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Ordinanza 31 marzo 2025
Ordinanza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, ordinanza 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
RG. n° 301/2025
Tribunale Ordinario di Udine
ORDINANZA
Il giudice dott.ssa Marta Diamante
sciolta la riserva assunta;
osserva quanto segue.
1. Il presente procedimento d'urgenza riguarda la domanda cautelare atipica avanzata da
[...]
e proprietari dell'immobile sito a Moggio Udinese fr. CP_1 CP_2
Ovedasso n. 5, contro e proprietari Controparte_3 Controparte_4 dell'adiacente immobile sito al n 3, finalizzata a consentire loro, a norma dell'art. 843
c.c., l'accesso nel fondo di proprietà resistente per apporre le impalcature necessarie ad eseguire i lavori di riparazione del tetto e delle grondaie e di pitturazione di un muro dell'immobile di proprietà ricorrente. Nello specifico, si tratterebbe del muro a confine tra le due proprietà, accessibile solo dalla proprietà dei resistenti, ove si è manifestata da tempo una perdita interna ed esterna del tetto e della grondaia. I ricorrenti hanno rappresentato e documentato, anche con fotografie, lo sversamento di acqua conseguente alla perdita. Hanno, quindi, sostenuto la necessità dell'intervento di mezzi e personale per la riparazione. L'esigenza di passare attraverso il fondo dei resistenti sarebbe dettata dall'impossibilità di installare altrove l'impalcatura e di agevolmente intervenire senza la stessa. Il periculum in mora sarebbe invece dettato dall'urgenza di riparare al più presto la perdita nonché di prevenire rischi di aggravamento.
2. Si sono costituiti i resistenti per sottolineare come la sig.ra sia affetta da gravi CP_4
forme di Elettrosensibilità (EHS), Chemio Sensibilità (MCS) e Sensibilità Chimica
Multipla, nonché da Encefalomielite Mialgica e Fibromialgia. In particolare, la MCS sarebbe una patologia riconosciuta dall'O.M.S. come “intolleranza agli xenobiotici ambientali”; in Italia sarebbe riconosciuta solo dalla Regione Lazio. Hanno allegato il verbale della commissione INPS che ha riconosciuto la sig.ra portatrice di CP_4
1 handicap in condizione di gravità e invalida civile. Hanno riferito che anche la E-
Distribuzione aveva sospeso, in tempi recenti, i lavori di installazione dei contatori proprio per le documentate problematiche sanitarie della resistente. Hanno contestato di avere creato ostacoli ai ricorrenti, essendo stati, invece, questi ultimi ad assumere comportamenti finalizzati ad arrecare molestia alla sig.ra , telefonando con i CP_4
cellulari lungo il confine. Hanno riferito che la pitturazione della facciata era stata prospettata già nel 2020 e i resistenti avevano semplicemente richiesto che venissero impiegate vernici specifiche e, comunque, di concordare un protocollo precauzionale per contenere le emissioni di onde elettromagnetiche e di sostanze volatili. Hanno, quindi, contestato le ragioni di urgenza, specificando peraltro che la facciata di interesse sarebbe uniformemente colorata. Quanto alla riparazione del tetto e della grondaia, hanno escluso la necessità di un accesso alla propria proprietà, essendo il tetto facilmente raggiungibile direttamente dall'immobile dei ricorrenti oppure tramite furgone con braccio meccanico da posizionare sulla strada comunale.
Hanno aggiunto di essere in procinto di trasferirsi in Sardegna, auspicando il trasferimento entro la prossima estate.
Hanno insistito in via principale per il rigetto del ricorso avversario;
in subordine, per la predisposizione di un protocollo dettagliato di sicurezza con posticipo della data di inizio lavori a dopo l'estate 2025 o, ancora meglio, al momento del loro trasferimento abitativo previsto al più tardi per l'estate del 2026.
3. La causa è stata istruita mediante la sola produzione documentale.
4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i seguenti motivi.
4.1. Sulla residualità del rimedio cautelare atipico e sull'applicabilità alla fattispecie della norma di cui all'art. 843 с.с.
I ricorrenti hanno scelto di agire in via cautelare attraverso lo strumento di cui all'art. 700
c.p.c. che, come noto, riveste carattere residuale rispetto alle altre forme di tutela cautelare garantite dall'ordinamento. Nel caso di specie, il mezzo processuale risulta correttamente impiegato, in quanto gli altri strumenti di cautela non risultano idonei a ottenere lo scopo voluto dai ricorrenti, legato a un preciso obbligo di fare e di tollerare.
