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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1384.
(Riduzione della penale).
La penale puo' essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale e' stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale e' manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento.
(Riduzione della penale).
La penale puo' essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale e' stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale e' manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento.
Commentari • 399
- 1. La misura del ritardo: eccessività della penale e onere della provaDi Giulia Turato · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 29 settembre 2026 · 246.70139
La riduzione della penale ai sensi dell'art. 1384 c.c. presuppone che la sua manifesta eccessività sia concretamente accertabile alla luce delle circostanze del caso. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/08/2025, n. 1060Provvedimento: […] e quindi ridurre, la penale convenuta nel contratto di franchising intercorso tra le parti (e poi anche incassata da CP ora Controparte_1 , nell'ambito dell'equo e del giusto ex art 1384 cc. […] con il terzo motivo censurava la sentenza, ritenendo che vi era stata violazione dell'articolo 1384 cc e falsa applicazione del principio del giudicato, […] né la Corte d'Appello, avrebbero mai ricondotto l'art. 1384 c.c. alla “classica fattispecie della penale eccessiva”, da valutarsi “automaticamente” laddove sia invocata la violazione della predetta norma, […] al riguardo, che Parte_4 aveva chiesto la riconduzione “nell'ambito dell'equo e del giusto” ex art.1384 c.c. della penale contrattuale, […]Leggi di più...
- giudizio di rinvio·
- soccombenza·
- interesse del creditore·
- art. 112 c.p.c.·
- penale eccessiva·
- spese di lite·
- art. 1384 c.c.·
- giudicato implicito·
- riduzione penale·
- inadempimento contrattuale