Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/06/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7120/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Veronica Marrapodi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza “cartolare” dell'11/06/2025, promossa da: già (C.F. ), e Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore, con il proc. dom. avv. Giuseppe Lombardi e gli avv.ti Angelo Bonetta e Pietro
Ferretti, tutti del Foro di Milano, giusta procura agli atti – ATTRICI;
nei confronti di
(C.F. ), in persona del Controparte_4 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, (C.F. , Controparte_5 C.F._1
(C.F. e (C.F. Controparte_6 C.F._2 Controparte_7
), tutti con l'avv. PUNZI CARMINE del Foro di Roma, giusta C.F._3 procura agli atti – CONVENUTI;
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Precisate congiuntamente dalle parti come da note scritte depositate in data 10-11/06/2025.
pagina 1 di 4
Con atto di citazione regolarmente notificato, e Controparte_2 [...] hanno convenuto in giudizio e i signori CP_3 Controparte_4
(in qualità di direttore di ”), e , Controparte_5 CP_8 Controparte_6 Controparte_7 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni, per come precisate nella prima memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c.: «Voglia l'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel merito (i) accertare e dichiarare che le affermazioni di cui si è dato conto in atti, contenute (a) nel servizio intitolato «l'onnipotente» trasmesso da Report su RAI3 il giorno 1° aprile 2019 e in replica il 6 aprile 2019 e (b) nella diretta trasmessa dalla stessa Report in data 2 aprile 2019 sul proprio account di facebook, per le modalità espositive delle stesse e/o per le informazioni rese (inveritiere e/o inesatte e/o incomplete), costituiscono illeciti ex artt. 2043 e 2059 c.c. e hanno determinato un'ingiusta lesione del diritto all'immagine e/o alla prestigio commerciale di CP_9
e di per le ragioni di cui in atti;
previo, se del caso, accertamento
[...] Controparte_3 incidentale delle fattispecie di cui agli artt. 594 e/o 595 c.p., con applicazione altresì degli artt. 185 e 187 c.p.; e per l'effetto (ii) condannare in solido (o, in subordine, per quanto di rispettiva ragione) il sig. , il sig. Controparte_4 Controparte_5
Contr e il sig. a risarcire a e Controparte_6 Controparte_7 Controparte_9 CP_3 tutti i danni di natura patrimoniale e non patrimoniale subiti e subendi, che vengono
[...] sin d'ora indicati (sulla base dei criteri indicati in atti): nella somma di almeno €
1.623.939,20 quanto ai danni patrimoniali sofferti allo stato da in ragione Controparte_9 dei costi di pubblicità 'vanificati' dalla condotta illecita dei convenuti;
nella somma di almeno € 10.080.000,00 quanto ai danni patrimoniali derivanti, allo stato, a CP_9 dalla perdita della chance di mantenere l'attuale clientela in conseguenza della
[...] condotta illecita dei convenuti;
nella somma di almeno € 6.318.900,00 quanto ai danni patrimoniali derivanti, allo stato, a dalla perdita della chance di acquisire Controparte_9 nuova clientela in conseguenza della condotta illecita dei convenuti;
e così per un totale pari, allo stato, a € 18.022.839,20 (diciottomilioni ventiduemila ottocentotrentanove/20) per i danni patrimoniali subiti da nonché: nella somma di almeno € Controparte_9
1.800.000,00 quanto al danno non patrimoniale subito allo stato da nella Controparte_9 somma di almeno € 200.000,00 quanto al danno non patrimoniale subito allo stato da
[...]
e così per un totale pari, allo stato, a € 2.000.000,00 (duemilioni/00) per i CP_3 danni non patrimoniali, ovvero liquidando i danni patrimoniali e non patrimoniali nella pagina 2 di 4 diversa somma, maggiore o minore, che dovesse essere accertata nel giudizio, occorrendo in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; tutte le somme suindicate a titolo di danno patrimoniale e di danno non patrimoniale, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali;
(iii) ordinare la rimozione e/o cancellazione, a cura e spese a carico dei convenuti, del video del servizio «l'onnipotente» e di ogni altro materiale correlato a tale servizio presente sui Cont siti internet e sugli account social di Report e della disponendo - ai sensi e per gli effetti dell'art. 614-bis c.p.c. e nella misura che si riterrà di giustizia (tenuto conto dei parametri di cui all'art. 614-bis, co. 2, c.p.c.) - la somma di denaro dovuta dagli obbligati per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione della condanna alla rimozione/cancellazione dei suindicati contenuti;
(iv) ordinare la pubblicazione della sentenza di condanna sul sito di RAI3 e su uno o più quotidiani a diffusione nazionale, a cura e spese dei convenuti nonché a loro carico, con facoltà delle attrici, in caso di inottemperanza degli stessi, di provvedervi direttamente, con immediato diritto alla refusione delle spese, dietro presentazione di fattura;
(v) condannare
[...]
il sig. , il sig. e il sig. Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
in solido (o, in subordine, per quanto di rispettiva ragione) a rifondere a Controparte_7
e a i compensi legali e le spese del presente giudizio». Controparte_9 Controparte_3
Con comparsa di risposta depositata in data 17/02/2020, si costituivano ritualmente i convenuti, chiedendo il rigetto delle domande ex adverso formulate, in quanto ritenute infondate in fatto e in diritto, formulando le seguenti conclusioni: «Piaccia all'Ecc.mo
Tribunale di Bergamo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e con riserva di formulare istanze istruttorie nei termini all'uopo concessi: Nel merito dichiarare infondate e/o inammissibili e di conseguenza rigettare le domande tutte proposte la
[...]
in forma abbreviata e la , Controparte_10 Controparte_9 Controparte_3 nei confronti della del Sig. , del Sig. Controparte_4 Controparte_5
e del Sig. , con atto di citazione datato 7 agosto 2019, con Controparte_6 Controparte_7 vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio».
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. e rigettate le istanze istruttorie articolate dalle parti, nelle more dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, i difensori costituiti davano atto di aver avviato serie trattative per la definizione bonaria del giudizio.
All'udienza “cartolare” dell'11/06/2025, fissata avanti alla scrivente Giudice (subentrata nella titolarità del fascicolo con decreto presidenziale emesso in data 21/03/2025), i difensori delle parti chiedevano congiuntamente al Tribunale adito di dichiarare l'estinzione del pagina 3 di 4 giudizio ex art. 306 c.p.c., a spese integralmente compensate, con rinunzia alla concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
Orbene, agli atti risulta documentato che, in data 23/05/2025, il procuratore speciale delle attrici ha notificato ai convenuti, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del procuratore costituito, la dichiarazione di rinuncia ex art. 306 c.p.c. agli atti del presente giudizio, a spese integralmente compensate, e che, il successivo 06/06/2025, gli odierni convenuti hanno notificato alle attrici, a mezzo posta elettronica certificata presso il procuratore speciale, la dichiarazione da loro personalmente sottoscritta di accettazione della rinunzia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., a spese integralmente compensate.
Ciò premesso, verificata la regolarità formale delle dichiarazioni di rinuncia e di accettazione fatte dalle parti, il processo deve dichiararsi estinto ai sensi dell'art. 306, comma 3 c.p.c.
Quanto alle spese di lite, l'art. 306, ult. co. c.p.c., prevede che il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro e, a tal proposito, le parti hanno già concordato di compensare integralmente tra loro le spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, così decide:
DICHIARA l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
DICHIARA compensate tra le parti le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Bergamo, il 12/06/2025.
Il Giudice
Veronica Marrapodi
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