Art. 1. Gli organi della giurisdizione tributaria 1. La giurisdizione tributaria e' esercitata dalle ((corti di giustizia tributaria di primo grado)) e dalle ((corti di giustizia tributaria di secondo grado)) di cui all' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 545 .
2. I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile .
2. I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile .