Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 09/06/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2376/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale composto dai signori Magistrati: Dott. Alessandro Scialabba PRESIDENTE Dott.ssa Rossella Mastropietro GIUDICE Dott. Alberto Angelo Balzani GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2376/2022 R.G./F avente per oggetto scioglimento del matrimonio promossa da:
Parte_1
CF. nata a [...] il [...], residente a [...]C.F._1
(CA), Via Alghero 53, rappresentata e difesa per delega in atti dall'Avv. Michela Teresa ENRICO, C.F. , con studio a Ivrea, Via Miniere n. 8 C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1 nato a [...] il [...] CF: residente in [...]
Arborio n. 18 elettivamente domiciliato in Ivrea Via Palestro 16 presso lo studio dell'Avv. Pierfranco Sado che lo rappresenta e difende per delega in atti PARTE RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio del 4.6.2025 Conclusioni delle Parti
- Per parte ricorrente come da note depositate in PCT in data 17.1.2025 del seguente letterale tenore: “(…) Voglia l'Ill.mo Tribunale, rigettata ogni avversa diversa domanda, IN VIA ISTRUTTORIA richiamate le istanze svolte con memoria n. 2 ex art. 183 Cpc. NEL MERITO
- Pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in IS (Cagliari) il 10.08.2015, tra la Signora e il Signor Parte_1 Controparte_1
- Ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile competente la annotazione di legge della emananda sentenza;
-Affidare ai sensi dell'art. 337 quater c.c. in via esclusiva e rafforzata la minore alla madre, R_ con collocazione e residenza anagrafica presso la stessa madre, attribuendo alla madre la facoltà di assumere autonomamente in via esclusiva tutte le decisioni, anche quelle di maggiore interesse per la minore in temadi salute, educazione, istruzione, residenza abituale, disponendosi espressamente che la pagina 1 di 8
-Disporre che le visite ed i contatti in presenza padre - GL avvengano per il tramite dei Servizi Sociali della Sardegna, in modalità protetta presso luogo neutro secondo tempi e frequenza determinate dai Servizi Sociali della Sardegna che dovranno tenere conto prioritariamente del benessere e dei desideri della minore;
- Disporre che il padre potrà contattare e parlare alla GL con chiamate audio o video R_ chiamate una volta alla settimana, nella giornata del venerdì, in fascia oraria 15.30-16 per dieci minuti consecutivi e, se diversamente disposto, in ogni caso sempre compatibilmente con gli impegni e il gradimento della minore;
- Disporre in capo al Sig. l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario della GL minore CP_1 nella misura di euro 200,00 o diversa ritenuta equa in forza della documentazione reddituale R_ prodotta o da acquisirsi, somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra oltre al 50% delle spese extra assegno come previste nel Protocollo tra il Tribunale di Pt_1
Ivrea e l'Ordine degli Avvocati del 24 giugno 2016; assegno unico da percepire integralmente dalla madre della minore. In ogni caso con vittoria di spese e onorari del giudizio, oltre accessori di legge”
- Per parte resistente come da note depositate in PCT in data 16.1.2025 del seguente letterale tenore: “(…) Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Ivrea, contrariis rejectis, non accettando il contraddittorio su domande nuove o modificate, dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 10.08.2015 con rito civile in IS (CA) tra la signora e disponendo le comunicazioni di rito al Parte_1 Controparte_1 competente Ufficiale di Stato Civile;
- disporre l'affidamento condiviso della GL minore con domicilio prevalentepresso la madre, R_ previ opportuni periodi di visita del padre alla GL inizialmente con assistenza dei Servizi Sociali competenti;
- disporre che il padre possa contattare e parlare alla GL con strumenti audio e audiovisivi R_ almeno una volta alla settimana, in giorni ed orario fissato dal Tribunale, tramite l'intervento della madre;
- disporre che detti colloqui abbiano una durata prevista non inferiore a 10 minuti, senza interruzioni;
- disporre, in caso di presenza della GL e del padre nello stesso contesto territoriale ( provincia ), con l'intervento dei servizi sociali competenti, la possibilità per il padre di incontrare almeno due R_ volte la settimana per un pomeriggio e, tenuto conto dell'età della medesima, gradualmente anche un week end dal venerdì o sabato alla domenica ogni due settimane ovvero che il padre possa vedere la GL almeno una volta alla settimana tenendola con sè un intero pomeriggio dalle ore 15 alle ore 19, prelevandola e riconsegnandola alla madre;
- disciplinare i periodi di vacanza secondo le esigenze della GL considerato e tenuto conto dell'età della medesima e della collocazione delle rispettive residenze;
- disporre che il padre contribuisca al mantenimento della GL nei limiti delle proprie disponibilità economiche in considerazione delle condizioni lavorative del medesimo;
- Respingere tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto e diritto ed in particolare revocare l'affidamento esclusivo rafforzato a favore della madre ex art. 337 quater C.C..
