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Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 16/02/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
Dr. Annalisa Gianfelice Presidente
Dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
Dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 601/2022 del ruolo generale e promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. ) e per essa Parte_1 P.IVA_1
quale procuratrice mandataria (c.f. e P. iva , Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Marco Pesenti e Margherita
Domenegotti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ancona, Viale Della Vittoria n. 7,
giusta procura allegata all'atto di citazione in appello;
- appellante-
CONTRO
, (c.f. ), e , (c.f. CP_2 C.F._1 Controparte_3 [...]
), rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli Avvocati Maurizio Morganti e Ilaria C.F._2
pagina 1 di 11 Trionfetti presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma via Tacito n. 41, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-appellati-
OGGETTO
appello avverso la sentenza n. 890 del 7/12/2021 pronunciata dal Tribunale di Pesaro
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, ogni diversa e contraria istanza,
deduzione e/o domanda disattesa, premesse le declaratorie del caso e di legge, riformare la sentenza di
primo grado n. 890/2021 pubblicata e depositata il 07/12/2021 Repert. n. 1328/2021 del 07/12/2021
nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 1301 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
dell'anno 2017 posta in decisione all'udienza del 13.7.2021, così giudicando
In via principale:
- in parziale riforma della sentenza di primo grado, al motivo n. 6 della stessa, accertata l'immotivata
interruzione delle operazioni peritali e/o l'illegittimo rigetto dell'istanza di concessione dei termini
istruttori da parte dell'odierna appellante, Voglia confermare, per tutti i motivi esposti nel presente
atto di citazione, il decreto ingiuntivo opposto n. 183/2017 (R.G. 489/2017);
In via subordinata:
- in parziale riforma della sentenza di primo grado, al motivo n. 6 della stessa, accertata l'immotivata
interruzione delle operazioni peritali e/o l'illegittimo rigetto dell'istanza di concessione dei termini
istruttori da parte dell'odierna appellante, Voglia, nella denegata ipotesi in cui il decreto ingiuntivo n.
183/2017 (R.G. 489/2017) emesso da Tribunale di Pesaro non dovesse trovare conferma, per qualsiasi
ragione, condannare comunque i SI.ri e , in solido tra loro, al Controparte_3 CP_2
pagamento in favore della odierna appellante dell'importo Euro 761.853,52, oltre interessi e spese
come liquidate nel decreto ingiuntivo, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che sarà
accertata nel corso del presente giudizio.
pagina 2 di 11 In via ulteriormente subordinata:
- in parziale riforma della sentenza di primo grado, al motivo n. 6 della stessa, accertata l'immotivata
interruzione delle operazioni peritali e/o l'illegittimo rigetto dell'istanza di concessione dei termini
istruttori da parte dell'odierna appellante, Voglia, qualora non ritenga la causa già matura per la
decisione, disporre nuova CTU contabile, autorizzando sin da ora il nominando perito all'acquisizione
della necessaria documentazione presso le parti ed i nominandi CTP;
In via ulteriormente subordinata:
- in parziale riforma della sentenza di primo grado, al motivo n. 6 della stessa, accertata l'immotivata
interruzione delle operazioni peritali e/o l'illegittimo rigetto dell'istanza di concessione dei termini
istruttori da parte dell'odierna appellante, Voglia rimettere gli atti di causa al Giudice di prime cure al
fine di procedere a nuova CTU con concessione dei pedissequi termini ex art. 183 VI co. cpc.
In via istruttoria con ogni più ampia facoltà di produrre e dedurre nei termini di legge.
Il tutto, con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi del giudizio di gravame ai sensi del D.M.
55/14”.
Per gli appellati: “Voglia questa Ill.ma Corte d'appello adita in via pregiudiziale di rito
- dichiarare l'inammissibilità del ricorso e/o la sua manifesta infondatezza ai sensi degli artt. 342 e
348-bis c.p.c.
