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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 18/06/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 892/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice relatore dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 892/2025 pendente tra:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Pisa, Via C. Ridolfi Parte_1 C.F._1
n. 6, presso lo studio dell'Avv. POLIMENO CRISTINA che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- parte ricorrente
e
PM PRESSO IL TRIBUNALE DI PISA
- parte resistente
Oggetto: “Stato civile (intervento chirurgico di riassegnazione del sesso e rettificazione dei documenti anagrafici)”
CONCLUSIONI
La difesa ricorrente ha concluso come da atto introduttivo e come da verbale di udienza del
04/06/2025, con cui ha rinunciato ai termini.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.03.2025, ha chiesto al Tribunale di essere Parte_1 autorizzata a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali da femminili a maschili e, contestualmente, stante lo stato di avanzata virilizzazione raggiunto, di ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del nuovo sesso e nome, manifestando l'intenzione di sostituire il proprio prenome ” con quello di “ ”. Pt_1 Per_1
A sostegno della domanda di autorizzazione, la parte ricorrente ha rappresentato di aver manifestato sin dall'infanzia una psicosessualità maschile e una naturale inclinazione ad assumere comportamenti maschili, deducendo che l'intervento chirurgico le consentirebbe di liberarsi delle caratteristiche biologiche del sesso di appartenenza per assumere quelle del genere maschile, al quale sente di appartenere, ponendo fine alla condizione di sofferenza e ai problemi di integrazione sociale che derivano dall'incongruenza tra il suo attuale aspetto fisico e la sua identità sessuale.
Ha poi rappresentato di avere intrapreso, dal maggio 2022, un percorso di valutazione psicodiagnostica per la Disforia di Genere presso il Consultorio di Torre del Lago, all'esito del quale, in data 6.03.2025 è stata elaborata una esaustiva relazione psico-sessuale a firma della dott.ssa Per_2
(Psicologa Psicoterapeuta Sessuologa clinica) attestante la sua condizione di “Disforia di
[...] genere”, già certificata in data 3.10.2024. Ha altresì dedotto di avere iniziato dal dicembre 2024 un processo diretto alla modificazione delle proprie caratteristiche fisiche, sì da adeguarle al genere maschile, anche mediante assunzione di terapia ormonale mascolinizzante (Gender Affirming
Hormone Therapy - terapia ormonale sostitutiva mascolinizzante). All'udienza del 4.06.2025, la parte ricorrente ha ribadito che la manifesta incongruenza di genere le crea ricorrenti situazioni di imbarazzo e difficoltà in alcuni ambiti della vita ove è costretta a mostrare documenti identificativi che non coincidono con l'apparenza fisica (“Mi rendo conto che, se non facessi questa richiesta, farei finta di essere una persona che non sono e questo problema si pone tutte le volte che devo esibire c.i. o c.f., in ospedale o per motivi legali ad esempio. Mi sento ogni volta a disagio, mi fa stare molto male che mi venga messo davanti che sono in un modo in cui non mi sento”). Consolidata, dunque, la piena consapevolezza della divergenza tra la propria condizione somatica e quella psicologica, pregiudizievole per il suo equilibrio psicofisico oltre che per la sua vita di relazione, ha chiesto al Tribunale l'autorizzazione all'intervento chirurgico di riassegnazione del sesso e contestuale rettificazione dei documenti anagrafici.
Non si è costituito il PM, il quale, tuttavia, ha ricevuto rituale comunicazione della pendenza del presente procedimento e ha apposto il visto in data 10.4.2025.
La causa, istruita con la produzione di documenti e con l'audizione della ricorrente all'udienza del 04/06/2025 – attesa la necessità di procedere al vaglio della volontà della medesima e all'accertamento dello stato di avanzata virilizzazione – è stata riservata al Collegio per la decisione.
*****
1. Considerate le due distinte domande avanzate dalla ricorrente, questo Tribunale ritiene di potersi pronunciare nel merito della sola richiesta di rettificazione dei documenti anagrafici, essendo l'autorizzazione al trattamento medico chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali non più sottoposta al vaglio giudiziale, in ossequio a quanto affermato dalla recente pronuncia della Corte
Costituzionale (n. 143/2024), con la quale il Giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art 31 comma 4 del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150 nella parte in cui prevede che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”. 2. Per tale ragione, le domande si esaminano separatamente.