pagina 2 di 8 - IN SUBORDINE : confermarsi l'Ordinanza Presidenziale delli 21.04.2023, con esclusione dell'importo di Euro 160,00 mensili, disponendo che il padre contribuisca al mantenimento della GL nei limiti delle proprie disponibilità economiche in considerazione delle condizioni lavorative del R_ medesimo.
- IN VIA ISTRUTTORIA : si richiamano tutte le memorie ex art. 183 Cpc Comma VI, in particolare la N. 2 delli 26.01.2024. - Col favore delle spese .”
- Per il PM: V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso - 20/02/2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso introduttivo nelle forme di cui alla Legge 898/1970 ratione temporis applicabile parte ricorrente ha rappresentato di aver contratto matrimonio con il convenuto in data 10.8.2015 in IS (iscritto nei registri del Comune di IS atto di matrimonio P I n. 5 anno 2015), unione dalla quale è nata in data [...] la GL
Ha rappresentato che le Parti sono separate con sentenza di separazione R_ passata in giudicato n. 519/2021 pubblicata il 18.5.2021 con la quale il Tribunale di Ivrea ha disposto l'affidamento esclusivo rafforzato della GL alla sola madre, assegnando un contributo al mantenimento di € 160,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. Concludeva chiedendo pronunciarsi il divorzio e in punto genitorialità concludeva nei seguenti letterali sensi: “(…) pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in IS ( Cagliari) il 10.08.2015, tra la Signora e il Signor - disporre Parte_1 Controparte_1
l'affidamento esclusovi rafforzato ai sensi dell'art. 337quater cod. civ. della minore alla R_
Signora nonché un assegno di mantenimento a carico del Signor in favore Parte_1 CP_1 della minore pari ad € 200,00# oltre al rimborso del 50% delle spese extra così come disposto R_ dal vigente Protocollo;
- disporre inoltre che i contatti tra il Signor e la GL possano avvenire CP_1 con non più di due videochiamate al mese e che eventuali videochiamate superiori a tale numero possano essere effettuate soltanto previa autorizzazione della Signora Tali videochiamate, così Parte_1 stabilite secondo le evidenziate condizioni, potranno cominciare a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso;
- disporre infine che, considerata l'abituale permanenza della minore in Sardegna con la R_ madre, ove maturasse l'occasione di un temporaneo trasferimento della minore in Piemonte, gli incontri con il Signor avvengano, previo accordo tra i genitori, in luogo pubblico e con la presenza della CP_1
Signora o di altra persona di sua fiducia” Pt_1
- Si è costituito in giudizio il convenuto contestando gli assunti attorei e controdeducendo in ordine alla necessità di disporre l'affidamento condiviso della prole ad entrambe i genitori., concludendo nei seguenti sensi: “(…) Piaccia all'Ill. mo Tribunale di Ivrea, contrariis rejectis, dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 10.08.2015 con rito civile in IS (CA) tra la signora e disponendo le Parte_1 Controparte_1 comunicazioni di rito al competente Ufficiale di Stato Civile;
disporre l'affidamento condiviso della GL minore con domicilio prevalente presso la madre, R_ previ opportuni periodi di visita del padre alla GL inizialmente con assistenza dei Servizi Sociali competenti;
pagina 3 di 8 disporre che il padre possa contattare e parlare alla GL con strumenti audio e audiovisivi R_ almeno una volta alla settimana, in giorni ed orario fissato dal Tribunale, tramite l'intervento della madre;
disporre che detti colloqui abbiano una durata prevista non inferiore a 10 minuti, senza interruzioni;
disporre, in caso di presenza della GL e del padre nello stesso contesto territoriale ( provincia ), con l'intervento dei servizi sociali competenti, la possibilità per il padre di incontrare almeno due R_ volte la settimana per un pomeriggio e, tenuto conto dell'età della medesima, gradualmente anche un week end dal venerdì o sabato alla domenica ogni due settimane ovvero che il padre possa vedere la GL almeno una volta alla settimana tenendola con sè un intero pomeriggio dalle ore 15 alle ore 19, prelevandola e riconsegnandola alla madre;
disciplinare i periodi di vacanza secondo le esigenze della GL considerato e tenuto conto dell'età della medesima e della collocazione delle rispettive residenze;
disporre che il padre contribuisca al mantenimento della GL nei limiti delle proprie disponibilità economiche in considerazione delle condizioni lavorative del medesimo;
Respingere tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto e diritto”
- All'udienza presidenziale del 24.3.2023 il Presidente del. ha proceduto all'audizione delle Parti all'esito riservando la decisione, e nella successiva ordinanza presidenziale si legge:
“(…) Presidente del. procedeva all'audizione della ricorrente che dichiarava: “(…) vivo in Sardegna. La GL sta bene, va in seconda elementare. Ci siamo accordati col resistente per fare le videochiamate padre-GL con frequenza ogni quindici giorni circa. Alle video chiamate partecipa altresì la sorellina ER GL avuta dal resistente con la sua nuova compagna. Io lavoro precaria, mercoledì prossimo ho un colloquio per un nuovo lavoro, come consulenza telefonica. Da ottobre 2022 a febbraio 2023 ho lavorato. Spero nel contratto indeterminato. Viviamo io, mia GL e il mio compagno che vive con noi. Percepirò circa 600/700 euro mensili. Il mio compagno lavora a tempo indeterminato. Col mio compagno non abbiamo altri figli. Chiedo il divorzio, e l'affidamento esclusivo rafforzato di R_ come già è in essere dalla separazione perché ho necessità di gestire le questioni burocratiche. Se venissimo ogni tanto in Piemonte con la GL potrebbe vedere il padre su accordo dei genitori.” R_
- Parte resistente dichiarava: “(…) desidero rivedere Da sei mesi facciamo le videochiamate. R_
Sono stato ricevuto dagli assistenti sociali di Vivo con la mia compagna Lavoro Pt_2 ERona_3 ogni tanto non regolarizzato come muratore, tuttofare, anche come stalliere o nel maneggio. Guadagno circa 200 euro al mese. La mia compagna fa l'insegnante. Insieme con ERona_3 ERona_3 ER abbiamo generato la piccola e la mia compagna aveva già una sua precedente GL, di nome ER
. Mi piacerebbe che le sorelline e i potessero un giorno incontrare.” Per_4 R_
All'esito i difensori discutevano la controversia insistendo nelle rispettive richieste.
* * * La presente lite vede allo stato contrapposte le parti in ordine a tutti i profili afferenti la genitorialità, non dovendosi omettere di rappresentare il fattore (oggettivo) della distanza geografica che intercorre tra padre e GL, sopra lumeggiato. Tale dato da ultimo richiamato implica – allo stato, e fatti necessariamente salvi gli approfondimenti nella celebranda fase avanti al GI – il dover prendere atto di una situazione genitoriale all'interno della quale collocare da un lato l'incomunicabilità tra i genitori (ostativa di per sé all'affidamento condiviso poiché generante stasi nei processi decisionali in favore della pagina 4 di 8 minore) e dall'altro lato un quadro che vede allo stato registrarsi una flebile relazione padre-GL, che chiaramente occorre tentare di potenziare nell'interesse di stessa. In quest'ottica appare R_ pertanto, almeno allo stato, corretto ritenersi da confermare quanto recentemente stabilito dal Tribunale di Ivrea con la sentenza di separazione emessa tra le Parti – sentenza n. 519/2021 pubbl. il 18/05/2021 RG n. 1147/2017 come meglio indicato in parte dispositiva, dovendo disporsi ex art 337 quater cc l'affidamento esclusivo cd rafforzato in capo alla madre, siccome l'affidamento condiviso esita allo stato contrario all'interesse della minore
P.Q.M.
- Dispone l'affidamento esclusivo della GL alla madre, con facoltà per quest'ultimo genitore di R_ assumere in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggior interesse per la vita della prole, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza (art. 337 quater, ult. co. c.c.);
- Dispone che la GL minore abbia residenza anagrafica e collocazione abituale presso la madre;
- Dispone che le visite ed i contatti padre - GL avvengano secondo tempi e modalità determinate dai Servizi Sociali della Sardegna e di Strambino che dovranno comunque tenere conto prioritariamente del benessere della minore;
- Conferma la presa in carico dei Servizi Sociali territorialmente competenti per la minore, già incaricati come in atti, con richiesta di deposito di relazione di aggiornamento della situazione di vita della minore in Tribunale entro il 15.6.2023;
- Dispone la presa in carico del caso da parte dei Servizi Sociali di Strambino i quali interverranno di concerto con i Servizi Sociali incaricati in Sardegna per la gestione delle future visite padre-GL;
- Dispone che il padre possa videochiamare due volte a settimana la GL in fascia oraria 18.30/20.30 per dieci minuti consecutivi;
- Dispone che il padre, a titolo di contributo per il mantenimento della GL entro il giorno 5 R_ di ogni mese, versi alla madre l'importo di € 160,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT e 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in essere in materia presso il Tribunale di Ivrea (…)” fissando udienza avanti al Giudice Istruttore presso il quale si costituivano entrambe le Parti. L'ordinanza presidenziale confermava la sentenza di separazione e non risulta esser stata oggetto di reclamo.