nel merito - rigettare le domande formulate da in quanto infondate in fatto e in Parte_1
diritto per i motivi esposti;
- e, per gli effetti, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di
Pesaro n. 890/2021 emessa in data 7 dicembre 2021 nel giudizio R.G. 1301/2017; - condannare
ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. per i motivi sopra esposti.; Parte_1
in via meramente subordinata e istruttoria - nella denegata ipotesi che questa Ill.ma Corte d'appello
dovesse ravvisare la necessità di accogliere la richiesta istruttoria formulata da controparte in merito
al rinnovo della CTU contabile, si chiede che la consulenza venga effettuata in base unicamente alla
documentazione già allegata e depositata nel fascicolo del primo grado di giudizio con espresso
pagina 3 di 11 diniego del consenso da parte dei SI.ri , odierni resistenti, ad acquisire ulteriore CP_2
documentazione in quanto fuori termine. Con vittoria delle spese di giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Pesaro, in accoglimento della opposizione proposta, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 183/2017, con il quale era stato ingiunto a Centro Tessile S.r.l.,
obbligata principale, nonché ai signori e in qualità di garanti Controparte_3 CP_2
solidalmente responsabili, il pagamento dell'importo di € 761.853,52 a titolo di saldo debitore del conto corrente n. 224/154, e ha ordinato la cancellazione delle ipoteche giudiziali iscritte in data
17/03/2017 sui beni della stessa CP_2
Il processo ha avuto il seguente svolgimento:
sospesa la provvisoria esecuzione, il processo era interrotto per fallimento di Centro Tessile S.r.l.;
alla prima udienza del 04/04/2019 post riassunzione l'opposta insisteva sulle formulate eccezioni preliminari, mentre gli opponenti chiedevano l'ammissione di CTU contabile;
con ordinanza del 17/04/2019 il Tribunale, ritenute le eccezioni preliminari definibili unitamente al merito, ammetteva consulenza tecnica contabile;
con istanza, depositata in data 10/01/2020, il nominato CTU chiedeva al Tribunale di valutare l'opportunità o la necessità di limitare l'accertamento tecnico ai soli punti 2) e 3) dell'ordinanza
(relativi alla verifica dell'eccepita usurarietà dei tassi corrispettivi e moratori), rilevando che “non
sussiste al momento la possibilità di dare risposta alle parti del quesito corrispondenti ai numeri 1) e
4), mancando agli atti la documentazione contabile (estratti conto e conti scalari) della posizione
oggetto del ricorso, ed essendo pertanto impossibile procedere al riscontro di interessi ultralegali ed
anatocistici (a prescindere dalla legittima applicazione di essi)”;
con istanza depositata in data in data 28/01/2020, instava per la concessione del Parte_1
termine di cui all'art.183 VIII comma c.p.c. per la deduzione di prove e il deposito di documenti,
nonché del successivo termine per il deposito della relativa replica o, in subordine, dei termini ex pagina 4 di 11 art.183 comma VI c.p.c., con conseguente differimento dell'inizio delle operazioni peritali ovvero del termine per il deposito della bozza, delle osservazioni dei CTP e di deposito della CTU definitiva;
il giudice di prime cure fissava per l'esame nel contraddittorio delle parti l'udienza del 2/07/2020, poi rinviata al 23/07/2020;
a scioglimento della riserva assunta a detta udienza il Giudice, con provvedimento del 26/08/2020,
ritenuta inammissibile la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., perché avanzata dopo l'udienza di trattazione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 29/10/2020;
in tale ultima udienza, svolta telematicamente con deposito di note di precisazione delle conclusioni, il
Tribunale ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c., all'esito ha pronunciato l'impugnata sentenza.
