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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 2467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2467 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1431/2025
Il Giudice Francesca M.C. Capelli, all'udienza del 27/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( ) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to/dagli Avv.ti RAFFA FILIPPO ANTONINO/VENEGONI ALBERTO
( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2
ricorrente contro
Controparte_1
( ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti MARZIALE P.IVA_1
FEDERICA/CARFAGNA ELEONORA , VIALE DI VILLA GRAZIOLI 5 00198
ROMA; resistente
PER: (P.IVA ) rappresentata e difesa dagli avv. ti Controparte_2 P.IVA_2
Salvatore Della Corte, Luca Ruggiero e Fabio Ruggiero
OGGETTO: Altre ipotesi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha convenuto in giudizio Parte_1
in qualità di datrice di lavoro e in Controparte_3 CP_2 qualità di responsabile in solido ex art. 29 . 29, comma II, D.lgs. 276/03 e dell'art. 1676 c.c chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate:
“Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, ex artt. 1 e 3 L. 4/1953 alla consegna dei prospetti paga relativi alla 13ma mensilità, al mese di gennaio 2025, al TFR e alle competenze di fine rapporto e per l'effetto condannare Controparte_3
in persona del legale rappresentante e liquidatore protempore, alla consegna
[...] degli stessi in favore del ricorrente.
Accertare e dichiarare la sussistenza della giusta causa in relazione alle dimissioni rassegnate dal ricorrente con effetto dal 10/1/2025 e per l'effetto condannare
in persona del legale rappresentante e liquidatore protempore, Controparte_3 al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità sostituiva del preavviso contrattuale, quantificata in € 535,86 o nella diversa somma accertanda;
Accertare e dichiarare, il diritto del ricorrente al pagamento dei seguenti crediti retributivi:
a) € 2.804,59 a titolo di retribuzione agosto 2024;
b) € 3.477,25 a titolo di retribuzione settembre 2024;
c) € 3.320,71 a titolo di retribuzione ottobre 2024;
d) € 2.177,80 a titolo di retribuzione novembre 2024;
e) € 2.561,10 a titolo di retribuzione dicembre 2024;
f) € 2.322,08 a titolo di retribuzione per 13ma mensilità 2024;
g) € 803,798 a titolo di retribuzione gennaio 2025;
h) € 657,69 a titolo di ratei ferie non godute;
i) € 120,80 a titolo di ratei ex-festività non godute;
j) € 3.397,52 a titolo di TFR;
e per l'effetto condannare, anche in corso di causa con ordinanza ex art. 423 c.p.c. per i crediti attestati documentalmente, in persona del legale Controparte_3 rappresentante e liquidatore pro tempore, al pagamento in favore del sig.
dei predetti importi, o alle diverse somme accertande, oltre interessi e Parte_1 rivalutazione dal dovuto al saldo.
Accertare e/o dichiarare la responsabilità autonoma e solidale di ai Controparte_2 sensi dell'art. 29, comma II, D.lgs. 276/03 e dell'art. 1676 c.c., in relazione a crediti retributivi del ricorrente indicati ai punti 3a-3g che precedono, oltre ai ratei di TFR maturati nel periodo luglio 2024 - gennaio 2025, pari ad € 1.045,04, e oltre all'indennità sostitutiva del preavviso, di importo pari ad € 535,86, e per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante protempore, al Controparte_2 pagamento in favore della ricorrente dei predetti importi (o dei diversi che verranno ritenuti di giustizia), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese e compensi professionali”. A sostegno delle domande il ricorrente ha dedotto:
-di essere stato assunto alle dipendenze della in data Controparte_3
01.04.2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, mansioni di operaio e inquadramento nel livello 2 bis del CCNL “Artigiani Metalmeccanici;
-di essere stato stabilmente assegnato dal 1.7.2024 “presso l'appalto avente ad oggetto la posa di impianti meccanici ed elettrici presso le torri Skygarden Tower,
Landmark Tower e Icon Tower componenti il centro Direzionale Eni di San Donato
Milanese. Tali attività erano svolte dalla datrice di lavoro in esecuzione di un contratto di subappalto stipulato con la società a sua volta appaltatrice Controparte_2 di ”. CP_4
-di aver rassegnato le dimissioni il 10.01.2025 a causa del mancato pagamento delle retribuzioni a fara data dal mese di agosto 2024;
-di non aver ricevuto il pagamento né dell'indennità sostitutiva del preavviso né delle competenze di fine rapporto.