3. La domanda di rettificazione dei documenti anagrafici è fondata e deve pertanto essere accolta. Infatti, all'esito dell'istruttoria espletata, sono emerse le condizioni previste dalla legge per la pronuncia di rettificazione.
La parte ricorrente, sentita personalmente dal giudice, ha ribadito la propria volontà di completare il percorso di transizione già avviato per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli propri del genere maschile, nel quale sente di riconoscersi, al fine di riallineare la propria identità fisica con quella psichica.
In particolare, ha riferito di avere sempre manifestato, fin dall'infanzia, una natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile, pur essendo un individuo di sesso biologico femminile e di aver quindi vissuto con profondo disagio la propria identità sessuale fino a quando, all'età di 16 anni, la sofferenza psicologica causata dalla discrasia fra la propria identità̀ psichica e sociale e l'identità anagrafica e somatica è divenuta insostenibile (“ho sempre saputo di non essere ciò che mi è stato detto che ero, l'ho capito più tardi di quanto avrei voluto”) e si è quindi rivolta, su indicazione della propria psicoterapeuta e grazie alle informazioni ricevute nell'ambiente in cui vive, al Consultorio di
Torre del Lago, ove ha raggiunto la piena consapevolezza della propria identità di genere.
La parte ricorrente ha progressivamente maturato la volontà di assumere caratteristiche fisiche proprie del genere maschile, adeguando quindi il proprio aspetto fisico alla sua psiche e ponendo fine alla propria condizione di sofferenza psicologica.
Detta volontà è ormai avvertita come definitiva e coerente con l'attuazione del piano terapeutico ormonale mascolinizzante intrapreso nel dicembre del 2024.
La serietà di tale scelta trova conferma nella relazione medica in atti (doc. 1 allegato al ricorso) a firma della Dott.ssa Psicologa Psicoterapeuta Sessuologa clinica, nella quale si dà Persona_3 atto di come sia radicato e profondo il desiderio della parte ricorrente di adeguare i propri caratteri sessuali a quelli del genere maschile, in esito ad un sentimento che progressivamente si è strutturato in tal senso e che non appare frutto di alterazioni del volere o della sfera razionale o cognitiva dell'interessato.
La richiamata relazione e le dichiarazioni rese in udienza confermano dunque il carattere serio ed univoco della volontà della parte ricorrente di portare a compimento il processo di transizione della propria identità sessuale finalizzato ad assumere tutti i connotati propri del genere maschile.
Tale processo di transizione risulta essere già stato in gran parte realizzato. Nello specifico, nella relazione medica in atti (doc. 1 allegato al ricorso) si legge che: “l'identità di genere è già pienamente e da diversi anni stabilizzata al maschile”. Emerge quindi che la parte ricorrente, già da prima dell'avvio della transizione medica, viveva stabilmente e a tempo pieno come uomo, mostrando, in questo ruolo, un ottimo adattamento psicologico e risultando ben integrata sia nel contesto familiare che in quello lavorativo e sociale.
La circostanza è stata ribadita dalla parte ricorrente che, sentita all'udienza del 4.06.2025, ha dichiarato: “ho scelto il nome “ ”, nel quale mi identifico, in luogo del nome “ . Si tratta Per_1 Pt_1 di un nome che già dopo essermi reso conto della mia identità ho iniziato ad utilizzare. Oggi nessuno mi chiama con il vecchio nome. Vale per la mia famiglia, per i miei amici. Studio, faccio l'Università
- psicologia, ho fatto la carriera “alias” apposta per essere identificato con quel nome”.
Nel dicembre del 2024, anche grazie all'assunzione di terapia ormonale mascolinizzante, i cui effetti hanno inciso in senso positivo sulla sua qualità di vita, riducendo il disagio legato all'incongruenza di genere e favorendo un iniziale riallineamento della sua identità fisica con quella psichica, il processo di transizione è ulteriormente avanzato, come riscontrato nella relazione medica datata
6.03.2025 sopra richiamata, ove si legge che: “Al momento attuale vive una situazione di buon Per_1 equilibrio, mostrando un buon livello di funzionamento dal punto di vista individuale, familiare, relazionale.
L'identità maschile appare salda e ben strutturata, l'adesione al genere maschile si può considerare definitiva ed acquisita, grazie a un processo di presa di consapevolezza e di maturazione iniziato fin dall'infanzia e dalla preadolescenza”.
