TRIB
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/03/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PATTI sezione civile VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 13 marzo 2025, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, con l'assistenza del funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott. Paolo Bucca, nella causa civile iscritta al n. 343/2020 R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 662, emesso dal Tribunale di Patti il 17 dicembre 2019, depositato il 18 dicembre 2019 e notificato in data 8 gennaio 2020, promossa da (P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, viale R. Margherita n. 20, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Laface che la rappresenta e difende, attrice in opposizione, contro (P.IVA: ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2 pro tempore, elettivamente domiciliata in Castell'Umberto, via S. Croce n. 9, presso lo studio dell'avv. Calogero Lombardo che la rappresenta e difende, convenuta in opposizione, avente ad oggetto: responsabilità contrattuale;
sono presenti l'avv. Luigi Gullo in sostituzione dell'avv. Laface e l'avv. Calogero Lombarso, i quali precisano le conclusioni riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa. I procuratori, su invito del giudice, discutono la causa riportandosi in atti e alle note conclusive. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 17 febbraio 2020, Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 662,
[...] emesso dal Tribunale di Patti in data 17 dicembre 2019, depositato in data 18 dicembre 2019 e notificato in data 8 gennaio 2020, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della della somma di CP_1 euro 19.838,92, oltre interessi e le spese del procedimento monitorio. L'opponente, eccependo di vantare alcuni crediti in compensazione e la non dovutezza dell'importo ingiunto, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, dichiarando il credito azionato estinto per compensazione o, in via subordinata, di accertare e dichiarare che essa opponente era creditrice nei confronti della della complessiva somma di euro 21.011,90 CP_1
(IVA esclusa) e, per l'effetto, di condannare la controparte a pagare la corrispondente somma, maggiorata di interessi e rivalutazione, compensandosi eventualmente il credito dell'uno con le avverse pretese fino a concorrenza e con vittoria delle spese di lite, da distrarre in favore del precedente procuratore dichiaratosi anticipatario. Con comparsa di risposta, depositata in data 14 maggio 2020, si è costituita la la quale, contestando quanto chiesto, dedotto ed eccepito CP_1 dall'opponente, ha domandato, in via preliminare, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, di confermarlo e rigettare l'opposizione, con vittoria delle spese e dei compensi di causa. Con ordinanza del 4 giugno 2020, rilevata la sussistenza dei relativi presupposti, è stata autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Concessi i termini per lo scambio delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., sono state escusse le prove orali come ammesse con il provvedimento del 15 aprile 2021. Con comparsa, depositata in data 30 ottobre 2024, si è costituito il nuovo procuratore della avv. Giuseppe Laface, attesa Parte_1 la revoca del mandato conferito al precedente difensore. La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. L'opposizione appare infondata. L'opposizione al decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente; in tale giudizio ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che incombe al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa ed all'opponente, per la sua posizione sostanziale di convenuto, l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria (ex plurimis, cfr. Cass., nn. 1385/74 1059/75, 1603/77, 2124/94, 11417/97, 8502/02, 17371/03). L'oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi, il diritto del preteso creditore (come detto, formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11). Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass., n. 826/15; n. 15659/11; Cass., n. 13533/01). Nella specie, la ha prodotto le fatture e l'estratto dei registri CP_1 delle fatture degli acquisti e delle vendite, tutti autenticati dal notaio, oltre ai formulari di conferimento dei rifiuti (v. all.ti nn. 4 e 5 alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. del 14 settembre 2020). L'opponente ha eccepito in compensazione, nei confronti dell'opposta, un controcredito pari: 1) ad euro 3.314,63 (IVA esclusa), quale saldo delle fatture 20/17, 26/17, 33/17, 37/17, 4/18 ed 8/18; 2) ad euro 13.500 (IVA esclusa) per il noleggio di una pressa verticale consegnata all'opposta in data 29 luglio 2015 e per il quale non è mai stato corrisposto alcun canone;
