Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/04/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile -, nella persona della dott.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 4540 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservato in decisione all'udienza del 12.12.2024, e vertente
TRA
(c.f. ), in persona del l.r.p.t., e Parte_1 P.IVA_1
in concordato preventivo (c.f. ), in Parte_2 P.IVA_2
persona del l.r.p.t., rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv. Junio Valerio D'Amico (c.f. ), con CodiceFiscale_1
domicilio digitale come in atti;
opponenti
E
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_3
l.r.p.t., rappresentata da (c.f. ), in persona CP_2 P.IVA_4
del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Roberto Boccagna (C.F. ), con domicilio CodiceFiscale_2
digitale come in atti;
opposta
CONCLUSIONI
Come all'udienza del 12.12.2024.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
in concordato preventivo hanno proposto opposizione avverso il
[...]
decreto ingiuntivo n. 1118/2021, emesso dal Tribunale di Napoli nord il
16.03.2021 in favore di - rappresentata da Controparte_1 CP_2
- per l'importo capitale di euro 6.018.088,00, oltre interessi e
[...]
spese, quale debito residuo del mutuo fondiario erogato da
[...]
in favore di e garantito dalle opponenti. Controparte_3 CP_4
A fondamento dell'opposizione, hanno dedotto:
- il difetto di legittimazione attiva in capo all'opposta;
- la nullità della fideiussione per inesistenza del debito garantito;
- la nullità della fideiussione in ragione della nullità del mutuo fondiario garantito, stante il superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 tub;
- la nullità della fideiussione per violazione dell'art. 1938 c.c.;
- la nullità della fideiussione per assenza di causa cavendi e difetto di forma;
- la nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2, co. II, L .
n. 287 del 1990;
- l'estinzione della fideiussione ex art. 1956 c.c.;
- l'estinzione della fideiussione ex art. 1957 c.c.;
- l'estinzione della garanzia fideiussoria nei confronti di Parte_2
per intervenuta rinuncia da parte della banca;
[...]
- la nullità del tasso Euribor, in quanto frutto di un'intesa anticoncorrenziale e, di conseguenza, l'indeterminatezza del tasso di interesse contrattuale;
- 2 - - l'illegittima adozione del regime di capitalizzazione degli interessi, in violazione dell'art. 1283 c.c., nonché degli artt. 1346
c.c. e 117 tub.
Tanto premesso, hanno rassegnato le seguenti, testuali, conclusioni:
“1) Dichiarare nullo e privo di effetto, revocandolo, per tutti i motivi svolti in premessa, il decreto ingiuntivo opposto e nel merito: 2) accertare e dichiarare inesistente e/o nulla e/o priva di effetto ovvero annullare la fideiussione indicata in narrativa per i motivi dedotti, dichiarando conseguentemente nulla e/o inesistente ogni obbligazione fideiussoria della società attrice nei confronti delle società convenuta per le ragioni esposte in atto, ovvero per intervenuta rinuncia nei confronti di in concordato preventivo;
3) dichiarare Parte_2
l'estinzione della fideiussione per i rilievi formulati in atto, e, per
l'effetto, dichiarare che l'attrice alla luce dei rilievi effettuati, è liberata da ogni obbligazione nei confronti delle società convenute;
in via gradata 4) accertare e dichiarare, per tutto quanto dedotto in narrativa, la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi debitori per invalidità del parametro EURIBOR per la determinazione della componente variabile del tasso di interesse del mutuo e, per l'effetto rideterminare il corretto rapporto di dare avere tra le parti applicando, in luogo del tasso banca, quello sostitutivo ex art. 117 TUB;
nonché per violazione degli artt. 116 e 117 TUB IV e VI comma per i rilievi formulati 5) accertare e dichiarare, per tutto quanto dedotto in narrativa , in virtù dell'applicazione illegittima del regime di capitalizzazione composta degli interessi operata dalla la CP_3
violazione degli art. 1283, 1284 e 1346 c.c. e, accertata la nullità della clausola relativa agli interessi applicati e alla modalità della loro capitalizzazione, rideterminare il piano di ammortamento relativo al
- 3 - mutuo de quo con l'applicazione del regime di capitalizzazione semplice e del tasso di interesse legale o, in via gradata, di quello sostitutivo ex art. 117 TUB, 6)in via gradata accertare che il piano di ammortamento utilizzato dalla banca viola l'art. 1283 c.c. anche letto in combinato con l'art. 1344 c.c. e, per l'effetto, rideterminare il piano di ammortamento relativo al mutuo de quo accertamento del rapporto di dare-avere tra le stesse secondo i medesimi criteri. 7) accertare il reale saldo del rapporto per cui è causa alla luce dei rilievi formulati”.
Si è costituita in giudizio a mezzo della Controparte_1
rappresentante contestando in fatto ed in diritto le avverse CP_2
deduzioni. Ciò posto, ha così concluso: “In via preliminare: a) concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
b) dichiarare la propria incompetenza funzionale in ordine alle domande di accertamento della violazione della normativa antitrust per essere competenti le sezioni specializzate in materia di Impresa presso il
Tribunale di Napoli e/o il Tribunale di Firenze;
Nel merito: c) rigettare integralmente l'opposizione in quanto inammissibile, improcedibile ovvero nulla confermando il decreto ingiuntivo opposto;
d) condannare, in ogni caso, gli ingiunti al pagamento della somma portata dal D.I. ovvero di quella somma maggiore o minore che il
Giudicante riterrà dovuta, oltre agli interessi come liquidati”.
Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, la causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
12.12.2024, la causa è stata riservata in decisione con assegnazione dei termini di
- 4 - cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***** 1. Ante omnia, in rito, deve essere respinta l'eccezione, sollevata dalla parte opposta, di “incompetenza funzionale in ordine alle domande di accertamento della violazione della normativa antitrust per essere competenti le sezioni specializzate in materia di Impresa presso il Tribunale di Napoli e/o il Tribunale di Firenze”.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che: “La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale” (Cass., n. 3248/2023).
Nel caso di specie, dal tenore delle difese complessivamente svolte dalla parte opponente emerge che la nullità della fideiussione è fatta valere in via di eccezione, non già quale domanda riconvenzionale di accertamento della invalidità, come, del resto, precisato dalla stessa parte opponente (cfr. la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., nonché la comparsa conclusionale, paragrafo X).
Sussiste, dunque, la competenza dell'adito Tribunale a conoscere della predetta questione.
2. Nel merito, l'opposizione è infondata e, pertanto, non meritevole di accoglimento, per i motivi di cui appresso.
- 5 - Vale la pena di sottolineare introduttivamente che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, su di lui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta all'opponente quello di dimostrarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Il giudice dell'opposizione non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Ciò posto, si osserva quanto segue.
La presente controversia ha ad oggetto la pretesa di
[...]
quale cessionaria di un portafoglio di crediti originariamente CP_1
facenti capo a al pagamento di Controparte_5
euro 6.018.088,25, quale debito residuo del mutuo stipulato il
20.11.2007 da con (poi incorporata CP_4 Controparte_3
in e garantito da e Controparte_5 Parte_1
Parte_2
A fondamento della domanda, la parte opposta ha prodotto: il contratto di mutuo fondiario del 20.11.2007 stipulato da con CP_4
con allegata fideiussione rilasciata da Fire Controparte_3
- 6 - s.r.l. e il 14.11.2007; i successivi due atti notarili di Parte_2
erogazione e quietanza delle somme, rispettivamente di euro
876.000,00 e 390.000,00; l'atto notarile del 12.05.2015, di modifica del contratto di mutuo con proroga del preammortamento e differimento dell'ammortamento, stipulato tra Controparte_5
e l'atto notarile del 7.08.2015,
[...] CP_4 Parte_1 Parte_2
stipulato tra e Controparte_5 CP_4 [...]
avente ad oggetto la sospensione di alcune rate in linea capitale Pt_1
del mutuo;
l'atto del 20.06.2013, sottoscritto da e CP_4 Parte_1
di disciplina delle condizioni di sospensione del Parte_2
pagamento della quota capitale;
la Gazzetta Ufficiale in cui si è data notizia della intervenuta cessione dei crediti in blocco da
[...]
in favore di e la Controparte_5 Controparte_1
dichiarazione di cessione rilasciata dalla cedente
[...]
Controparte_5
I fatti costitutivi della pretesa, rappresentati dalla stipula e dall'erogazione del mutuo, così come dal rilascio della garanzia da parte delle odierne opponenti, sono, dunque, provati per tabulas, non formando oggetto di contestazione.
2.1. Sempre sul piano dei fatti costitutivi, occorre esaminare il profilo della legittimazione attiva della parte opposta, oggetto di contestazione da parte dell'opponente.
Sul piano sistematico occorre distinguere tra legittimazione ad agire e titolarità del rapporto controverso. La legittimazione ad agire rientra tra le cd. condizioni dell'azione, valendo ad individuare la titolarità del diritto di agire in giudizio. Come ribadito dalla Corte della nomofilachia, “Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve
- 7 - affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva
è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente,
l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. […] Come si è visto, è consolidata ed univoca la giurisprudenza per cui la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Del resto, non si pongono problemi probatori, perchè si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta. E' comprensibile che la questione non sia soggetta a preclusioni, in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio” (Cass., SS.UU., n. 2951/2016).
Discorso diverso va fatto con riferimento alla titolarità del rapporto controverso, che attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda. Con la citata pronuncia a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che la titolarità del diritto è un fatto costitutivo che l'attore ha l'onere di provare. Esso può formare oggetto di contestazione da parte del convenuto con un comportamento processuale che, allorquando si traduca in una mera negazione, non essendo riconducibile alle eccezioni in senso stretto, può formare oggetto di eccezione o di rilievo officioso in ogni stato e grado del giudizio, senza alcuna preclusione che non sia
- 8 - quella derivante dal riconoscimento, da parte del convenuto, del fatto costitutivo, o dalla formulazione di difese incompatibili con la negazione del medesimo, o dall'operatività del principio di non contestazione.
Tanto premesso sul piano generale, occorre analizzare il particolare regime giuridico della cessione di credito, da cui deriva una modificazione soggettiva dal lato attivo del rapporto obbligatorio.
A norma degli artt. 1260 ss. c.c., il creditore può trasferire ad altri il proprio credito anche senza il consenso del debitore ceduto (e salvi i divieti di cessione posti dalla legge). L'art. 1264 c.c. stabilisce che:
“[I]. La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. [II]. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione”.
Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che la cessione di credito si perfeziona con l'accordo fra cedente e cessionario ed indipendentemente dall'accettazione o notificazione al debitore (cfr.
