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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/06/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA
TRIBUNALE DI SALERNO N. _____/2025
§§§
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza,
nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha OGGETTO
Opposizione ex pronunciato la seguente art. 1, comma 51,
SENTENZA legge n. 92/2012
(Fornero) (con motivazione contestuale)
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 7268/2023 R.G.
Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex
Registro Generale art. 127 ter cpc nel termine fissato del giorno 23.05.2025, avente ad
N. 7268/23 oggetto: “Opposizione ex art. 1, comma 51, legge n. 92/2012
(Fornero)”; e vertente CRONOLOGICO tra
[...]
in persona del legale
Parte_1
rappr. p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti G. Spagnuolo e S.
REPERTORIO Spagnuolo del Foro di Salerno in virtù di mandato allegato al N. _______________ ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in n.048/2025 R.B.
Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 194;
Opponente Discusso nel termine del 23.05.2025 e con scambio di note scritte
, rappresentata e difesa dall'avv. G. Giarletta ex art. 127 ter cpc Parte_2
del Foro di Salerno in forza di mandato allegato alla memoria
Deposito minuta difensiva, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
_________________ Eboli, Via Apollo 11, n. 51;
Opposta
Pubblicazione in data
__________________
Giudizi n. 7268/23 R.G. c/o pag. 1 Parte_1 Parte_2
§§§
Nel termine fissato del giorno 23.05.2025 le parti hanno discusso la causa con note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, ha precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 28.12.2023, a norma dell'art. 1, comma 48, legge n. 92/2012 (Legge Fornero), Parte_2
adiva il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed impugnava il licenziamento per giusta causa intimato dalla società opponente in data
15.12.2020 (giudizio n. 3159/2021 R.G.); svolta l'attività istruttoria di rito, il Giudice del Lavoro, con ordinanza in data 17.11.2023, accoglieva il ricorso e condannava la società alla reintegrazione della dipendente nel posto di lavoro, al pagamento di una indennità pari a n. 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, oltre che al rimborso delle spese di lite.
Quindi, avverso la suddetta ordinanza la società resistente proponeva opposizione, con ricorso depositato in data 28.12.2023, e chiedeva all'adito Tribunale di voler accogliere le seguenti conclusioni:
1) Revocare l'ordinanza opposta;
2) Confermare il licenziamento intimato, con tutte le conseguenze di legge;
3) Condannare l'opposta al pagamento delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 1, comma 51, legge n. 92/2012 l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione all'opposto del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituiva in giudizio l'opposta, la quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Giudizio n. 7268/23 R.G. c/o pag. 2 Parte_1 Parte_2 Di poi, rigettata l'istanza di astensione del Giudice designato con decreto del Sig. Presidente del Tribunale n. 32/2024, emesso in data 20.01.2024
(di revoca del precedente provvedimento di autorizzazione all'astensione n. 313/23), effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati e rigettate le istanze istruttorie formulate (prova testimoniale e ordine di esibizione) con ordinanza del GdL in data
21.01.2025, nel termine fissato del giorno 23.05.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensive: indi, il
Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza, depositata, completa di motivazione, nel termine di dieci giorni dall'udienza di discussione, a norma dell'art. 1, comma 57, della legge n. 92/1992.
II. L'opposizione proposta dalla società Parte_1
è infondata e, pertanto, va rigettata.
[...]
Invero, gli elementi forniti dall'opponente in sede di opposizione e gli argomenti svolti nel ricorso non aggiungono, ad avviso del Tribunale, alcun dato nuovo rispetto a quanto già oggetto di valutazione nella prima fase del giudizio e, poi, trasfusi nell'ordinanza impugnata.
Pertanto, in questa sede non possono che essere richiamate, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. cpc, le argomentazioni, ampie e esaustive, già svolte nell'ordinanza emessa in data 17.11.2023, permanendo la validità delle stesse anche a fronte dei motivi di opposizione sollevati dalla società ricorrente: “In particolare, va tenuto in conto, in primo luogo, degli esiti del procedimento penale instaurato a carico dell'odierna ricorrente per il reato di epidemia colposa ex artt.
