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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/03/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4755/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Seconda U.O.
In persona del Giudice Unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4755 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione in data 30/01/2025.
TRA
(C.F. E P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la sede legale, in , alla via Nizza n. 146, rappresentata e difesa, in virtù di Pt_1
procura generale alle liti Rep. n. 27360 – Racc. n. 4281 dell'01/06/2023, da intendersi in calce al presente atto ex D.M. Giustizia n. 44/2011, dall'avv. Franco Marruso (C.F. n.
), con il quale è elettivamente domiciliata presso l'U.O.C. C.F._1
Gestione degli Affari Legali e del Contenzioso dell' , nella sede di via Nizza CP_1
n. 146, in . Pt_1
ATTRICE
pagina 1 di 5 E
già (P.IVA ) in persona del legale CP_2 Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante te p.t., con sede alla Via Lungomare Colombo n. 114/124, in , Pt_1
contumace.
CONVENUTA
AVENTE AD OGGETTO
Contratto e obbligazioni varie.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c., notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, in data 18/07/2023, l' conveniva in giudizio la CP_1 CP_2
struttura accreditata con il sistema sanitario nazionale che eroga prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale, innanzi al Tribunale di Salerno al fine di sentir dichiarare le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che la già in persona del legale CP_2 Controparte_3
rappresentante p.t., è tenuta a restituire all' , in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., tutti gli importi incassati in virtù dei titoli di cui in premessa e, per l'effetto, condannarla al pagamento della somma complessiva par ad
15.685,92, oltre agli interessi legali dalla maturazioni al soddisfo e con vittoria di spese
e competenza di causa”.
L'attrice, in particolare, assumeva che il Tribunale di Salerno, con i decreti ingiuntivi n.1288/2007 e n. 1525/2008 provvisoriamente esecutivi, le ha ingiunto il pagamento rispettivamente di euro 9.903,98, oltre interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 e di euro 5.536,58, oltre interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 a titolo di prestazioni sanitarie erogate agli assistiti del SSN riferite ai mesi di novembre 2006 e novembre
2007. pagina 2 di 5 Pertanto, la incassava l'importo complessivo di € 15.685,92 (€ 10.103,42 + € CP_3
5.582,50) in forza della provvisoria esecutività dei DD.II. nn. 1288/2007 e 1525/2008 del Tribunale di Salerno.
Tuttavia, tali decreti ingiuntivi venivano opposti e revocati con le sentenze n. 3073/2015
e n. 3089/2020 del Tribunale di Salerno, accertandosi così che nessuna somma è dovuta dall' alla Da ciò ne deriva che la convenuta società è tenuta a CP_1 CP_3
restituire tutti gli importi percepiti in forza della provvisoria esecutività dei decreti ingiuntivi revocati.
Al fine di vedere dette somme restituite, l'attrice invitava la convenuta a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ai sensi della L 162/2014, la convenuta non aderiva e non restituiva quanto dovuto.
Incardinato il presente giudizio, la non si costituiva, rimanendo contumace. CP_3
Il giudicante, con decreto fissava l'udienza del 7/11/2023 per la comparizione delle parti, in tale sede si rendeva presente solo l' che si riportava al proprio CP_1
ricorso e ne chiedeva l'accoglimento, il giudicante si riservava.
A scioglimento della riserva assunta, dichiarava la contumacia della parte convenuta e fissava per la discussione l'udienza del 28/01/2025 che si celebrava in trattazione scritta.
Nelle proprie note di trattazione, il difensore di parte attrice chiedeva che la causa venisse trattenuta in decisione ed il giudicante, lette le note, considerato l'art 281 sexies cpc e ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, il 30/01/2025 la introitava a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
Va premesso che la contumacia della convenuta, da dichiararsi a seguito delle verifiche in ordine alla regolarità della notifica del ricorso, non comporta un'implicita ammissione di colpevolezza o comunque, non decreta la sconfitta in giudizio a causa della mancata difesa. L'attore deve dimostrare la veridicità e la fondatezza delle proprie pretese, che, qualora non venisse riscontrata dal giudice, determinerebbe la sua soccombenza a pagina 3 di 5 prescindere dalla partecipazione o meno del convenuto al processo. Proprio in ragione del fatto che la contumacia del convenuto non solleva l'attore dall'onere probatorio, i fatti dedotti dallo stesso non possono ritenersi pacifici o incontroversi ma al contrario devono essere provati. In altre parole, la non contestazione da parte del convenuto contumace non comporta automaticamente la tacita ammissione dei fatti o delle ragioni dell'attore.
