Art. 1383. Commissioni di disciplina per i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa 1. La commissione di disciplina per i giudizi a carico di uno o piu' sottufficiali o volontari di una stessa Forza armata si compone di tre ufficiali in servizio permanente, dei quali almeno due ufficiali superiori e l'altro di grado non inferiore a capitano o corrispondente, tutti della Forza armata cui il giudicando o i giudicandi appartengono. 2. Il presidente della commissione di disciplina non puo' avere grado inferiore a tenente colonnello o corrispondente. 3. Il membro meno elevato in grado o meno anziano assume le funzioni di segretario.
Versione
9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Commentari • 5
- 1. Blog ilCaso.ithttps://www.ilcaso.it/
Brevi note sulle liquidazioni ex D.M. 140/2012 nel patrocinio a spese dello Stato e nei procedimenti di sorveglianza Pubblicato il 24/02/13 00:00 [Articolo 1383]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 29
- 1. TAR Venezia, sez. I, sentenza 01/04/2016, n. 341Provvedimento: […] - deve essere respinto il primo motivo di ricorso con il quale parte ricorrente sostiene l'invalidità della composizione della Commissione di disciplina, in quanto formata da due ufficiali superiori e da un solo ufficiale inferiore, atteso che tale composizione risulta coerente con quanto disposto dall'art. 1383 del d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare), che per i sottufficiali prevede espressamente che “la commissione di disciplina per i giudizi a carico di uno o più sottufficiali o volontari di una stessa Forza armata si compone di tre ufficiali in servizio permanente, dei quali almeno due ufficiali superiori e l'altro di grado non inferiore a capitano o corrispondente, tutti di Forza armata cui il giudicando o i giudicandi appartengono” ;Leggi di più...
- valutazione dei fatti·
- disparità di trattamento·
- carenza delle qualità caratteriali·
- spese del giudizio·
- destituzione dal servizio·
- circolare n. 1/2006·
- composizione della commissione di disciplina·
- proporzionalità della sanzione·
- principi di lealtà e correttezza·
- art. 1383 d.lgs. n. 66/2010