Allo stato, non emergono - dalla relazione in atti e dall'audizione della persona interessata - alterazioni nelle capacità razionali di critica e di valutazione che inducano a dubitare della consapevolezza della sua scelta, trattandosi, del resto, non di una “scelta” bensì di una riferita presa di consapevolezza della propria reale identità. Risulta inoltre che, in ragione dell'avanzato livello di virilizzazione raggiunto, il processo di transizione sociale e medica dell'identità sessuale, in ordine al quale, peraltro, la parte ricorrente non ha mai manifestato alcun tipo di pentimento, ha assunto carattere irreversibile.
Alla luce di quanto sopra esposto, risultano senza dubbio sussistere le condizioni della pronuncia di rettificazione di sesso previste dall'art 1. della legge 164/1982, dovendosi considerare del tutto irrilevante, alla luce dell'interpretazione costituzionalmente orientata della norma richiamata, la circostanza che la ricorrente non sia stata sottoposta al trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali (C Cost, sent. n. 221/2015; C Cost, sent. n. 180/2017). L'interpretazione costituzionalmente orientata della legge 164/1982 offerta dalla Corte Costituzionale è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza maggioritaria, che si condivide, secondo il quale, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge 164/1982 non è presupposto indefettibile della rettifica anagrafica, posto che esso non va ritenuto una conditio sine qua non per ottenerla.
Il Tribunale, alla luce delle sopra esposte considerazioni, tenuto conto degli esiti del percorso psicoterapico intrapreso dalla parte ricorrente, non può che riconoscere come l'esigenza manifestata corrisponda ad un consolidato, consapevole, effettivo bisogno di vivere in conformità e secondo i ruoli del sesso opposto che, sotto il profilo emotivo e psicologico, è quello sicuramente dominante.
In conclusione, stante lo stato di avanzata virilizzazione raggiunto dalla ricorrente, deve essere ordinato all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del nuovo sesso (da femminile a maschile) e del nome (da “ANNA” a
“AIDEN”). 4. La domanda di autorizzazione al trattamento medico chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali avanzata dalla ricorrente in data 26.03.2025 non può essere sottoposta al vaglio del Tribunale,
a seguito della richiamata pronuncia della Corte costituzionale n. 143, intervenuta in data 23 luglio 2024 (con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art 31 comma 4 del d.lgs
150/2011, per irragionevolezza ai sensi dell'art 3, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione, con evidente sovrapposizione al caso che ne occupa).
Nel dettaglio, la Corte ha affermato che il regime autorizzatorio prescritto dalla norma oggetto di censura, seppur in origine non manifestamente irragionevole, data l'entità e l'irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici, “è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138 e, successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015”.
Occorre dar conto del fatto che la pronuncia, espressione di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori di libertà e dignità della a persona umana, si colloca nel solco di una copiosa giurisprudenza di legittimità che ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata della legge 164/1982 per mezzo della quale, come poc'anzi rammentato, è stato escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo solo un
“possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (sentenza n. 221/2015), essendo necessario e sufficiente, agli effetti della rettificazione, l'accertamento dell'“intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata” (sentenza n. 180/2017). Considerato che la recente pronuncia della Corte
Costituzionale, sulla base del mutato quadro normativo e giurisprudenziale, ha ritenuto la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale irragionevole, escludendone la necessità nei casi in cui – come quello di specie - siano intervenute modificazioni dei caratteri sessuali sufficienti per la rettifica dei dati anagrafici, e ritenute sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di rettifica anagrafica per le ragioni di cui sopra, il Tribunale ritiene di non dover procedere all'esame del merito della domanda di autorizzazione avanzata dalla ricorrente, sulla quale si dichiara il non luogo a provvedere (con la precisazione che è proprio lo stato di avanzata virilizzazione raggiunto dalla parte ricorrente a determinare l'accoglimento della domanda di rettifica anagrafica e il contestuale venir meno di una pronuncia giudiziale sull'autorizzazione all'intervento chirurgico). 5. Nulla per le spese, avuto riguardo alla natura della causa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, così provvede:
- ACCOGLIE la domanda di rettifica anagrafica e, per l'effetto, ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del nuovo sesso (da femminile a maschile) e del nome (da “ ” a ”); Pt_1 Per_1
- NON LUOGO A PROVVEDERE sulla domanda di autorizzazione al mutamento del sesso mediante intervento chirurgico, attesa la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art 31 comma 4 del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150 nella parte in cui prevede che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico- chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato” (C. cost n. 143/2024);
- NULLA sulle spese.