3) ad euro 4.197,27 (IVA inclusa) per la fattura n. 60 del 31 gennaio 2018 emessa da AR a carico di , a causa della non conformità del carico, Parte_1 dovuta alla triturazione del vetro ed alla contestuale presenza di impurità (metalli, ceramiche, pietre ed altro). L'art. 1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità. Nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione (Cass., n. 23924/2024). Rispetto ai crediti eccepiti in compensazione e contestati dalla CP_1 la società opponente non ha fornito alcuna prova della loro esistenza e consistenza, né ha articolato istanze istruttorie al riguardo. In ogni caso, si osserva che, quanto al sub 1), ha ingiunto CP_1
l'importo di euro 19.838,92, detraendo le somme portate dalle fatture nn. 26/17, 33/17 e 37/17 (v. pagg. 1 e 2, all. “ricorso d.i..pdf” fasc. opponente). Gli eventuali crediti in compensazione portati dalle fatture nn. 20/17, 4/18 ed 8/18 sono rimasti invece sforniti di prova. La oltre agli elementi ricavabili dalle proprie produzioni CP_1 documentali, ha comunque dimostrato la sussistenza del proprio credito e l'insussistenza di quello altrui (anche di quelli sopra indicati ai numeri 2 e 3), per mezzo delle prove orali. All'udienza del 28 febbraio 2024, infatti, il teste Testimone_1 confermando tutte le circostanze capitolate nella memoria istruttoria n. 2 di parte opposta, ha dichiarato: (a) Vero o no che la ha Parte_1 conferito rifiuti differenziati nella piattaforma della sita in CP_1
Castell'Umberto tra il 2017 ed il 2019?) “vera la circostanza, ero presente nel piazzale quando avvenivano i conferimenti, ero dipendente dell'opposta e facevo pure le manovre di scarico”; (b) Vero o no che al momento del conferimento veniva compilato e controfirmato il formulario di conferimento?) “vera la circostanza, non mi occupavo io delle firme sul formulario ma mi accorgevo della cosa e capitava che io stesso portassi il formulario in ufficio o viceversa all'autista della scietà (rectius società) che conferiva all'esito della pesata, all'uscita”; (c) Vero o no che per tali conferimenti la trasmetteva regolari fatture?) “vera la CP_1 circostanza, ciò posso dire perché ne parlavamo sul lavoro, poiché ogni mese vengono fatte le fatture e così mi riferivano i ragazzi che si occupavano della fatturazione e lamentavano il mancato pagamento da parte di alcuni”; (d) Vero o no che la piccola pressa di vecchia costruzione per il compattamento del cartone veniva concessa alla in comodato CP_1
d'uso gratuito, dati i rapporti tra le parti e il fatto che la non se Parte_1 ne serviva?) “vera la circostanza ero presente quando il titolare della
ne ha parlato con l'amministratore della la piccola Parte_1 CP_1 pressa veniva concessa in prestito perché era ferma e ne avevano anche altre. Più volte la ha detto di volerla restituire è lì ferma e non ci è CP_1 stata data risposta dall'opponente”; (e) Vero o no che i rifiuti differenziati conferiti dalla venivano solo stoccati in piattaforma Parte_1 in attesa che le Società preposte al successivo smaltimento le venissero a prelevare?) “vera la circostanza la ci diceva quando veniva il Parte_1 camion del a caricare i rifiuti, che da noi venivano solo stoccati”; CP_2
(f) Vero o no che, nel caso del vetro, incaricata del ritiro fosse la AR s.r.l. di Marsala?) “vera la circostanza e ciò facevano sotto indicazione dell'opponente”. Nessun elemento di prova contraria è emerso, né, invero, parte opponente ha chiesto di poterne fornire. È pacifico in giurisprudenza e dottrina che i requisiti prescritti dall'art. 1243 c.c., comma 1, per la compensazione legale, e cioè l'omogeneità dei debiti, la liquidità, l'esigibilità e la certezza, devono sussistere necessariamente anche per la compensazione giudiziale, il secondo comma di detta norma si limita a consentire al giudice del credito principale di liquidare il controcredito opposto in compensazione soltanto se il suo ammontare è facilmente e prontamente liquidabile in base al titolo. Ma per esercitare questo potere discrezionale - esclusivo e specifico - al fine di dichiarare la compensazione giudiziale, il controcredito deve essere certo nella sua esistenza e cioè non controverso. Se