Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/04/2005, n. 8202
CASS
Sentenza 20 aprile 2005

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nel rito del lavoro, in base al combinato disposto degli artt. 416, terzo comma, cod.proc.civ., che stabilisce che il convenuto deve indicare a pena di decadenza i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, ed in particolar modo i documenti, che deve contestualmente depositare - onere probatorio gravante anche sull'attore per il principio di reciprocità fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 1977 - e 437, secondo comma, cod.proc.civ, che, a sua volta, pone il divieto di ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova - fra i quali devono annoverarsi anche i documenti -, l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione (ad esempio, a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo); e la irreversibilità della estinzione del diritto di produrre i documenti, dovuta al mancato rispetto di termini perentori e decadenziali, rende il diritto stesso insuscettibile di reviviscenza in grado di appello.Tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento - ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento - nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse.

Commentari13

Mostra tutto (13)
  • 1Studio Claudio Scognamiglio Avvocati
    https://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/

    Nella sentenza n. 26843 del 2020 la Cassazione ha affrontato il tema dell'ammissibilità dei mezzi di prova nel rito del lavoro, affermando che il rigoroso sistema delle preclusioni processuali trovi un contemperamento – ispirato alla esigenza della ricerca della verità materiale – nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa. Uniformandosi ad un orientamento ormai consolidato in materia (Cass., Sez. Un., n. 10790/2017; Cass., Sez. Un., n. 8202/2005), la Corte ribadisce che il giudizio di indispensabilità della prova implica "una …

     Leggi di più…

  • 2Studio Claudio Scognamiglio Avvocati
    https://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/

    Nella sentenza n. 26843 del 2020 la Cassazione ha affrontato il tema dell'ammissibilità dei mezzi di prova nel rito del lavoro, affermando che il rigoroso sistema delle preclusioni processuali trovi un contemperamento – ispirato alla esigenza della ricerca della verità materiale – nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa. Uniformandosi ad un orientamento ormai consolidato in materia (Cass., Sez. Un., n. 10790/2017; Cass., Sez. Un., n. 8202/2005), la Corte ribadisce che il giudizio di indispensabilità della prova implica "una …

     Leggi di più…

  • 3Sulla tardiva produzione in giudizio di atti indispensabili per la decisione
    Alexander · https://www.wikilabour.it/ · 15 settembre 2024

  • 4Sentenza Cassazione Civile n. 4477 del 21
    https://www.laleggepertutti.it/

    Civile Ord. Sez. 6 Num. 4477 Anno 2013 Presidente: BATTIMIELLO BRUNO Relatore: FILABOZZI ANTONIO ORDINANZA sul ricorso 5774-2011 proposto da: INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PRI NIDENZA SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'AVVOCATURA CENTRAI ,E DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI, ANTONELLA PATTERI, CLEMENTINA PULLI, giusta procura speciale in calce al ricorso; – ricorrente contro MINISTERO DELl;ECONOMIA I DELLE FINANZE 80415740580, G UGLIEI MINO MARIA; Data pubblicazione: 21/02/2013 - intimati avverso la sentenza 41/2010 della CORTE D'APPELLO di …

     Leggi di più…

  • 5Studio Claudio Scognamiglio Avvocati
    https://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/

    Nella sentenza n. 26843 del 2020 la Cassazione ha affrontato il tema dell'ammissibilità dei mezzi di prova nel rito del lavoro, affermando che il rigoroso sistema delle preclusioni processuali trovi un contemperamento – ispirato alla esigenza della ricerca della verità materiale – nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa. Uniformandosi ad un orientamento ormai consolidato in materia (Cass., Sez. Un., n. 10790/2017; Cass., Sez. Un., n. 8202/2005), la Corte ribadisce che il giudizio di indispensabilità della prova implica "una …

     Leggi di più…
Mostra tutto (13)
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/04/2005, n. 8202
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8202
Data del deposito : 20 aprile 2005

Testo completo