Tutto ciò premesso ed esposto ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate
Si è costituita in giudizio esponendo di aver presentato Controparte_3
“DOMANDA DI ACCESSO A UNO STRUMENTO DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA AI SENSI DELL'ART. 44 CCII” (doc. 01). Con decreto del 12.02.2025 (doc. 02) il Tribunale civile di Roma ha concesso “alla società ricorrente termine, non soggetto a sospensione feriale, di sessanta giorni, a decorrere dal deposito del ricorso, per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti” e nominato commissario giudiziale il dott. . Persona_1
Sempre in data 12.02.2025 il Tribunale civile di Roma ha confermato “che dalla data della pubblicazione della domanda prenotativa nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa” e stabilito “la durata di tali misure in giorni 120 dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese” (doc. 03).
Con successivo decreto in data 16/04/2024 il Tribunale di Roma ha concesso alla
SC la proroga del termine per il deposito del Piano e della Proposta sino al
11/06/2025 (doc. 04). Tutto ciò premesso ha chiesto il rigetto del ricorso.
Si è costituita in giudizio la insistendo per il rigetto del ricorso per CP_2 improcedibilità, inammissibilità ed infondatezza in fatto e diritto, non essendo ravvisabile nel caso di specie la responsabilità solidale. La resistente ha infatti allegato che per esigenze tecnico- Controparte_3 organizzative, ha manifestato la volontà di distaccare temporaneamente - tra gli altri -
l'odierno ricorrente per l'esecuzione delle attività connesse al suindicato appalto, per il periodo dall'1.4.2024 al 30.11.2024, come rilevasi dagli allegati Unilav (all.1).
Il giudice ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti a invitato i procuratori delle parti alla discussione all'esito della quale ha deciso la causa come da dispositivo e contestuali motivazioni che deposita telematicamente
***
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Il rapporto contrattuale risulta provato dai documenti versati in atti (buste paga)
Le somme dovute per mensilità arretrate, ratei di 13° 14 °, TFR, sono specificate nel conteggio inserito nel corpo del ricorso.
In forza dei principi generali sulla distribuzione dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.), essendo contestato l'esatto adempimento da parte del datore di lavoro agli obblighi retributivi sullo stesso gravanti, sarebbe stato suo onere dimostrare di aver regolarmente estinto le obbligazioni.
Tale onere probatorio, nel caso esaminato, non è stato in alcun modo assolto.
A fondamento delle proprie pretese il ricorrente ha allegato conteggio analitico che, in difetto di qualsivoglia contestazione da parte della convenuta datrice di lavoro , viene qui integralmente recepito a fondamento della decisione e porta a riconoscere l'esistenza di un residuo debito a carico di quest'ultima di complessivi euro
18.003,18.
Si accerta e dichiara che la società in Controparte_3 qualità di datrice di lavoro è tenuta a corrispondere al ricorrente la predetta somma a titolo di mensilità arretrate da agosto 2024 sino a gennaio 2024 , TFR e indennità sostitutiva del preavviso , oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati dalle scadenze dei singoli pagamenti.
E' dovuta infatti anche l'indennità sostitutiva del preavviso sussistendo nel caso di specie la giusta causa di dimissioni per inadempimento della società datrice di lavoro.
Non può essere invece accolta la domanda svolta nei confronti di in CP_2 quanto non è stata dimostrata la responsabilità di quest'ultima vertendosi in tema di
“distacco” e non di subappalto. Ed invero, a mente dell'art.30, co.2, D.Lgs. 276/2003,
“in caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore”. Com'è noto, il distacco del lavoratore si configura nell'ipotesi in cui il datore di lavoro (distaccante), per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto In quest'ottica il distaccante resta, pertanto, l'unico soggetto responsabile del trattamento economico e normativo dei dipendenti distaccati, rimanendo - altresì - titolare sia dell'obbligo contributivo sia di quello assicurativo per infortuni e malattie professionali.
In applicazione del principio di soccombenza la società convenuta Controparte_3
va, inoltre, condannata a rifondere alla parte ricorrente le spese processuali,
[...] liquidate sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, nell'importo di complessivi euro 3.500,00, oltre rimborso spese CPA e IVA.
La sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella persona del giudice, dr. Francesca
Capelli, definitivamente pronunziando nella causa R.G. n. 1431/25, ogni altra domanda disattesa così provvede:
- accerta e dichiara che la società in qualità di Controparte_3 Controparte_3 datrice di lavoro è tenuta a corrispondere al ricorrente la somma di euro 18.003,18. a titolo di mensilità arretrate da agosto 2024 sino a gennaio 2024 , TFR e indennità sostitutiva del preavviso , oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati dalle scadenze dei singoli pagamenti;
- condanna a rifondere al ricorrente le spese Controparte_3 processuali, liquidate nell'importo di complessivi euro 3.500,00 , oltre rimborso spese, CPA e IVA con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Milano, 27.5.2025
Il giudice
Francesca M.C. Capelli
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1431/2025
Il Giudice Francesca M.C. Capelli, all'udienza del 27/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( ) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to/dagli Avv.ti RAFFA FILIPPO ANTONINO/VENEGONI ALBERTO
( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2
ricorrente contro
Controparte_1
( ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti MARZIALE P.IVA_1
FEDERICA/CARFAGNA ELEONORA , VIALE DI VILLA GRAZIOLI 5 00198
ROMA; resistente
PER: (P.IVA ) rappresentata e difesa dagli avv. ti Controparte_2 P.IVA_2
Salvatore Della Corte, Luca Ruggiero e Fabio Ruggiero
OGGETTO: Altre ipotesi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha convenuto in giudizio Parte_1
in qualità di datrice di lavoro e in Controparte_3 CP_2 qualità di responsabile in solido ex art. 29 . 29, comma II, D.lgs. 276/03 e dell'art. 1676 c.c chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate:
“Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, ex artt. 1 e 3 L. 4/1953 alla consegna dei prospetti paga relativi alla 13ma mensilità, al mese di gennaio 2025, al TFR e alle competenze di fine rapporto e per l'effetto condannare Controparte_3
in persona del legale rappresentante e liquidatore protempore, alla consegna
[...] degli stessi in favore del ricorrente.
Accertare e dichiarare la sussistenza della giusta causa in relazione alle dimissioni rassegnate dal ricorrente con effetto dal 10/1/2025 e per l'effetto condannare
in persona del legale rappresentante e liquidatore protempore, Controparte_3 al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità sostituiva del preavviso contrattuale, quantificata in € 535,86 o nella diversa somma accertanda;
Accertare e dichiarare, il diritto del ricorrente al pagamento dei seguenti crediti retributivi:
a) € 2.804,59 a titolo di retribuzione agosto 2024;
b) € 3.477,25 a titolo di retribuzione settembre 2024;
c) € 3.320,71 a titolo di retribuzione ottobre 2024;
d) € 2.177,80 a titolo di retribuzione novembre 2024;
e) € 2.561,10 a titolo di retribuzione dicembre 2024;
f) € 2.322,08 a titolo di retribuzione per 13ma mensilità 2024;
g) € 803,798 a titolo di retribuzione gennaio 2025;
h) € 657,69 a titolo di ratei ferie non godute;
i) € 120,80 a titolo di ratei ex-festività non godute;
j) € 3.397,52 a titolo di TFR;
e per l'effetto condannare, anche in corso di causa con ordinanza ex art. 423 c.p.c. per i crediti attestati documentalmente, in persona del legale Controparte_3 rappresentante e liquidatore pro tempore, al pagamento in favore del sig.
dei predetti importi, o alle diverse somme accertande, oltre interessi e Parte_1 rivalutazione dal dovuto al saldo.
Accertare e/o dichiarare la responsabilità autonoma e solidale di ai Controparte_2 sensi dell'art. 29, comma II, D.lgs. 276/03 e dell'art. 1676 c.c., in relazione a crediti retributivi del ricorrente indicati ai punti 3a-3g che precedono, oltre ai ratei di TFR maturati nel periodo luglio 2024 - gennaio 2025, pari ad € 1.045,04, e oltre all'indennità sostitutiva del preavviso, di importo pari ad € 535,86, e per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante protempore, al Controparte_2 pagamento in favore della ricorrente dei predetti importi (o dei diversi che verranno ritenuti di giustizia), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese e compensi professionali”. A sostegno delle domande il ricorrente ha dedotto:
-di essere stato assunto alle dipendenze della in data Controparte_3
01.04.2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, mansioni di operaio e inquadramento nel livello 2 bis del CCNL “Artigiani Metalmeccanici;
-di essere stato stabilmente assegnato dal 1.7.2024 “presso l'appalto avente ad oggetto la posa di impianti meccanici ed elettrici presso le torri Skygarden Tower,
Landmark Tower e Icon Tower componenti il centro Direzionale Eni di San Donato
Milanese. Tali attività erano svolte dalla datrice di lavoro in esecuzione di un contratto di subappalto stipulato con la società a sua volta appaltatrice Controparte_2 di ”. CP_4
-di aver rassegnato le dimissioni il 10.01.2025 a causa del mancato pagamento delle retribuzioni a fara data dal mese di agosto 2024;
-di non aver ricevuto il pagamento né dell'indennità sostitutiva del preavviso né delle competenze di fine rapporto.