Risulta, inoltre, ammessa dalla giurisprudenza di merito la possibilità di utilizzare il ricorso ex art. 700 c.p.c. per invocare il diritto di accesso ex art. 843 c.c. (cfr. Tribunale
Salerno sez. II, 27/01/2004). Peraltro, sulla residualità е sull'applicabilità dello strumento processuale, i resistenti non hanno articolato eccezioni o difese.
4.2. Sul fumus boni iuris.
2 4.2.1. Nel caso in esame, il fondamento del diritto deve essere apprezzato in relazione alla ricorrenza del presupposto di cui all'art. 843 c.c. relativo alla necessità di accedere al fondo altrui.
Ciò posto, per valutare la sussistenza del requisito della necessità, è opportuno richiamare il seguente principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione: “… ai fini del riconoscimento della necessità cui l'art 843 cod. civ. subordina la concessione dell'accesso sul fondo altrui, occorre che il giudice del merito proceda ad una complessa valutazione della situazione dei luoghi, al fine di accertare se la soluzione prescelta (accesso e passaggio per un determinato fondo altrui) sia l'unica possibile o, tra più soluzioni, sia quella che consente il raggiungimento dello scopo (riparazione o costruzione) con minor sacrificio sia di chi chiede il passaggio, sia del proprietario del fondo che deve subirlo. Ne consegue che, ove egli pervenga alla conclusione che il richiedente possa procurarsi "aliunde" l'invocato passaggio, con disagi e costi quanto meno pari a quelli che subirebbe il proprietario del fondo che dovrebbe subire il passaggio stesso, deve escludersi la sussistenza del requisito della necessità" (Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 1801 del 29/01/2007).
Orbene, nella fattispecie le fotografie prodotte attestano anzitutto la presenza di infiltrazioni provenienti dalla parte apicale del tetto;
la conformazione dei luoghi e la circostanza che la facciata interessata si affacci sulla proprietà dei resistenti giustifica la richiesta di accesso per l'installazione dell'impalcatura finalizzata alla individuazione della perdita, al relativo ripristino e alla tinteggiatura del muro. Del resto, la possibilità che la ricerca della perdita richieda l'analisi di una parte apprezzabile della parete così come la tinteggiatura del muro (oltre che ovvi motivi di sicurezza per l'appaltatore) escludono in radice la praticabilità della soluzione prospettata dai resistenti (ossia intervento dall'apice del tetto o attraverso un furgone con braccio meccanico posizionato lungo la pubblica via, peraltro caratterizzata da una apprezzabile pendenza – v. fotografie agli atti).
4.2.2. Nondimeno, il diritto dei ricorrenti deve essere attentamente valutato soppesando il diritto alla salute rivendicato dai resistenti.
Al proposito, però, va rilevato, quanto alla diagnosi delle patologie allegate, che i certificati medici a firma della dott.ssa (1.3.2025 e 18.5.2013), del dr. Persona_1
Per_ (30.6.2022), del prof. (12.4.2023) e del dott. Persona_2 Persona_4
(12.5.2022) contengono mere dissertazioni sulla cd. elettro-sensibilità e/o si fondano su dichiarazioni della paziente. La relazione della dr.ssa (20.5.2015), invece, per Per_5
3 la diagnosi ha utilizzato anche un questionario, attraverso il quale il soggetto ha descritto i sintomi e la loro severità, eventuali allergie/intolleranze, l'impatto dei sintomi sulla vita quotidiana, etc – criteri che, se da un lato consentono di sospettare una sensibilità chimica multipla, dall'altro non rappresentano una diagnosi in merito alle cause di tali sintomi. Gli unici certificati provenienti da struttura pubblica che sono stati prodotti
(verbale commissione INPS per il riconoscimento dell'handicap in condizione di gravità
e della invalidità civile) attestano la presenza di patologie (una sindrome asteniforme grave con emicranie frequenti il primo e la presenza di patologia mentale e neurologica il secondo) non riconducibili a quelle qui allegate, con la conseguenza che il diritto alla salute qui invocato non è idoneo a prevalere.
