Sentenza 27 febbraio 2008
Massime • 1
In materia di prove, l'onere del convenuto, previsto dall'art.416 cod. proc. civ. per il rito del lavoro, e dall'art.167 cod. proc. civ. per il rito ordinario, di prendere posizione, nell'atto di costituzione, sui fatti allegati dall'attore a fondamento della domanda, comporta che il difetto di contestazione implica l'ammissione in giudizio solo dei fatti cosiddetti principali, ossia costitutivi del diritto azionato, mentre per i fatti cosiddetti secondari, ossia dedotti in esclusiva funziona probatoria, la non contestazione costituisce argomento di prova ai sensi dell'art.116, secondo comma, cod. proc. civ.
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La contestazione deve essere puntuale e circostanziata e, dunque, specifica: tale non è un'affermazione apodittica del tipo “contesto in fatto ed in diritto l'avversa domanda”. (Cfr. Penta, “Le prove nel processo civile“) IL PRINCIPIO DI DIRITTO ENUNCIATO DALLA CORTE “L'art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2008, n. 5191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5191 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR ER, rappresentata e difesa dall'avv. DOSI Gianfranco, presso lo studio del quale è elett.te dom.ta in Roma, Via Nomentana n. 257;
- ricorrente -
contro
VI NI;
- intimato -
e sul ricorso n. 27372/2004 R.G. proposto da:
VI NI, rappresentato e difeso, per procura a margine del controricorso, dall'avv. Luigi Ferrari ed elett.te dom.to in Roma, Via V. Arminjon n. 8, presso lo studio dell'avv. Claudio Coltella;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AR ER, come sopra difesa e domiciliata;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 2324/04 depositata il 14 maggio 2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 dicembre 2007 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;
udito per la ricorrente principale l'avv. DOSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. PIVETTI Marco, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza definitiva del 28 ottobre 2002, seguita a sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio tra i sigg. ER NI (che aveva introdotto il giudizio nell'aprile 2000) e MO ER, il Tribunale di Roma pose a carico del primo un assegno divorzile di Euro 1.000,00 mensili in favore della ex moglie e un assegno di complessivi Euro 1.500,00 per il mantenimento dei due figli minori della coppia, affidati alla madre, disponendo anche sulle modalità di visita del padre.
Il sig. ER propose appello chiedendo, tra l'altro, la revoca dell'obbligo dell'assegno in favore della ex moglie e la riduzione dell'assegno per il mantenimento dei figli. La sig.ra MO resistette proponendo anche appello incidentale con riguardo alle spese del giudizio di primo grado.
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 14 maggio 2004, ha accolto il gravame principale limitatamente all'assegno divorzile ed ha quindi revocato il relativo obbligo dell'appellante con decorrenza dalla data della sentenza di appello;
ha inoltre respinto il gravame incidentale e posto a carico del sig. ER la metà delle spese del grado, compensata la restante metà.
Nel motivare la statuizione relativa all'assegno divorzile, la Corte ha affermato:
che tale assegno ha carattere esclusivamente assistenziale, essendone l'attribuzione condizionata alla mancanza di mezzi economici (redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità) adeguati a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, mentre gli altri criteri di legge - condizioni dei coniugi, reddito di entrambi, durata del matrimonio - sono destinati ad incidere unicamente sulla quantificazione dell'assegno stesso;
che nella specie non era contestato che la sig.ra MO lavorava ormai da molti anni alle dipendenze della RAI e che tale impiego, pur formalmente basato su contratti a termine, aveva assunto carattere di stabilità e continuatività;
che inoltre dal mod. CUD 2003 e dalla dichiarazione fiscale 2003 dell'appellata risultava che la stessa aveva percepito nel 2002 un reddito annuo netto di circa 20.000,00 Euro;
che il sig. ER aveva sostenuto che il tenore di vita della ex moglie era particolarmente elevato, deducendo al riguardo "circostanze di fatto molto precise", e cioè che la sig.ra MO disponeva di una collaboratrice domestica e, in alcuni periodi dell'anno, anche di due, nonché di un giardiniere addetto alla cura del parco della villa in cui la sig.ra MO risiedeva;
organizzava frequentemente feste con la partecipazione di numerosi invitati;
aveva costruito nel parco della villa una ulteriore unità immobiliare;
compiva frequenti e costosi viaggi all'estero e soggiornava per le vacanze estive e invernali in note località montane in Italia;
che tali circostanze non erano state fatte oggetto di alcuna contestazione dalla sig.ra MO, la quale si era limitata ad asserire genericamente la precarietà del proprio lavoro e la necessità di ricorrere a due finanziamenti bancari, senza peraltro indicarne le ragioni;
che, sulla base di tali elementi, doveva ritenersi che la sig.ra MO disponesse di adeguate risorse economiche;
ne', del resto, era possibile esprimere un giudizio di adeguatezza di tali mezzi rispetto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dato che sul punto nulla era stato dedotto e provato.
