Articolo 1383 del Codice civile
Articolo 1382Articolo 1384
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19 aprile 1942
Art. 1383.

(Divieto di cumulo).

Il creditore non puo' domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non e' stata stipulata per il semplice ritardo.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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