Con detta pronuncia il primo giudice:
- rigettava l'eccezione di “genericità dei motivi di opposizione” sollevata da parte opposta, sul rilievo che non era ravvisabile una ipotesi di nullità ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c., in quanto
“attiene all'editio actionis propria della domanda”;
- rigettava l'eccezione, pure sollevata da parte opposta, di estinzione del processo per l'asserita inosservanza del termine per la riassunzione del giudizio a seguito della disposta interruzione a seguito del fallimento di Centro Tessile S.r.l.;
- rigettava l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dagli opponenti sul rilievo che le clausole derogative della competenza erano state approvate dalla società contraente per iscritto mediante sottoscrizione specificamente riferita alle stesse in calce alle singole scritture con elencazione che contiene il richiamo al preciso contenuto di ognuna di esse;
- dichiarava l'improcedibilità delle domande avanzate dall'opposta nei confronti di Centro Tessile
S.r.l., stante l'intervenuto fallimento della società debitrice principale;
- rigettava le domande avanzate in via monitoria dall'opposta cessionaria nei confronti dei garanti,
e , ritenendo non assolto da parte della società creditrice l'onere della CP_2 Controparte_3
pagina 5 di 11 prova relativo alla sussistenza del credito, avendo la società cessionaria prodotto unicamente l'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 d.lgs. n. 385 del 1993, relativo al saldo maturato nell'ultimo trimestre, e non potendosi ritenere invertito l'onere della prova in ragione della scrittura in data
11/11/2015, stante il suo carattere generico sia con riferimento al rapporto principale, che all'ammontare residuo del debito;
-revocava conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto ed ordinava la cancellazione delle ipoteche iscritte sui beni della garante CP_2
- respingeva la domanda riconvenzionale avanzata dagli opponenti in considerazione del mancato assolvimento dell'onere della prova circa gli elementi fondanti la pretesa risarcitoria, non essendovi agli atti alcun elemento idoneo a confermare che l'evento di danno (peraltro genericamente allegato sul piano temporale e nelle sue dimensioni) potesse essere stato generato dal recesso della ed CP_4
anzi la chiusura dell'attività di impresa, avvenuta pochi mesi dopo il recesso, in conseguenza della
“crisi del settore dal 2008” con “riduzione significativa del volume di affari che si è innestata in un
lungo (sic) periodo di ritardate e mancate riscossioni dei clienti” (v. citazione pg. 3), induceva ad escludere l'indicato nesso causale, del quale, in ogni caso, non era stata fornita prova.
ha proposto appello avverso il capo di sentenza che ha rigettato la domanda avanzata Parte_1
in via monitoria per il mancato assolvimento dell'onere probatorio, eccependo la violazione da parte del CTU delle regole di correttezza professionale, per non avere provveduto ex se ad acquisire i documenti necessari per lo svolgimento dell'incarico conferitogli, e la violazione da parte del Tribunale
del disposto di cui all'art. 183 c.p.c., per non avere concesso i termini previsti dalla ricordata disposizione, pregiudicando la possibilità di svolgere adeguate difese istruttorie.
e hanno resistito al gravame, eccependone l'inammissibilità per violazione CP_2 CP_3
degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, atteso che l'atto di gravame contiene argomentazioni atte a confutare quanto ritenuto in prime cure rendendo possibile,
pagina 6 di 11 attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda. È infatti da escludere che la riforma abbia trasformato l'appello da gravame a motivi illimitati, in impugnazione a critica vincolata, atteso che i possibili motivi di censura non vengono limitati a specifici errores in procedendo o in iudicando. La parte appellante ha del resto censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, indicando con inequivocabile nettezza i motivi dell'evidenziato dissenso, prospettando una propria alternativa ricostruzione fattuale e proponendo essa stessa un ragionato progetto alternativo di decisione fondato su precise censure rivolte alla sentenza di primo grado. Il requisito della specificità dei motivi di impugnazione è quindi da ritenersi (nella fattispecie) rispettato, atteso che alle (non scindibili)
argomentazioni della sentenza impugnata sono state contrapposte le puntuali allegazioni del reclamante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime. Per quanto sopra, deve dunque ritenersi che l'atto di appello in esame contiene tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, con conseguente ammissibilità
del gravame.
Va altresì disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c. (come inserito dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in l. 7 agosto 2012, n. 134), dal momento che l'atto contiene argomentazioni difensive che introducono in giudizio questioni giuridiche di obiettiva controvertibilità, in riferimento alla quali, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla fondatezza in concreto del gravame, non sembra potersi parlare aprioristicamente di “non ragionevole probabilità” di accoglimento dell'appello.
Nel merito i motivi di appello, da esaminare unitariamente stante la loro intima connessione, non appaiono meritevoli di accoglimento.
Con il secondo motivo di gravame lamenta l'appellante che il Giudice di prime cure, considerata l'assenza dei documenti e l'impossibilità allo stato per il CTU di rispondere al quesito peritale, avrebbe dovuto, in accoglimento dell'istanza dalla stessa depositata in data 28/01/2020, concedere i termini ex pagina 7 di 11 art. 183 VI co. c.p.c. al fine di consentire la formulazione delle più adeguate difese di carattere istruttorio.