Cass. n. 23463/2009; Cass. n. 5786/1984; Cass. n. 3400/1979). Quanto allo scopo dell'accettazione o notifica di cui all'art. 1264 c.c., parte della dottrina sostiene che il cessionario, in conseguenza dell'efficacia immediatamente traslativa della cessione, è da subito legittimato a pretendere la prestazione dovuta dal ceduto poiché l'accettazione o la notifica al debitore sono necessari ai soli fini di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente anziché al cessionario;
secondo altri, invece, la cessione non produrrebbe effetti nei confronti del debitore sino all'accettazione o alla notifica, sicché prima di tale momento la prestazione sarebbe inesigibile dal cessionario. La Corte di
- 9 - Cassazione ha avuto modo di precisare che la cessione di credito è un contratto che determina la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto obbligatorio con effetti traslativi immediati non solo tra essi, ma anche nei confronti del debitore, la cui tutela ai sensi dell'art. 1264 c.c., in forza del quale la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto solo dopo che gli è stata notificata o in caso di sua accettazione, vale soltanto a tutelare la buona fede del solvens che abbia eseguito la prestazione in favore del cedente prima di tale momento
(cfr. Cass. n. 15364/2011; Cass. n. 20548/2004; Cass. n. 1510/2001).
Nell'ipotesi di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria
è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla G.U.
(cfr. Cass. n. 13954/2006; Cass. n. 5997/2006).
Quanto alle modalità della notificazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la notifica del negozio di cessione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità che sia trasmesso al debitore ceduto l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi (Cass. n.
9761/2005). La notifica può avvenire mediante comunicazione scritta ed eventualmente anche mediante citazione in giudizio con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente nel corso del giudizio (cfr. Cass. n. 20143/2005; Cass.
n. 14610/2004). L'art. 1264 c.c., invero, non individua il soggetto tenuto
- 10 - a notificare la cessione del credito, sicché tale operazione può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario (Cass. n. 5869/2014).
Da quanto esposto si evince che, in ipotesi di cessione del credito, altro è il profilo della titolarità del diritto, che discende dal perfezionamento del contratto consensuale di cessione del credito, altro
è il diverso aspetto della opponibilità della intervenuta cessione al debitore ceduto, legata agli adempimenti di cui agli artt. 1264 c.c. e/o art. 58 d.lgs. 385/1993.
Nel caso che ci occupa, il contratto di mutuo posto alla base della pretesa è stato stipulato con E'pacifica la Controparte_3
successiva incorporazione di quest'ultima in Controparte_5
la quale ha, del resto, preso parte all'atto notarile di
[...]
modifica del contratto di mutuo del 12.05.2010. agisce quale cessionaria di un portafoglio di Controparte_1
crediti – tra cui quello per cui è causa - facenti capo a
[...]
Controparte_5
A fondamento della propria legittimazione attiva, l'odierna opposta ha prodotto la Gazzetta Ufficiale in cui si è data notizia della intervenuta cessione di crediti in blocco da Controparte_5
in favore di con l'indicazione dei
[...] Controparte_1
criteri identificativi - per categoria - dei crediti ceduti, nonché la dichiarazione di intervenuta cessione dello specifico credito resa dalla cedente Controparte_5
Va rilevato che la parte opponente non ha specificamente e tempestivamente contestato l'esistenza del contratto di cessione in sé, quanto, piuttosto, l'inclusione dello specifico credito nell'oggetto della cessione.
- 11 - Orbene, con riferimento a tali ipotesi, la Corte di Cassazione ha precisato che: “quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, sempre Cass., n. 17944/2023, cit. supra;
v. anche in tal senso: Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023)” (Cass., n. 28790/2024).
È possibile, dunque, che la prova dell'inclusione dello specifico credito nell'operazione di cessione in blocco venga tratta da elementi estrinseci al contratto stesso, come ben possono essere i criteri inclusivi indicati nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, se precisi e ricorrenti in concreto.
A maggior ragione, deve ritenersi che la predetta prova possa essere offerta mediante la produzione in giudizio di una formale e specifica dichiarazione resa dal cedente stesso, il quale è certamente controinteressato ad eventuali condotte “usurpative” da parte di soggetti terzi che si affermino titolari del credito senza esserne legittimati.
Ed infatti, la Corte di Cassazione ha affermato che la dichiarazione del cedente, prodotta dal cessionario in giudizio, integra un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo ai fini della prova della cessione (cfr. Cass., n. 10200/2021).
- 12 - Nella fattispecie, prive di pregio sono le contestazioni mosse dagli opponenti nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. circa il valore fidefaciente e la genericità della dichiarazione di intervenuta cessione proveniente da un terzo estraneo al giudizio.
Ed invero, la dichiarazione di cessione in atti si riferisce specificamente al credito vantato da Controparte_5
verso con indicazione dell'operazione di
[...] CP_4
cartolarizzazione posta in essere, ed è stata resa da un soggetto del quale viene finanche attestato lo specifico ruolo all'interno della banca cedente. Sicché, in mancanza di elementi atti a confutare la provenienza di tale documento, non è necessaria l'autenticazione notarile al fine di attribuire efficacia rappresentativa in giudizio alla dichiarazione in esso contenuta. Neppure la censura di genericità coglie nel segno, dal momento che la valenza probatoria della dichiarazione in questione è corroborata da ulteriori elementi, quali la disponibilità, in capo all'odierna opposta, di tutta la documentazione concernente il rapporto in questione, nonché l'instaurazione, da parte di Controparte_1
di una procedura esecutiva sugli immobili ipotecati a garanzia dell'adempimento del mutuo in questione, che è sfociata nella vendita degli stessi con attribuzione del ricavato all'odierna opposta (come risulta dalla documentazione in atti). Il titolo, dunque, è stato posto in esecuzione ed escussa la garanzia ipotecaria, da parte dell'odierna opposta, senza che risulti in alcun modo contestata la sua legittimazione ad agire.