il controcredito è contestato, come prevede l'art. 35 c.p.c., allora non è certo, e quindi non è idoneo ad operare come compensativo sul piano sostanziale, e l'eccezione di compensazione va respinta (SS.UU., n. 23225/2016). Il legale rappresentante della non si è presentato Parte_1 per rendere l'interrogatorio formale. Ai sensi dell'art. 232 c.p.c., se la parte non si presenta senza giustificato motivo, il collegio (o il giudice monocratico, nelle cause di competenza), valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio. La all'udienza dell'8 marzo 2023, ha chiesto di considerare CP_1 come ammessi i fatti dedotti in interrogatorio formale, stante l'assenza dell'opponente. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la disposizione dell'art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione (ficta confessio), ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (Cass., n. 9436/2018; Cass., n. 6204/2016; Cass., n. 17719/2014; Cass., n. 3258/2007). La mancata risposta può, quindi, assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 c.p.c.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso, non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario (Cass., n. 4837/2018; Cass., n. 30529/2017; Cass., n. 24853/2015; Cass., n. 22407/2006). L'ulteriore elemento probatorio, tuttavia, non deve risultare già ex se idoneo a fornire la prova piena del fatto contestato, poiché, in tal caso, risultando adempiuto “aliunde” il relativo onere, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio, ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo (Cass., n. 10099/2013; Cass., n. 15055/2003). Alla luce di quanto esposto, l'opposizione va, pertanto, rigettata e va confermato il decreto ingiuntivo opposto, di cui va dichiarata l'esecutorietà ai sensi dell'art. 654 c.p.c., con rigetto delle eccezioni e domande dell'opponente. Le spese della presente fase, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri medi;
con attività istruttoria;
scaglione di riferimento tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00), seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 343/2020 R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 662, emesso dal Tribunale di Patti il 17 dicembre 2019, depositato in cancelleria il 18 dicembre 2019 e notificato in data 8 gennaio 2020, rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede: - rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, di cui dichiara l'esecutorietà ai sensi dell'art. 654 c.p.c.;
- rigetta le eccezioni e domande dell'opponente;
- condanna la al pagamento, in favore della Parte_1
delle spese della presente fase di opposizione che liquida in CP_1 euro 19,90 per esborsi (spese per citazioni teste) ed euro 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
sono presenti l'avv. Luigi Gullo in sostituzione dell'avv. Laface e l'avv. Calogero Lombarso, i quali precisano le conclusioni riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa. I procuratori, su invito del giudice, discutono la causa riportandosi in atti e alle note conclusive. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 17 febbraio 2020, Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 662,
[...] emesso dal Tribunale di Patti in data 17 dicembre 2019, depositato in data 18 dicembre 2019 e notificato in data 8 gennaio 2020, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della della somma di CP_1 euro 19.838,92, oltre interessi e le spese del procedimento monitorio. L'opponente, eccependo di vantare alcuni crediti in compensazione e la non dovutezza dell'importo ingiunto, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, dichiarando il credito azionato estinto per compensazione o, in via subordinata, di accertare e dichiarare che essa opponente era creditrice nei confronti della della complessiva somma di euro 21.011,90 CP_1