Vale anzitutto la pena ricordare che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica
un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale,
nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad
assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in
realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i
fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-
opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o
impeditivi” (cfr. Cass. 13 luglio 2009, n. 16340; 31 maggio 2007 n. 12765; 3 febbraio 2006, n. 2421; 24
novembre 2005, n. 24815; 30 luglio 2004, n. 14556; 17 novembre 2003, n. 17371; 4 aprile 2003, n.
5321; Cass. civile, Sezioni Unite, 7 luglio 1993 n. 7448).
La prova dell'esistenza del credito azionato in via monitoria costituisce quindi fatto principale, posto a fondamento della domanda.
Naturalmente, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice ha l'obbligo di pronunciarsi sul merito della domanda sulla base di tutte le prove offerte tanto dal debitore-opponente quanto dal creditore-opposto, non potendo decidere la controversia alla luce del solo materiale probatorio prodotto al momento della richiesta di ingiunzione (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 18 maggio 2009, n.
11419; Cass. civile, sez. II, 16 maggio 2007, n. 11302).
Nel caso di specie l'appellante non ha assolto l'onere probatorio posto a suo carico: la stessa, infatti, da un lato non ha provveduto al deposito degli estratti conto, non allegati al ricorso per decreto ingiuntivo,
in sede di costituzione nel giudizio di opposizione e, dall'altro lato, non ha avanzato nei termini previsti dal codice di rito alcuna richiesta di concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.. Nessuna istanza è
stata infatti avanzata dalla società cessionaria né nella prima comparsa di costituzione depositata nel giudizio di opposizione, né nella prima udienza di comparizione, né nella comparsa di costituzione a pagina 8 di 11 seguito di riassunzione, né, da ultimo, nella prima udienza successiva alla riassunzione, contrariamente a quanto, invece, fatto dagli opponenti.
Conseguentemente la è incorsa nelle previste preclusioni istruttorie, sicché, Parte_1
correttamente, il Giudice di prime cure ha dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, l'istanza di concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. o di autorizzazione al deposito della documentazione contabile, avanzata per la prima volta solo in data 28/01/2020, allorché il giudizio si trovava già in fase istruttoria, essendo stata disposta la CTU ed essendo stato dato avvio alle operazioni peritali.
Le conclusioni raggiunte precludono il deposito in questa sede della documentazione non prodotta in primo grado, atteso che non si è in presenza di documentazione sopravvenuta e che non risultano neppure allegate circostanze di fatto idonee a giustificare una eventuale remissione in termini.
Alla luce delle considerazioni appena esposte va rigettato il motivo di impugnazione in esame, cui è
strettamente connesso il primo motivo, che parimenti va rigettato, con il quale l'appellante si duole del fatto che il Tribunale sarebbe stato indotto in errore dal comportamento del CTU, che con istanza in data 10/01/2020 dava atto della impossibilità di procedere agli accertamenti richiesti sub 1) e 4) per la mancanza in atti della necessaria documentazione contabile.
Assume l'appellante che il Consulente tecnico d'ufficio, al quale non si applicano le stesse preclusioni istruttorie che incombono sulle parti, avrebbe potuto e dovuto accertare i fatti inerenti all'oggetto della lite acquisendo tutti i documenti ritenuti a tal fine necessari, come statuito dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte con sentenza n. 3086 dell'01/02/2022.
L'assunto non è condivisibile.
Ed invero, la sentenza richiamata dall'appellante afferma sì che "In materia di consulenza tecnica
d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del
contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti,
non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i
documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli”, chiarisce pagina 9 di 11 però che l'acquisizione dei documenti è ammessa, “a condizione che essi non siano diretti a provare i
fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e,
salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili
d'ufficio".
Il principio di diritto affermato dai giudici di legittimità è quindi, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, quello per cui non è possibile sopperire al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante a proprio carico, demandando al CTU l'acquisizione dei documenti non prodotti.
Le conclusioni raggiunte impongono il rigetto integrale dell'appello.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 per le cause del relativo scaglione di valore.
Stante la soccombenza integrale dell'appellante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1,
comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 890 del 7/12/2021pronunciata dal Tribunale di Pesaro, così decide nel contraddittorio delle parti:
rigetta l'appello;
condanna l'appellante al rimborso in favore di parte appellata delle spese di lite, liquidate nella misura di € 18.511, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
dichiara parte appellante tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in data 14/02/2025
Il Presidente
dr.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
pagina 10 di 11 dr.ssa Paola De Nisco
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