Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/11/2023, n. 30983
CASS
Sentenza 7 novembre 2023

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La clausola penale non è soggetta ad autonoma tassazione con l'imposta di registro, in ragione della sua accessorietà rispetto al contratto nella quale è inserita: la tassazione del contratto in cui è presente la penale assorbe pertanto la rilevanza tributaria della clausola penale. Infatti, la clausola penale si sottrae all'applicazione della norma di cui al primo comma dell'articolo 21 del DPR 131/1986, in base al quale tutte le disposizioni contenute in un contratto sono suscettibili di autonoma tassazione e si presta a essere osservata ai sensi del successivo secondo comma, secondo il quale la pluralità delle disposizioni contenute in un atto genera una sola tassazione (che è quella afferente alla disposizione dalla quale deriva l'imposta più elevata) quando dette disposizioni derivano necessariamente, per loro intrinseca natura, le une dalle altre. Né importa che, quale penale per un ritardo (come tipicamente accade nei contratti di locazione), sia pattuito un tasso di interesse moratorio eccedente quello legale perché anche se, in tal caso, non si verte tecnicamente nell'ambito di una clausola penale, si ha pur sempre una pattuizione che ha caratteri di intrinseca e necessaria derivazione. Difatti, tale clausola, da un lato, ha lo scopo di sostenere l'esatto adempimento delle obbligazioni originate dal contratto nel quale essa è contenuta e che, pertanto, non ha una causa propria e distinta, ma ha una funzione servente e rafforzativa intrinseca al contratto in cui è inserita e d'altro lato, essa non può evidentemente sopravvivere in autonomia rispetto al contratto al quale accede. In conclusione, la penale, per sua inscindibile funzione e intrinseca natura, è da considerare unitariamente rispetto al contratto nel quale viene contemplata, in quanto prestabilisce e specifica, per il caso di un eventuale inadempimento, l'obbligo risarcitorio che è altrimenti regolato direttamente dalla legge. In sostanza, non potendo affermarsi che la penale e le altre clausole del contratto all'interno del quale la penale è stata inserita siano rette da cause diverse e separabili, ne discende la conseguenza di doverle considerare tutte derivanti, per loro intrinseca natura, le une dalle altre e, quindi, tassabili solo limitatamente a quella che dà luogo all'imposizione più onerosa.

Massima redatta a cur del Ce.R.D.E.F.

Ai fini dell'art. 21 del d.P.R. n. 131 del 1986, la clausola penale (nella specie inserita in un contratto di locazione) non è soggetta a distinta imposta di registro, in quanto sottoposta alla regola dell'imposizione della disposizione più onerosa prevista dal secondo comma della norma citata.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/11/2023, n. 30983
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30983
Data del deposito : 7 novembre 2023
Fonte ufficiale :

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