Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 08/04/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE in persona del dott. Daniele Dagna, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 451/2024 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. GIANFRANCO CATELLA CARAFFA Parte_1
- attrice contro rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCO DALLORTO Controparte_1
- convenuta
OGGETTO: SOMMINISTRAZIONE
CONCLUSIONI PER L'ATTRICE
Per i motivi dedotti in narrativa, accertare il diritto della ricorrente alla restituzione in proprio favore delle somme indebitamente corrisposte alla convenuta e, per l'effetto, condannare la stessa a restituire alla ricorrente l'importo complessivo di € 25.212,42, oltre agli interessi legali dalla data della prima richiesta di ripetizione fino alla domanda giudiziale ed agli interessi maggiorati ex art. 1284 co. 4° c.c. dalla domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo.
In ogni caso, condannare la convenuta alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario, CPA ed IVA, se dovuta.
In estremo subordine chiede la compensazione delle spese di lite in caso di rigetto della domanda considerato che la sentenza relativa all'eccezione avversaria è successiva all'introduzione della causa.
1
quanto infondata in fatto e in diritto, sancendo per l'effetto con la miglior formula che nulla è dovuto all'attrice da per i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della Controparte_1
domanda avversaria.
In subordine limitare un'eventuale condanna ad importi corrisposti dalla ricorrente a titolo di addizionale provinciale all'accisa maturata su energia elettrica somministrata dopo il 01/04/2010 quantificati – secondo i calcoli di cui al paragrafo 2 – in misura pari a 25.212,42 € rispetto al valore della domanda (27.605,71 €) e liquidare sull'importo eventualmente oggetto di condanna gli interessi al tasso legale (tale da intendersi solo quello determinato dal ministero competente con decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ex art. 1284, comma 1, cod. civ.), maturati dalla condanna o, in subordine, dalla domanda al saldo
Col favore delle spese di lite, oltre al 15% sulle somme imponibili a titolo di rimborso delle spese forfetarie (come previsto dall'art. 2 comma 2 D.M. 10/03/2014, n. 55), ad I.V.A. (in quanto dovuta) e
C.P.A. e successive occorrende.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. con atto di citazione notificato in data 24.2.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
società con la quale aveva stipulato tra il mese di gennaio 2010 ed il mese di Controparte_1
dicembre 2011 contratto di somministrazione di energia elettrica per la sede produttiva in Ivrea in
Corso Vercelli 159, il cui punto di fornitura (POD) è identificato con codice IT001E00104492, chiedendo la condanna della resistente alla ripetizione di quanto versato a titolo imposta addizionale provinciale all'accise sul consumo di energia elettrica introdotta dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988 convertito con l. n. 20/1989.
A sostegno della domanda l'attrice ha richiamato i principi di diritto ripetutamente affermati dalla giurisprudenza della Suprema Corte e recepiti da quella di merito in base ai quali occorreva disapplicare le disposizioni fondanti l'addebito dell'l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva
2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17 anche nel rapporto tra utente finale e fornitore, con conseguente necessità di accogliere l'azione di ripetizione d'indebito proposta dal primo nei
2 confronti del secondo (cfr. tra le altre Cass. 22343/2020 e Cass. 22345/2020; cfr. anche Cass.
16142/2020, Cass. 10691/2020, Cass. 10114/2020, Cass. 27101/2019, Cass. 15198/2019).
2. La resistente si è costituita chiedendo il rigetto della domanda invocando a sostegno il recente arresto della CGUE pubblicata il giorno 11/04/2024, nella causa C-316/22 e in subordine l'accoglimento della domanda entro i limiti dei conteggi proposti in comparsa.
3. La causa è istruita a mezzo deposito documenti. Le parti hanno concluso come in epigrafe.
4. Va recepita ed applicata la giurisprudenza richiamata dalla parte convenuta, vincolante quale fonte del diritto per il giudice nazionale, in base alla quale: “1) L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati.
2) Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati.” (CGUE,
11/04/2024, in causa C-316/22).
Tale giurisprudenza, che appunto osta in un rapporto tra privati alla disapplicazione della disposizione in precedenza oggetto di disapplicazione, ha del resto trovato seguito nella giurisprudenza di legittimità successiva (cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. V, Ord., 09/09/2024, n. 24203 e Cass. civ., Sez. V, Sent.,
29/07/2024, n. 21154 e Cass. civ., Sez. V, Sent., 01/08/2024, n. 21749) che decidendo controversie tra i privati e l'erario ha richiamato in particolare la considerazione svolta dalla Corte unionale per la quale
“in una situazione come quella di cui ai procedimenti principali, i consumatori finali si trovano giuridicamente impossibilitati a far valere nei confronti dei fornitori di elettricità l'incompatibilità dell'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità con le disposizioni della direttiva 2008/118 e, di
3 conseguenza, a ottenere il rimborso dell'onere economico supplementare generato da tale imposta che essi hanno dovuto sopportare a causa della scorretta trasposizione di tale direttiva da parte della
Repubblica italiana (CGUE, C-316/22 cit., punto 36)”.
La disposizione non può quindi essere disapplicata nel presente giudizio, con conseguente necessario rigetto della domanda.
Non offre, del resto, elementi di segno contrario la giurisprudenza menzionata da parte convenuta che si riferisce a questioni del tutto differenti da quella oggetto di causa, come osservato nel corpo della stessa pronuncia Cass. civ., Sez. V, Sent., 02/08/2024, n. 21883: “Ancora in via preliminare deve dichiararsi l' inammissibilità della richiesta proposta dalla nella memoria ex Parte_2
art. 378, cod. proc. civ., di decisione sul meritum causae nel senso indicato dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea (sentenza dell' 11 aprile 2024, C-316/22), come seguita ed applicata dai
Tribunali di Siena, Milano, Roma e dalla Corte di appello di Napoli, ossia della inapplicabilià c.d.
"orizzontale" della direttiva 2008/118/CE nelle controversie tra soggetti incisi dall'abrogata addizionale provinciale di che si tratta agenti in sede civile e soggetti passivi dell' imposta de qua
(fornitori di energia elettrica quali #(Hera Comm)# ed #(E.on Energia)#) per il rimborso dell'addizionale medesima. Tale questione non è in alcun modo oggetto dei presenti, speciali, giudizi di rinvio pregiudiziale, quali esclusivamente perimetrati dalle ordinanze del giudice rimettente sulla, affatto diversa, peraltro pregiudiziale di rito, questione della legittimazione passiva, in particolare dell , nelle liti tributarie di rimborso delle somme per detto titolo restituite ai Parte_3 cessionari della fonte energetica in forza di provvedimenti del giudice civile passate in giudicato”.
5. Il mutamento di giurisprudenza sulla questione dirimente del giudizio, sopravvenuto rispetto all'instaurazione del giudizio, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda istanza eccezione:
RIGETTA la domanda dell'attrice.
Compensa le spese.
Così deciso il 4 aprile 2025
Il giudice
(dott. Daniele Dagna)
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