438 e 452 cod. pen. Infatti, la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Salerno ha formulato richiesta di archiviazione del procedimento, evidenziando quanto segue: “Alla luce delle attività espletate dal NAS di Salerno sulla scorta dell'esposto denunzia sporto da in data 16.11.2020 per conto della , non Parte_3 Parte_1
sono emerse condotte di reato dolose o colpose attribuibili alla
Giudizio n. 7268/23 R.G. c/o pag. 3 Pt_1 Parte_1 Parte_2 . Deve infatti dapprima escludersi la ricorrenza del reato di cui Parte_2
all'art. 4, 6° co., D.L. 25.3.2020, n. 19, convertito in L. 22.5.2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
ID-19, in quanto la non violava alcun ordine "legalmente Parte_2
dato" dalla Pubblica Autorità, teso a contenere il contagio (…)”; ed inoltre: “In tema di delitto di epidemia colposa, non è configurabile la responsabilità a titolo di omissione in quanto l'art. 438 cod. pen., con la locuzione "mediante la diffusione di germi patogeni", richiede una condotta commissiva a forma vincolata, incompatibile con il disposto dell'art. 40, comma secondo, cod pen., riferibile esclusivamente alle fattispecie a forma libera”. In ogni caso, vista la contiguità temporale tra l'emergere dei primi casi all'interno del centro con la "positività" della , non può ritenersi provato come sia stata quest'ultima a Parte_2
"diffondere" il virus nella struttura, e non viceversa. Per ultimo, come sopra accennato, viene in rilievo anche un dubbio in relazione alla piena sussistenza dell'elemento subiettivo della fattispecie. Se infatti la comunicava formalmente via mail tale condizione patologica Parte_2
solo in data 09.11.2020, la stessa riferiva di avere immediatamente informato telefonicamente il suo datore di lavoro. Circostanza, certo, non riscontrabile. Ma dalle sit rese da medico di base Testimone_1
della che ebbe a curare per la sua paziente gli invii all'Inps Parte_2
della documentazione attestante la sua malattia si legge (sit del
01.03.2021 all. 27 all'informativa dei NAS): "D: ha avuto modo di comunicare anche informalmente, al circa la positività Parte_1
della ? R: si, ho telefonato al dr. , ora non Parte_2 Parte_3
ricordo la data ma comunque subito dopo avere saputo della positività al ID 19, anche perché ho diversi assistiti degenti presso il Pt_1
” (cfr. all. n. 30 del fascicolo telematico di parte ricorrente).
[...]
A seguito di tale richiesta del P.M., il Tribunale di Salerno, Sezione
G.I.P./G.U.P., ha emesso ordinanza di archiviazione, evidenziando quanto segue: “rilevato che, all'esito dell'udienza in data 21/10/2021, la
Giudizio n. 7268/23 R.G. c/o pag. 4 Pt_1 Parte_1 Parte_2 richiesta di archiviazione formulata dal P.M. va accolta alla luce delle osservazioni in essa esposte, che si intendono richiamate e trascritte;
rilevato che le indagini sollecitate dalla p.o. sono superflue ai fini della decisione, in assenza di elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio ed alla luce della documentazione depositata dall'indagata, in particolare, i tabulati telefonici, a riscontro della sua memoria prodotta in sede di sit” (all. n. 31 del fascicolo di parte ricorrente).
Orbene, gli elementi acquisiti in sede penale, già sufficienti per procedere all'accoglimento del ricorso in oggetto, trovano, poi, sostanziale conferma a seguito della prova testimoniale assunta nel corso del giudizio. Invero, a parte le dichiarazioni rese dal teste
[...]
, madre dell'odierna ricorrente, le dichiarazioni del secondo Tes_2
teste, la dott.ssa medico di base della ricorrente, sono Testimone_1
state chiare ed univoche. In particolare, la teste ha dichiarato: Tes_1
“E' vera la circostanza di cui al capo 13). Alle h. 10,32 la ricorrente mi ha inviato l'esito del tampone ID 19, che risultava positivo”;
“E' vera la circostanza di cui al capo 14)” (capo 14: “è vero che in data
24.10.2020 alle ore 10:28 circa dott.ssa Testimone_1
telefonicamente, chiedeva alla dott.ssa di Parte_2
trasmetterle tramite whatsapp l'esito positivo del 'tampone ID-19
?”);
e, poi, sul capo 18): “è vero che in data 24.10.2020 alle ore 10:50 circa la dott.ssa ricontattava la dott.ssa Testimone_1 Parte_2
per riferirle che il Centro Sanatrix Nuovo Elaion Società Cooperativa
Sociale – Onlus aveva richiesto l'esito del suo tampone e, pertanto, chiedeva il suo consenso alla trasmissione”; la teste ha risposto: “Non ricordo questa circostanza, ma può essere”;
Quindi, in sede di esame testimoniale, la dott.ssa , pur non Tes_3
ricordando la suddetta specifica circostanza, non l'ha esclusa (“……ma può essere…..”), invece ha confermato la stessa nell'immediatezza dei fatti, cioè in sede di indagini disposte dalla Procura in base all'esposto
Giudizio n. 7268/23 R.G. c/o pag. 5 Parte_1 Parte_2 del Centro Elaion, come già sopra evidenziato: “………….dalle sit rese da medico di base della che ebbe a curare Testimone_1 Parte_2
per la sua paziente gli invii all'Inps della documentazione attestante la sua malattia si legge (sit del 01.03.2021 all. 27 all'informativa dei NAS):
"D: ha avuto modo di comunicare anche informalmente, al Pt_1
circa la positività della ? R: si, ho telefonato al dr.
[...] Parte_2 [...]
, ora non ricordo la data ma comunque subito dopo avere Parte_3
saputo della positività al ID 19, anche perché ho diversi assistiti degenti presso il ” (cfr. all. n. 30 del fascicolo telematico Parte_1
di parte ricorrente).
D'altra parte, la documentazione versata in atti comprova, senza ombra di dubbio, che la società resistente fosse a conoscenza dello stato febbrile e, poi, della positività al ID 19 della parte ricorrente: in proposito, vengono in rilievo le note trasmesse dalla società resistente Parte alla in data 23.10.2020 e in data 26.10.2020, con le quali si richiedeva l'effettuazione di tamponi per gli operatori della struttura sanitaria (cfr. all. 30 del fascicolo di parte resistente e all. C alle note scritte in data 03.11.2023). Inoltre, nel verbale redatto dai Carabinieri in data 18.02.2021 presso il Centro Elaion, sottoscritto dal Presidente della Cooperativa, viene riportato espressamente Parte_3
quanto segue: “Il dr. rappresenta che, avendo appreso Parte_3
in via informale che la potesse essere positiva al Parte_2
Parte ID-19, ha attivato l' affinché venissero eseguiti tamponi al centro sia per gli operatori che per i pazienti, rispettivamente in data
23.10.2021 - (rectius 23.10.2020) - e 26.10.2020” (cfr. all. B e D alle note scritte in data 03.11.2023).
Insomma gli elementi sopra evidenziati sono più che sufficienti, ad avviso del Tribunale, ad escludere una responsabilità dell'odierna ricorrente circa la diffusione dell'epidemia ID 19 nella struttura sanitaria presso la quale lavorava.
Inoltre, va evidenziata, a conferma ulteriore di quanto sin qui
Giudizio n. 7268/23 R.G. c/o pag. 6 Parte_1 Parte_2 argomentato, l'ulteriore circostanza che la parte ricorrente in data
22.10.2020, recatasi al lavoro, si presentava, come di rito, all'infermeria situata all'interno del Centro Elaion, dove le veniva rilevata la temperatura in base alle diposizioni all'epoca vigenti per fronteggiare l'epidemia ID 19: ebbene, effettuata la rilevazione ed essendo la temperatura idonea, veniva consentito alla ricorrente l'accesso al
Centro per lo svolgimento delle prestazioni lavorative (cfr. all. D alle note scritte).
Infine, la stessa vicenda del pellegrinaggio effettuato dalla parte ricorrente ad Assisi nel mese di settembre, sulla quale pur si sono diffuse notizie e commenti giornalistici all'epoca dei fatti per cui è causa, appare del tutto irrilevante ai fini dell'individuazione della asserita responsabilità della circa la diffusione dell'epidemia ID 19 Parte_2
presso il centro : infatti, agli atti la ricorrente ha depositato il Pt_1
risultato del test sierologico, effettuato al rientro in data 28.09.2023, dal quale risultava l'assenza del Coronavirus RS ID 19 (cfr. all. nn. 21-
25 del fascicolo telematico di parte resistente).
In conclusione, alla stregua di quanto evidenziato, il ricorso proposto da va accolto, con conseguente declaratoria di Parte_2
illegittimità del licenziamento impugnato e annullamento dello stesso, nonché con l'adozione delle conseguenti statuizioni previste dall'art 18, comma IV, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (così come modificato dalla legge 28 giugno 2012, n. 92)”.
Per quanto riguarda, poi, le eccezioni della parte opponente circa il cd. “aliunde perceptum”, le stesse, ad avviso del Tribunale, sono infondate. Infatti, in primo luogo, dette eccezioni presentano profili di inammissibilità, in quanto nella fase sommaria la società opponente ha chiesto solamente il rigetto del ricorso proposta dalla dipendente, senza alcuna contestazione e richiesta circa il cd. aliunde perceptum. In ogni caso, in proposito, come giustamente rilevato dalla parte opposta (le cui argomentazioni vengono qui riprese, in quanto completamente
Giudizio n. 7268/23 R.G. c/o pag. 7 Parte_1 Parte_2 condivisibili), “Ferma e impregiudicata l'eccezione di inammissibilità della suddetta domanda, ad ogni buon conto, si specifica che la Suprema
Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 23 giugno 2022, n. 20313, ha avuto modo di chiarire che: “In base all'art. 18, comma 4, l. 300 del
1970, come modificato dall'art. 1 comma 42, L. 92 del 2012, la determinazione dell'indennità risarcitoria deve avvenire attraverso il calcolo dell'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, a titolo di aliunde perceptum o percipiendum e, comunque, entro la misura massima corrispondente a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, senza che possa attribuirsi rilievo alla collocazione temporale della o delle attività lavorative svolte dal dipendente licenziato nel corso del periodo di estromissione;
se il risultato di questo calcolo è superiore o uguale all'importo corrispondente a dodici mensilità di retribuzione,
l'indennità va riconosciuta in misura pari a tale tetto massimo”.
Dal conteggio effettuato dal consulente incaricato dalla dott.ssa circa le 12 mensilità dovute a titolo di risarcimento come da Parte_2
ordinanza, si evince che la stessa ha diritto all'importo complessivo lordo di € 25.851,21 (netti € 19.325,76, oltre rivalutazione interessi pari ad € 4.078,06; all. I).
Tenendo conto che il licenziamento veniva comminato il 15.12.2020, mentre il 15.12.2023 la lavoratrice ha esercitato il diritto d'opzione, la dipendente sulla scorta del suddetto principio di diritto avrebbe avuto diritto all'importo commisurato al periodo compreso tra l'estromissione e la reintegra, ovvero in questo caso al momento in cui ha esercitato il diritto di opzione determinando la risoluzione del rapporto lavorativo.
Pertanto, la differenza che ne deriverebbe sarebbe comunque superiore alle 12 mensilità riconosciute, le quali, quindi, andranno erogate interamente (all. I)” (cfr. memoria di costituzione, pagg. 14-15).
In ultimo, vanno disattese anche le doglianze della società opponente
Giudizio n. 7268/23 R.G. c/o pag. 8 Parte_1 Parte_2 circa la regolamentazione delle spese della fase sommaria. Infatti, la dipendente , come risulta dagli atti della fase sommaria, non si è Parte_2
rifiutata di addivenire alla conciliazione della lite, ma ha chiesto che la conciliazione prevedesse, tra le altre condizioni, anche la rinuncia della società datrice a far valere ogni rivalsa nei suoi confronti, come richiamata nello stesso provvedimento espulsivo impugnato.
In ogni caso, va pure evidenziato che l'art. 91 cpc prevede che “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo
92”. Ebbene, appare evidente che, nel caso di specie, non sussistono i presupposti per la condanna dell'odierna opposta al pagamento delle spese di lite, non ricorrendone le condizioni indicate dalla suddetta norma: non ricorre, in primo luogo, il rifiuto ingiustificato, perché la dipendente non ha rifiutato immotivatamente la soluzione conciliativa indicata dal Giudice designato, avendo indicato l'inserimento nelle clausole della transazione la rinuncia della società datrice a far valere ogni rivalsa nei suoi confronti, come richiamata nello stesso provvedimento espulsivo impugnato;
egualmente non ricorre, poi, la seconda condizione indicata dall'art. 91 cpc, dal momento che la domanda della dipendente è stata accolta in toto, con la reintegra nel posto di lavoro e il pagamento dell'indennità pari a n. 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, mentre la soluzione transattiva prevedeva solo il versamento delle n. 12 mensilità.
In conclusione, quindi, per tutti i suesposti motivi, l'opposizione proposta è infondata e, pertanto, va rigettata, con conseguente conferma dell'ordinanza impugnata, emessa in data 15.12.2020 e annullamento del
Giudizio n. 7268/23 R.G. c/o pag. 9 Parte_1 Parte_2 licenziamento disciplinare della dipendente , intimato Parte_2
dalla società Sanatrix Nuovo Elaion Società Cooperativa Sociale, con comunicazione in data 15.12.2020 (ricevuta in data 23.12.2020).
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue, a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., la condanna della società opponente al rimborso delle spese di lite del presente giudizio di opposizione in favore dell'opposta, le quali vengono liquidate in dispositivo (causa di valore indeterminabile rilevante, scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00, ex art. 5, commi V e VI, D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e D.M. 13 agosto 2022, n. 147, con riduzione della tariffa ex art. 4, comma I).
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla società nei confronti di Parte_1 Parte_2
, con ricorso depositato in data 28.12.2023 e ritualmente
[...]
notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata, emessa dal GdL in data 17.11.2023;
2) Condanna la società opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite del presente giudizio, che vengono liquidate in euro
9.250,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute come per legge, e rimborso spese generali 15%, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno in data 23.05/02.06.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 7268/23 R.G. c/o pag. 10 Pt_1 Parte_1 Parte_2