Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/02/2003, n. 2802
CASS
Sentenza 24 febbraio 2003

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L'istituto dell'equo indennizzo, concernente i lavoratori del settore pubblico ed esteso contrattualmente ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato, consiste nella previsione a carico del datore di lavoro di un'obbligazione pecuniaria inerente al rapporto di lavoro, che sorge in conseguenza di un'infermità dipendente dalla prestazione del servizio, a prescindere da eventuali inadempimenti imputabili al datore di lavoro ex art. 2087, cod. civ.; sul lavoratore che agisce in giudizio per ottenerne la corresponsione grava l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'infermità alle modalità di svolgimento delle mansioni inerenti alla qualifica rivestita - variabili in relazione al luogo di lavoro, ai turni di servizio, all'ambiente lavorativo - che non costituiscono un fatto notorio e neppure possono ritenersi dimostrate per il solo fatto che il datore di lavoro non le abbia specificamente contestate nella comparsa di costituzione.

Commentario1

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/02/2003, n. 2802
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2802
Data del deposito : 24 febbraio 2003

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