Sentenza 24 febbraio 2003
Massime • 1
L'istituto dell'equo indennizzo, concernente i lavoratori del settore pubblico ed esteso contrattualmente ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato, consiste nella previsione a carico del datore di lavoro di un'obbligazione pecuniaria inerente al rapporto di lavoro, che sorge in conseguenza di un'infermità dipendente dalla prestazione del servizio, a prescindere da eventuali inadempimenti imputabili al datore di lavoro ex art. 2087, cod. civ.; sul lavoratore che agisce in giudizio per ottenerne la corresponsione grava l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'infermità alle modalità di svolgimento delle mansioni inerenti alla qualifica rivestita - variabili in relazione al luogo di lavoro, ai turni di servizio, all'ambiente lavorativo - che non costituiscono un fatto notorio e neppure possono ritenersi dimostrate per il solo fatto che il datore di lavoro non le abbia specificamente contestate nella comparsa di costituzione.
Commentario • 1
- 1. Prove nel processo del lavoro: poteri del giudice superano le preclusioniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 luglio 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/02/2003, n. 2802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2802 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - rel. Consigliere -
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SC GE, elettivamente domiciliato in Roma, via Marsala, n. 9 (Ufficio centrale legale dell'Associazione Invalidi e Fam. Caduti F.S.), presso l'avv. Francesco V. Papadia, che, unitamente all'avv. Edoardo Di Berardino, lo difende con procura speciale apposta in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FERROVIE DELLO STATO - Società di Trasporti e Servizi per azioni - in persona del procuratore speciale Giancarlo Alvino, elettivamente domiciliata in Roma, via Sesto Rufo, n. 23, presso l'avv. Nicola Corbo, che la difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- resistente - per la cassazione della sentenza del Tribunale di Bari n. 1960 in data 9 luglio 1999 (R.G. 512/98);
sentiti, nella pubblica udienza del 30.10.2002: il cons. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Edmondo Zappacosta per delega dell'avv. Corbo;
il Pubblico ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
II Tribunale di Bari ha confermato, giudicando infondato l'appello di GE CI, la sentenza del Pretore della stessa sede, di rigetto della domanda proposta dal CI contro la datrice di lavoro SpA Ferrovie dello Stato per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia da cui era affetto e la condanna alla corresponsione dell'equo indennizzo. Ha ritenuto il Tribunale che il lavoratore non avesse fornito la prova della sussistenza di quelle concrete condizioni di lavoro - particolare gravosità delle modalità di espletamento delle mansioni - alle quali attribuire il ruolo di causa o concausa della malattia accertata;
del resto, ha ulteriormente precisato, nella fattispecie si era in presenza di una comune malattia artrosica da cui sono affetti la gran parte dei soggetti anziani, ed anche la relazione del consulente tecnico aveva concluso nel senso della mera possibilità del nesso eziologico tra attività lavorativa e patologia a genesi multifattoriale.
Per la cassazione della sentenza ricorre GE CI per quattro motivi;
resiste con controricorso la SpA Ferrovie dello Stato, ulteriormente precisato con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 cod. civ., nonché vizio della motivazione, perché il Tribunale, stante la necessaria corrispondenza tra qualifica e mansioni, avrebbe dovuto giudicare in ordine al nesso causale tra infermità e attività lavorativa sulla base dello svolgimento delle mansioni di manovale, manovratore, ausiliario di stazione e, infine, di conduttore dal 1982, svolgimento che doveva ritenersi non contestato in relazione alle qualifiche via via rivestite.
2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 115 e 116 cod. proc. civ. e vizio della motivazione, per avere il Tribunale ignorato che i fatti rilevanti per la decisione della controversia erano tutti comprovati e che nessuna contestazione era stata mossa dalla controparte in ordine ai compiti lavorativi espletati;
inoltre, era stata chiesta in primo grado l'acquisizione del fascicolo sanitario e dei documenti relativi ai rischi professionali, ma le richieste istruttorie erano state ritenute "inconferenti" e "tardive" senza una valida motivazione.
3. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 2087 e 2697 c.c., dell'art. 41 cod. pen. e vizio della motivazione per essersi il Tribunale discostato ingiustificatamente dalle conclusioni della consulenza tecnica, violando la regola secondo la quale il datore di lavoro deve adottare tutte le misure atte a salvaguardare la salute dei lavoratori e dell'adempimento deve dare la prova.
4. Il quarto motivo denuncia vizio di motivazione per avere la sentenza impugnata ritenuto che dovesse escludersi la causa di servizio, in contrasto con le considerazioni contenute nella consulenza tecnica e senza neppure chiedere opportuni chiarimenti e supplementi di indagine.
5. La Corte deve esaminare unitariamente i suesposti motivi per la stretta connessione tra le argomentazioni ivi contenute. L'esito di tale esame è il rigetto del ricorso per le ragioni appresso precisate.
6. Premesso che la "causa di servizio" costituisce il presupposto sia per il riconoscimento della dipendenza di un'infermità dal servizio (ai diversi fini previsti dall'ordinamento), sia per l'attribuzione di un equo indennizzo (il quale ultimo era previsto, per il pubblico impiego, dall'art. 68 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, e di cui pure potevano indubbiamente beneficiare i dipendenti delle ferrovie statali: si vedano, in particolare, l'art. 11 della legge 6 ottobre 1981, n. 564 ed il d.m. 2 luglio 1983, n. 1622), si osserva che la relativa nozione (non risultando nella controversia che le fonti contrattuali del rapporto di lavoro, divenuto di diritto privato, ne abbiano data una diversa) è offerta dall'art. 64 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092. Questo stabilisce che i fatti di servizio, dai quali può dipendere un'infermità o la perdita dell'integrità fisica, sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio;
e che le lesioni e le infermità si considerano dipendenti da causa di servizio solo quando tale adempimento ne è stata causa ovvero concausa efficiente o determinante. Alla stregua di tale disposizione è stato quindi affermato, con particolare riferimento all'equo indennizzo, sia in dottrina che in giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 16 luglio 1993, n. 9), che tale prestazione - limitata alle infermità più consistenti, ridotta in ragione dell'età avanzata ed attribuita secondo equità - è diretta a compensare la perdita dell'integrità fisica dipendente dalla stessa esplicazione dell'attività lavorativa o dalle attività ad essa connesse.
7. I rilievi che precedono dimostrano la non pertinenza alla controversia del richiamo operato dal ricorrente all'art. 2087 cod. civ., nella parte in cui vorrebbe desumerne argomenti ai fini del riparto dell'onere della prova.
L'art. 2087 cod. civ. impone qualificati obblighi di sicurezza al datore di lavoro., il cui inadempimento comporta l'obbligo di risarcimento del danno nei confronti del lavoratore che abbia subito pregiudizio.
Alla fattispecie di illecito, contrattuale o extracontrattuale, è completamente estraneo, invece, l'istituto dell'equo indennizzo, indubbiamente di "privilegio", in quanto contemplato per i soli lavoratori del settore pubblico (ed esteso contrattualmente a lavoratori privati come sono, ora, i ferrovieri), che si sostanzia nel porre a carico del datore di lavoro un'obbligazione pecuniaria strettamente inerente al rapporto di lavoro (la cui natura giuridica è, dunque, retribuiva in senso lato), che nasce per effetto dell'insorgenza di un'infermità cagionata, nel senso precisato, dalla prestazione del servizio, indipendentemente da eventuali inadempimenti imputabili al datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 cod. civ.
8. Ne discende che, in applicazione dei principi generali,
è l'attore, cioè colui che pretende l'adempimento dell'obbligazione, a doverne provare il fatto costitutivo (art. 2697, primo comma, cod. civ.).
E, dunque, correttamente, sul piano del rispetto della regola predetta, il Tribunale ha escluso che il CI avesse fornito idonea prova del diritto azionato.