- Con provvedimento del 6.7.2023 il GI concedeva alle Parti i richiesti termini ex art 183 c. 6 nn 1,2,3 cpc ed all'esito ha riservato la decisione.
- Con ordinanza del 1.3.2024 il GI ritenuta matura la causa per la decisione disponeva l'incarico ai Servizi Sociali in un con la richiesta alle Parti di deposito di autodichiarazione aggiornata, fissando udienza per la precisazione delle conclusioni al 21.1.2025.
- Le parti han depositato gli scritti difensivi finali, e la causa viene ora a decisione sulle sopra viste conclusioni delle Parti.
* * * Con riferimento alla domanda di scioglimento del matrimonio il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74. E' provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di pagina 5 di 8 separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, come confermato da entrambe le parti. E' dimostrato, inoltre, che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. Deve pertanto accogliersi la domanda formulata dalle parti concordemente sul punto. Con riferimento alla domanda afferente alle questioni genitoriali va premesso che la normativa di cui alla legge 54/2006 prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile laddove tale affidamento sia contrario agli interessi dei minori e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa. Detto in altri termini, è noto come il legislatore del 2006 abbia prescelto come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità. Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella Costituzione (artt. 2,30 e 31). Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore. Per consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, inoltre, l'elevata conflittualità tra i genitori giustifica di per sé una pronuncia di affidamento esclusivo dei figli minori a uno dei genitori, ove la stessa sia tale da recare un serio pregiudizio allo sviluppo psicofisico dei minori e ove emergano specifici elementi che consentano di formulare una valutazione prognostica negativa circa l'idoneità all'esercizio della genitorialità da parte di uno dei due genitori (in tal senso ex multis cfr. Cass. Civ. 5108 del 29.03.2012;. n. 977/2017; n. 1777 del 08.02.2012). Ciò posto e con riferimento alla specifica vicenda in esame ritiene il Collegio che dalla relazione del Servizio Sociale di Selargius del 9.1.2025 in atti1 emerga perspicuamente
Per 1 In cui tra l'altro si legge: “(…) La bambina ha un buon rapporto col sig. (compagno della madre) e con il ramo familiare allargato che vive come figure significative di relazione e che rappresentano una risorsa positiva per la stessa unitamente ai nonni materni che, seppure non frequenta abitualmente a causa della lontananza geografica restano figure affettive significative. è seguita dal medico di medicina generale, Dott.ssa e non sono emerse, durante i colloqui, altre R_ ERona_6 patologie cliniche della minore meritevoli di essere attenzionate. Relativamente al colloquio con la minore, la stessa si è dimostrata a suo agio, adeguatamente loquace e curata Per nell'aspetto, ha riferito di avere “due papà”, uno sarebbe il sig. e l'altro il sig. la bambina si è aperta CP_1 spontaneamente raccontando al servizio sociale di vivere con fatica la relazione col padre biologico in quanto spesso si sarebbe mostrato al telefono affaticato, addormentato in orari non congrui, di aver avuto reazioni esagerate ed esplosioni di rabbia e di non riuscire a gestire direttamente la comunicazione con lei e che pertanto, spesso delega alla GL nata dalla seconda relazione dell'uomo la gestione della telefonata. La bambina ricorda gli incontri protetti che avvenivano col padre, ma dichiara di non sentire il desiderio di riprenderli, anche con riferimento alla possibilità di riprendere i rapporti con la sorella, nata dalla seconda relazione, mostra sentimenti di ambivalenza affermando che per lei sarebbe totalmente indifferente ma che le farebbe piacere sentirla ogni tanto.
