Articolo 1384 del Codice civile
Articolo 1383Articolo 1385
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19 aprile 1942
Art. 1384.

(Riduzione della penale).

La penale puo' essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale e' stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale e' manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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