Avverso la sentenza di appello la sig.ra MO ricorre per due motivi. Il sig. ER resiste con controricorso contenente anche ricorso incidentale per due motivi, cui la ricorrente principale risponde a sua volta con controricorso. Entrambe le parti hanno anche depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - I ricorsi principale e incidentale vanno previamente riuniti, in quanto relativi alla medesima sentenza (art. 335 c.p.c.). 2. - Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5 come modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74.
La ricorrente osserva che risultava documentalmente che ella, data la precarietà del suo lavoro come "contrattista a termine" presso la RAI, era stata costretta a chiedere finanziamenti;
che soltanto la gestione della casa familiare, concessale in uso gratuito da sua madre, comportava notevoli spese di manutenzione, alcune delle quali documentate;
che la distanza della casa, dal centro di Roma comportava notevoli spese per gli spostamenti;
che d'altro canto, come evidenziato nelle condizioni della separazione consensuale, il sig. ER si era impegnato a corrispondere, oltre all'assegno per il mantenimento dei figli e al pagamento della retta scolastica presso un esclusivo istituto privato, anche un assegno per il mantenimento della moglie, proprio per integrare lo stipendio che la stessa all'epoca percepiva e per consentirle, così, di conservare il tenore di vita coniugale;
che solo con quell'integrazione ella era riuscita a conservare un tenore di vita semplice ma dignitoso e a mantenere l'abitazione familiare;
che la sua situazione non era migliorata dall'epoca della separazione, considerata la precarietà del suo lavoro presso la RAI, protraentesi per un massimo di nove mesi all'anno.
Lamenta, quindi, che la Corte di appello non abbia preso in considerazione tali circostanze, determinanti nella valutazione dei "mezzi adeguati" di cui al richiamato della L. n. 898 del 1970, art.5 ed abbia arbitrariamente affermato che la sua attività
professionale aveva assunto carattere di stabilità e continuatività, senza neppure verificare l'attualità della stessa al momento della decisione;
e che, inoltre, non abbia considerato che nella specie la determinazione dell'assegno divorzile incideva anche sul contributo che ciascuno dei genitori può apportare al mantenimento dei figli.
2.1. - Il motivo è inammissibile, perché la ricorrente, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge, formula, in realtà, delle vere e proprie censure di merito in ordine alla valutazione dei precedenti giudici sull'adeguatezza dei suoi mezzi economici, genericamente rinviando agli atti di causa e dunque presupponendone una rilettura inammissibile in sede di legittimità. 3. - Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
La ricorrente premette di avere tempestivamente contestato, già nella comparsa di costituzione davanti al Tribunale, le affermazioni del ER circa il suo presunto tenore di vita, in particolare puntualizzando che: non era vero che ella si avvaleva di due collaboratrici domestiche;
quella relativa al giardiniere era una delle spese riguardanti la casa coniugale, che ella si era impegnata a sostenere, assieme al marito, in cambio dell'uso dell'abitazione;
alla medesima spesa ella partecipava soltanto per una quota, occupandosi il giardiniere dell'intero giardino e vivendo sua madre, proprietaria del tutto, in una villa adiacente;
sua madre era proprietaria anche dell'ulteriore costruzione, cui faceva riferimento il ER, realizzata nel giardino, la quale aveva una superficie di circa 50 mq ed avrebbe dovuto essere adibita a ripostiglio, ma non era stata mai utilizzata e neppure pavimentata;
era capitato soltanto in due occasioni che avesse dato una festa con più persone, ognuna delle quali aveva contribuito al vitto;
non era vero che ella fosse solita recarsi, anche per pochi giorni, a New York e trascorresse le vacanze estive ed invernali a Cortina. Premette, altresì, di avere richiesto l'ammissione di prova contraria alla prova testimoniale articolata dal ER sulle circostanze di cui trattasi e di avere poi, nella comparsa di costituzione in appello - a fronte della reiterata allegazione delle medesime circostanze e deduzione della medesima prova testimoniale da parte dell'appellante principale - ribadito le proprie difficoltà economiche, richiamato tutte le considerazioni già svolte nei suoi scritti difensivi in primo grado e rinnovato, altresì, la richiesta di prova contraria a quella dedotta da controparte.