Pisa, camera di consiglio del 13.6.2025
La Presidente dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice relatore dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 892/2025 pendente tra:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Pisa, Via C. Ridolfi Parte_1 C.F._1
n. 6, presso lo studio dell'Avv. POLIMENO CRISTINA che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- parte ricorrente
e
PM PRESSO IL TRIBUNALE DI PISA
- parte resistente
Oggetto: “Stato civile (intervento chirurgico di riassegnazione del sesso e rettificazione dei documenti anagrafici)”
CONCLUSIONI
La difesa ricorrente ha concluso come da atto introduttivo e come da verbale di udienza del
04/06/2025, con cui ha rinunciato ai termini.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.03.2025, ha chiesto al Tribunale di essere Parte_1 autorizzata a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali da femminili a maschili e, contestualmente, stante lo stato di avanzata virilizzazione raggiunto, di ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del nuovo sesso e nome, manifestando l'intenzione di sostituire il proprio prenome ” con quello di “ ”. Pt_1 Per_1
A sostegno della domanda di autorizzazione, la parte ricorrente ha rappresentato di aver manifestato sin dall'infanzia una psicosessualità maschile e una naturale inclinazione ad assumere comportamenti maschili, deducendo che l'intervento chirurgico le consentirebbe di liberarsi delle caratteristiche biologiche del sesso di appartenenza per assumere quelle del genere maschile, al quale sente di appartenere, ponendo fine alla condizione di sofferenza e ai problemi di integrazione sociale che derivano dall'incongruenza tra il suo attuale aspetto fisico e la sua identità sessuale.
Ha poi rappresentato di avere intrapreso, dal maggio 2022, un percorso di valutazione psicodiagnostica per la Disforia di Genere presso il Consultorio di Torre del Lago, all'esito del quale, in data 6.03.2025 è stata elaborata una esaustiva relazione psico-sessuale a firma della dott.ssa Per_2
(Psicologa Psicoterapeuta Sessuologa clinica) attestante la sua condizione di “Disforia di
[...] genere”, già certificata in data 3.10.2024. Ha altresì dedotto di avere iniziato dal dicembre 2024 un processo diretto alla modificazione delle proprie caratteristiche fisiche, sì da adeguarle al genere maschile, anche mediante assunzione di terapia ormonale mascolinizzante (Gender Affirming
Hormone Therapy - terapia ormonale sostitutiva mascolinizzante). All'udienza del 4.06.2025, la parte ricorrente ha ribadito che la manifesta incongruenza di genere le crea ricorrenti situazioni di imbarazzo e difficoltà in alcuni ambiti della vita ove è costretta a mostrare documenti identificativi che non coincidono con l'apparenza fisica (“Mi rendo conto che, se non facessi questa richiesta, farei finta di essere una persona che non sono e questo problema si pone tutte le volte che devo esibire c.i. o c.f., in ospedale o per motivi legali ad esempio. Mi sento ogni volta a disagio, mi fa stare molto male che mi venga messo davanti che sono in un modo in cui non mi sento”). Consolidata, dunque, la piena consapevolezza della divergenza tra la propria condizione somatica e quella psicologica, pregiudizievole per il suo equilibrio psicofisico oltre che per la sua vita di relazione, ha chiesto al Tribunale l'autorizzazione all'intervento chirurgico di riassegnazione del sesso e contestuale rettificazione dei documenti anagrafici.
Non si è costituito il PM, il quale, tuttavia, ha ricevuto rituale comunicazione della pendenza del presente procedimento e ha apposto il visto in data 10.4.2025.
La causa, istruita con la produzione di documenti e con l'audizione della ricorrente all'udienza del 04/06/2025 – attesa la necessità di procedere al vaglio della volontà della medesima e all'accertamento dello stato di avanzata virilizzazione – è stata riservata al Collegio per la decisione.
*****
1. Considerate le due distinte domande avanzate dalla ricorrente, questo Tribunale ritiene di potersi pronunciare nel merito della sola richiesta di rettificazione dei documenti anagrafici, essendo l'autorizzazione al trattamento medico chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali non più sottoposta al vaglio giudiziale, in ossequio a quanto affermato dalla recente pronuncia della Corte
Costituzionale (n. 143/2024), con la quale il Giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art 31 comma 4 del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150 nella parte in cui prevede che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”. 2. Per tale ragione, le domande si esaminano separatamente.
3. La domanda di rettificazione dei documenti anagrafici è fondata e deve pertanto essere accolta. Infatti, all'esito dell'istruttoria espletata, sono emerse le condizioni previste dalla legge per la pronuncia di rettificazione.
