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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 29/11/2024, n. 2745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2745 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Massimo Vaccari Presidente e Rel
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1513/2023 avente ad oggetto:
Divorzio - Cessazione effetti civili promossa da:
nata il [...], a [...], Parte_1
con Avv. BRUTTI MARTINA , come da mandato CodiceFiscale_1
difensivo in atti;
RICORRENTE
contro nato il [...] a [...], Controparte_1
pagina 1 di 9 , con avv. DORIA LUIGI come da mandato difensivo CodiceFiscale_2
in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
Con note di trattazione scritta del 21.05 e 09.07.2024, ed ulteriormente precisate in data 20.09.2024 le parti hanno precisato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 25.7.1981 in
Cotronei (KR), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Cotronei (KR), al numero d'ordine 16,Parte II, Serie A, anno 1981;
2. Conformemente all'accordo e d'intesa con gli assistenti sociali e il nominato con i quali i ricorrenti si impegnano sin da ora a cooperare e collaborare CP_2
nell'interesse morale e materiale del figlio, lo stesso figlio manterrà la CP_3
propria residenza presso la dimora della madre IGnora Parte_1 CP_3
trascorrerà con la madre tutti i giorni della settimana, onde permettere la somministrazione dei farmaci, e vedrà il padre il sabato e/o la domenica previo accordo tra le parti.
pagina 2 di 9 È fatto salvo ogni più ampio e diverso accordo tra le parti. Le parti concordano sin d'ora che entrambe avranno la facoltà di vedere il figlio quando sarà CP_3
presso l'altro genitore, previa comunicazione.
3. il IG. verserà alla IG.ra la somma mensile di € CP_1 Parte_1
200,00 (soggetta a rivalutazione ISTAT) a titolo di contributo al mantenimento del figlio . Per quanto riguarda le spese straordinarie, così come recepite dal CP_3
Protocollo di Verona in materia di diritto di famiglia e/o quelle ritenute necessarie dall'amministratore di sostegno e alle quali quest'ultimo non riuscisse a far fronte con la pensione di Gino, le stesse verranno versate dai coniugi in ragione del 50%
ciascuno.
4. l'assegno unico verrà riconosciuto integralmente alla IGnora Pt_1
5. al fine di regolamentare e definire tutti i rapporti patrimoniali sorti in dipendenza del matrimonio, a definizione di ogni pregresso rapporto patrimoniale/economico, i predetti coniugi convengono quanto segue:
6. Il IG. si obbliga ad addivenire alla stipula di successivo atto CP_1
notarile per il trasferimento alla IG.ra , che accetta, del 50% del Parte_1
diritto di piena proprietà del seguente immobile sito in Zevio, via Corso, 126,
censito al Catasto Fabbricati del medesimo Comune, foglio 39 particella 181, sub
3, piano T-1, cat. A/4, cl. 1, vani 6,5, R.C. Euro 302,16, con corte pertinenziale
[Particelle corrispondenti al catasto terreni Comune di IO (M172) (VR)
pagina 3 di 9 Foglio 39 Particella 178 Foglio 39 Particella 181] Provenienza: Atto del
11/12/1997 Pubblico
ufficiale nato a [...] il [...] Sede IO (VR) CP_4
Repertorio n. 875 – UR Sede VERONA (VR) Registrazione n. 7615 registrato in data 15/12/1997 – COMPRAVENDITA Voltura n. 897.1/1998 - Pratica n.
323680 in atti dal 14/09/2001; terreno sito in Zevio censito al Catasto Terreni del medesimo Comune: foglio 39 particella 179, partita 4077, reddito dominicale €
1,87, agrario € 1,05, partic. classe 1, sup. 177 mq [provenienza: 1. CP_5
Atto del 11/12/1997 Pubblico ufficiale F. SARULLO Sede IO (VR)
Repertorio n. 875 - UR Sede VERONA (VR) Registrazione n. 7615 registrato in data 15/12/1997 - COMPRAVENDITA Voltura n. 10980.1/1997
- Pratica n. 122349 in atti dal 04/04/2001 ]; foglio 39 particella 1089, partita
11364, redditi dominicale € 42,06, agrario € 24,26, particella Sem Irr Arb classe
1, sup 3.355 mq [provenienza: SCRITTURA PRIVATA del 09/12/1998 Pubblico
ufficiale Sede IO (VR) Repertorio n. 1556 - Controparte_6
Trascrizione n. 24950.1/1998 in atti dal 14/12/1998 ]
7. il IG. dichiara e garantisce che la cessione avverrà nello stato di CP_1
fatto e di diritto in cui l'unità immobiliare predetta si trova, unitamente a tutte le accessioni, dipendenze, pertinenze, diritti di condominio, ragioni, azioni, servitù
attive e passive, apparenti e non apparenti.