Il processo contumaciale è quindi regolato in modo tale da garantire comunque l'uguaglianza e l'equità della decisione.
La revoca del decreto ingiuntivo è l'atto giuridico che comporta la cancellazione degli effetti del provvedimento emesso dal giudice al fine di ottenere il pagamento di un debito. Il debitore può richiederla incardinando il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, offrendo prove a conforto e nel rispetto del termine di decadenza, nel caso vi siano elementi che dimostrano l'ingiustizia o l'illegittimità del decreto ingiuntivo.
L'effetto principale della revoca è quello di ripristinare la situazione giuridica precedente all'emissione del decreto, eliminando gli obblighi di pagamento imposti al debitore o, nel caso della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo illegittimamente emesso, determinando l'obbligo di restituzione di quanto già pagato dall'opponente, come nel caso di specie.
Infatti, con le sentenze emesse dal Tribunale di Salerno n. 3073/2015 e n. 3089/2020 è stata accertata la non debenza delle somme corrisposte da in favore di CP_1
pari ad € 15.685,92 (€ 10.103,42 + € 5.582,50), pertanto se ne dispone la CP_3
restituzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie integralmente la domanda attorea,
e per l'effetto:
pagina 4 di 5 - Condanna in persona del legale rapp. te p.t., al pagamento in favore CP_3
della della somma pari ad € 15.685,92 oltre interessi legali dalla CP_1
maturazione al soddisfo.
- Condanna alla refusione delle spese di lite, quantificate in € 237,00 per CP_3
esborsi ed € 2547,00 oltre IVA, CPA e accessori come per legge per compensi professionali.
Così deciso in Salerno, lì 11 marzo 2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Seconda U.O.
In persona del Giudice Unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4755 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione in data 30/01/2025.
TRA
(C.F. E P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la sede legale, in , alla via Nizza n. 146, rappresentata e difesa, in virtù di Pt_1
procura generale alle liti Rep. n. 27360 – Racc. n. 4281 dell'01/06/2023, da intendersi in calce al presente atto ex D.M. Giustizia n. 44/2011, dall'avv. Franco Marruso (C.F. n.
), con il quale è elettivamente domiciliata presso l'U.O.C. C.F._1
Gestione degli Affari Legali e del Contenzioso dell' , nella sede di via Nizza CP_1
n. 146, in . Pt_1
ATTRICE
pagina 1 di 5 E
già (P.IVA ) in persona del legale CP_2 Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante te p.t., con sede alla Via Lungomare Colombo n. 114/124, in , Pt_1
contumace.
CONVENUTA
AVENTE AD OGGETTO
Contratto e obbligazioni varie.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c., notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, in data 18/07/2023, l' conveniva in giudizio la CP_1 CP_2
struttura accreditata con il sistema sanitario nazionale che eroga prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale, innanzi al Tribunale di Salerno al fine di sentir dichiarare le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che la già in persona del legale CP_2 Controparte_3
rappresentante p.t., è tenuta a restituire all' , in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., tutti gli importi incassati in virtù dei titoli di cui in premessa e, per l'effetto, condannarla al pagamento della somma complessiva par ad
15.685,92, oltre agli interessi legali dalla maturazioni al soddisfo e con vittoria di spese
e competenza di causa”.
L'attrice, in particolare, assumeva che il Tribunale di Salerno, con i decreti ingiuntivi n.1288/2007 e n. 1525/2008 provvisoriamente esecutivi, le ha ingiunto il pagamento rispettivamente di euro 9.903,98, oltre interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 e di euro 5.536,58, oltre interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 a titolo di prestazioni sanitarie erogate agli assistiti del SSN riferite ai mesi di novembre 2006 e novembre
2007. pagina 2 di 5 Pertanto, la incassava l'importo complessivo di € 15.685,92 (€ 10.103,42 + € CP_3
5.582,50) in forza della provvisoria esecutività dei DD.II. nn. 1288/2007 e 1525/2008 del Tribunale di Salerno.