(IVA esclusa) e, per l'effetto, di condannare la controparte a pagare la corrispondente somma, maggiorata di interessi e rivalutazione, compensandosi eventualmente il credito dell'uno con le avverse pretese fino a concorrenza e con vittoria delle spese di lite, da distrarre in favore del precedente procuratore dichiaratosi anticipatario. Con comparsa di risposta, depositata in data 14 maggio 2020, si è costituita la la quale, contestando quanto chiesto, dedotto ed eccepito CP_1 dall'opponente, ha domandato, in via preliminare, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, di confermarlo e rigettare l'opposizione, con vittoria delle spese e dei compensi di causa. Con ordinanza del 4 giugno 2020, rilevata la sussistenza dei relativi presupposti, è stata autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Concessi i termini per lo scambio delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., sono state escusse le prove orali come ammesse con il provvedimento del 15 aprile 2021. Con comparsa, depositata in data 30 ottobre 2024, si è costituito il nuovo procuratore della avv. Giuseppe Laface, attesa Parte_1 la revoca del mandato conferito al precedente difensore. La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. L'opposizione appare infondata. L'opposizione al decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente; in tale giudizio ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che incombe al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa ed all'opponente, per la sua posizione sostanziale di convenuto, l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria (ex plurimis, cfr. Cass., nn. 1385/74 1059/75, 1603/77, 2124/94, 11417/97, 8502/02, 17371/03). L'oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi, il diritto del preteso creditore (come detto, formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11). Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass., n. 826/15; n. 15659/11; Cass., n. 13533/01). Nella specie, la ha prodotto le fatture e l'estratto dei registri CP_1 delle fatture degli acquisti e delle vendite, tutti autenticati dal notaio, oltre ai formulari di conferimento dei rifiuti (v. all.ti nn. 4 e 5 alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. del 14 settembre 2020). L'opponente ha eccepito in compensazione, nei confronti dell'opposta, un controcredito pari: 1) ad euro 3.314,63 (IVA esclusa), quale saldo delle fatture 20/17, 26/17, 33/17, 37/17, 4/18 ed 8/18; 2) ad euro 13.500 (IVA esclusa) per il noleggio di una pressa verticale consegnata all'opposta in data 29 luglio 2015 e per il quale non è mai stato corrisposto alcun canone;
3) ad euro 4.197,27 (IVA inclusa) per la fattura n. 60 del 31 gennaio 2018 emessa da AR a carico di , a causa della non conformità del carico, Parte_1 dovuta alla triturazione del vetro ed alla contestuale presenza di impurità (metalli, ceramiche, pietre ed altro). L'art. 1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità. Nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione (Cass., n. 23924/2024). Rispetto ai crediti eccepiti in compensazione e contestati dalla CP_1 la società opponente non ha fornito alcuna prova della loro esistenza e consistenza, né ha articolato istanze istruttorie al riguardo. In ogni caso, si osserva che, quanto al sub 1), ha ingiunto CP_1
l'importo di euro 19.838,92, detraendo le somme portate dalle fatture nn. 26/17, 33/17 e 37/17 (v. pagg. 1 e 2, all. “ricorso d.i..pdf” fasc. opponente). Gli eventuali crediti in compensazione portati dalle fatture nn. 20/17, 4/18 ed 8/18 sono rimasti invece sforniti di prova. La oltre agli elementi ricavabili dalle proprie produzioni CP_1 documentali, ha comunque dimostrato la sussistenza del proprio credito e l'insussistenza di quello altrui (anche di quelli sopra indicati ai numeri 2 e 3), per mezzo delle prove orali. All'udienza del 28 febbraio 2024, infatti, il teste Testimone_1 confermando tutte le circostanze capitolate nella memoria istruttoria n. 2 di parte opposta, ha dichiarato: (a) Vero o no che la ha Parte_1 conferito rifiuti differenziati nella piattaforma della sita in CP_1
Castell'Umberto tra il 2017 ed il 2019?) “vera la circostanza, ero presente nel piazzale quando avvenivano i conferimenti, ero dipendente dell'opposta e facevo pure le manovre di scarico”; (b) Vero o no che al momento del conferimento veniva compilato e controfirmato il formulario di conferimento?) “vera la circostanza, non mi occupavo io delle firme sul formulario ma mi accorgevo della cosa e capitava che io stesso portassi il formulario in ufficio o viceversa all'autista della scietà (rectius società) che conferiva all'esito della pesata, all'uscita”; (c) Vero o no che per tali conferimenti la trasmetteva regolari fatture?) “vera la CP_1 circostanza, ciò posso dire perché ne parlavamo sul lavoro, poiché ogni mese vengono fatte le fatture e così mi riferivano i ragazzi che si occupavano della fatturazione e lamentavano il mancato pagamento da parte di alcuni”; (d) Vero o no che la piccola pressa di vecchia costruzione per il compattamento del cartone veniva concessa alla in comodato CP_1