Gli elementi complessivamente acquisiti al giudizio consentono, pertanto, di ritenere adeguatamente dimostrata la titolarità del credito in capo a Controparte_1
- 13 - A tale stregua, può dirsi raggiunta la prova dei fatti costitutivi della pretesa, ossia l'erogazione del mutuo, con conseguente diritto dell'odierna opposta, cessionaria del credito, ad esigere la restituzione della somma mutuata alle condizioni economiche e secondo le modalità indicate nel contratto, nonché la prestazione di garanzia da parte delle opponenti per l'adempimento delle obbligazioni nascenti dal predetto rapporto.
Una volta provati i fatti costitutivi della domanda, ossia, nel caso di specie, l'erogazione di una somma a titolo di mutuo, il creditore può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento dell'obbligo di restituzione, null'altro essendo tenuto a provare, e gravando sulla controparte l'onere di allegare e provare eventuali fatti estintivi, modificativi, impeditivi della pretesa (cfr. Cass., n. 13533/2001).
3. Venendo alle eccezioni sollevate dalle odierne opponenti, convenute in senso sostanziale, va, ante omnia, qualificata la garanzia prestata in termini di garanzia autonoma, piuttosto che di fideiussione.
Dirimente è, al riguardo, il dettato dell'art. 9 della garanzia in atti, a mente del quale: “Dichiaro/iamo che la garanzia da me/noi rilasciata è astratta ed autonoma, e che pertanto la sua efficacia prescinde dalla validità ed efficacia degli atti generanti le obbligazioni principali, anche nel caso di incapacità o di irregolarità dei poteri delle persone operanti in nome e per conto del debitore principale. Prendo/iamo atto che, ove le obbligazioni garantite siano dichiarate inesistenti, inefficaci
o invalide, la garanzia è sin da ora estesa all'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate e relativi accessori”.
Tale previsione contrattuale è inequivoca nel qualificare testualmente ed espressamente la garanzia come astratta ed autonoma, con tutte le conseguenze che ne discendono quanto al regime
- 14 - applicabile, che non può essere quello previsto dal codice civile per il modello fideiussorio, alla luce della scelta negoziale compiuta dalle parti.
Non colgono nel segno le difese della parte opponente volte ad evidenziare gli elementi testuali da cui evincere le caratteristiche della fideiussione nella garanzia in atti, dal momento che essi sono assorbiti dalla espressa qualificazione che le parti stesse hanno dato alla garanzia in sede di stipula. I criteri di interpretazione del contratto soccorrono, invero, allorquando il testo contrattuale sia lacunoso o equivoco, lasciando, appunto, margine all'interpretazione, non già qualora il dato letterale sia inequivoco. In quest'ultimo caso, infatti, la volontà delle parti, cristallizzata nella previsione contrattuale, non può essere obliterata o superata in sede ermeneutica.
Qualificata la garanzia per cui è causa come autonoma, deve, nondimeno, affermarsi l'ammissibilità non solo delle eccezioni relative al rapporto di garanzia, ma anche di quelle con cui i garanti autonomi facciano valere la nullità del rapporto fondamentale per violazione di norme imperative, posto che il risultato vietato dall'ordinamento sarebbe, altrimenti, perpetrato mediante l'attuazione della garanzia.
4. Tanto premesso, la parte opponente ha eccepito la nullità della garanzia per inesistenza del debito garantito, in ragione del rilascio della prima in data 14.11.2007, a fronte della stipula del mutuo fondiario solo in data 20.11.2017.
L'eccezione è destituita di fondamento, alla luce delle osservazioni svolte dalla parte opposta nella comparsa di costituzione e risposta
(paragrafo A) cui, sul punto, si rimanda. Emerge, in particolare, come in sede di stipula del mutuo l'erogazione sia stata espressamente condizionata al rilascio della fideiussione specifica da parte di Parte_1
- 15 - e per l'importo di euro 12.000.000,00. Peraltro, le Parte_2
odierne opponenti hanno ulteriormente confermato la garanzia nel successivo atto notarile del 12.05.2010. E' evidente, dunque, che la complessiva operazione negoziale vada considerata in termini unitari, essendo irrilevante lo scarto di pochi giorni intercorrente tra la sottoscrizione della garanzia e la stipula del mutuo, e ferma restando la successiva conferma, per atto notarile, della garanzia stessa.
5. Quanto alla dedotta nullità del mutuo fondiario e, dunque, della fideiussione, per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 tub, basti, sul punto, rammentare i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d.
"vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere” (Cass., SS.UU., n. 33719/2022).
L'eccezione è, dunque, infondata.
6. In merito alla lamentata violazione dell'art. 1938 c.c., deve rilevarsi l'inapplicabilità della predetta prescrizione normativa, dal
- 16 - momento che nella fattispecie trattasi di garanzia specifica, riferita espressamente al mutuo fondiario erogato in favore di che CP_4
esula dall'ipotesi normativamente prevista di garanzia per un'obbligazione futura, ove, per esigenze di determinatezza, si pone l'esigenza di stabilire il limite massimo della garanzia. Nel caso che ci occupa, l'oggetto della garanzia è ben determinato, dal momento che essa è specificamente riferita al mutuo fondiario concesso in favore di di cui viene precisato l'importo, ossia euro 12.000.000,00. CP_4
7. La parte opponente ha, ancora, eccepito la nullità e/o inefficacia della fideiussione in quanto estranea all'oggetto sociale e non funzionale all'attività economica delle società garanti.