La parte ricorrente, sentita personalmente dal giudice, ha ribadito la propria volontà di completare il percorso di transizione già avviato per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli propri del genere maschile, nel quale sente di riconoscersi, al fine di riallineare la propria identità fisica con quella psichica.
In particolare, ha riferito di avere sempre manifestato, fin dall'infanzia, una natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile, pur essendo un individuo di sesso biologico femminile e di aver quindi vissuto con profondo disagio la propria identità sessuale fino a quando, all'età di 16 anni, la sofferenza psicologica causata dalla discrasia fra la propria identità̀ psichica e sociale e l'identità anagrafica e somatica è divenuta insostenibile (“ho sempre saputo di non essere ciò che mi è stato detto che ero, l'ho capito più tardi di quanto avrei voluto”) e si è quindi rivolta, su indicazione della propria psicoterapeuta e grazie alle informazioni ricevute nell'ambiente in cui vive, al Consultorio di
Torre del Lago, ove ha raggiunto la piena consapevolezza della propria identità di genere.
La parte ricorrente ha progressivamente maturato la volontà di assumere caratteristiche fisiche proprie del genere maschile, adeguando quindi il proprio aspetto fisico alla sua psiche e ponendo fine alla propria condizione di sofferenza psicologica.
Detta volontà è ormai avvertita come definitiva e coerente con l'attuazione del piano terapeutico ormonale mascolinizzante intrapreso nel dicembre del 2024.
La serietà di tale scelta trova conferma nella relazione medica in atti (doc. 1 allegato al ricorso) a firma della Dott.ssa Psicologa Psicoterapeuta Sessuologa clinica, nella quale si dà Persona_3 atto di come sia radicato e profondo il desiderio della parte ricorrente di adeguare i propri caratteri sessuali a quelli del genere maschile, in esito ad un sentimento che progressivamente si è strutturato in tal senso e che non appare frutto di alterazioni del volere o della sfera razionale o cognitiva dell'interessato.
La richiamata relazione e le dichiarazioni rese in udienza confermano dunque il carattere serio ed univoco della volontà della parte ricorrente di portare a compimento il processo di transizione della propria identità sessuale finalizzato ad assumere tutti i connotati propri del genere maschile.
Tale processo di transizione risulta essere già stato in gran parte realizzato. Nello specifico, nella relazione medica in atti (doc. 1 allegato al ricorso) si legge che: “l'identità di genere è già pienamente e da diversi anni stabilizzata al maschile”. Emerge quindi che la parte ricorrente, già da prima dell'avvio della transizione medica, viveva stabilmente e a tempo pieno come uomo, mostrando, in questo ruolo, un ottimo adattamento psicologico e risultando ben integrata sia nel contesto familiare che in quello lavorativo e sociale.
La circostanza è stata ribadita dalla parte ricorrente che, sentita all'udienza del 4.06.2025, ha dichiarato: “ho scelto il nome “ ”, nel quale mi identifico, in luogo del nome “ . Si tratta Per_1 Pt_1 di un nome che già dopo essermi reso conto della mia identità ho iniziato ad utilizzare. Oggi nessuno mi chiama con il vecchio nome. Vale per la mia famiglia, per i miei amici. Studio, faccio l'Università
- psicologia, ho fatto la carriera “alias” apposta per essere identificato con quel nome”.
Nel dicembre del 2024, anche grazie all'assunzione di terapia ormonale mascolinizzante, i cui effetti hanno inciso in senso positivo sulla sua qualità di vita, riducendo il disagio legato all'incongruenza di genere e favorendo un iniziale riallineamento della sua identità fisica con quella psichica, il processo di transizione è ulteriormente avanzato, come riscontrato nella relazione medica datata
6.03.2025 sopra richiamata, ove si legge che: “Al momento attuale vive una situazione di buon Per_1 equilibrio, mostrando un buon livello di funzionamento dal punto di vista individuale, familiare, relazionale.
L'identità maschile appare salda e ben strutturata, l'adesione al genere maschile si può considerare definitiva ed acquisita, grazie a un processo di presa di consapevolezza e di maturazione iniziato fin dall'infanzia e dalla preadolescenza”.