9. Non è esatto il rilevo che le modalità di svolgimento delle mansioni inerenti alle qualifiche siano fatto notorio, che non necessitano di prova, bastando per contro rilevare come esse siano variabili in dipendenza del concreto posto di lavoro (anche della sua localizzazione geografica), dei turni di servizio, dell'ambiente in generale) 10. Del pari infondato è il rilievo della mancata contestazione con la comparsa di costituzione in primo grado delle predette modalità, in quanto non solo la mancanza di una specifica contestazione non esonera l'attore dal fornire la prova secondo il principio di cui all'art. 2697 cod. civ. in quanto la non contestazione non implica ammissione (cfr. Cass. nn. 7630 e 2254 del 1996, 7447 del 1994), ma, ed è rilievo assorbente, le dette modalità in effetti non risultavano concretamente precisate. 11. Neppure condivisibile è il rilievo che alla mancata deduzione della prova dovesse sopperire di ufficio il giudice, trattandosi di una mera facoltà, il cui esercizio è insindacabile, con funzione non sostitutiva del mancato adempimento di oneri probatori, ma integrativa di un'insufficiente acquisizione di materiale probatorio (cfr. Cass. nn. 6903 del 1994 e 9817 del 1998); inoltre, la censura relativa alla mancata acquisizione di documentazione è priva della necessaria specificazione dei dati di fatto, necessariamente decisivi, che da tale documentazione, si sarebbero in ipotesi potuto desumere.
12. Nè ha fondamento l'accusa mossa al Tribunale, di avere, in violazione di legge, escluso in radice che una malattia cosiddetta "multifattoriale" o "comune" potesse essere collegata alla prestazione lavorativa, sia pure a livello di concausa. Una simile affermazione la sentenza impugnata non contiene, e non è vero neppure che si sia fermata sulla soglia delle considerazioni astratte, rifiutando la valutazione del caso concreto. In proposito, il ricorrente riferisce che il giudizio favorevole formulato dal consulente tecnico era fondato sulla considerazione che nell'insorgenza della malattia, a genesi multifattoriale, un particolare ruolo può essere stato svolto da fattori climatici quali freddo, umidità e sbalzi di temperatura cui il ricorrente è stato esposto nel corso della sua attività lavorativa. Esponendosi a siffatti fattori di rischio si sono create le condizioni di un'esposizione professionale che ha agito in maniera diluita e ripetuta nel tempo. Pertanto è possibile su questo sfondo, riconoscere al lavoro svolto dal sig. CI un ruolo di concausa efficiente e determinante per il manifestarsi di questa infermità. Orbene, sono proprio questi dati di fatto a comprovare la sufficienza e logicità della motivazione della sentenza, nella parte in cui afferma che, in sostanza, gli unici elementi concreti emersi erano la qualifica e le mansioni del dipendente, i quali, in sè considerati, non comportavano alcun apprezzabile rischio di contrarre la patologia, sicché doveva concludersi che nessuna prova vi era in ordine alla dipendenza dal servizio di un'infermità che notoriamente si accentua con il progredire dell'età. 13. I rilievi che precedono privano altresì di fondamento la denuncia di vizi della motivazione, in particolare articolate con il quarto motivo di ricorso, avendo il Tribunale sufficientemente e logicamente motivato le ragioni per le quali non erano condivisibili le conclusioni del consulente tecnico, circa la natura professionale della malattia, non risultando elementi che suffragassero tale affermazione, sicché non vi era nessuna valida ragione per disporre una nuova consulenza tecnica o richiedere chiarimenti allo stesso consulente.
14. Versandosi fuori dell'area delle controversie in materia di previdenza o assistenza obbligatorie (si vedano le considerazioni svolte infra nn. 6 e 7), le spese del giudizio di cassazione, liquidate nella misura di cui in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione in euro 17,00 oltre euro 1.500 per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2003