La censura è priva di pregio. Ed invero, nel sistema delineato dalla riforma del diritto societario – entrata in vigore in epoca anteriore al rilascio della garanzia per cui è causa – emerge l'intento del legislatore di favorire i traffici commerciali, tutelando i terzi che entrano in rapporti con le società di capitali e l'affidamento da essi riposto nella validità ed efficacia degli atti posti in essere dagli amministratori.
Emblematica, in tal senso, è la previsione di cui all'art. 2384 c.c., secondo cui: “
1. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale.
2. Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società”. Parallelamente, la riforma ha abrogato l'art. 2384 bis c.c., che così recitava:
“L'estraneità all'oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori in nome della società non può essere opposta ai terzi in buona fede”.
- 17 - È stata, in tal modo, introdotta una scissione tra "potere di gestione"
e "potere di rappresentanza". Al fine di tutelare l'affidamento dei terzi che entrano in contatto con la società, la rappresentanza è generale e le limitazioni ad essa sono inopponibili ai terzi, mentre la mancanza o l'eccesso di potere o l'estraneità dell'atto all'oggetto sociale rilevano ai fini di un'azione di responsabilità, quale giusta causa di revoca e quale motivo di denuncia al collegio sindacale o al tribunale.
La contemporanea eliminazione del riferimento all'oggetto sociale nella definizione dell'ambito di esercizio del potere rappresentativo e della previsione contenuta nel previgente art. 2384 bis c.c. manifesta il sicuro intendimento del legislatore della riforma di relegare la violazione da parte dell'organo amministrativo del limite dell'oggetto sociale nell'ambito dei soli rapporti interni. Viene definitivamente eliminata in tal modo ogni efficacia delimitativa esterna statutaria dell'oggetto sociale. Quest'ultimo rappresenta, quindi, unicamente un limite al potere di gestione e, come tale, non assume rilevanza esterna;
viceversa, gli atti estranei all'oggetto sociale, in quanto nel potere di rappresentanza degli amministratori, sono, in linea di principio, validi e vincolanti per la società.
Ne deriva che, una volta speso dagli amministratori il nome della società, quest'ultima ne resta vincolata, a meno che non si provi che il terzo abbia intenzionalmente agito a danno della società. Prova che, naturalmente, incombe su colui che intenda far valere la limitazione.
Nel caso di specie, detta prova non è stata offerta dalla parte opponente. Ne deriva la piena efficacia della garanzia prestata in favore dell'istituto di credito.
- 18 - 8. e hanno, inoltre, dedotto la nullità della Parte_1 Parte_2
fideiussione per cui è causa per violazione dell'art. 2, comma II, L . n.
287 del 1990.
Sul punto, deve rammentarsi che con provvedimento n. 55/2005, la
Banca d'Italia, quale Autorità Garante della concorrenza tra istituti di credito, all'esito di una attività istruttoria che ha coperto l'arco temporale da ottobre 2002 a maggio 2005, ha dichiarato che gli articoli
2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI nell'ottobre
2002 per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus) contiene disposizioni che “nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n.287/90”.
Le clausole dello schema ABI esaminate dalla Banca d'Italia così prevedono:
-l'art.2 (cd “clausola di reviviscenza”) dichiara il fideiussore tenuto
“a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia, o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”;
-l'art.6 (rinuncia ai termini di cui all'art.1957 c.c.) prevede che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art.1957 cod. civ., che si intende derogato”;
-l'art. 8 (noto anche come “clausola di sopravvivenza”) sancisce l'insensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è tenuto nei confronti della banca,
- 19 - disponendo che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Le tre clausole dello schema ABI sopra ricordate, incidenti su norme derogabili del codice civile, non sono illecite in sé considerate, essendo, piuttosto, la loro uniforme applicazione da parte delle banche associate all'ABI a costituire comportamento distorsivo della concorrenza, ex art.2, comma 2, lettera a) della L.287/1990, che vieta
“le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante”.
Secondo la Suprema Corte, “il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d'Italia su cui l'attore fonda, in buona sostanza la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art. 2967 c.c.” (Cass.n.30818/2018). Per cui,
“compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa stessa”
(Cass.n.13846/2019).
Orbene, con il provvedimento n. 55/2005, la Banca d'Italia non ha accertato il carattere illecito ovvero anticoncorrenziale delle tre clausole in sé e per sé, bensì ne ha ritenuta l'illiceità, per contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a) della L. n. 287/1990, soltanto nell'ipotesi in cui esse vengano recepite e applicate in modo uniforme dal sistema bancario, ed
è principalmente per tale ragione che la Banca d'Italia aveva censurato lo schema di fideiussione elaborato dall'ABI nel 2002.
- 20 - Il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale per le fideiussioni omnibus che si collocano nel periodo (ottobre 2002 – maggio 2005), ossia di presunzione della “sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso” (Cass.
Civ. 22 maggio 2019 n. 13846)” (Trib. Milano, 6 settembre 2022, n.
7015).
Venendo al caso di specie, la fideiussione prestata dalle odierne opponenti, oltre ad essere stata rilasciata in epoca (14.11.2007) successiva all'accertamento della Banca d'Italia, non rientra nell'oggetto del predetto accertamento, in quanto trattasi di fideiussione specifica, essendo stata prestata esclusivamente a garanzia del credito della banca derivante dal contratto di mutuo fondiario stipulato da
[...]
