(Divieto di cumulo).
Il creditore non puo' domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non e' stata stipulata per il semplice ritardo.
[…] Avverso la decisione il R.G. proponeva appello, adducendo l'infondatezza della stessa nella parte in cui lo aveva condannato al pagamento della penale ed al risarcimento del danno, in violazione degli artt. 1382 e 1383 c.c.; si costituiva l' A. chiedendo il rigetto dell'impugnazione. […] Diritto MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso, l'esponente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1383 c.c. nonche' l'omessa o insufficiente, contraddittoria motivazione della sentenza impugnata. […]
Leggi di più…(massima n. 1) Atteso che il pagamento della penale per il ritardo non è per se stesso incompatibile con la domanda di adempimento della prestazione, come precisato dall'art. 1383 c.c., e che non vi sono ragioni per escludere che il principio valga anche in tema di risoluzione del contratto e di conseguente risarcimento del danno, occorre tuttavia considerare che, in quest'ultima ipotesi, la risoluzione viene ad assorbire il ritardo e che, pertanto, con il risarcimento del danno ben può essere liquidata anche quella particolare voce di danni costituita dal ritardo stesso. […]
Leggi di più…[…] DIVIETO DI CUMULO (ART. 1383 C.C.) L'art. 1383 c.c. stabilisce che “il creditore non può domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non è stata stipulata per il semplice ritardo” [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 / CODICE CIVILE,CODICE CIVILE-art. 1383]. […]
Leggi di più…[…] Secondo l'art. 1383 c.c., il creditore non può domandare all'unisono la prestazione principale e la penale (se questa non è stata stipulata solo per il ritardo). […]
Leggi di più…[…] quindi, cumulabile con la prestazione principale dovuta, costituita sia dalla restituzione della sorte capitale che dal pagamento degli interessi corrispettivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1383 cc. 3) L'art.644 del codice penale, ancorando la previsione incriminatrice al momento di costituzione del vincolo contrattuale (usura originaria), sia esso venuto ad esistenza nella forma del contratto reale, come il mutuo o l'anticipazione bancaria, […]
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