4.3. Sul periculum in mora.
Nell'ipotesi di azione cautelare innominata volta ad ottenere l'accesso al fondo altrui ex art. 843 c.c., il periculum in mora consiste nell'indifferibilità dell'occupazione temporanea del fondo altrui al fine di evitare che dalla mancata esecuzione dei lavori possano derivare danni irreparabili che si riverserebbero sui proprietari delle singole unità immobiliari.
Secondo i resistenti tale requisito non sussisterebbe, posto che i lavori di tinteggiatura sarebbero stati programmati anni or sono mentre il problema delle infiltrazioni è noto da circa un anno.
Di contro, da quanto prodotto in giudizio – in particolare dalle fotografie versate in atti dai ricorrenti - si ritiene provato, anche presuntivamente, il periculum in mora.
Risulta, peraltro, di comune esperienza che con il tempo un'infiltrazione d'acqua possa comportare danni irreparabili, con la conseguenza che la cautela d'urgenza invocata risulta più idonea di un ordinario giudizio di merito per consentire la riparazione della perdita.
4.4. Sulle modalità di accesso.
Si ritiene di dover, in ogni caso, differire il diritto di accesso dei ricorrenti alla seconda metà del mese di giugno 2025, così da consentire ai resistenti di organizzare il proprio prospettato trasferimento in Sardegna o, comunque, l'allestimento delle ritenute cautele
(come ad esempio le sigillature delle aperture dell'immobile che lo stesso resistente in udienza ha indicato come accorgimenti da lui stesso impiegati quando si trova necessitato ad utilizzare strumenti da lavoro in giardino), con congruo avviso scritto dei ricorrenti da far pervenire almeno 20 giorni prima.
5. Sulle spese di lite
4 Le spese di lite possono essere compensate, attesta la peculiarità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale,
1) Ordina ai convenuti in solido di consentire, dopo il 15 giugno 2025, ai ricorrenti di accedere ed entrare nel fondo di loro proprietà per allestire l'impalcatura necessaria ad eseguire i lavori di riparazione della perdita d'acqua (tetto e grondaie) e di pitturazione del muro;
2) Prescrive ai ricorrenti di indicare per iscritto, almeno 20 giorni prima, la data dell'accesso;
3) Spese di lite compensate.
Si comunichi.
Udine, 31.3.2025
Il giudice dott.ssa Marta Diamante
5
Tribunale Ordinario di Udine
ORDINANZA
Il giudice dott.ssa Marta Diamante
sciolta la riserva assunta;
osserva quanto segue.
1. Il presente procedimento d'urgenza riguarda la domanda cautelare atipica avanzata da
[...]
e proprietari dell'immobile sito a Moggio Udinese fr. CP_1 CP_2
Ovedasso n. 5, contro e proprietari Controparte_3 Controparte_4 dell'adiacente immobile sito al n 3, finalizzata a consentire loro, a norma dell'art. 843
c.c., l'accesso nel fondo di proprietà resistente per apporre le impalcature necessarie ad eseguire i lavori di riparazione del tetto e delle grondaie e di pitturazione di un muro dell'immobile di proprietà ricorrente. Nello specifico, si tratterebbe del muro a confine tra le due proprietà, accessibile solo dalla proprietà dei resistenti, ove si è manifestata da tempo una perdita interna ed esterna del tetto e della grondaia. I ricorrenti hanno rappresentato e documentato, anche con fotografie, lo sversamento di acqua conseguente alla perdita. Hanno, quindi, sostenuto la necessità dell'intervento di mezzi e personale per la riparazione. L'esigenza di passare attraverso il fondo dei resistenti sarebbe dettata dall'impossibilità di installare altrove l'impalcatura e di agevolmente intervenire senza la stessa. Il periculum in mora sarebbe invece dettato dall'urgenza di riparare al più presto la perdita nonché di prevenire rischi di aggravamento.
