Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2008, n. 5191
CASS
Sentenza 27 febbraio 2008

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In materia di prove, l'onere del convenuto, previsto dall'art.416 cod. proc. civ. per il rito del lavoro, e dall'art.167 cod. proc. civ. per il rito ordinario, di prendere posizione, nell'atto di costituzione, sui fatti allegati dall'attore a fondamento della domanda, comporta che il difetto di contestazione implica l'ammissione in giudizio solo dei fatti cosiddetti principali, ossia costitutivi del diritto azionato, mentre per i fatti cosiddetti secondari, ossia dedotti in esclusiva funziona probatoria, la non contestazione costituisce argomento di prova ai sensi dell'art.116, secondo comma, cod. proc. civ.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2008, n. 5191
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5191
Data del deposito : 27 febbraio 2008

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