CP_4
Orbene, va rammentato che l'organo di vigilanza, nel summenzionato provvedimento, ha evidenziato la diversità di funzione della fideiussione omnibus rispetto alla fideiussione specifica, essendo la prima volta a rafforzare le garanzie di soddisfacimento del credito bancario, e tenuto conto della specificità e rilevanza dell'attività creditizia svolta dalle banche. È, pertanto con riferimento allo specifico modello contrattuale della fideiussione omnibus che la Banca d'Italia ha ritenuto che le clausole predisposte dall'ABI, di per sé lecite, possano determinare effetti anticoncorrenziali se oggetto di applicazione uniforme (cfr. Trib. Roma, Sez. XVII, 31 marzo 2023, n. 5698; Trib.
Bologna, 13.01.2022 n. 64; Trib. Napoli, 24.05.2022 n. 5125; Trib.
Monza, 18.02.2022 n. 375).
Ragion per cui, la mera corrispondenza di una fideiussione specifica allo schema ABI non è sufficiente a far ritenere che le clausole di quella
- 21 - fideiussione siano nulle. Infatti, poiché il provvedimento di Banca
d'Italia non è applicabile alle fideiussioni specifiche, non vige la presunzione che quella fideiussione rappresenti il frutto di un'intesa vietata. È, quindi, onere del garante dimostrare che vi sia stata un'intesa antitrust illecita avente per oggetto tale tipologia di fideiussione, e che tale intesa si sia riflessa anche sulla validità di quella da lui rilasciata, per il tramite dell'applicazione uniforme del modello, con l'effetto di alterare il gioco della concorrenza nel mercato rilevante.
Orbene, nelle conclusioni del citato provvedimento della Banca
d'Italia si legge: “91. L'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90 considera intese gli accordi e le pratiche concordate tra imprese nonché “le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari”. Le condizioni generali di contratto comunicate dall'ABI relativamente alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90. 92. Il successivo comma dell'articolo 2 della legge n.
287/90 vieta “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”, quando queste siano suscettibili di restringere la concorrenza sui mercati interessati. Le determinazioni di un'associazione di imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti. Relativamente a
- 22 - quest'ultimo profilo, la restrizione della concorrenza derivante da una siffatta intesa risulterebbe significativa nel mercato rilevante, atteso
l'elevato numero di banche associate all'ABI. 93. Le verifiche compiute nel corso dell'istruttoria hanno mostrato, con riferimento alle clausole esaminate, la sostanziale uniformità dei contratti utilizzati dalle banche rispetto allo schema standard dell'ABI. Tale uniformità discende da una consolidata prassi bancaria preesistente rispetto allo schema dell'ABI (non ancora diffuso presso le associate), che potrebbe però essere perpetuata dall'effettiva introduzione di quest'ultimo”.
Ne deriva che, ai fini della dimostrazione degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2 L. 287/1990, non è sufficiente la mera allegazione e dimostrazione dell'applicazione diffusa di un modello di fideiussione recante le tre clausole a suo tempo esaminate dalla Banca
d'Italia. Invero, l'applicazione uniforme integra un elemento a valle, mentre occorre dimostrare che, a monte, vi sia stata una vera e propria intesa tra le banche o – come nel caso della fideiussione omnibus esaminato dalla Banca d'Italia – una deliberazione dell'associazione bancaria, come tale idoneo a determinare il comportamento delle banche associate, incidendo nel mercato di riferimento in considerazione dell'elevato numero delle associate stesse.
Orbene, nel caso di specie, la parte opponente non ha assolto all'onere di allegazione e prova su di sé gravante circa gli elementi costitutivi della fattispecie illecita. Le opponenti, infatti, si sono limitate a produrre una serie di modelli di fideiussioni specifiche utilizzati da diverse banche sul territorio nazionale. Ciò non è, tuttavia, sufficiente a dimostrare l'esistenza, a monte, di un'intesa tra le banche stesse.
Tantomeno emerge la sussistenza di una deliberazione Abi tale da
- 23 - influenzare la condotta di un numero rilevante di banche sul mercato nazionale.
Neppure è stata dedotta l'idoneità della pretesa applicazione uniforme del modello di fideiussione ad alterare il gioco della concorrenza. Come precisato nel citato provvedimento della Banca
d'Italia, “La standardizzazione contrattuale non produce necessariamente effetti anticoncorrenziali. Essa può risultare compatibile con le regole di concorrenza a condizione che gli schemi uniformi non ostacolino la possibilità di diversificazione del prodotto offerto, anche attraverso la diffusione di clausole che, fissando condizioni contrattuali incidenti su aspetti significativi del rapporto negoziale, impediscano un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”.
Ebbene, se la Banca d'Italia, con riferimento al modello di fideiussione omnibus, sulla scorta di una motivata analisi, è giunta alla conclusione che le tre note clausole siano tali da impedire un equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi, la medesima conclusione non può essere sic et simpliciter traslata al diverso modello della fideiussione specifica, in ragione delle differenze strutturali e funzionali già evidenziate tra i due schemi negoziali.
In definitiva, non è dimostrata la sussistenza nel caso specifico di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie astratta di cui all'art. 2 L.
287/1990.
9. Venendo all'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1956
c.c., essa è infondata per i seguenti motivi.
In primis, ed in via assorbente, l'eccezione è formulata in termini eccessivamente generici. Invero, nell'atto di citazione, la parte opponente si è limitata ad eccepire la nullità ed inefficacia della
- 24 - clausola n. 6 della fideiussione, che prevede l'obbligo del garante di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e di informarsi circa lo svolgimento dei suoi rapporti con la banca (cfr. paragrafo E). Nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., poi, al paragrafo VIII, si legge: “Si ribadisce che la parte mutuante ha concesso credito alla mutuataria pur conoscendo l'impossibilità della restituzione dell e somme erogate o, quantomeno, la difficile realizzazione del pagamento. Ci si riserva di depositare relazione sul punto”. Orbene, è il caso di precisare che il fideiussore che invochi l'applicazione dell'art. 1956 ha l'onere di provare, ai sensi dell' art. 2697
c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente.
Nel caso che ci occupa, la parte opponente non ha assolto all'onere di allegazione, prima ancora che di prova, dei fatti costitutivi della fattispecie di cui all'art. 1956 c.c. Ed infatti, nei termini processuali cui sono ancorate le preclusioni assertive non sono state dedotte le circostanze da cui desumere il peggioramento delle condizioni patrimoniali della debitrice principale, né la consapevolezza che di esse avesse la banca, tantomeno la concessione di nuovo credito.
Tale deficit di allegazione dei fatti posti a fondamento dell'eccezione non può essere sanato dalla produzione, nel termine ex art. 183 comma 6, n. 2, c.p.c. di perizie e relazioni circa le condizioni patrimoniali della debitrice principale, dal momento che i fatti stessi su
- 25 - cui si fonda l'eccezione non sono stati allegati nel termine ultimo ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. per le preclusioni assertive.
Fermo restando il carattere assorbente del superiore rilievo, la previsione di cui all'art. 1956 c.c. fa riferimento alla fideiussione per un'obbligazione futura, non attagliandosi, dunque, alla fattispecie concreta, avente ad oggetto una fideiussione specifica per obbligazione assunta contestualmente al rilascio della garanzia stessa. Neppure può parlarsi di successiva concessione di credito con riferimento ai due atti di erogazione del mutuo posti in essere in adempimento dell'originario contratto. Infatti, ai fini della liberazione del fideiussore per obbligazione futura, ai sensi dell'art. 1956 c.c., il momento da tenere in considerazione per stabilire l'anteriorità della fideiussione rispetto all'obbligazione garantita è quello nel quale la obbligazione è stata assunta e non quello nel quale il creditore abbia adempiuto la propria prestazione, né quello in cui diventa esigibile la prestazione oggetto del debito precedentemente assunto (cfr. Cass., n. 11038/1991).
Ancora, la clausola della fideiussione in atti che impone al garante di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore principale non risulta “vessatoria” nel caso di specie, sussistendo la comune conoscenza delle condizioni patrimoniali o, comunque, circostanze tali da legittimare tale presunzione di comune conoscenza.
È, invero, incontestato che partecipasse per il 70% al capitale Parte_1
della debitrice principale mentre – oltre a CP_4 Parte_2
possedere il 20% delle quote di – era all'epoca amministrata Parte_1
dal medesimo legale rappresentante della debitrice principale CP_4
ossia , come risultante dalle visure camerali in atti. Parte_3
È stato, a tal proposito, affermato che: “Tra i diritti del socio di una società di capitali vi è quello di informarsi dell'attività sociale,
- 26 - mediante l'ispezione dei libri sociali (art. 2422) e l'esame dello stato patrimoniale (art. 2424). Pertanto, nel caso in cui il fideiussore per obbligazione futura sia, al contempo, socio e garante della società debitrice, e domandi la propria liberazione, ai sensi dell'art. 1956, è legittima la presunzione che il fideiussore era in realtà al corrente della situazione economica della società potendo comunque intervenire al fine di impedire eventi pregiudizievoli a sé ed alla società” (Cass., n.
8486/1995).
Inoltre, nell'atto notarile di modifica del contratto di mutuo con proroga del preammortamento, stipulato il 12.05.2010 con la partecipazione delle garanti e dopo aver dato Parte_1 Parte_2
atto dell'erogazione iniziale di euro 10.000.000,00 e delle due successive due erogazioni del mutuo, le società garanti hanno confermato le garanzie prestate.
Vale la pena di evidenziare che nel predetto atto, Parte_3
figura quale legale rappresentante tanto di quanto di CP_4 Parte_2
mentre dalla visura camerale in atti risulta aver assunto la carica di
[...]
amministratore unico di nel 2012, rivestendo tale carica nel Parte_1
corso dell'anno 2013, allorquando è stato sottoscritto da e Parte_1
l'atto di conferma della garanzia allegato sub 5 bis Parte_2
dall'opposta.
In ragione dello status di socio maggioritario della debitrice principale o della identità di legale rappresentante tra quest'ultima e la garante, sussistono circostanze tali da legittimare la presunzione di comune conoscenza – o conoscibilità – delle condizioni patrimoniali della debitrice principale da parte delle garanti. Queste ultime hanno, in ogni caso, confermato la garanzia con atti successivi alle erogazioni delle somme mutuate.
- 27 - Per i motivi esposti, non sussistono i presupposti di applicabilità dell'art. 1956 c.c.
10. Non pertinente è l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione dell'art. 1955 c.c., argomentata dalla parte opponente in ragione della pretesa violazione, da parte della banca, delle regole di correttezza e buona fede nel concedere il mutuo a ed in CP_4
considerazione delle condizioni patrimoniali di quest'ultima che - già ab initio – lasciavano prevedere l'incapacità di rimborsare le somme mutuate.
La previsione di cui all'art. 1955 c.c., infatti, fa riferimento alle ipotesi in cui, per fatto del creditore, si verifichi un mutamento delle condizioni di attuabilità dell'obbligazione garantita che esistevano al tempo della fideiussione, con pregiudizio - giuridico e non solo economico (Cass., n. 4175/2020) – del diritto alla surrogazione del fideiussore.