pagina 4 di 9 Il IG. dichiara e garantisce fin d'ora la piena proprietà, l'assoluta CP_1
disponibilità, la legittima provenienza delle proprietà immobiliari predette, e la libertà delle stesse da ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli,
8. Le parti si obbligano ad addivenire presso lo studio del Notaio individuato dalla
IG.ra alla stipula del successivo atto pubblico notarile, che costituirà Pt_1
adempimento ed esecuzione degli accordi di separazione, fruendo dell'applicazione degli eventuali benefici di legge in ordine all'esenzione dall'imposta di bollo, registro, ipotecaria, catastale, tassa ipotecaria e ogni altro tributo, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della sentenza di divorzio.
9. Le spese relativa al predetto trasferimento, comprese quelle notarili, saranno a carico della IG.ra . Parte_1
10. Si precisa che il trasferimento di cui sopra sarà effettuato ed accettato senza un corrispettivo di denaro, ma senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi nell'ambito della presente separazione.
11. Nell'ambito del riordino degli assetti patrimoniali tra i coniugi la IG.ra si obbliga a versare al IG. la somma di euro Parte_1 CP_7
23.000,00 (ventitremila/00) a mezzo assegno circolare entro la data che sarà
stabilita per il rogito;
pagina 5 di 9 12.Le parti non assumono altre determinazioni patrimoniali, oltre a quanto stabilito nel presente accordo, dichiarando di aver definito ogni rapporto economico e/o di natura patrimoniale anche pregresso, avente causa nel rapporto di coniugio, e pertanto, di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia causa dedotta o deducibile.
13. Le parti dichiarano altresì di essere economicamente autosufficienti.
14. le parti rinunciano sin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza.
15. spese legali compensate.
Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso del 24.02.2023 la ricorrente proponeva domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando ulteriori domande.
Si costituiva ritualmente il resistente il 19.06.2023 che non si opponeva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma formulava domande diverse dalla ricorrente.
pagina 6 di 9 Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione all'udienza presidenziale del 06.07.2023, venivano con ordinanza pronunciati i provvedimenti provvisori ed urgenti nell'interesse del figlio , maggiorenne ma portatore di handicap CP_3
grave.
Successivamente con note di trattazione scritta del 22.05.2024 e 09.07.2024,
ed integrate come richiesto dal Giudice, in data 20.09.2024, procuratori delle parti, dando atto che le parti avevano nelle more raggiunto un accordo, chiedevano l'accoglimento delle conclusioni concordi formulate nei termini di cui in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può
che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione del figlio . CP_3
pagina 7 di 9 La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relative al figlio , in accordo col nominato A.D.S. appaiono CP_3
conformi all'interesse dello stesso.
La condizione di cui al punto 5 delle conclusioni costituisce espressione dell'autonomia negoziale su diritti disponibili e pertanto non necessita di essere recepita dal Collegio ai fini della sua validità ed efficacia.
Non occorre statuire alcunché sulle ulteriori iniziali domande di parte, in quanto oggetto di implicita rinuncia.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti, così come anche richiesto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così
decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
25/07/1981 in Cotronei (KR), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune Nei Registri n 16, Parte II, Serie A, anno 1981, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione, dando atto degli ulteriori accordi esulanti dalla soluzione del conflitto familiare,
pagina 8 di 9 raggiunti dalle parti;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza,
cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69
D.P.R. 03/11/2000 n.396.
3) Spese integralmente compensate
Così deciso in Verona, il 29.10.2024
Il Pres. rel.
