(Divieto di cumulo).
Il creditore non puo' domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non e' stata stipulata per il semplice ritardo.
[…] DIVIETO DI CUMULO (ART. 1383 C.C.) L'art. 1383 c.c. stabilisce che “il creditore non può domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non è stata stipulata per il semplice ritardo” [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 / CODICE CIVILE,CODICE CIVILE-art. 1383]. […]
Leggi di più…[…] Diversamente da quanto sostiene la ricorrente, la previsione di una penale per il ritardo non preclude al creditore di agire per la risoluzione. L'art. 1383 c.c. vieta il cumulo tra la domanda della prestazione principale e quella diretta ad ottenere la penale per l'inadempimento, mentre si ammette che la penale possa cumularsi con il rimedio della risoluzione (Cass. n. 12349/2002; n. 27994/2018), poiché nei contratti a prestazioni corrispettive la penale per l'inadempimento è normalmente riferita al danno conseguente alla risoluzione (cfr. […]
Leggi di più…[…] Diritto e prassi nazionali pertinenti Gli articoli 1382 e 1383 del Codice civile recitano come segue Articolo 1382 "Ogni atto dell'uomo che cagiona un danno a un'altra persona obbliga colui dal quale è avvenuto a ripararlo". […]
Leggi di più…[…] Una volta spirato il termine di tolleranza, il conduttore può valutare la possibilità di risolvere il contratto per inadempimento del locatore ed eventualmente ottenere la somma versata a titolo di caparra confirmatoria, oltre ad una somma equivalente a quest'ultima (art. 1383 comma III c.c.: “Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra”). […]
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