2. Si sono costituiti i resistenti per sottolineare come la sig.ra sia affetta da gravi CP_4
forme di Elettrosensibilità (EHS), Chemio Sensibilità (MCS) e Sensibilità Chimica
Multipla, nonché da Encefalomielite Mialgica e Fibromialgia. In particolare, la MCS sarebbe una patologia riconosciuta dall'O.M.S. come “intolleranza agli xenobiotici ambientali”; in Italia sarebbe riconosciuta solo dalla Regione Lazio. Hanno allegato il verbale della commissione INPS che ha riconosciuto la sig.ra portatrice di CP_4
1 handicap in condizione di gravità e invalida civile. Hanno riferito che anche la E-
Distribuzione aveva sospeso, in tempi recenti, i lavori di installazione dei contatori proprio per le documentate problematiche sanitarie della resistente. Hanno contestato di avere creato ostacoli ai ricorrenti, essendo stati, invece, questi ultimi ad assumere comportamenti finalizzati ad arrecare molestia alla sig.ra , telefonando con i CP_4
cellulari lungo il confine. Hanno riferito che la pitturazione della facciata era stata prospettata già nel 2020 e i resistenti avevano semplicemente richiesto che venissero impiegate vernici specifiche e, comunque, di concordare un protocollo precauzionale per contenere le emissioni di onde elettromagnetiche e di sostanze volatili. Hanno, quindi, contestato le ragioni di urgenza, specificando peraltro che la facciata di interesse sarebbe uniformemente colorata. Quanto alla riparazione del tetto e della grondaia, hanno escluso la necessità di un accesso alla propria proprietà, essendo il tetto facilmente raggiungibile direttamente dall'immobile dei ricorrenti oppure tramite furgone con braccio meccanico da posizionare sulla strada comunale.
Hanno aggiunto di essere in procinto di trasferirsi in Sardegna, auspicando il trasferimento entro la prossima estate.
Hanno insistito in via principale per il rigetto del ricorso avversario;
in subordine, per la predisposizione di un protocollo dettagliato di sicurezza con posticipo della data di inizio lavori a dopo l'estate 2025 o, ancora meglio, al momento del loro trasferimento abitativo previsto al più tardi per l'estate del 2026.
3. La causa è stata istruita mediante la sola produzione documentale.
4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i seguenti motivi.
4.1. Sulla residualità del rimedio cautelare atipico e sull'applicabilità alla fattispecie della norma di cui all'art. 843 с.с.
I ricorrenti hanno scelto di agire in via cautelare attraverso lo strumento di cui all'art. 700
c.p.c. che, come noto, riveste carattere residuale rispetto alle altre forme di tutela cautelare garantite dall'ordinamento. Nel caso di specie, il mezzo processuale risulta correttamente impiegato, in quanto gli altri strumenti di cautela non risultano idonei a ottenere lo scopo voluto dai ricorrenti, legato a un preciso obbligo di fare e di tollerare.
Risulta, inoltre, ammessa dalla giurisprudenza di merito la possibilità di utilizzare il ricorso ex art. 700 c.p.c. per invocare il diritto di accesso ex art. 843 c.c. (cfr. Tribunale
Salerno sez. II, 27/01/2004). Peraltro, sulla residualità е sull'applicabilità dello strumento processuale, i resistenti non hanno articolato eccezioni o difese.
4.2. Sul fumus boni iuris.
2 4.2.1. Nel caso in esame, il fondamento del diritto deve essere apprezzato in relazione alla ricorrenza del presupposto di cui all'art. 843 c.c. relativo alla necessità di accedere al fondo altrui.
Ciò posto, per valutare la sussistenza del requisito della necessità, è opportuno richiamare il seguente principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione: “… ai fini del riconoscimento della necessità cui l'art 843 cod. civ. subordina la concessione dell'accesso sul fondo altrui, occorre che il giudice del merito proceda ad una complessa valutazione della situazione dei luoghi, al fine di accertare se la soluzione prescelta (accesso e passaggio per un determinato fondo altrui) sia l'unica possibile o, tra più soluzioni, sia quella che consente il raggiungimento dello scopo (riparazione o costruzione) con minor sacrificio sia di chi chiede il passaggio, sia del proprietario del fondo che deve subirlo. Ne consegue che, ove egli pervenga alla conclusione che il richiedente possa procurarsi "aliunde" l'invocato passaggio, con disagi e costi quanto meno pari a quelli che subirebbe il proprietario del fondo che dovrebbe subire il passaggio stesso, deve escludersi la sussistenza del requisito della necessità" (Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 1801 del 29/01/2007).