Dott. Massimo Vaccari
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Massimo Vaccari Presidente e Rel
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1513/2023 avente ad oggetto:
Divorzio - Cessazione effetti civili promossa da:
nata il [...], a [...], Parte_1
con Avv. BRUTTI MARTINA , come da mandato CodiceFiscale_1
difensivo in atti;
RICORRENTE
contro nato il [...] a [...], Controparte_1
pagina 1 di 9 , con avv. DORIA LUIGI come da mandato difensivo CodiceFiscale_2
in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
Con note di trattazione scritta del 21.05 e 09.07.2024, ed ulteriormente precisate in data 20.09.2024 le parti hanno precisato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 25.7.1981 in
Cotronei (KR), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Cotronei (KR), al numero d'ordine 16,Parte II, Serie A, anno 1981;
2. Conformemente all'accordo e d'intesa con gli assistenti sociali e il nominato con i quali i ricorrenti si impegnano sin da ora a cooperare e collaborare CP_2
nell'interesse morale e materiale del figlio, lo stesso figlio manterrà la CP_3
propria residenza presso la dimora della madre IGnora Parte_1 CP_3
trascorrerà con la madre tutti i giorni della settimana, onde permettere la somministrazione dei farmaci, e vedrà il padre il sabato e/o la domenica previo accordo tra le parti.
pagina 2 di 9 È fatto salvo ogni più ampio e diverso accordo tra le parti. Le parti concordano sin d'ora che entrambe avranno la facoltà di vedere il figlio quando sarà CP_3
presso l'altro genitore, previa comunicazione.
3. il IG. verserà alla IG.ra la somma mensile di € CP_1 Parte_1
200,00 (soggetta a rivalutazione ISTAT) a titolo di contributo al mantenimento del figlio . Per quanto riguarda le spese straordinarie, così come recepite dal CP_3
Protocollo di Verona in materia di diritto di famiglia e/o quelle ritenute necessarie dall'amministratore di sostegno e alle quali quest'ultimo non riuscisse a far fronte con la pensione di Gino, le stesse verranno versate dai coniugi in ragione del 50%
ciascuno.
4. l'assegno unico verrà riconosciuto integralmente alla IGnora Pt_1
5. al fine di regolamentare e definire tutti i rapporti patrimoniali sorti in dipendenza del matrimonio, a definizione di ogni pregresso rapporto patrimoniale/economico, i predetti coniugi convengono quanto segue:
6. Il IG. si obbliga ad addivenire alla stipula di successivo atto CP_1
notarile per il trasferimento alla IG.ra , che accetta, del 50% del Parte_1
diritto di piena proprietà del seguente immobile sito in Zevio, via Corso, 126,
censito al Catasto Fabbricati del medesimo Comune, foglio 39 particella 181, sub
3, piano T-1, cat. A/4, cl. 1, vani 6,5, R.C. Euro 302,16, con corte pertinenziale
[Particelle corrispondenti al catasto terreni Comune di IO (M172) (VR)
pagina 3 di 9 Foglio 39 Particella 178 Foglio 39 Particella 181] Provenienza: Atto del
11/12/1997 Pubblico
ufficiale nato a [...] il [...] Sede IO (VR) CP_4
Repertorio n. 875 – UR Sede VERONA (VR) Registrazione n. 7615 registrato in data 15/12/1997 – COMPRAVENDITA Voltura n. 897.1/1998 - Pratica n.
323680 in atti dal 14/09/2001; terreno sito in Zevio censito al Catasto Terreni del medesimo Comune: foglio 39 particella 179, partita 4077, reddito dominicale €
1,87, agrario € 1,05, partic. classe 1, sup. 177 mq [provenienza: 1. CP_5
Atto del 11/12/1997 Pubblico ufficiale F. SARULLO Sede IO (VR)
Repertorio n. 875 - UR Sede VERONA (VR) Registrazione n. 7615 registrato in data 15/12/1997 - COMPRAVENDITA Voltura n. 10980.1/1997
- Pratica n. 122349 in atti dal 04/04/2001 ]; foglio 39 particella 1089, partita
11364, redditi dominicale € 42,06, agrario € 24,26, particella Sem Irr Arb classe
1, sup 3.355 mq [provenienza: SCRITTURA PRIVATA del 09/12/1998 Pubblico
ufficiale Sede IO (VR) Repertorio n. 1556 - Controparte_6
Trascrizione n. 24950.1/1998 in atti dal 14/12/1998 ]
7. il IG. dichiara e garantisce che la cessione avverrà nello stato di CP_1
fatto e di diritto in cui l'unità immobiliare predetta si trova, unitamente a tutte le accessioni, dipendenze, pertinenze, diritti di condominio, ragioni, azioni, servitù
attive e passive, apparenti e non apparenti.
