Articolo 1591 del Codice civile
Articolo 1514Articolo 1592
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19 aprile 1942
Art. 1591.

(Danni per ritardata restituzione).

Il conduttore in mora a restituire la cosa e' tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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