Orbene, nella fattispecie le fotografie prodotte attestano anzitutto la presenza di infiltrazioni provenienti dalla parte apicale del tetto;
la conformazione dei luoghi e la circostanza che la facciata interessata si affacci sulla proprietà dei resistenti giustifica la richiesta di accesso per l'installazione dell'impalcatura finalizzata alla individuazione della perdita, al relativo ripristino e alla tinteggiatura del muro. Del resto, la possibilità che la ricerca della perdita richieda l'analisi di una parte apprezzabile della parete così come la tinteggiatura del muro (oltre che ovvi motivi di sicurezza per l'appaltatore) escludono in radice la praticabilità della soluzione prospettata dai resistenti (ossia intervento dall'apice del tetto o attraverso un furgone con braccio meccanico posizionato lungo la pubblica via, peraltro caratterizzata da una apprezzabile pendenza – v. fotografie agli atti).
4.2.2. Nondimeno, il diritto dei ricorrenti deve essere attentamente valutato soppesando il diritto alla salute rivendicato dai resistenti.
Al proposito, però, va rilevato, quanto alla diagnosi delle patologie allegate, che i certificati medici a firma della dott.ssa (1.3.2025 e 18.5.2013), del dr. Persona_1
Per_ (30.6.2022), del prof. (12.4.2023) e del dott. Persona_2 Persona_4
(12.5.2022) contengono mere dissertazioni sulla cd. elettro-sensibilità e/o si fondano su dichiarazioni della paziente. La relazione della dr.ssa (20.5.2015), invece, per Per_5
3 la diagnosi ha utilizzato anche un questionario, attraverso il quale il soggetto ha descritto i sintomi e la loro severità, eventuali allergie/intolleranze, l'impatto dei sintomi sulla vita quotidiana, etc – criteri che, se da un lato consentono di sospettare una sensibilità chimica multipla, dall'altro non rappresentano una diagnosi in merito alle cause di tali sintomi. Gli unici certificati provenienti da struttura pubblica che sono stati prodotti
(verbale commissione INPS per il riconoscimento dell'handicap in condizione di gravità
e della invalidità civile) attestano la presenza di patologie (una sindrome asteniforme grave con emicranie frequenti il primo e la presenza di patologia mentale e neurologica il secondo) non riconducibili a quelle qui allegate, con la conseguenza che il diritto alla salute qui invocato non è idoneo a prevalere.
4.3. Sul periculum in mora.
Nell'ipotesi di azione cautelare innominata volta ad ottenere l'accesso al fondo altrui ex art. 843 c.c., il periculum in mora consiste nell'indifferibilità dell'occupazione temporanea del fondo altrui al fine di evitare che dalla mancata esecuzione dei lavori possano derivare danni irreparabili che si riverserebbero sui proprietari delle singole unità immobiliari.
Secondo i resistenti tale requisito non sussisterebbe, posto che i lavori di tinteggiatura sarebbero stati programmati anni or sono mentre il problema delle infiltrazioni è noto da circa un anno.
Di contro, da quanto prodotto in giudizio – in particolare dalle fotografie versate in atti dai ricorrenti - si ritiene provato, anche presuntivamente, il periculum in mora.
Risulta, peraltro, di comune esperienza che con il tempo un'infiltrazione d'acqua possa comportare danni irreparabili, con la conseguenza che la cautela d'urgenza invocata risulta più idonea di un ordinario giudizio di merito per consentire la riparazione della perdita.
4.4. Sulle modalità di accesso.
Si ritiene di dover, in ogni caso, differire il diritto di accesso dei ricorrenti alla seconda metà del mese di giugno 2025, così da consentire ai resistenti di organizzare il proprio prospettato trasferimento in Sardegna o, comunque, l'allestimento delle ritenute cautele
(come ad esempio le sigillature delle aperture dell'immobile che lo stesso resistente in udienza ha indicato come accorgimenti da lui stesso impiegati quando si trova necessitato ad utilizzare strumenti da lavoro in giardino), con congruo avviso scritto dei ricorrenti da far pervenire almeno 20 giorni prima.
5. Sulle spese di lite
4 Le spese di lite possono essere compensate, attesta la peculiarità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale,
1) Ordina ai convenuti in solido di consentire, dopo il 15 giugno 2025, ai ricorrenti di accedere ed entrare nel fondo di loro proprietà per allestire l'impalcatura necessaria ad eseguire i lavori di riparazione della perdita d'acqua (tetto e grondaie) e di pitturazione del muro;
2) Prescrive ai ricorrenti di indicare per iscritto, almeno 20 giorni prima, la data dell'accesso;
3) Spese di lite compensate.
Si comunichi.
Udine, 31.3.2025
Il giudice dott.ssa Marta Diamante
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