GN era assolto dalle imputazioni ascrittegli per non aver commesso il fatto ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
5. Presentava, pertanto, istanza ex art. 314 codice di rito per il periodo di detenzione sofferto, senza soluzione di continuità, pari a mesi 10 e giorni 6 (dal 18 febbraio 2014 al 24 dicembre 2014).
5.1 L'Avvocatura distrettuale non si opponeva alla richiesta, demandando tuttavia alla Corte di appello di valutare ogni profilo di fondatezza e di ammissibilità.
5.2. Con ordinanza del 12 settembre 2017, il Giudice della riparazione ha respinto la domanda osservando che la sentenza di assoluzione aveva pur dato atto della condivisione, da parte dell'odierno ricorrente, di molte attività con il fratello NI;
che non era ipotizzabile che l'istante non avesse né contezza né sospetto delle attività illecite da questi svolte;
che dalle attività di osservazione, peraltro riportate nella citata sentenza, risultavano incontri dell'istante con diversi sodali del fratello. In particolare, tali VI e NA affermavano di vederli insieme in incontri che trovavano la loro ragione nelle azioni delittuose. Sebbene entrambi non abbiano descritto alcun comportamento specifico di AS, essi sono sul punto convergenti e indicano una condotta che comunque integra la colpa ostativa alla riparazione per ingiusta detenzione, giacché, se pur meramente connivente e non concorrente, l'istante agiva in modo tale da ingenerare l'apparenza di un suo inserimento nelle dinamiche associative. 2 o 5.3 La Corte di appello afferma altresì che nel procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione il giudice deve valutare anche la condotta colposa lieve, in applicazione del principio generale di responsabilità, ricavabile dagli artt. 1227 e 2056 cod. civ., per il quale non è indennizzabile il pregiudizio causato per colpa lieve dal danneggiato.
6. Per il tramite del difensore, AS IA GN ricorre per cassazione deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 127 e 314, comma 1, cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Sostiene, in particolare, che la Corte di appello, configurando come ostativa all'indennizzo anche la colpa lieve, ha mancato di motivare sulla sussistenza del dolo o della colpa grave quali uniche cause ostative al riconoscimento del diritto alla riparazione;
che la colpa lieve può, al più, essere valutata ai fini della riduzione della entità dell'indennizzo.
6.1. Quanto alla condotta di connivenza del ricorrente rispetto al fratello e ai sodali di lui, rileva che la Corte di appello ha utilizzato in maniera erronea e travisante le emergenze di cui pure da atto la sentenza del giudizio abbreviato che le aveva fortemente ridimensionate. Anche sotto questo profili°, l'impugnata ordinanza è illogica e contraddittoria ove riferita alla diversa ricostruzione dei fatti operata in sentenza. Essa, per un verso, ha reputato provati fatti e circostanze esclusi e/o giudicati palesemente inattendibili dal giudice della cognizione e, per altro verso, ha menzionato fatti e prove inesistenti.
7. Con memoria depositata il 21 marzo 2018, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha concluso per l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il rigetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2. Secondo l'espresso disposto dell'art. 314 cod. proc. pen., l'equa riparazione per l'ingiusta detenzione è esclusa qualora l'istante «vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave», con condotte al riguardo apprezzabili poste in essere sia anteriormente che successivamente all'insorgere dello stato detentivo e, quindi, alla privazione della libertà (cfr. Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636).
3. Tralasciando nel caso di specie di soffermarci sul dolo, merita ricordare che il concetto e la conseguente area applicativa della colpa vanno ricavati dall'art. 43 cod. pen. E', pertanto, colposo il comportamento cosciente e volontario, al quale, senza volerne e senza rappresentarsene gli effetti (anche se adottando l'ordinaria diligenza essi si sarebbero potuti prevedere), consegue un effetto idoneo a trarre in errore l'organo giudiziario. In tal caso, la condotta del soggetto, connotata da profili di colpa volta per volta rinvenibili (negligenza, imprudenza, trascuratezza, 3 ,14) inosservanza di leggi, regolamenti etc.) «pone in essere una situazione tale da dare una non voluta ma prevedibile [...] ragione di intervento dell'autorità giudiziaria con l'adozione del provvedimento cautelare, ovvero omessa revoca della privazione della libertà» (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636). E in tale ultimo caso la colpa deve essere "grave", come esige la norma, «connotata, cioè, da macroscopica, evidente negligenza, imprudenza, trascuratezza, ecc., tale da superare ogni canone di comune buon senso» (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636).
4. Posto, poi, che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano dato causa o abbiano concorso a dare causa all'instaurazione dello stato privativo della libertà, sicché è ineludibile l'accertamento del rapporto causale tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà, si rileva che ad escludere il diritto in questione è pur sempre necessario che il giudice della riparazione pervenga alla sua decisione in base a dati di fatto certi, cioè elementi «accertati o non negati» (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636; in conformità, tra le Sezioni semplici, Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867), con esclusione, dunque, di dati meramente congetturali.
5. Il giudice della riparazione, inoltre, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione» (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238; in senso conforme, Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808).
6. Della decisione sulla ingiusta detenzione il giudice ha l'obbligo di dare adeguata ed esaustiva motivazione, strutturata in termini di adeguatezza, congruità e logicità.
7. Fatte queste necessarie premesse, la Corte osserva che gli elementi che il Giudice di appello di Caltanissetta ha reputato integrare colpa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo riparatorio sono altri e diversi rispetto a quelli che avevano originato l'ordinanza cautelare peraltro annullata dalla Corte di cassazione. Gli stessi, inoltre, sono esposti in maniera assolutamente generica e imprecisa, in un argomentare eccessivamente sintetico che non si traduce nella specifica e puntuale focalizzazione di comportamenti specifici che abbiano dato o concorso a dare causa allo stato privativo della libertà.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Caltanissetta cui demanda anche la regolamentazione delle spese per questo giudizio di cassazione. Così deciso il 17 aprile 2018 Il