Tuttavia, tali decreti ingiuntivi venivano opposti e revocati con le sentenze n. 3073/2015
e n. 3089/2020 del Tribunale di Salerno, accertandosi così che nessuna somma è dovuta dall' alla Da ciò ne deriva che la convenuta società è tenuta a CP_1 CP_3
restituire tutti gli importi percepiti in forza della provvisoria esecutività dei decreti ingiuntivi revocati.
Al fine di vedere dette somme restituite, l'attrice invitava la convenuta a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ai sensi della L 162/2014, la convenuta non aderiva e non restituiva quanto dovuto.
Incardinato il presente giudizio, la non si costituiva, rimanendo contumace. CP_3
Il giudicante, con decreto fissava l'udienza del 7/11/2023 per la comparizione delle parti, in tale sede si rendeva presente solo l' che si riportava al proprio CP_1
ricorso e ne chiedeva l'accoglimento, il giudicante si riservava.
A scioglimento della riserva assunta, dichiarava la contumacia della parte convenuta e fissava per la discussione l'udienza del 28/01/2025 che si celebrava in trattazione scritta.
Nelle proprie note di trattazione, il difensore di parte attrice chiedeva che la causa venisse trattenuta in decisione ed il giudicante, lette le note, considerato l'art 281 sexies cpc e ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, il 30/01/2025 la introitava a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
Va premesso che la contumacia della convenuta, da dichiararsi a seguito delle verifiche in ordine alla regolarità della notifica del ricorso, non comporta un'implicita ammissione di colpevolezza o comunque, non decreta la sconfitta in giudizio a causa della mancata difesa. L'attore deve dimostrare la veridicità e la fondatezza delle proprie pretese, che, qualora non venisse riscontrata dal giudice, determinerebbe la sua soccombenza a pagina 3 di 5 prescindere dalla partecipazione o meno del convenuto al processo. Proprio in ragione del fatto che la contumacia del convenuto non solleva l'attore dall'onere probatorio, i fatti dedotti dallo stesso non possono ritenersi pacifici o incontroversi ma al contrario devono essere provati. In altre parole, la non contestazione da parte del convenuto contumace non comporta automaticamente la tacita ammissione dei fatti o delle ragioni dell'attore.
Il processo contumaciale è quindi regolato in modo tale da garantire comunque l'uguaglianza e l'equità della decisione.
La revoca del decreto ingiuntivo è l'atto giuridico che comporta la cancellazione degli effetti del provvedimento emesso dal giudice al fine di ottenere il pagamento di un debito. Il debitore può richiederla incardinando il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, offrendo prove a conforto e nel rispetto del termine di decadenza, nel caso vi siano elementi che dimostrano l'ingiustizia o l'illegittimità del decreto ingiuntivo.
L'effetto principale della revoca è quello di ripristinare la situazione giuridica precedente all'emissione del decreto, eliminando gli obblighi di pagamento imposti al debitore o, nel caso della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo illegittimamente emesso, determinando l'obbligo di restituzione di quanto già pagato dall'opponente, come nel caso di specie.
Infatti, con le sentenze emesse dal Tribunale di Salerno n. 3073/2015 e n. 3089/2020 è stata accertata la non debenza delle somme corrisposte da in favore di CP_1
pari ad € 15.685,92 (€ 10.103,42 + € 5.582,50), pertanto se ne dispone la CP_3
restituzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie integralmente la domanda attorea,
e per l'effetto:
pagina 4 di 5 - Condanna in persona del legale rapp. te p.t., al pagamento in favore CP_3
della della somma pari ad € 15.685,92 oltre interessi legali dalla CP_1
maturazione al soddisfo.
- Condanna alla refusione delle spese di lite, quantificate in € 237,00 per CP_3
esborsi ed € 2547,00 oltre IVA, CPA e accessori come per legge per compensi professionali.
Così deciso in Salerno, lì 11 marzo 2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
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