Tutto ciò premesso ed esposto ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate
Si è costituita in giudizio esponendo di aver presentato Controparte_3
“DOMANDA DI ACCESSO A UNO STRUMENTO DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA AI SENSI DELL'ART. 44 CCII” (doc. 01). Con decreto del 12.02.2025 (doc. 02) il Tribunale civile di Roma ha concesso “alla società ricorrente termine, non soggetto a sospensione feriale, di sessanta giorni, a decorrere dal deposito del ricorso, per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti” e nominato commissario giudiziale il dott. . Persona_1
Sempre in data 12.02.2025 il Tribunale civile di Roma ha confermato “che dalla data della pubblicazione della domanda prenotativa nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa” e stabilito “la durata di tali misure in giorni 120 dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese” (doc. 03).
Con successivo decreto in data 16/04/2024 il Tribunale di Roma ha concesso alla
SC la proroga del termine per il deposito del Piano e della Proposta sino al
11/06/2025 (doc. 04). Tutto ciò premesso ha chiesto il rigetto del ricorso.
Si è costituita in giudizio la insistendo per il rigetto del ricorso per CP_2 improcedibilità, inammissibilità ed infondatezza in fatto e diritto, non essendo ravvisabile nel caso di specie la responsabilità solidale. La resistente ha infatti allegato che per esigenze tecnico- Controparte_3 organizzative, ha manifestato la volontà di distaccare temporaneamente - tra gli altri -
l'odierno ricorrente per l'esecuzione delle attività connesse al suindicato appalto, per il periodo dall'1.4.2024 al 30.11.2024, come rilevasi dagli allegati Unilav (all.1).
Il giudice ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti a invitato i procuratori delle parti alla discussione all'esito della quale ha deciso la causa come da dispositivo e contestuali motivazioni che deposita telematicamente
***
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Il rapporto contrattuale risulta provato dai documenti versati in atti (buste paga)
Le somme dovute per mensilità arretrate, ratei di 13° 14 °, TFR, sono specificate nel conteggio inserito nel corpo del ricorso.
In forza dei principi generali sulla distribuzione dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.), essendo contestato l'esatto adempimento da parte del datore di lavoro agli obblighi retributivi sullo stesso gravanti, sarebbe stato suo onere dimostrare di aver regolarmente estinto le obbligazioni.
Tale onere probatorio, nel caso esaminato, non è stato in alcun modo assolto.
A fondamento delle proprie pretese il ricorrente ha allegato conteggio analitico che, in difetto di qualsivoglia contestazione da parte della convenuta datrice di lavoro , viene qui integralmente recepito a fondamento della decisione e porta a riconoscere l'esistenza di un residuo debito a carico di quest'ultima di complessivi euro
18.003,18.
Si accerta e dichiara che la società in Controparte_3 qualità di datrice di lavoro è tenuta a corrispondere al ricorrente la predetta somma a titolo di mensilità arretrate da agosto 2024 sino a gennaio 2024 , TFR e indennità sostitutiva del preavviso , oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati dalle scadenze dei singoli pagamenti.
E' dovuta infatti anche l'indennità sostitutiva del preavviso sussistendo nel caso di specie la giusta causa di dimissioni per inadempimento della società datrice di lavoro.
Non può essere invece accolta la domanda svolta nei confronti di in CP_2 quanto non è stata dimostrata la responsabilità di quest'ultima vertendosi in tema di
“distacco” e non di subappalto. Ed invero, a mente dell'art.30, co.2, D.Lgs. 276/2003,
“in caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore”. Com'è noto, il distacco del lavoratore si configura nell'ipotesi in cui il datore di lavoro (distaccante), per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto In quest'ottica il distaccante resta, pertanto, l'unico soggetto responsabile del trattamento economico e normativo dei dipendenti distaccati, rimanendo - altresì - titolare sia dell'obbligo contributivo sia di quello assicurativo per infortuni e malattie professionali.
In applicazione del principio di soccombenza la società convenuta Controparte_3
va, inoltre, condannata a rifondere alla parte ricorrente le spese processuali,
[...] liquidate sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, nell'importo di complessivi euro 3.500,00, oltre rimborso spese CPA e IVA.
La sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella persona del giudice, dr. Francesca
Capelli, definitivamente pronunziando nella causa R.G. n. 1431/25, ogni altra domanda disattesa così provvede:
- accerta e dichiara che la società in qualità di Controparte_3 Controparte_3 datrice di lavoro è tenuta a corrispondere al ricorrente la somma di euro 18.003,18. a titolo di mensilità arretrate da agosto 2024 sino a gennaio 2024 , TFR e indennità sostitutiva del preavviso , oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati dalle scadenze dei singoli pagamenti;
- condanna a rifondere al ricorrente le spese Controparte_3 processuali, liquidate nell'importo di complessivi euro 3.500,00 , oltre rimborso spese, CPA e IVA con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Milano, 27.5.2025
Il giudice
Francesca M.C. Capelli