Allo stato, non emergono - dalla relazione in atti e dall'audizione della persona interessata - alterazioni nelle capacità razionali di critica e di valutazione che inducano a dubitare della consapevolezza della sua scelta, trattandosi, del resto, non di una “scelta” bensì di una riferita presa di consapevolezza della propria reale identità. Risulta inoltre che, in ragione dell'avanzato livello di virilizzazione raggiunto, il processo di transizione sociale e medica dell'identità sessuale, in ordine al quale, peraltro, la parte ricorrente non ha mai manifestato alcun tipo di pentimento, ha assunto carattere irreversibile.
Alla luce di quanto sopra esposto, risultano senza dubbio sussistere le condizioni della pronuncia di rettificazione di sesso previste dall'art 1. della legge 164/1982, dovendosi considerare del tutto irrilevante, alla luce dell'interpretazione costituzionalmente orientata della norma richiamata, la circostanza che la ricorrente non sia stata sottoposta al trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali (C Cost, sent. n. 221/2015; C Cost, sent. n. 180/2017). L'interpretazione costituzionalmente orientata della legge 164/1982 offerta dalla Corte Costituzionale è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza maggioritaria, che si condivide, secondo il quale, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge 164/1982 non è presupposto indefettibile della rettifica anagrafica, posto che esso non va ritenuto una conditio sine qua non per ottenerla.
Il Tribunale, alla luce delle sopra esposte considerazioni, tenuto conto degli esiti del percorso psicoterapico intrapreso dalla parte ricorrente, non può che riconoscere come l'esigenza manifestata corrisponda ad un consolidato, consapevole, effettivo bisogno di vivere in conformità e secondo i ruoli del sesso opposto che, sotto il profilo emotivo e psicologico, è quello sicuramente dominante.
In conclusione, stante lo stato di avanzata virilizzazione raggiunto dalla ricorrente, deve essere ordinato all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del nuovo sesso (da femminile a maschile) e del nome (da “ANNA” a
“AIDEN”). 4. La domanda di autorizzazione al trattamento medico chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali avanzata dalla ricorrente in data 26.03.2025 non può essere sottoposta al vaglio del Tribunale,
a seguito della richiamata pronuncia della Corte costituzionale n. 143, intervenuta in data 23 luglio 2024 (con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art 31 comma 4 del d.lgs
150/2011, per irragionevolezza ai sensi dell'art 3, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione, con evidente sovrapposizione al caso che ne occupa).
Nel dettaglio, la Corte ha affermato che il regime autorizzatorio prescritto dalla norma oggetto di censura, seppur in origine non manifestamente irragionevole, data l'entità e l'irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici, “è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138 e, successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015”.
Occorre dar conto del fatto che la pronuncia, espressione di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori di libertà e dignità della a persona umana, si colloca nel solco di una copiosa giurisprudenza di legittimità che ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata della legge 164/1982 per mezzo della quale, come poc'anzi rammentato, è stato escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo solo un
“possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (sentenza n. 221/2015), essendo necessario e sufficiente, agli effetti della rettificazione, l'accertamento dell'“intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata” (sentenza n. 180/2017). Considerato che la recente pronuncia della Corte
Costituzionale, sulla base del mutato quadro normativo e giurisprudenziale, ha ritenuto la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale irragionevole, escludendone la necessità nei casi in cui – come quello di specie - siano intervenute modificazioni dei caratteri sessuali sufficienti per la rettifica dei dati anagrafici, e ritenute sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di rettifica anagrafica per le ragioni di cui sopra, il Tribunale ritiene di non dover procedere all'esame del merito della domanda di autorizzazione avanzata dalla ricorrente, sulla quale si dichiara il non luogo a provvedere (con la precisazione che è proprio lo stato di avanzata virilizzazione raggiunto dalla parte ricorrente a determinare l'accoglimento della domanda di rettifica anagrafica e il contestuale venir meno di una pronuncia giudiziale sull'autorizzazione all'intervento chirurgico). 5. Nulla per le spese, avuto riguardo alla natura della causa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, così provvede:
- ACCOGLIE la domanda di rettifica anagrafica e, per l'effetto, ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del nuovo sesso (da femminile a maschile) e del nome (da “ ” a ”); Pt_1 Per_1
- NON LUOGO A PROVVEDERE sulla domanda di autorizzazione al mutamento del sesso mediante intervento chirurgico, attesa la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art 31 comma 4 del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150 nella parte in cui prevede che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico- chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato” (C. cost n. 143/2024);
- NULLA sulle spese.
Pisa, camera di consiglio del 13.6.2025
La Presidente dott.ssa Santa Spina