d'uso gratuito, dati i rapporti tra le parti e il fatto che la non se Parte_1 ne serviva?) “vera la circostanza ero presente quando il titolare della
ne ha parlato con l'amministratore della la piccola Parte_1 CP_1 pressa veniva concessa in prestito perché era ferma e ne avevano anche altre. Più volte la ha detto di volerla restituire è lì ferma e non ci è CP_1 stata data risposta dall'opponente”; (e) Vero o no che i rifiuti differenziati conferiti dalla venivano solo stoccati in piattaforma Parte_1 in attesa che le Società preposte al successivo smaltimento le venissero a prelevare?) “vera la circostanza la ci diceva quando veniva il Parte_1 camion del a caricare i rifiuti, che da noi venivano solo stoccati”; CP_2
(f) Vero o no che, nel caso del vetro, incaricata del ritiro fosse la AR s.r.l. di Marsala?) “vera la circostanza e ciò facevano sotto indicazione dell'opponente”. Nessun elemento di prova contraria è emerso, né, invero, parte opponente ha chiesto di poterne fornire. È pacifico in giurisprudenza e dottrina che i requisiti prescritti dall'art. 1243 c.c., comma 1, per la compensazione legale, e cioè l'omogeneità dei debiti, la liquidità, l'esigibilità e la certezza, devono sussistere necessariamente anche per la compensazione giudiziale, il secondo comma di detta norma si limita a consentire al giudice del credito principale di liquidare il controcredito opposto in compensazione soltanto se il suo ammontare è facilmente e prontamente liquidabile in base al titolo. Ma per esercitare questo potere discrezionale - esclusivo e specifico - al fine di dichiarare la compensazione giudiziale, il controcredito deve essere certo nella sua esistenza e cioè non controverso. Se il controcredito è contestato, come prevede l'art. 35 c.p.c., allora non è certo, e quindi non è idoneo ad operare come compensativo sul piano sostanziale, e l'eccezione di compensazione va respinta (SS.UU., n. 23225/2016). Il legale rappresentante della non si è presentato Parte_1 per rendere l'interrogatorio formale. Ai sensi dell'art. 232 c.p.c., se la parte non si presenta senza giustificato motivo, il collegio (o il giudice monocratico, nelle cause di competenza), valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio. La all'udienza dell'8 marzo 2023, ha chiesto di considerare CP_1 come ammessi i fatti dedotti in interrogatorio formale, stante l'assenza dell'opponente. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la disposizione dell'art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione (ficta confessio), ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (Cass., n. 9436/2018; Cass., n. 6204/2016; Cass., n. 17719/2014; Cass., n. 3258/2007). La mancata risposta può, quindi, assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 c.p.c.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso, non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario (Cass., n. 4837/2018; Cass., n. 30529/2017; Cass., n. 24853/2015; Cass., n. 22407/2006). L'ulteriore elemento probatorio, tuttavia, non deve risultare già ex se idoneo a fornire la prova piena del fatto contestato, poiché, in tal caso, risultando adempiuto “aliunde” il relativo onere, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio, ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo (Cass., n. 10099/2013; Cass., n. 15055/2003). Alla luce di quanto esposto, l'opposizione va, pertanto, rigettata e va confermato il decreto ingiuntivo opposto, di cui va dichiarata l'esecutorietà ai sensi dell'art. 654 c.p.c., con rigetto delle eccezioni e domande dell'opponente. Le spese della presente fase, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri medi;
con attività istruttoria;
scaglione di riferimento tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00), seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 343/2020 R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 662, emesso dal Tribunale di Patti il 17 dicembre 2019, depositato in cancelleria il 18 dicembre 2019 e notificato in data 8 gennaio 2020, rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede: - rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, di cui dichiara l'esecutorietà ai sensi dell'art. 654 c.p.c.;
- rigetta le eccezioni e domande dell'opponente;
- condanna la al pagamento, in favore della Parte_1
delle spese della presente fase di opposizione che liquida in CP_1 euro 19,90 per esborsi (spese per citazioni teste) ed euro 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)