pagina 6 di 8 l'attuale e motivata volontà della minore di non voler vedere né incontrare il padre a motivo della di lui trascuranza genitoriale, in tale complessiva ottica ritendo il Collegio contrario all'interesse della minore disporne l'affidamento condiviso anche al padre dovendosene confermare l'affidamento esclusivo alla sola madre che potrà da sola adottare tutte le decisioni per la GL anche quelle di maggiore interesse per la stessa come infra indicato in parte dispositiva, le visite padre-GL dovendo esser organizzate dal Servizio Sociale in luogo neutro tenuto conto del gradimento della minore. Gli aspetti economici della controversia non han subito sostanziale mutamento sin dalla separazione e dalla fase presidenziale divorzile di cui alla relativa ordinanza – sopra richiamata, e non reclamata dalle Parti – di talché appare congruo al collegio disporne la conferma, seppur deve attribuirsi alla sola madre l'integrale percezione dell'assegno unico in quanto collocataria ed affidataria esclusiva di Infine, le spese di lite. L'esito R_ della soccombenza ha visto registrarsi una convergenza delle domande delle Parti in punto divorzile, residuando le stesse parzialmente reciprocamente soccombenti sui restanti profili della genitorialità ed in punto economico, in tal complessivo scenario ritenendo corretto il Collegio disporre l'integrale compensazione di tutte le spese tra le Parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione rigettate, nel contraddittorio fra le Parti:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa. Controparte_1
- Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di IS di provvedere alle incombenze di legge.
- Dispone l'affidamento esclusivo della GL alla sola madre, con facoltà per R_ quest'ultimo genitore ex art 337 quater cc di assumere in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggior interesse per la vita della GL minore a titolo indicativo e non esaustivo relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza, religione, richiesta rilascio copia documenti identità, passaporto, validi per l'espatrio;
- Dispone che la GL minore abbia residenza anagrafica e collocazione abituale presso la madre;
La minore, invitata dalla scrivente a chiarire cosa intendesse col dire che aveva due papà ha riferito di essere a conoscenza Per delle sue origini biologiche ma di voler molto bene al sig. tanto da considerarlo una figura per lei di riferimento e importante simile ad un padre. La sig. ha riferito di un trascorso di maltrattamenti familiari, e di una dinamica di coppia con dinamiche Pt_1 violente e maltrattanti. Riferisce di aver vissuto con difficoltà anche gli incontri e i rapporti con l'ex marito che avrebbe progressivamente ridotto i contatti a partire dal 2019, anno nel quale è nata la sua secondogenita da un'altra relazione. La signora riferisce che l'ex avrebbe posto in essere agiti inadeguati dal punto di vista educativo, che sarebbe totalmente assente sotto il profilo del mantenimento e dell'educazione di R_ Tutto ciò premesso, si rappresenta che l'attuale condizione della minore appare adeguata sotto il profilo sociale ed educativo, l'assetto familiare allargato confacente e rispondente ai suoi bisogni, si propone, pertanto, l'attivazione di un supporto psicologico per al fine di una migliore gestione del vissuto familiare che parrebbe essere stato connotato R_ da aspetti di abbandono e conflittualità familiare.(…)”
pagina 7 di 8 - Dispone che le visite ed i contatti padre-GL avvengano secondo tempi e modalità indicandi dai Servizi Sociali della Sardegna, che dovranno comunque tenere conto prioritariamente del benessere e del gradimento effettivo della minore;
- Dispone che il padre potrà contattare e parlare alla GL con chiamate audio o R_ video una volta alla settimana, nella giornata del venerdì, in fascia oraria 15.30-16 per dieci minuti consecutivi;
- Dispone che il padre, a titolo di contributo per il mantenimento della GL e R_ sino al di lei raggiungimento dell'autonomia economica, versi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di € 160,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in essere in materia presso il Tribunale di Ivrea – “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea in data 24 giugno 2016, con l'assegno unico integralmente percepito – ove spettante – dalla sola madre;
- Conferma la presa in carico dei Servizi Sociali territorialmente competenti di Selargius per la minore, già incaricati come in atti, con prosecuzione degli interventi a sostegno della minore;
- Dispone la presa in carico della minore residente con la madre ERona_7
in Selargius, in via Gaetano Salvemini n. 18 da parte del Parte_1 [...] competente su Selargius per offrire alla minore sostegno e Controparte_2 supporto.
- Dichiara integralmente compensate le spese di lite. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle Parti, al P.M., ai Servizi Sociali e di Psicologia di Selargius, nonché per tutte le incombenze di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 4.6.2025 IL PRESIDENTE dott. Alessandro Scialabba IL GIUDICE ESTENSORE dott. Alberto Angelo Balzani
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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