(Divieto di cumulo).
Il creditore non puo' domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non e' stata stipulata per il semplice ritardo.
(massima n. 1) Atteso che il pagamento della penale per il ritardo non è per se stesso incompatibile con la domanda di adempimento della prestazione, come precisato dall'art. 1383 c.c., e che non vi sono ragioni per escludere che il principio valga anche in tema di risoluzione del contratto e di conseguente risarcimento del danno, occorre tuttavia considerare che, in quest'ultima ipotesi, la risoluzione viene ad assorbire il ritardo e che, pertanto, con il risarcimento del danno ben può essere liquidata anche quella particolare voce di danni costituita dal ritardo stesso. […]
Leggi di più…[…] DIVIETO DI CUMULO (ART. 1383 C.C.) L'art. 1383 c.c. stabilisce che “il creditore non può domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non è stata stipulata per il semplice ritardo” [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 / CODICE CIVILE,CODICE CIVILE-art. 1383]. […]
Leggi di più…[…] Diversamente da quanto sostiene la ricorrente, la previsione di una penale per il ritardo non preclude al creditore di agire per la risoluzione. L'art. 1383 c.c. vieta il cumulo tra la domanda della prestazione principale e quella diretta ad ottenere la penale per l'inadempimento, mentre si ammette che la penale possa cumularsi con il rimedio della risoluzione (Cass. n. 12349/2002; n. 27994/2018), poiché nei contratti a prestazioni corrispettive la penale per l'inadempimento è normalmente riferita al danno conseguente alla risoluzione (cfr. […]
Leggi di più…[…] Diritto e prassi nazionali pertinenti Gli articoli 1382 e 1383 del Codice civile recitano come segue Articolo 1382 "Ogni atto dell'uomo che cagiona un danno a un'altra persona obbliga colui dal quale è avvenuto a ripararlo". […]
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