Versione
1 gennaio 2006
1 gennaio 2006
>
Versione
14 maggio 2006
14 maggio 2006
>
Versione
1 marzo 2009
1 marzo 2009
>
Versione
27 febbraio 2011
27 febbraio 2011
>
Versione
14 settembre 2016
14 settembre 2016
>
Versione
27 gennaio 2018
27 gennaio 2018
Art. 23. (Copie analogiche di documenti informatici). 1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale in tutte le sue componenti e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato.
2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loto conformita' non e' espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.
2-bis. Sulle copie analogiche di documenti informatici puo' essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le ((Linee guida)) , tramite il quale e' possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non puo' essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. ((I soggetti che procedono all'apposizione del contrassegno rendono disponibili gratuitamente sul proprio sito Internet istituzionale idonee soluzioni per la verifica del contrassegno medesimo.)) .
2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loto conformita' non e' espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.
2-bis. Sulle copie analogiche di documenti informatici puo' essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le ((Linee guida)) , tramite il quale e' possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non puo' essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. ((I soggetti che procedono all'apposizione del contrassegno rendono disponibili gratuitamente sul proprio sito Internet istituzionale idonee soluzioni per la verifica del contrassegno medesimo.)) .
Commentari • 191
- 1. PCT: la mancata attestazione delle ricevute PEC non fa decorre il termine breve per il ricorso per cassazioneAccesso limitatoMaurizio Reale · https://www.altalex.com/ · 20 maggio 2021 · 16.371824
Giurisprudenza • +500
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 13/01/2023, n. 394Provvedimento: […] QR”), tramite il quale è possibile accedere, via internet, al documento informatico (cioè il documento originale), verificando la corrispondenza allo stesso della copia cartacea. Il contrassegno, in questo caso, sostituisce per legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale sulla copia cartacea (art. 23, Codice dell'Amministrazione Digitale).Leggi di più...
- accertamento per ricavi omessi·
- contraddittorio accertamento·
- art. 23 d.lgs. n. 80/2005·
- sanzioni e interessi·
- art. 42 D.P.R. n. 600/1973·
- documento informatico·
- avviso di accertamento·
- IVA·
- firma digitale·
- codice QR