pagina 4 di 9 Il IG. dichiara e garantisce fin d'ora la piena proprietà, l'assoluta CP_1
disponibilità, la legittima provenienza delle proprietà immobiliari predette, e la libertà delle stesse da ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli,
8. Le parti si obbligano ad addivenire presso lo studio del Notaio individuato dalla
IG.ra alla stipula del successivo atto pubblico notarile, che costituirà Pt_1
adempimento ed esecuzione degli accordi di separazione, fruendo dell'applicazione degli eventuali benefici di legge in ordine all'esenzione dall'imposta di bollo, registro, ipotecaria, catastale, tassa ipotecaria e ogni altro tributo, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della sentenza di divorzio.
9. Le spese relativa al predetto trasferimento, comprese quelle notarili, saranno a carico della IG.ra . Parte_1
10. Si precisa che il trasferimento di cui sopra sarà effettuato ed accettato senza un corrispettivo di denaro, ma senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi nell'ambito della presente separazione.
11. Nell'ambito del riordino degli assetti patrimoniali tra i coniugi la IG.ra si obbliga a versare al IG. la somma di euro Parte_1 CP_7
23.000,00 (ventitremila/00) a mezzo assegno circolare entro la data che sarà
stabilita per il rogito;
pagina 5 di 9 12.Le parti non assumono altre determinazioni patrimoniali, oltre a quanto stabilito nel presente accordo, dichiarando di aver definito ogni rapporto economico e/o di natura patrimoniale anche pregresso, avente causa nel rapporto di coniugio, e pertanto, di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia causa dedotta o deducibile.
13. Le parti dichiarano altresì di essere economicamente autosufficienti.
14. le parti rinunciano sin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza.
15. spese legali compensate.
Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso del 24.02.2023 la ricorrente proponeva domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando ulteriori domande.
Si costituiva ritualmente il resistente il 19.06.2023 che non si opponeva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma formulava domande diverse dalla ricorrente.
pagina 6 di 9 Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione all'udienza presidenziale del 06.07.2023, venivano con ordinanza pronunciati i provvedimenti provvisori ed urgenti nell'interesse del figlio , maggiorenne ma portatore di handicap CP_3
grave.
Successivamente con note di trattazione scritta del 22.05.2024 e 09.07.2024,
ed integrate come richiesto dal Giudice, in data 20.09.2024, procuratori delle parti, dando atto che le parti avevano nelle more raggiunto un accordo, chiedevano l'accoglimento delle conclusioni concordi formulate nei termini di cui in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può
che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione del figlio . CP_3
pagina 7 di 9 La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relative al figlio , in accordo col nominato A.D.S. appaiono CP_3
conformi all'interesse dello stesso.
La condizione di cui al punto 5 delle conclusioni costituisce espressione dell'autonomia negoziale su diritti disponibili e pertanto non necessita di essere recepita dal Collegio ai fini della sua validità ed efficacia.
Non occorre statuire alcunché sulle ulteriori iniziali domande di parte, in quanto oggetto di implicita rinuncia.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti, così come anche richiesto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così
decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
25/07/1981 in Cotronei (KR), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune Nei Registri n 16, Parte II, Serie A, anno 1981, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione, dando atto degli ulteriori accordi esulanti dalla soluzione del conflitto familiare,
pagina 8 di 9 raggiunti dalle parti;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza,
cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69
D.P.R. 03/11/2000 n.396.
3) Spese integralmente compensate
Così deciso in Verona, il 29.10.2024
Il Pres. rel.
Dott. Massimo Vaccari
pagina 9 di 9