Nel caso che ci occupa, invece, le opponenti hanno dedotto una originaria incapacità patrimoniale della debitrice principale, sicché la doglianza esula dalla fattispecie normativa.
In ogni caso, dalla dedotta violazione di regole di comportamento da parte della banca, potrebbe, al più derivare non già la nullità o l'estinzione della garanzia, come preteso dalla parte opponente, bensì un'eventuale responsabilità risarcitoria, nella specie non fatta valere.
11. Quanto all'eccezione di estinzione della garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c., il Tribunale rileva che tale disposizione è espressamente derogata dall'art. 7 della fideiussione in atti, da ritenere valido per i motivi già esposti. La clausola in questione, non qualificabile come vessatoria dal momento che le garanti non sono
- 28 - consumatori, risulta specificamente sottoscritta per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.
La doglianza, dunque, è destituita di fondamento.
12. La parte opponente ha, altresì, eccepito l'estinzione della garanzia prestata da in ragione della rinuncia da parte Parte_2
della banca, insita nella stipulazione dell'atto del 7 agosto 2015 per
Notar di modifica dell'originario contratto di mutuo, Persona_1
senza la partecipazione della predetta garante.
L'eccezione è priva di pregio, dal momento che con l'atto in questione, espressamente definito non novativo, la banca si è limitata a concedere alla mutuataria una sospensione del pagamento di tre rate in linea capitale, incidendo, dunque, sul solo periodo di ammortamento e senza in alcun modo modificare le originarie pattuizioni del mutuo. Nel contratto, peraltro, si esclude espressamente qualsivoglia alterazione o diminuzione delle garanzie prestate.
Deve, dunque, escludersi che dal tenore complessivo dell'atto in questione possa inferirsi una rinuncia implicita della banca alla garanzia prestata da né risulta per tale via aggravata la posizione Parte_2
del garante.
13. e hanno, ancora, lamentato la nullità del Parte_1 Parte_2
tasso di interesse contrattuale, indicizzato in base al parametro Euribor, per indeterminatezza dello stesso, nonché in quanto frutto di una illecita manipolazione, in violazione dell'art. 2 L. 287/1990.
Sul punto, deve farsi applicazione dei principi affermati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso
d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette
- 29 - alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in
"applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l.
n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE”.
Ed inoltre: “le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, laddove sia provato che la determinazione dell'Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza poste in essere da terzi e volte a manipolare detto indice;
a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, rispetto al meccanismo ordinario di determinazione presupposto dal con-tratto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata, nel regolamento contrattuale dei rispettivi interessi delle parti, di efficace determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse".
Con particolare riferimento a quest'ultimo profilo, la Corte di
Cassazione ha precisato che: “Tale accertamento, poi, deve essere
- 30 - compiuto non in astratto ed in generale, ma caso per caso ed in relazione al tempo in cui le pratiche illecite hanno avuto un effettivo riflesso sul mercato di riferimento del contratto, valutando: a) se le pratiche manipolative anticoncorrenziali poste in essere dal cartello
(nella specie, quello delle banche sanzionate dalla Commissione
Europea) abbiano alterato effettivamente l'Euribor e non siano rimaste
a livello di mero tentativo (senza, cioè, raggiungere lo scopo di alterare in concreto quel tasso, come infine fissato); b) se e per quale tempo ed in quale misura tale alterazione abbia inciso in modo significativo sulla determinazione del tasso di interesse previsto dalle parti nel singolo contratto” (Cass., n. 12007/2024).
Non avendo la parte assolto all'onere probatorio come specificato nella succitata pronuncia, l'eccezione si appalesa infondata.
14. Quanto alle censure concernenti il piano di ammortamento cd. alla francese, esse vanno respinte, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In tema di mutuo bancario,
a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass., SS.UU., n. 15130/2024).
15. Per le ragioni tutte che precedono, l'opposizione va respinta.
Nondimeno, in sede conclusionale, la parte opposta, dando atto delle somme incassate in sede di espropriazione degli immobili ipotecati a garanzia del mutuo, ha chiesto revocarsi il decreto
- 31 - ingiuntivo, condannando le opponenti al pagamento della minor somma di euro “3.092.220,08 oltre agli interessi maturati e maturandi sulla quota capitale delle singole rate a far data da ciascuna scadenza e sul capitale residuo dal dì 2.12.2016 al tasso convenzionale di mora come indicato ed approvato in ciascun contratto, da contenersi e limitarsi entro i tassi soglia tempo per tempo fissati dalla legge 7.3.96 n.108 e successive modificazioni”.
Ragion per cui, il decreto ingiuntivo va revocato e le opponenti devono essere condannate al pagamento della minor somma richiesta dalla parte opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M.
55/2014, assumendo quale valore della controversia il decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona del
Giudice dott.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunziando nel procedimento pendente tra le parti come in epigrafe individuate, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 1118/2021;
2. condanna e in concordato preventivo, Parte_1 Parte_2
in solido fra loro, al pagamento in favore di Controparte_1
rappresentata da della somma di euro
[...] CP_2
3.092.220,08, oltre interessi di mora al tasso di cui all'art. 11 del contratto di mutuo del 20.11.2007;
3. condanna e in concordato preventivo, Parte_1 Parte_2
in solido fra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di rappresentata da che qui si Controparte_1 CP_2
- 32 - liquidano in euro 40.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Aversa, il 1 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria De Vivo
- 33 -