Provvedimento: […] In proposito occorre premettere che, nel caso di specie si controverte in merito alla locazione di un immobile ad uso non abitativo e, pertanto, non trova applicazione l'art. 5 della legge 392/78, dettato con esclusivo riguardo alle locazioni ad uso abitativo e nel quale, come è noto, il legislatore ha effettuato una valutazione predeterminata dell'importanza dell'inadempimento del conduttore nel pagamento dei canoni di locazione (o degli oneri accessori) ai fini della risoluzione del contratto, escludendo il potere discrezionale del Giudice di cui all'art. 1455 c.c., con la conseguenza che, ove il ritardo nel pagamento si protragga per un periodo di tempo superiore a 20 giorni dalla scadenza prevista ovvero la somma dovuta per oneri accessori superi l'importo di due mensilità del canone,
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