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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/06/2025, n. 1323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1323 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Marcello Maggi - Presidente rel.
Patrizia Nigri - Giudice
Enrica Di Tursi - Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 429 - 2025 R.G.
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. FORNARI CATALDO;
Parte_1
ATTRICE
E
rappresentato e difeso dall'avv.CAMINITI Controparte_1
ANGELO;
CONVENUTO
NONCHE'
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto,
INTERVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 30/01/2025, , premesso Parte_1
di aver contratto in data 20/06/2012 matrimonio in Taranto con chiedeva pronunziarsi la separazione dal Controparte_1
coniuge, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile;
formulava inoltre domande accessorie e chiedeva all'esito della separazione pronuncia di divorzio.
Le parti, con istanza congiunta depositata telematicamente in data 09.05.2025, dichiaravano di avere raggiunto accordo conciliativo inteso a disciplinare la separazione e chiedevano pertanto sostituzione dell'udienza con deposito note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; Il Giudice con decreto del
12.05.2025 fissava udienza con deposito di note scritte per il giorno 04.06.2025. Le parti congiuntamente depositavano telematicamente in data 28.05.2025 accordo transattivo.
L'articolo 151 c.c., statuendo che “la separazione può essere
chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla
volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere
intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave
pregiudizio alla educazione della prole”, dispone che il Giudice
pronunzia la separazione e, ove ne sussistano le condizioni,
dichiara a quale dei coniugi essa sia addebitabile in ragione di condotte contrarie ai doveri derivanti dal matrimonio.
Dalle deduzioni difensive delle parti si evince che nel rapporto coniugale in oggetto, non più connotato dalla comunione materiale e spirituale tipica della relazione matrimoniale, si è
creata una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco coniugale ha, evidentemente, assunto i caratteri della gravità e dell'insuperabilità, insuscettibili di attenuazione con la prosecuzione della convivenza ed anzi destinati a compromettere ulteriormente la relazione tra i coniugi, con riflessi negativi sulla serenità della prole.
Per quanto riguarda i provvedimenti di natura accessoria,
occorre dare atto che con l'atto transattivo depositato telematicamente in data 28.05.2025 le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo inteso a disciplinare i rapporti personali, nonché quelli patrimoniali, alle condizioni ivi richiamate.
Non resta pertanto che prendere atto della volontà delle parti,
non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica delle convenzioni innanzi indicate.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio quanto al capo di separazione, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
Con separata ordinanza vanno date le opportune disposizioni per l'esame della domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente pronunziando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , Parte_1
nato a [...] il [...] , e , Controparte_1
nata a [...] il [...] , uniti in matrimonio in
Taranto il 20/06/2012 , con atto trascritto nell'apposito registro al n. 40 , parte II, serie A, anno 2012 ;
2) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi CP_1
e in conformità a quelle concordate e
[...] Parte_1
trasfuse nell'accordo transattivo depositato telematicamente in data 28.05.2025, qui da intendersi come integralmente trascritte e riportate;
3) compensa fra le parti le spese del giudizio per la fase di separazione;
4) provvede per il prosieguo del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso il 4/6/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto.
Il Presidente
Dott. Marcello Maggi