Tanto premesso, la ricorrente censura, quindi, la sentenza impugnata:
a) per violazione dell'art. 2697 c.c. non sussistendo nel nostro ordinamento un principio secondo cui la mancata contestazione di fatti addotti da controparte implichi ammissione dei medesimi, salvi i casi - qui non ricorrenti - della esplicita ammissione di essi e della impostazione del sistema difensivo su circostanze ed argomentazioni incompatibili con il loro disconoscimento;
b) per contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui esclude che alla dedotta precarietà del rapporto di lavoro e alla necessità di ricorrere a due finanziamenti bancari potesse annettersi valenza di contestazione delle allegazioni del ER, trattandosi, invece, di deduzioni implicanti un quadro di difficoltà economiche incompatibile con il tenore di vita allegato da quest'ultimo; nonché per insufficienza della motivazione, non essendo minimamente spiegato perché le deduzioni indicate in premessa e la richiesta di prova contraria a quella capitolata dal ER, sul punto del tenore di vita di essa ricorrente, non costituissero contestazione delle deduzioni di quest'ultimo. 3.1. - Quanto alla censura sub a) va osservato che, sul ed. principio di non contestazione, alla iniziale giurisprudenza di questa Corte, cui si rifa la ricorrente, è poi seguita la sentenza delle Sezioni Unite n. 761 del 2002 (e le conformi pronunce delle sezioni semplici nn. 12010/2003, 405/2004, 2299/2004, 10031/2004, 19260/2004, 28381/2005), la quale, facendo leva sull'onere del convenuto - previsto dall'art. 416 c.p.c., per il rito del lavoro, e dall'art.167 c.p.c., comma 1 (come novellato dalla L. 26 novembre 1990, n.353), per il rito ordinario - di prendere posizione, nell'atto di costituzione, sui fatti allegati dall'attore a fondamento della domanda, ha affermato che il difetto di contestazione di quei fatti ne implica l'ammissione in giudizio se si tratta di fatti cd. principali, ossia costitutivi del diritto azionato, mentre per i fatti ed. secondari, ossia dedotti in esclusiva funzione probatoria, la non contestazione costituisce argomento di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c., comma 2. A questa fondamentale apertura sono seguiti ulteriori sviluppi, con l'affermazione del più ampio principio secondo cui l'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 167 e 416 c.p.c., ma deriva da tutto il sistema processuale (come risulta dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.); conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto (Cass. 12636/2005, preceduta da Cass. 3245/2003, riferita al solo processo del lavoro, e seguita da Cass. 1540/2007, che ha esteso il principio al processo tributario).
Alla descritta evoluzione della giurisprudenza di questa Corte il collegio - pur prendendo atto di coeve pronunce che confermano acriticamente il precedente orientamento (v. Cass. 2959/2002, 13830/2004, 5488/2006) - intende dare continuità, confermando la sussistenza di un onere, per la parte costituita, di contestare tempestivamente i fatti allegati dalla parte avversaria, che altrimenti è esonerata dal fornirne la prova.
Da ciò deriva il rigetto della censura in esame.
3.2. - La censura sub b), invece, è fondata sotto l'assorbente profilo che, nella specie, la sig.ra MO - come viene dedotto nella seconda parte della censura di cui trattasi - non si era limitata, come invece si sostiene nella sentenza impugnata, a dedurre la precarietà del proprio lavoro e la necessità di ricorrere a due finanziamenti bancari, ma aveva espressamente, specificamente e tempestivamente contestato, sia nel giudizio di primo grado che in quello di appello, le "circostanze di fatto molto precise" menzionate nella sentenza impugnata, offrendo una versione dei fatti per alcuni aspetti opposta alla versione avversaria (quanto ai viaggi a New York e le vacanze a Cortina) e per il resto (quanto alla disponibilità di due collaboratrici domestiche e di un giardiniere, al titolo della disponibilità della villa in cui abita, alla realizzazione di una costruzione nel parco della stessa, all'organizzazione delle feste) comunque contrastante con tale versione. Invero quanto dedotto dalla ricorrente nella premessa del motivo in esame trova pieno riscontro negli atti processuali (qui consultabili attesa la natura processuale della questione di cui trattasi, ancorché qualificata in ricorso come questione di motivazione). Con riguardo, in particolare, al giudizio di appello, la volontà dell'appellata di ribadire la contestazione della versione dei fatti fornita dall'appellante è chiaramente espressa con il richiamo delle difese svolte in primo grado e la rinnovata richiesta di prova contraria a quella dedotta, sulle circostanze di cui si è detto, nell'atto di gravame avversario .
Ha dunque errato la Corte di appello nel ritenere incontestate, e dunque escluse dal thema probandum, le circostanze di cui si è detto. La sua sentenza va pertanto corrispondentemente cassata. 4. - Resta conseguentemente assorbito l'esame dei due motivi del ricorso incidentale, il primo dei quali attiene al capo accessorio delle spese di lite e il secondo alla decorrenza della revoca dell'assegno.
5. - In conclusione, la sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso principale, accoglie nei sensi di cui in motivazione il secondo e dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2008